IN SEDE REFERENTE 

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio) 

 

Il PRESIDENTE (PD), relatore, riferisce sul provvedimento in titolo.

Il decreto-legge in esame - approvato in prima lettura dalla Camera con alcune modifiche - reca misure urgenti dirette a contrastare la diffusione del cosiddetto nuovo coronavirus (virus COVID-19).

In particolare, gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge demandano ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (emanati secondo la procedura contemplata dall'articolo 3, comma 1) la definizione di misure intese al contenimento della suddetta diffusione ed alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica; resta fermo, per i casi di estrema necessità ed urgenza, il potere del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci di emettere ordinanze, nelle more dell'adozione dei suddetti decreti (articolo 3, comma 2). Sulla base di tali articoli sono stati emanati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020.

Il successivo articolo 4 del decreto-legge incrementa nella misura di 20 milioni di euro per il 2020 le risorse già stanziate per gli oneri inerenti all'emergenza sanitaria in oggetto.

Più in dettaglio, l'articolo 1 concerne l'adozione - da parte dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o delle ordinanze di cui al successivo articolo 3, commi 1 e 2 - di misure relative ai comuni o alle aree nei quali (per il virus in oggetto) risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.

Secondo il principio di cui al comma 1 del presente articolo 1, qualora ricorrano le ipotesi summenzionate, deve essere adottata ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Il successivo comma 2 indica una serie di misure che possono essere adottate (l'elenco non è tassativo). Esse sono:

-          il divieto di allontanamento e quello di accesso al comune o all'area interessata (lettere a) e b));

-          la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato (anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso), anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera c));

-          la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di istruzione e formazione superiore, compresa quella universitaria, fatte salve le attività formative svolte a distanza (lettera d), oggetto una riformulazione, da parte della Camera, ai fini di alcune precisazioni terminologiche);

-          la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito ai suddetti istituti e luoghi (lettera e));

-          la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, con il riconoscimento del diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico (contratto disciplinato dal codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79) e del diritto al rimborso dei relativi pagamenti già effettuati (lettera f));

-          la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera g));

-          l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera h));

-          l'obbligo per gli individui che abbiano fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (cioè, di permanenza non coattiva, con controlli per la verifica delle condizioni di salute) (lettera i));

-          la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera j));

-          la chiusura o la limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali (specificamente individuati) (lettera k));

-          la previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela, individuate dall'autorità competente (lettera l));

-          la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe (lettera m));

-          la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera n));

-          la sospensione o la limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nei comuni o nell'area interessati nonché delle attività lavorative degli abitanti degli stessi comuni o aree svolte al di fuori dei medesimi territori, salvo specifiche deroghe - anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile - previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 del presente decreto (lettera o)).

L'articolo 2 del decreto in conversione prevede che le autorità competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1. Anche le misure in oggetto sono adottate - come confermato da una modifica inserita dalla Camera nell'articolo 2 - con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o con le ordinanze di cui al successivo articolo 3, commi 1 e 2.

Il comma 1 dell'articolo 3, oggetto di modifiche esclusivamente formali durante l'iter alla Camera, prevede che le misure di cui ai precedenti articoli 1 e 2 siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui esse riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui esse riguardino il territorio nazionale. I decreti non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che, nelle more dell'adozione dei predetti decreti, nei casi di estrema necessità ed urgenza, le misure in esame possano essere adottate con ordinanze del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci, emanate in base alle norme ivi richiamate (norme concernenti l'emanazione di misure urgenti, mediante ordinanze, in materia di igiene e sanità pubblica). Secondo una disposizione inserita dalla Camera, le misure adottate dagli enti territoriali ai sensi del presente comma 2 perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.

Il successivo comma 3 fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute.

Il comma 4 del presente articolo 3 qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento stabilite dai provvedimenti adottati ai sensi del decreto-legge in esame, prevedendo che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applichi l'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"). Tale disposizione punisce con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

Ai sensi del successivo comma 5, il prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Secondo una disposizione aggiunta dalla Camera, al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento in esame, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il comma 6, oggetto di una modifica esclusivamente formale durante l'iter alla Camera, dispone che, per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo 3, i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, ivi richiamati, siano dimezzati e che i medesimi provvedimenti, durante lo svolgimento del suddetto controllo preventivo, siano provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, secondo le norme generali sui provvedimenti amministrativi ivi richiamate.

In base alla disciplina dei termini temporali suddetti, gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, periodo che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

L'articolo 4 incrementa nella misura di 20 milioni di euro per il 2020 le risorse già stanziate per gli oneri inerenti all'emergenza sanitaria in oggetto con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (queste ultime risorse sono pari a 5 milioni di euro). L'incremento è disposto a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, la quale, tuttavia, viene a sua volta incrementata nella misura corrispondente. Alla copertura finanziaria di quest'ultimo stanziamento, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della cosiddetta lotteria degli scontrini. La Camera ha operato in merito una modifica di natura formale.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine, la data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione (articolo 5) è stabilita al giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (23 febbraio 2020).

 

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato alle ore 11 di lunedì prossimo, 2 marzo, dichiara aperta la discussione generale.

 

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) ritiene che, nell'affrontare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, si debbano coniugare due distinte esigenze: la tutela della salute e la protezione del sistema produttivo del Paese.

Osserva che il provvedimento in esame non effettua un corretto bilanciamento e prevede l'adozione di misure sproporzionate, tali da recare potenziale nocumento alla tenuta del sistema: si riferisce, in particolare, al disposto dell'articolo 1, che nelle aree in cui vi è almeno una persona positiva prefigura iniziative come la chiusura delle scuole. Si domanda se sia stato valutato l'impatto di siffatte misure sulle famiglie, sulla possibilità di lavoratrici e lavoratori di attendere alle loro ordinarie attività, sullo stesso benessere dei bambini.

Chiede di sapere se vi siano margini per introdurre miglioramenti in sede emendativa e, pur nella consapevolezza che è imminente l'adozione di un ulteriore decreto-legge recante interventi di carattere economico, ribadisce le sue perplessità circa la razionalità e l'equilibrio complessivo del provvedimento in esame.

 

Il senatore ENDRIZZI (M5S) manifesta stupore per l'intervento della senatrice Binetti e la invita a leggere con maggiore attenzione l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge in conversione, il quale prevede che le misure siano adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica. Soggiunge che in presenza di almeno una persona positiva, per la quale non si conosca la fonte di trasmissione, le autorità sono sì tenute ad attivarsi per contenere l'epidemia, ma non certo a porre in essere tutte le iniziative elencate dal comma 2.

Formula l'auspicio di una leale collaborazione di tutte le forze politiche alla positiva conclusione dell'iter di conversione, anche qualora il Governo decidesse di porre la questione di fiducia.

 

Il senatore ZAFFINI (FdI) fa anzitutto rilevare che con l'eventuale posizione della questione di fiducia il suo Gruppo incontrerebbe serie difficoltà ad esprimersi a favore del decreto-legge in conversione.

Reputa che le perplessità manifestate dalla senatrice Binetti siano pienamente condivisibili, ma d'altro canto comprende che, a fronte di un'emergenza improvvisa e di vasta portata, il Governo abbia cercato di mettere in campo ogni possibile misura per il contenimento dell'epidemia.

Nell'attuale fase, ritiene doveroso che la politica faccia quadrato supportando il provvedimento adottato dal Governo, ma stima necessario che, al termine dell'emergenza, si faccia un bilancio e si chiami ciascuno ad assumersi le responsabilità delle proprie decisioni.

Sottolinea la necessità che il provvedimento in esame sia immediatamente seguito da un altro decreto-legge volto ad introdurre misure urgenti di carattere economico.

In conclusione, deplora la comunicazione confusa e ondivaga del Governo circa la situazione epidemiologica, che a suo avviso ha contribuito a creare un clima negativo nel Paese.

 

La senatrice BOLDRINI (PD) osserva che il Governo è stato tempestivo nell'affrontare una situazione emergenziale inusitata e di notevole portata, in un contesto reso ancora più complicato dalla diffusione, a livello mediatico, di informazioni non sempre accurate e corrette.

Invita a considerare che il decreto-legge in conversione enumera una serie di possibili misure, che in qualche caso possono apparire estreme, al solo fine di predisporre ogni strumento utile a fronteggiare l'evoluzione della situazione epidemiologica.

Quanto ai dati sulla diffusione del virus, richiama l'attenzione sul fatto che l'Italia è stata molto più attiva di altri Paesi nelle attività di screening.

Ricorda che il provvedimento in esame, nel corso dell'iter in prima lettura, è già stato oggetto di modifiche migliorative, sul piano della formulazione, ed è stato approvato in maniera pressoché unanime: occorre dunque evitare, in questa fase, ogni lungaggine, anche al fine di concentrare l'attenzione sull'imminente decreto-legge in materia economica.

In conclusione, esprime l'auspicio che i Gruppi parlamentari dimostrino la capacità di coesione richiesta dal momento e che si eviti di indulgere a dichiarazioni allarmistiche.

 

Il sottosegretario SILERI, pur riservandosi di replicare compiutamente al termine della discussione generale, ritiene di dover effettuare immediatamente alcune puntualizzazioni.

Invita anzitutto a riflettere sull'eccezionalità della situazione che il Paese sta vivendo e che il Governo, con il supporto di virologi ed epidemiologi, è chiamato ad affrontare: si tratta di un quadro in continua evoluzione, ragione per la quale le posizioni, anche quelle degli esperti, possono legittimamente e ragionevolmente mutare durante la gestione dell'emergenza. Ricorda, a tal proposito, che inizialmente si paventava un virus letale dalla cui diffusione potevano derivare effetti catastrofici, mentre ora appare chiaro che il tasso di mortalità è relativamente basso, specie in presenza di un sistema sanitario di qualità quale è quello italiano.

Chiede tuttavia di prestare attenzione alle dichiarazioni che si rilasciano in questa fase: occorre che le polemiche vengano, almeno per il momento, accantonate, poiché ogni argomento che si usa contro il Governo può essere strumentalizzato a danno dell'intero Paese.

Sottolinea che è ora indispensabile chiudere le zone di focolaio, per contenere al massimo grado possibile l'epidemia, ma occorre accettare la possibilità che le iniziative poste in essere non siano efficaci al cento per cento.

Assicura che il sistema sanitario non si è fatto trovare impreparato: si era pronti da tempo ad affrontare ogni prevedibile scenario e, proprio in quest'ottica, il decreto-legge in conversione ha inteso predisporre una pluralità di strumenti per permettere interventi adeguati e proporzionati all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Rileva che alcune dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio e amplificate oltre misura dai media, circa l'operato di un ospedale lombardo, a ben vedere avrebbero dovuto essere rilasciate dal responsabile di quella stessa struttura ed essere seguite da attività di verifica disposte d'ufficio.

Trova infine che sia opportuno, come osservato dal senatore Zaffini, rinviare la valutazione complessiva sull'operato dell'Esecutivo alla fine della fase emergenziale e si dice certo che, nel frattempo, la 12a Commissione del Senato si concentrerà come suo costume sulla tutela prioritaria del bene salute, andando al di là delle divisioni di parte.

 

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

 

 

            La seduta termina alle ore 14,40.