DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento e definizione
della disprassia)
1. La presente legge riconosce la disprassia quale disturbo evolutivo della coordinazione motoria (Developmental Coordination Disorder-DCD) che implica, con incidenza e intensità variabile da soggetto a soggetto, anche in relazione all'età, e pur in presenza di capacità cognitive adeguate, una disabilità permanente che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. Ai fini della presente legge, si intende per disprassia/DCD un disturbo del neurosviluppo che si manifesta con molteplici difficoltà che interferiscono spesso in modo significativo con le attività della vita quotidiana e con gli apprendimenti.
3. Nell'interpretazione della definizione di cui al comma 2 si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
Art. 2.
(Finalità)
1. La presente legge tutela i soggetti con disprassia/DCD con le seguenti finalità:
a) garantire il diritto alla salute, all'istruzione, all'integrazione sociale e lavorativa nonché i diritti di pari opportunità e di non discriminazione;
b) favorire la diagnosi precoce e percorsi sanitari riabilitativi;
c) favorire ed incrementare i programmi di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario, in primis i medici pediatri, e dei terapisti riabilitatori;
d) favorire l'inclusione e il successo scolastico e accademico, anche attraverso percorsi didattici e misure di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
e) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
f) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
g) preparare gli insegnanti per sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche connesse alla disprassia/DCD;
h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola, università, servizi sanitari e associazioni riconosciute e maggiormente rappresentative della disprassia/DCD, durante il percorso di istruzione e di formazione;
i) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale;
l) promuovere l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa nel mondo professionale attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, favorendo altresì la comunicazione e la collaborazione tra i servizi sanitari e le associazioni riconosciute e maggiormente rappresentative della disprassia/DCD e le aziende, prevedendo forme di agevolazione fiscale ed esoneri per le aziende maggiormente collaborative che stipulino «contratti di solidarietà» o che prevedano in organigramma figure professionali di tutoring.
Art. 3.
(Diagnosi)
1. La diagnosi di disprassia/DCD è effettuata dal medico specialista nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) a legislazione vigente o, in alternativa, qualora non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal SSN, ovvero questa non possa intervenire entro tre mesi, la medesima diagnosi può essere effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. La diagnosi di disprassia/DCD di cui al comma 1, in relazione al grado di compromissione delle abilità motorio-prassiche, linguistiche e verbali del singolo caso concreto accertato dal medico specialista, produce alternativamente i seguenti effetti:
a) anche indipendentemente da comorbilità con altri disturbi, dà accesso alle procedure di integrazione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) in difetto, nel caso singolo e concreto, dei presupposti applicativi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dà diritto allo studente a strumenti compensativi e misure dispensative nel percorso scolastico e accademico. In tal caso, le istituzioni scolastiche e accademiche hanno l'obbligo di predisporre e di attivare in modo tempestivo le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 4 della presente legge, di redigere e di attuare piani educativi personalizzati che prevedano altresì l'affiancamento dello studente con la figura di un tutor che lo supporta e lo segue nel percorso scolastico e accademico;
c) in caso di comorbilità con quadro di disturbi specifici di apprendimento-DSA, resta ferma la possibilità di accedere alla disciplina di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Art. 4.
(Misure educative e didattiche di supporto)
1. Gli studenti con diagnosi di disprassia/DCD hanno diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nonché di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con diagnosi di disprassia/DCD le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengono conto anche delle caratteristiche peculiari dei soggetti, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale e che assicurano ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al presente articolo sono sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con diagnosi di disprassia/DCD sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università, gli esami universitari e i concorsi pubblici.
Art. 5.
(Formazione nella scuola)
1. Nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative alla disprassia/DCD, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
Art. 6.
(Misure a favore dei familiari)
1. In difetto, nel caso singolo e concreto, e al di fuori dei presupposti applicativi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la diagnosi di disprassia/DCD di cui all'articolo 3 della presente legge dà diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili ai familiari fino al primo grado di studenti con disprassia/DCD del primo ciclo di istruzione, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, che siano impegnati nell'accompagnamento alla riabilitazione e nell'assistenza alle attività scolastiche a casa.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Integrazione lavorativa)
1. La diagnosi di disprassia/DCD di cui all'articolo 3, comma 1, in relazione al grado di compromissione delle abilità motorio-prassiche, linguistiche e verbali del singolo caso concreto accertato dal medico specialista produce, alternativamente, i seguenti effetti ai fini dell'integrazione lavorativa:
a) anche indipendentemente da comorbilità con altri disturbi e ferma restando la valutazione dell'incidenza del disturbo sulla concreta capacità lavorativa, consente l'attivazione delle procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini del collocamento mirato e delle assunzioni obbligatorie in quote di riserva di cui agli articoli 2 e 3 della medesima legge n. 68 del 1999;
b) in difetto, nel caso singolo e concreto, dei presupposti applicativi della legge 12 marzo 1999, n. 68, dà diritto all'affiancamento in azienda di un responsabile delle risorse umane opportunamente formato in qualità di tutor che, a partire dallo svolgimento del colloquio di lavoro e, successivamente, nell'assegnazione e nello svolgimento delle mansioni lavorative, segue e sostiene il lavoratore con disprassia/DCD.
Art. 8.
(Patente di guida)
1. Per i candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B con diagnosi di disprassia/DCD, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è effettuato dalla commissione medica locale territorialmente competente, integrata da un medico specialista inerente alla condizione del soggetto, previa presentazione della certificazione di diagnosi di disprassia/DCD di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. La certificazione medico-specialistica, rilasciata ai fini del comma 1 del presente articolo, indica specificamente per ciascun soggetto candidato con quali modalità deve essere sostenuto l'esame di teoria, che può essere, in particolare, un esame orale oppure informatizzato, con adattamenti, tempi aggiuntivi, domande a risposta secca e non multipla nonché ausilio di files audio, e indica altresì i dispositivi di guida che devono essere utilizzati per lo svolgimento dell'esame pratico, tra i quali: cambio automatico, sterzo adattato a joystick, comandi di svolta vocali o specchietti retrovisori ingranditi.
3. La commissione medica di cui al comma 1 indica nel certificato di idoneità quali sono i dispositivi di guida che il candidato deve utilizzare. Le eventuali modifiche devono essere riportate sul foglio rosa e successivamente sulla patente di guida.
4. Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il candidato può esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà dell'ingegnere della motorizzazione civile confermare gli adattamenti prescritti dalla commissione medica ai sensi del comma 3 o prevederne di diversi. Lo stesso candidato può richiedere adattamenti diversi da quelli che la commissione medica ha prescritto.
5. Nella patente di guida sono riportati gli adattamenti definitivi necessari alla guida dei veicoli. I soggetti con disprassia/DCD che conseguono la patente di guida possono condurre solo i veicoli provvisti di tali dispositivi di guida.
Art. 9.
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare linee guida per: la predisposizione di protocolli regionali per l'attività di diagnosi precoce di cui all'articolo 3; l'identificazione degli strumenti compensativi, delle misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 4; l'individuazione delle modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 5; l'individuazione dei servizi di sostegno e di collocamento lavorativo mirato, delle modalità di formazione del personale addetto alle risorse del personale nelle aziende ai fini dell'integrazione lavorativa di cui all'articolo 7; l'individuazione delle modalità di svolgimento degli esami orali e pratici di guida e dei dispositivi di guida di adattamento di cui all'articolo 8.