DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Pagamento dell'IMU da parte di ristoranti e hotel)
1. Tutti gli edifici o i complessi architettonici in possesso della Chiesa cattolica, di congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica o di associazioni o società nel cui statuto si esplicita il riferimento alla religione cattolica, al cui interno si trovano edifici totalmente o in parte adibiti a ristorazione a pagamento, a caffetteria a pagamento o a hotelleria a pagamento sono assoggettati all'imposta municipale propria (IMU) che deve essere pagata nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati.
Art. 2.
(Pagamento dell'IMU da parte delle strutture sanitarie e ospedaliere)
1. Tutti gli edifici o i complessi architettonici in possesso della Chiesa cattolica, di congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica o di associazioni o società nel cui statuto si esplicita il riferimento alla religione cattolica, al cui interno si trovano edifici totalmente o in parte adibiti all'erogazione di servizi ospedalieri o sanitari a pagamento in percentuale pari o superiore al 30 per cento rispetto al fatturato complessivo dell'azienda sono assoggetati all'IMU che deve essere pagata nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati.
Art. 3.
(Controllo dei bilanci)
1. Tutte le associazioni o società nel cui statuto si esplicita il riferimento alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica il cui fatturato è pari o superiore a 100.000 euro annui sono tenute a fare convalidare i propri bilanci da un certificatore esterno, individuato tra i professionisti del settore, che assume la responsabilità della veridicità del bilancio medesimo.
2. Nel caso in cui il bilancio di cui al comma 1 risulta non veritiero, il certificatore esterno è punibile con la reclusione da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque anni.
Art. 4.
(Pagamento dell'IMU da parte delle associazioni no profit)
1. Tutte le associazioni no profit o società no profit nel cui statuto si esplicita il riferimento alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che, sulla base dei bilanci certificati ai sensi dell'articolo 3, svolgono attività di impresa relativa a servizi di ristorazione, hotelleria o caffetteria o erogando altri tipi di servizi a pagamento sono tenuti a pagare l'IMU nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati.
Art. 5.
(Recupero da parte dei comuni dell'IMU non pagata tra il 2006 e il 2011)
1. Tutte le associazioni o società nel cui statuto si esplicita il riferimento alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che non hanno pagato l'IMU per ciascuno degli anni dal 2006 al 2011 sono tenute ad autocertificare i propri bilanci relativi ai medesimi anni e ad autocertificare la destinazione d'uso degli immobili di loro proprietà e di quelli utilizzati per le proprie attività.
2. Sulla base dell'autocertificazione presentata dalle associazioni o società di cui al comma 1 i comuni riscuotono l'IMU per ciascuno degli anni dal 2006 al 2011.