DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'attuazione del processo Nutrient and hazard Analysis of Critical Control Point (NACCP).

2. Ai fini della presente legge si intende per processo NACCP un insieme di procedure, decisioni e protocolli che consentono all'alimento di mantenere uno standard qualitativo elevato lungo l'intera filiera produttiva.

3. Il processo NACCP garantisce il controllo totale della qualità (CTQ) sanitaria e nutrizionale dell'alimento, a partire dalla produzione delle materie prime fino al consumatore finale. Il processo NACCP è un approccio evoluto rispetto al sistema Hazard Analysis and Critical Control Poitnt (HACCP) di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, integra i princìpi delle buone pratiche di produzione (Good Manufacturing Practice – GMP) con le buone pratiche nutrizionali, ambientali, agricole, di igiene, di preparazione e somministrazione domestica.

4. Il processo NACCP è uno strumento completo e integrato, che comprende l'igiene ambientale, l'ecologia, l'agricoltura, la chimica, la biologia, la nutrizione e la fisica della salute, utile per identificare e definire alimenti funzionali o nutraceutici, le cui proprietà salutari devono essere garantite a partire dal settore primario di produzione, agricolo o zootecnico, e mantenuto per tutta la catena di produzione e distribuzione fino al consumo.

5. Il processo NACCP introduce due diversi approcci preventivi tra loro interrelati, ovvero l'identificazione degli Hazard Critical Control Point (HCCP), che sono i punti a cui viene associato un rischio sanitario di contaminazione dell'alimento, e i Nutrient Critical Control Point (NCCP), che sono i punti a cui viene associato un rischio di perdita nutrizionale. Tale duplice approccio si estende lungo tutto il percorso a cui l'alimento è sottoposto, a partire dall'analisi predittiva di contaminazione e perdita nutrizionale, da svolgere sulla matrice ambientale naturale sul quale è prodotto, passando attraverso l'impianto di produzione, confezionamento e trasporto, fino a raggiungere l'utente finale

6. Il processo NACCP garantisce e certifica la qualità nutrizionale dei prodotti agroalimentari al 100 per cento italiani, ovvero Made in Italy, che hanno superato le fasi di controllo previste.

Art. 2.

(Disposizioni applicative)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il processo NACCP, che individua gli interventi prioritari per migliorare le condizioni di produzione, trasformazione, trasporto, vendita e manipolazione domestica.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i prodotti destinati al consumo umano, caratterizzati da un unico ingrediente principale, di origine animale e vegetale, in qualunque forma e categoria merceologica, siano essi alimenti o integratori alimentari.

3. L'applicazione del processo NACCP consente il conseguimento dell'etichettatura nutrizionale con indicazioni sulla salute, di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, per tutti quei prodotti ad elevata qualità nutrizionale, attribuita alla presenza di un nutriente dosabile, conservato inalterato lungo tutta la catena produttiva, la cui capacità di prevenire un rischio di patologia e la cui dose-effetto è stata accertata con studi clinici in soggetti sani.

Art. 3.

(Fasi attuative)

1. A garanzia del consumatore possono attuare il processo NACCP e il controllo delle fasi previste soltanto le università, l'Istituto superiore di sanità, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, il Consiglio nazionale di ricerca, l'Istituto zooprofilattico sperimentale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli altri enti di ricerca e certificazione pubblici o vigilati dallo Stato.

2. Gli enti attuatori:

a) stabiliscono i limiti critici che debbono essere osservati per assicurare che ogni punto critico dalla coltivazione o dall'allevamento, alla produzione, alla tavola sia sotto controllo;

b) stabiliscono dei sistemi di monitoraggio che permettano di assicurare il controllo dei punti critici;

c) stabiliscono le azioni correttive da attuare quando il monitoraggio indichi che un particolare punto non sia sotto controllo ovvero che si abbia una significativa variazione rispetto ai limiti critici;

d) identificano i marcatori quali-quantitavi specifici del prodotto agroalimentare:

e) determinano i punti critici della filiera produttiva che debbono essere tenute sotto controllo al fine di minimizzare la probabilità che si abbia una riduzione dei valori qualificanti dei parametri di qualità;

f) individuano accuratamente tutti i punti critici della filiera di produzione; definiscono, nella filiera produttiva, le tecnologie di preparazione e stoccaggio e delle relative condizioni ritenute più idonee per garantire la stabilità del prodotto e il controllo delle proprietà nutrizionali;

g) identificano e quantificano le componenti funzionali in modo tale da caratterizzare il livello di qualità del prodotto, tale che soddisfi le preferenze sensoriali, le necessità nutrizionali fisiologiche e le scelte del consumatore;

h) valutano l'impatto della qualità alimentare sulla salute dei consumatori.

Art. 4.

(Informazione al consumatore)

1. I Ministeri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, congiuntamente nell'ambito delle attività previste a legislazione vigente, possono definire campagne di promozione dei prodotti di qualità e di sensibilizzazione all'uso dei prodotti cui è applicato il processo NACCP.

2. Ai prodotti alimentari che, attraverso l'applicazione del processo NACCP, possono essere definiti come alimenti funzionali o nutraceutici, ovvero capaci di contribuire al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, è applicata un'etichettatura nutrizionale con indicazione sulla salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

3. L'applicazione del processo NACCP, al fine di promuovere il valore delle eccellenze agroalimentari, dà diritto al conferimento del Marchio di qualità NACCP.

4. Al fine di apportare un consistente valore aggiunto in termini di qualità e salvaguardia, è consentito, all'interno del processo NACCP, di predisporre tag elettroniche sulle confezioni, funzionali a garantire l'informazione trasparente e immediatamente visualizzabile dall'utente, anche attraverso sistemi quali i QR code interrogabili tramite smartphone, di tutti i dati relativi al prodotto e alla corretta esecuzione dei passaggi di produzione, confezionamento e distribuzione, in conformità con le nuove tecnologie basate su registri distribuiti.

5. I Ministeri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché l'autorità per la sicurezza alimentare promuovono congiuntamente intese con gli organi competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con Stati terzi per tutelare i prodotti italiani che rispettino le condizioni della presente legge.

Art. 5.

(Controlli)

1. Gli enti attuatori di cui all'articolo 3, comma 1, sono gli organi esecutivi preposti alla realizzazione del processo NACCP.

2. Le autorità nazionali competenti sulla sicurezza alimentare e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) collaborano al fine di garantire la tutela dei prodotti agroalimentari che abbiano soddisfatto i requisiti di cui alla presente legge.