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Servizio del bilancio
A.C. 4110 - D.L. 193/2016 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
Sintesi del contenuto
Articolo 1 - Equitalia
Dispone - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente - previo superamento di una procedura di selezione - senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.
Articolo 2 - Disposizioni in materia di riscossione locale
Proroga,dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017, il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si consente, agli enti locali di deliberare entro il 1° giugno 2017, di continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale. In ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.
Articolo 3 - Potenziamento della riscossione
Consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Si consente inoltre all'Agenzia di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Si consente al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.
Articolo 4 - Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione
Stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:
- la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
L'Agenzia delle entrate successivamente elabora e incrocia i dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. La tempistica del recupero di tale somme è velocizzata in quanto l'Agenzia effettua tali controlli anche prima della presentazione della dichiarazione annuale. A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. A favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro (commi 1 e 2). Sono previste specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni (comma 3).
Dal 1° gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: oltre allo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list. La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile (commi 4 e 5).
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi – già rese obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici - sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016 (comma 6). Infine sono ampliate le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; si interviene inoltre sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorrono a partire dal 1° aprile 2017 (commi 7 e 8).
Articolo 5 - Dichiarazione integrativa a favore
Estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. La dichiarazione annuale IVA può essere integrata in senso favorevole entro i termini previsti per l'accertamento. L'eventuale credito derivante da un minor debito o da un maggior credito, emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, oppure può essere utilizzato in compensazione o può essere chiesto a rimborso se ricorrono i presupposti. Anche in tal caso resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte.
Articolo 6 - Definizione agevolata
Consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.
Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate (comma 1).
A tal fine dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 22 gennaio 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata (comma 2). L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza (comma 3).
Articolo 7 – Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate
Mediante l'introduzione dell'articolo 5-octies al decreto-legge n. 167 del 1990 – la norma in commento riapre i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017.
Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.
Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (comma 1, lettera a), del nuovo articolo 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990). Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni (comma 1, lettera b), del nuovo articolo 5-octies).
Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di voluntary disclosure e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni (comma 1, lettera c), del nuovo articolo 5-octies).
Si chiarisce la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura (comma 1, lettera d), del nuovo articolo 5-octies). Rispetto alla voluntary disclosure disciplinata nel 2014, si prevede una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il quantum dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.
La procedura antecedente contemplava, invece, la presentazione di una apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria e la fornitura della relativa documentazione; l'Agenzia delle entrate avrebbe poi provveduto ad emettere avviso di accertamento, ovvero ad invitare il contribuente all'adesione spontanea.
Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla precedente voluntarydisclosure, sia sotto il profilo penale, sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo (non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni).
Gli effetti favorevoli penali e sanzionatori decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria (comma 1, lettera e), del nuovo articolo 5-octies).
Le norme disciplinano poi le conseguenze per il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute entro i termini di legge: in tal caso, l'Agenzia può esperire le procedure dell'adesione all'invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 31 dicembre 2015 (abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso) (comma 1, lettera f), del nuovo articolo 5-octies).
Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie del mancato o insufficiente versamento spontaneo, le norme differenziano il trattamento riservato al mancato versamento da quello previsto per il versamento insufficiente; inoltre, per il caso di insufficiente versamento, sono previste conseguenze diverse secondo lo scostamento dal quantum dovuto (comma 1, lettera g), del nuovo articolo 5-octies).
Sono poi previste agevolazioni sanzionatorie e procedurali (eliminazione del raddoppio dei termini di accertamento) in specifiche ipotesi di stipula o di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali (comma 1, lettera h) e comma 2, del nuovo articolo 5-octies).
Si disciplina una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la voluntary preclude la punibilità (comma 1, lettera i), del nuovo articolo 5-octies).
Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 186 del 2014, la procedura si estende ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale autori di violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Disposizioni specifiche sono previste nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contantio valori al portatore (comma 3 del nuovo articolo 5-octies).
Il comma 2 dispone che le norme attuative siano adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
Sono infine introdotte (comma 3) disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.
Articolo 8 - Finanziamento Fondo occupazione
Dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
Articolo 9 - Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL
Autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di euro 17.388.00 per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione "Ippocrate"-. La richiamata autorizzazione di spesa si applica, altresì, sempre fino al 31 dicembre 2016, al personale militare impegnato nell'operazione delle Nazioni Unite United Nations Support mission in Lybia (Unsmil). Vengono disciplinati, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e si prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.
Articolo 10 - Finanziamento Investimenti FS
Il comma 1, autorizza la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma - Parte investimenti, aggiornamento al 2016, della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.), per la Parte investimenti. Il Contratto di programma, che ha ricevuto parere positivo dal CIPE, è in corso di perfezionamento e dovrà essere aggiornato con le nuove disponibilità ai fini dell'approvazione definitiva. Il comma 2 specifica che le risorse stanziate per il 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al "contratto 2016-2020 " in corso di perfezionamento.
Articolo 11 - Misure urgenti per il trasporto regionale
Attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV s.r.l. La società EAV è inoltre chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie. Assegna inoltre un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A. Sono infine dettate le disposizioni per la copertura degli oneri di cui al presente articolo.
Articolo 12 - Misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza
Il comma 1 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri. Il comma 2 prevede il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale.
Articolo 13, comma 1 - Misure per la Promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare
Dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2010", del Ministero dello Sviluppo economico.
Articolo 13, commi 2-4 - Misure per la Promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare
Intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo (comma 2) che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto de minimis nel settore agricolo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma 3 prevede che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; al momento l'ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; il comma 4, infine, consente ad Ismea di utilizzare le risorse residue derivanti dall'attuazione del regime di aiuti volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, per l'attuazione degli interventi finanziari richiamati dal comma 3.
Articolo 14 - Potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo
Incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie
Dispone la copertura finanziaria del provvedimento ed incrementa il Fondo per interventi strutturati di politica economica (F.I.S.P.E.).
Articolo 16 - Entrata in vigore
Dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fissandola al giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 24 ottobre 2016.