La sicurezza energetica
La Sicurezza energetica è la prima delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, secondo quanto previsto dalla Strategia quadro presentata dalla Commissione nel febbraio 2015(8) . I fattori chiave della sicurezza energetica sono, ad avviso della Commissione, il completamento del mercato interno dell'energia, un consumo energetico più efficiente nonché la diversificazione dell'approvvigionamento, con riferimento alle fonti di energia, ai fornitori e alle rotte per il trasporto dei combustibili.
Nonostante i progressi in questa direzione, la Comunicazione sullo Stato dell'Unione dell'energia pubblicata nel novembre 2015(9) ha rilevato che:
- la dipendenza energetica dell'UE è ancora molto forte, con molti Stati dell’Europa dell’Est e dell’Europa centrale che dipendono esclusivamente da un unico fornitore (Russia)(10) ;
- per prevenire o mitigare le crisi energetiche occorre rafforzare la cooperazione a livello regionale;
- sarà necessario migliorare i collegamenti tra alcuni Stati (gli Stati baltici e la Finlandia) e il mercato del gas dell'Europa centrale e assicurare l’accesso al gas liquefatto da parte di tutti i paesi europei.
La principale fonte delle importazioni europee è la Russia (per tutti i tipi di prodotti: carburanti solidi, gas naturale e petrolio greggio).
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2002 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Combustibili solidi | 13.1 | 23.7 | 30.0 | 26.9 | 26.2 | 25.9 | 28,8 | ||
Petrolio greggio | 29.5 | 22.9 | 33.5 | 34.7 | 34.8 | 33.7 | 33,5 | ||
Gas naturale | 45.2 | 40.7 | 33.0 | 29.5 | 31.6 | 32.0 | 39,3 | ||
Fonte: Eurostat, Energy, transport and environment indicators - 2014 |
I dati dimostrano che, sebbene sia stato fatto uno sforzo per diversificare il grado di dipendenza dell’UE da un singolo paese esportatore, la dipendenza energetica complessiva dell’UE è rimasta sostanzialmente stabile.
Secondo i dati più recenti pubblicati da Eurostat nello scorso mese di febbraio(11) l'Unione europea nel 2014 ha continuato ad importare il 53.4% dell'energia consumata. Peraltro, sebbene il trend della dipendenza energetica dal 1990 non sia stato costante (il picco più elevato si è registrato nel 2008), dal 2004 i valori si sono attestati sempre al di sopra del 50%.
Il livello di dipendenza varia a seconda dei paesi: nel 2014 hanno importato meno energia Estonia (8,9%), Danimarca (12,8) e Romania (17%), mentre ne hanno importata di più Malta (97,7%), Lussemburgo (96,/%), Cipro (93,4%), Irlanda (85,3%), Belgio (80,1%) e Lituania (77%). Tra i cinque Stati con i più elevati consumi di energia, i meno dipendenti dalle importazioni sono stati il Regno Unito (45,5%) e la Francia (46,1%), in contrapposizione alla Germania (61,4%), alla Spagna (72.9%) e all'Italia (75,9%), dove comunque le importazioni hanno registrato una diminuzione rispetto ai livelli del 1990 (84,7%). Il paese con il tasso più elevato rispetto al 1990 è la Repubblica Ceca (30,4%).
Tasso di dipendenza energetica nel 2014 per tutti i prodotti.
Dipendenza energetica per tutti gli Stati membri
Componente essenziale dell'approvvigionamento energetico dell'Unione è il gas naturale, che rappresenta un quarto della fornitura di energia primaria, ed è utilizzato per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento, come materia prima per l'industria e come carburante nei trasporti. Negli ultimi dieci anni, a fronte di un calo nella produzione interna di gas si è registrato un aumento delle importazioni, per soddisfare una domanda di circa 400 miliardi di metri cubi. Secondo i dati Eurostat, nel 2013 l'UE ha importato il 65% del gas, di cui il 39% proveniva dalla Russia, il 30% dalla Norvegia e il 13% dall'Algeria.
Percentuale di dipendenza energetica - Gas naturale
Fonte: Commissione europea, EU Energy in Figures, 2015
I tassi negativi indicano che il paese in questione è un esportatore netto.
Importazioni dal paese di origine
Fonte: Commissione europea, EU Energy in Figures, 2015
Nei prossimi anni si prevede che la domanda di gas rimarrà stabile, creando così una maggiore dipendenza dalle importazioni e sollevando la necessità di affrontare i problemi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento.
Gli stress test regionali eseguiti nel 2014 hanno evidenziato che l'Europa è ancora vulnerabile in caso di interruzioni dell'approvvigionamento di gas(12) . Tali test sono stati eseguiti al fine di valutare la resilienza del sistema del gas europeo per l'inverno 2014-2015 in vista del rischio evidenziato dalla controversia tra Russia e Ucraina sul gas. Le prove del 2014 hanno evidenziato che una grave perturbazione delle forniture di gas dall'Est, ossia dalla Russia, continuerebbe ad avere oggi forti ripercussioni in tutta l'Unione, soprattutto nell'Europa orientale(13) .
Già con la decisione 1364/2006/Ce relativa alle reti transeuropee nel settore dell'energia (TEN-E) sono stati definiti una serie orientamenti volti a garantire, tra l'altro, la diversificazione delle fonti e una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento mediante il rafforzamento delle relazioni con i paesi terzi (dei bacini del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Caspio, delle regioni del Medio Oriente e del Golfo persico)(14) . Sono state definite le seguenti priorità d'azione per reti del gas e dell'elettricità: sviluppo delle reti dell'energia e soluzione di problemi dovuti a strozzature e collegamenti mancanti; creazione di reti nelle regioni insulari, isolate e periferiche e ultraperiferiche per favorire la diversificazione delle fonti; garanzia dell'interoperatività delle reti elettriche; sviluppo delle reti del gas naturale e garanzia dell'interoperatività delle relative reti con i paesi candidati, quelli in fase di adesione e i paesi terzi. Le priorità si sono state tradotte in una serie progetti ammissibili al finanziamento dell'UE - progetti di interesse comune, Progetti Prioritari e progetti di interesse europeo(15) - nell'ambito dei quali, nel periodo 2007-2013 sono stati destinati 155 milioni di euro. L'aggiornamento delle infrastrutture esistenti e lo sviluppo di nuove infrastrutture di rilevanza europea richiederanno investimenti dell'ordine di 140 miliardi per le reti dell'elettricità e di 70 miliardi per le reti di gas. Per il periodo 2014-2020, nell'ambito del Meccanismo per Collegare l'Europa (CEF)(16) l'UE ha stanziato 5,85 miliardi di euro per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture transeuropee per l’energia. Anche il Fondo europeo per gli Investimenti strategici (FEIS), istituito nell'ambito del Piano Junker per la crescita e gli investimenti, viene utilizzato per sostenere, tra gli altri, progetti relativi alle infrastrutture energetiche e alle interconnessioni elettriche.
Secondo lo stato di avanzamento di marzo 2016, sono stati approvati 21 progetti nel settore energetico, per una garanzia totale di 2,7 miliardi di euro dal FEIS, che dovrebbero mobilitare investimenti per 14 miliardi di euro. Due i progetti che riguardano l’Italia, uno approvato ma non ancora firmato, relativo alla modernizzazione della raffineria di Milazzo (garanzia di 30 milioni di euro dal FEIS per un investimento di 225.4 milioni di euro) e l’altro firmato il 18 dicembre 2015, relativo all’installazione di contatori intelligenti per il gas (garanzia di 200 milioni di euro dal FEIS per un investimento totale di 415 milioni di euro).
Il Consiglio europeo nel 2014 ha infatti fissato un obiettivo relativo ad una interconnessione minima del 10% per l'energia elettrica, da raggiungere entro il 2020. Il Pacchetto "Unione dell'energia", al fine di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, ha definito una Strategia(17) individuando una serie di Progetti di interesse comune (PIC), 248 in tutto, di cui 52 riguardano le interconnessioni elettriche. L'elenco è stato aggiornato nel novembre 2015(18) e comprende 195 progetti di cui 108 riguardanti le reti elettriche e 77 le reti del gas. Per i progetti legati all'energia elettrica saranno necessari 105 miliardi di euro, di cui 35 miliardi per le interconnessioni. Per favorire gli investimenti in questo settore l'Unione europea utilizza una serie di strumenti, tra cui, oltre al Meccanismo per collegare l'Europa e al FEIS, anche il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR), elaborato a seguito della crisi economica, nell'ambito del quale sono stati individuati alcuni progetti di interconnessione e sono stati spesi circa 650 milioni di euro per le interconnessioni elettriche. Inoltre, nell'ambito del Fondo europeo e di sviluppo regionale (FESR) ne saranno stanziati circa 2 miliardi.
Per quanto riguarda la situazione a livello di interconnessioni dell'Italia, la comunicazione sullo Stato dell'Unione dell'Energia ha evidenziato che la capacità di interconnessione rappresenta il 7,4% della capacità istallata e necessita di essere migliorata. L’Italia è interessata a 16 PIC; quelli nel settore elettrico sono concentrati principalmente sulle interconnessioni con la Francia (Grande Ile-Piossasco), la Svizzera (Verderio Inferiore-Thusis/Sils e Airolo-Baggio), l’Austria (Lienz-Veneto e Wurmlach-Somplago), la Slovenia (Salgareda-Divaca/Bericevo) e il Montenegro (Latsva-Villanova). Il completamento almeno dei progetti che coinvolgono anche la Francia e l’Austria potrebbe portare il grado di interconnessione italiana al 12 per cento entro il 2020 mentre l’obiettivo del 15% entro il 2030 dovrebbe essere raggiunto con l’attuazione dei nuovi PIC. La Commissione segnala inoltre la necessità di migliorare la rete interna per eliminare i colli di bottiglia, aumentando i livelli di sicurezza e flessibilità del sistema. Per quanto riguarda il gas, l’Italia gioca un ruolo importante nella creazione di un hub mediterraneo: in tale ambito, uno dei progetti PIC prevede la costruzione di un gasdotto che colleghi l’Algeria all’Italia, via Sardegna (cosiddetto gasdotto Galsi). Nell’ambito del corridoio meridionale per il gas – una delle priorità della politica energetica dell’UE -, la TAP (Trans Adriatic Pipeline), che trasporterà il gas azero dal confine turco all’Italia meridionale attraverso Grecia e Albania, dovrebbe partire nel 2016 nonostante la forte opposizione delle autorità locali.
Al fine di dotare l'Unione europea degli strumenti necessari per affrontare le possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico e per sostenere la transizione energetica globale - le cui premesse sono state gettate con l'Accordo di Parigi sul clima - il 16 febbraio scorso la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di misure in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica (winter package).
Le misure del pacchetto, che sono incentrate sulla sicurezza energetica, si prefiggono di rafforzare la resilienza dell'Unione europea in caso di interruzione delle forniture di gas mediante una riduzione della domanda di energia, un aumento della produzione di energia in Europa, anche da fonti rinnovabili, l'ulteriore sviluppo di un mercato dell'energia ben funzionante e perfettamente integrato, la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte. Intendono inoltre migliorare la trasparenza del mercato europeo dell'energia e creare maggiore solidarietà tra gli Stati membri(19) .
Esse sono contenute nei seguenti atti:
- proposta di regolamento in materia di sicurezza degli approvvigionamenti del gas,
- proposta di decisione sugli accordi intergovernativi nel settore energetico,
- strategia per il gas naturale liquefatto e lo stoccaggio del gas;
- strategia per il riscaldamento e il raffreddamento(20) .
8) Le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia sono: Sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; piena integrazione del mercato europeo dell'energia; efficienza energetica per contenere la domanda; decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività. Il Pacchetto "Unione dell'energia". Si veda al riguardo "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" COM(2015)80 final. La Strategia fa parte del pacchetto Unione dell'energia varato nel febbraio 2014, che comprende anche le due seguenti comunicazioni: "Il Protocollo di Parigi - Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020" COM(2015)81 final; "Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica. Una rete elettrica europea pronta per il 2020" COM(2015)82 final.
9) COM(2015)572. Per maggiori dettagli sulla Comunicazione si veda il Dossier a cura del Servizio Studi del Senato e dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati.
10) Tra essi Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia.
11) Energy dependancy in the EU, Eurostat 28/2016.
12) Si veda al riguardo il COM(2014)654 e il relativo allegato. Gli stress test fanno seguito alla Strategia europea di sicurezza energetica, adottata nel maggio 2014, che ha definito un piano dettagliato su come garantire un approvvigionamento energetico sicuro per l'Europa.
13) In esito agli stress test, la Commissione europea ha formulato alcune raccomandazioni agli Stati membri, tra cui: completare i progetti di infrastrutture, ad esempio in Polonia e tra Slovacchia ed Ungheria; potenziare il passaggio ad altri combustibili; assicurare assistenza agli Stati in difficoltà da parte degli Stati con un surplus di gas.
14) La decisione, che prevede anche l'estensione delle reti energetiche ai nuovi Stati membri e la garanzia dell'accesso alle TEN-E per le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche. ha aggiornato gli orientamenti precedentemente stabiliti nel 1996 e nel 2003.
15) Si vedano gli Allegati I, II e III.
16) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 , che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010.
17) Si veda al riguardo la Comunicazione "Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica. Una rete elettrica europea pronta per il 2020" COM(2015)82 final. La Comunicazione è accompagnata da due Allegati relativi rispettivamente ai progetti cofinanziati dal Programma energetico europeo per la ripresa e ai PIC.
18) C(20159)8052, disponibile in lingua inglese. Si veda al riguardo anche l'apposita pagina sul sito della Commissione europea.
19) Si veda il Comunicato stampa della Commissione europea del 16 febbraio 2016.
20) La Strategia è illustrata nel capitolo “Efficienza energetica – le città che risparmiano energia”.
La proposta di regolamento in materia di sicurezza degli approvvigionamenti del gas(21)
La proposta mira a garantire che tutti gli Stati membri si dotino degli strumenti adeguati al fine di prepararsi ad un'eventuale carenza di gas provocata da una perturbazione della fornitura o da una domanda eccezionalmente elevata. Essa migliora le azioni di prevenzione e mitigazione previste dal regolamento (Ue) n. 994/2010 del Consiglio, al minor costo possibile per i consumatori.
Introduce i seguenti principali elementi di novità:
- propone il passaggio da un approccio nazionale ad un approccio regionale, nel predisporre le misure di sicurezza degli approvvigionamenti. Ciò consentirà un migliore coordinamento tra gli Stati e una valutazione più accurata dei rischi comuni, delle possibili crisi simultanee e delle risorse disponibili;
- introduce un principio di solidarietà in base al quale, come ultima possibilità, i paesi confinanti contribuiranno ad assicurare le forniture di gas alle abitazioni e ai servizi sociali essenziali;
- definisce obblighi in materia di capacità bidirezionale delle infrastrutture;
- rafforza la cooperazione con i paesi vicini: le parti contraenti della Comunità dell'energia saranno coinvolte nell'assicurare una prevenzione e una gestione più efficaci delle crisi energetiche ai confini con l'UE;
- propone un miglior accesso all'informazione e misure in materia di trasparenza per alcuni contratti rilevanti per la sicurezza degli approvvigionamenti che dovranno essere notificati automaticamente dalle compagnie di gas naturale alla Commissione europea e agli Stati membri al momento della stipula o delle modifiche.
In particolare, per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento regionali, la proposta rafforza quanto previsto dalle norme vigenti, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di elaborare congiuntamente i piani d'azione preventivi, i piani di emergenza e le valutazioni regionali dei rischi, sulla base di modelli obbligatori(22) e secondo una configurazione di regioni - già prevista dal Regolamento 994/2010 ma modificata - definita in base ai criteri della prossimità geografica, delle interconnessioni esistenti, della capacità di aggregare risorse, dello sviluppo e della maturità del mercato e delle strutture di cooperazione esistenti(23) . In base alla configurazione proposta, l'Italia farebbe parte della regione sudorientale assieme all'Austria, alla Croazia, all'Ungheria e alla Slovenia. Questa configurazione è dettata dallo schema di fornitura in caso di perturbazione delle importazioni dalla Russia.
Configurazione delle Regioni ai fini dell'elaborazione delle valutazioni dei rischi e dei piani regionali.
Fonte: Commissione europea.
I piani d'azione preventivi e i piani di emergenza regionali dovranno essere adottati, resi pubblici e notificati alla Commissione europea entro il 1° marzo 2019 e saranno aggiornati ogni 4 anni. La valutazione dei rischi, una volta approvata dagli Stati membri della regione interessata, sulla base di un meccanismo di cooperazione concordato, sarà notificata alla Commissione europea entro il 1° settembre 2018 e aggiornata, anch'essa, ogni 4 anni. Essa tiene conto di tutti i rischi pertinenti, quali catastrofi naturali e rischi tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di altro tipo.
Per quanto riguarda l'approccio adottato in caso di crisi, la proposta prevede tre livelli di intervento, il primo dei quali coinvolge le compagnie del gas e le industrie pertinenti, il secondo gli Stati membri a livello nazionale o regionale e il terzo l'Unione europea, con funzioni di coordinamento. La proposta mira a far si che in caso di crisi le compagnie di gas naturale e i clienti si affidino ai meccanismi di mercato il più a lungo possibile. Vengono riconosciuti infatti i tre livelli di crisi già previsti dal regolamento vigente: preallarme, allarme e deteriorare la situazione della fornitura innescando un livello di allarme o di emergenza; il secondo è dato da una perturbazione della fornitura o da una domanda eccezionalmente elevata che però può ancora essere fronteggiata dal mercato stesso; il terzo livello è caratterizzato dalla necessità di varare misure non di mercato(24) poiché l'offerta del gas non è in grado di soddisfare la domanda e di garantire la fornitura dei clienti protetti. Nel caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione europea coordinerà gli interventi delle autorità competenti assicurando lo scambio di informazioni, la coerenza e l'efficacia delle azioni a livello degli Stati membri e a livello regionale, e coordinerà le azioni concernenti i paesi terzi. Nel caso in cui la situazione dovesse deteriorarsi sarà applicato il principio di solidarietà che come ultima ipotesi prevede che al fine di assicurare la fornitura ai clienti civili, ai servizi sociali essenziali e agli impianti di teleriscaldamento (clienti protetti) dello Stato membro in stato di emergenza, la fornitura ai clienti non protetti degli Stati membri direttamente collegati ad esso sarà sospesa e il gas non fornito sarà inviato, in base a modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate tra gli Stati, allo Stato membro in stato di emergenza. Tale misura si applicherà dal 1° marzo 2019 e riguarderà i servizi sociali essenziali e gli impianti di teleriscaldamento nella misura in cui questi rientrano nella definizione di "clienti protetti" nei rispettivi Stati membri. Gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione europea le rispettive definizioni di clienti protetti entro il 31 marzo 2017.
Relativamente alla capacità delle infrastrutture e all'inversione dei flussi, la proposta prevede che, contrariamente a quanto avviene attualmente, la decisione di dotare un interconnettore di una capacità bidirezionale, di potenziarne una esistente o di ottenere un'esenzione da tale previa consultazione di tutti gli Stati che si trovano lungo il corridoio di approvvigionamento del gas(25) , della Commissione europea e dell'ACER (Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali di energia). Le proposte dovranno essere presentate entro il 1° dicembre 2018 per tutti gli interconnettori esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento..
Per quanto riguarda lo scambio di informazioni la proposta aumenta le informazioni contrattuali che in base alla norma vigente le imprese del gas devono trasmettere alla Commissione europea. Innanzitutto tali dati non saranno più trasmessi in forma aggregata. Per i contratti di fornitura di gas della durata superiore ad un anno, le imprese dovranno notificare anche i volumi di gas minimi giornalieri, mensili e annui e le condizioni di sospensione delle forniture di gas. Inoltre, in circostanze debitamente giustificate, se vi è motivo di ritenere che un contratto possa compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di uno Stato membro, di una regione o dell'Unione, l'autorità competente che opera nello Stato membro in cui l'impresa ha concluso il contratto, oppure la Commissione europea, può chiedere all'impresa di trasmettere il contratto al fine di valutarne l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento.
21) COM(2016)52 e allegati La proposta è accompagnata da una valutazione di impatto, in lingua inglese, e da una sintesi in lingua italiana.
22) Tali modelli sono contenuti degli allegati IV e V della proposta.
23) La configurazione è contenuta nell'Allegato I della proposta. Essa risponde all'esigenza di disporre di un numero limitato di Stati per regione al fine di elaborare piani di valutazione dei rischi e piani d'azione e di emergenza più efficaci. Le regioni proposte rappresentano pertanto una serie di sottogruppi della configurazione attualmente in vigore, definita dal regolamento sulle infrastrutture energetiche transeuropee, Regolamento (ue) n. 347/2013.
24) Le misure non di mercato sono previste nell'Allegato VII alla proposta.
25) La procedura è stabilita nell'Allegato III della proposta.
La proposta di decisione sugli accordi intergovernativi nel settore energetico(26)
La proposta mira a garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'UE e a migliorarne la trasparenza. Come sottolineato dalla Strategia quadro per un'Unione dell'energia varata nel febbraio 2015, un elemento importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, e del gas in particolare, è infatti la piena conformità al diritto UE da parte degli accordi per l'acquisto di energia stipulati con i paesi terzi(27) . La Strategia ha previsto quindi la revisione della Decisione 994/2012/UE relativa allo scambio di informazioni riguardo agli accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi al fine di rendere tali accordi maggiormente conformi al diritto UE. La decisione 994/2012/UE dispone che tutti gli accordi intergovernativi vigenti e le relative modifiche debbano essere sottoposti alla Commissione europea ai fini della una valutazione di conformità con le norme in materia di concorrenza e di mercato interno dell'energia. Tuttavia, secondo quanto afferma la Commissione nella relazione di valutazione sull'applicazione della decisione(28) , essa non si è rivelata efficace a causa della natura ex post delle verifiche di conformità. Infatti, nessuno degli Stati membri ai quali la Commissione aveva sollevato dubbi di conformità è riuscito ad annullare o rinegoziare gli accordi non conformi, a causa della complessità del quadro giuridico (diritto pubblico internazionale) che non prevede una clausola sospensiva o risolutiva(29) .
La decisione 994/20102
In particolare, la proposta, che è accompagnata da una dettagliata analisi di impatto, inserisce alcuni elementi di novità, tra cui la valutazione ex ante da parte della Commissione europea. E' previsto infatti che gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea tutti i progetti di accordi intergovernativi o di modifica di accordi esistenti prima della conclusione dei negoziati formali ai fini di una valutazione ex ante. La Commissione europea avrà 6 settimane per informare lo Stato membro interessato di eventuali perplessità sulla compatibilità del progetto con le norme UE in materia di concorrenza e di mercato interno dell'energia e 12 settimane per emettere un parere. Decorsi questi termini senza che la Commissione abbia fornito una risposta o emesso un parere, si desume che non sollevi obiezioni. Nel frattempo lo Stato non potrà firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo o la modifica di un accordo intergovernativo. Per quanto concerne gli accordi vigenti, è previsto che entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della decisione questi siano trasmessi alla Commissione europea che avrà 9 mesi per condurre una valutazione ex post e informare gli Stati membri su eventuali perplessità circa la conformità degli stessi con le norme UE.
La proposta estende poi il campo d'applicazione della decisione vigente anche agli strumenti non vincolanti, quali ad esempio i memoranda d'intesa, le dichiarazioni congiunte strumenti, ad eccezione degli accordi tra imprese. Anche in questo caso sono previsti obblighi di comunicazione per gli Stati membri, che dopo la loro adozione dovranno trasmetterli alla Commissione europea (gli strumenti vigenti dovranno essere trasmessi entro tre mesi dall'entrata in vigore della decisione). Quest'ultima li sottoporrà a valutazione e se riterrà che le loro misure di attuazione siano in contrasto con le norme UE in materia di concorrenza e mercato dell'energia, potrà informare lo Stato interessato.
Inoltre, la proposta rafforza le norme vigenti in materia di trasparenza e riservatezza stabilendo che se lo Stato membro che assolve gli obblighi di comunicazione non specifica - entro tre mesi dall'entrata in vigore della decisione - che le informazioni trasmesse sono considerate riservate, la Commissione provvederà a renderle accessibili a tutti gli Stati membri in formato elettronico sicuro. Nel caso ritenga che siano riservate metterà a disposizione una sintesi che la Commissione europea provvederà a norme vigenti.
Per quanto concerne le altre disposizioni vigenti, viene mantenuto l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione europea l'intenzione di avviare negoziati con gli Stati terzi e di tenerla informata sugli andamenti degli stessi. La Commissione continuerà, come avviene tuttora, a fornire consulenza su richiesta dello Stato membro interessato su come evitare incompatibilità con il diritto UE e potrà partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.
26) COM(2016)53. La proposta è accompagnata da una valutazione di impatto, in lingua inglese, e da un documento di sintesi in italiano.
27) Ciò è stato sottolineato anche dal Consiglio europeo nel marzo 2015 che ha auspicato una maggiore trasparenza degli accordi e una loro maggiore compatibilità con le disposizioni UE in materia di sicurezza energetica.
29) Dei 124 accordi notificati, il 40% riguardava l'approvvigionamento, l'importazione o il transito di prodotti energetici. Per 17 accordi (circa un terzo) la Commissione europea ha manifestato dubbi circa la compatibilità con le disposizioni in materia di energia e di concorrenza, invitando 9 Stati membri interessati a modificare o annullare gli accordi per sanare tali incompatibilità.
La strategia per il gas naturale liquefatto e lo stoccaggio del gas(30)
La Strategia presentata dalla Commissione europea è volta a valorizzare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio per rendere il mercato del gas il più diversificato possibile. Al fine di superare la vulnerabilità dovuta alla crescente dipendenza dalle importazioni occorre infatti assicurare che il mercato del gas resti flessibile e capace di reagire alle fluttuazioni dell'approvvigionamento. Poiché l'Unione europea è il più grande importatore di gas naturale al mondo, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento è di primaria importanza ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti e della concorrenza. La Comunicazione sullo stato di attuazione dell'Unione dell'energia, come già affermato, ha sottolineato che occorre assicurare l'accesso al GNL per tutti i paesi europei.
Negli ultimi anni il GNL ha rappresentato il 10% delle importazioni di gas nell'Unione europea. I paesi dell'Europa occidentale hanno accesso ad importanti terminali di GNL e a mercati del gas liquidi, pertanto risultano più resilienti alle possibili interruzioni rispetto ai paesi che dipendono da un unico fornitore, quali quelli della regione del Baltico e dell'Europa centro e sud-orientale. Per tali paesi il GNL potrebbe fornire un grande contributo in termini di diversificazione delle fonti.
Al fine di promuovere l'accesso al GNL come fonte alternativa l'Unione europea dovrà agire su tre fronti:
- garantire la realizzazione dell'infrastruttura necessaria per consentire agli Stati membri di beneficiare dell'accesso ai mercati internazionali di GNL, sia direttamente che attraverso altri Stati membri;
- completare la realizzazione del mercato interno per inviare i corretti segnali di prezzo;
- rafforzare la cooperazione con i partner internazionali per promuovere mercati di GNL liquidi, trasparenti, e di dimensioni globali.
A ciò si aggiungono anche interventi sugli impianti di stoccaggio del gas al fine di garantire la sicurezza e la resilienza sul piano energetico in periodi di gravi perturbazioni dell'approvvigionamento.
Per ciascuno dei citati aspetti, la Strategia analizza gli interventi necessari e presenta dei punti d'azione.
Per quanto concerne le infrastrutture, la distribuzione sul territorio dell'Unione non è ottimale e spesso i terminal sono sotto utilizzati(31) . Occorre pertanto costruire nuovi terminal laddove sono mancanti o migliorare quelli esistenti. I punti d'azione elaborati dalla Strategia prevedono il sostegno ai gruppi di alto livello che hanno individuato alcuni progetti prioritari nell'Europa centrale e sud-orientale (CESEC), nel Baltico (BEMIT) e nell'Europa sud-occidentale, con l'invito agli Stati membri ad accelerare l'adozione di decisioni finali su di essi. Dovranno inoltre essere intensificate le analisi dei costi/benefici al fine di determinare quali terminal GNL e quali ulteriori interconnessioni siano da preferire. Per quanto concerne i finanziamenti, la Commissione europea dovrebbe garantire che i promotori dei progetti siano a conoscenza delle possibilità offerte dai fondi europei, ad esempio il FEIS.
Infrastrutture UE rilevanti ai fini della Strategia per il GNL e lo stoccaggio. Collegamenti mancanti: infrastruttura da costruire/potenziare per migliorare i collegamenti dei terminal GNL al mercato interno. I puntini blu indicano i terminal GNL esistenti.
Fonte: Commissione europea. Fonte: Commissione europea. Fonte: Commissione europea.
Relativamente al completamento del mercato interno del gas, occorrerà rimuovere gli ostacoli di natura regolamentare, commerciale e legale al fine di garantire l'accesso di alcuni mercati agli hub del gas. I punti d'azione della Strategia si rivolgono sempre alle regioni dell'Europa centrale e sud-orientale, del Baltico e dell'Europa sud-occidentale. Per quanto riguarda ad esempio la seconda regione le autorità di regolamentazione dovranno elaborare un piano d'azione volto a consentire una corretta applicazione del terzo pacchetto dell'energia(32) aprendo il prima possibile il mercato Baltico del gas e a individuare le misure necessarie a creare una zona a mercato unico; per la terza regione occorrerà operare a livello tecnico e politico per favorire il completamento dell'asse orientale del gas al fine di collegare meglio la Penisola iberica al mercato del gas.
Per quanto concerne la cooperazione con partner internazionali, l'Unione europea dovrà fare in modo che non vi siano limitazioni alla libertà degli scambi, al fine di godere appieno delle opportunità che derivano dalla globalizzazione del mercato del GNL, grazie alla prossima realizzazione di hub anche in Australia e negli Stati Uniti. I punti d'azione prevedono che la Commissione europea: avvii consultazioni con l'Australia; prosegua il suo impegno con i fornitori attuali e potenziali tra cui il Qatar, la Nigeria, l'Egitto, l'Angola, il Mozambico, l'Algeria, gli Usa e il Canada; cooperi con gli altri importatori di GNL quali il Giappone. La Commissione dovrà inoltre verificare che gli accordi intergovernativi in materia di GNL siano conformi al diritto dell'UE.
Per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio dovrebbe essere migliorata l'efficacia e l'efficienza dell'uso dello stoccaggio a livello transfrontaliero tra Stati membri e a livello regionale, sia in condizioni normali che in situazioni di crisi. I punti d'azione prevedono che gli Stati membri garantiscano un adeguato accesso fisico allo stoccaggio, che operino più strettamente con i paesi confinanti e che elaborino piani d'azione regionali preventivi e d'emergenza, come previsto dalla proposta di revisione sulla sicurezza degli approvvigionanti del gas.
30) COM(2016)49. La Strategia è accompagnata da un documento di lavoro della Commissione, SWD(2016)23.
31) Il 20% rispetto ad una media complessiva del 33%. Si veda al riguardo il documento di lavoro che accompagna la Strategia, SWD (2013)23.
32) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE e Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.