La legge 190/2012
I primi 14 commi della legge 190/2012 recano disposizioni in materia di prevenzione della corruzione articolati in una serie di strumenti ed attività.
Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) è predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica ed è approvato dall’Autorità anticorruzione (art. 1, co. 2). Il piano è finalizzato all’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella p.a. Le pubbliche amministrazioni approvano con cadenza triennale piani per la prevenzione della corruzione. Sono tenuti a dotarsi dei piani le amministrazioni centrali, ivi compresi gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le università e le altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, comprese le amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché gli enti pubblici (Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione).
Ogni anno, l’Autorità anticorruzione presenta al Parlamento una relazione, entro il 31 dicembre, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.