Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
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A.S. n. 2708
OPERAZIONI ELETTORALI. Note sull'A.S. n. 2708
Riferimenti:
- A.S. 2708
Classificazione Teseo: ORGANIZZAZIONE ELETTORALE
INTRODUZIONE
Giunge all'esame del Senato il disegno di legge A.S. n. 2708, recante Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati il 16 febbraio 2017.
Le disposizioni del disegno di legge muovono lungo una duplice falsariga.
Da un lato, modificano alcuni aspetti del procedimento elettorale, nel perseguimento della maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.
Dall'altro, consentono che coloro i quali si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella di residenza per motivi di studio, lavoro o cure mediche, esercitino nei referendum (e nell'elezione del Parlamento europeo) il loro diritto di voto nel Comune in cui si trovino, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.
Ciascun tipo di elezione - per gli enti territoriali, per le Camere del Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo - è disciplinato nell'ordinamento italiano da uno specifico provvedimento legislativo.
Tuttavia la materia del procedimento elettorale preparatorio e di contorno - su cui incide il disegno di legge in esame - è disciplinata compiutamente per l'elezione della Camera dei deputati (dal d.P.R. n. 361 del 1957, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e per le elezioni comunali (dal d.P.R. n. 570 del 1960, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali).
Le leggi elettorali relative alle altre tipologie di elezioni riguardano quasi esclusivamente il sistema elettorale vero e proprio (modalità di calcolo di assegnazione dei seggi e circoscrizioni elettorali), l'elettorato attivo e passivo, gli organi di controllo e verifica. Per quanto riguarda il procedimento elettorale preparatorio, esse fanno invece per lo più rinvio alle due leggi citate.
Pertanto alle elezioni del Senato, del Parlamento europeo ed ai referendum, si applicano le disposizioni del Testo unico per la Camera dei deputati (cfr. rispettivamente l'articolo 27 del decreto legislativo n. 533 del 1993, Testo unico delle elezioni del Senato; l'articolo 51 della legge n. 18 del 1979, legge elettorale del Parlamento europeo; l'articolo 50 della legge n. 352 del 1970 sui referendum). Alle elezioni regionali (cfr. l'articolo 1, comma 6 della legge n. 108 del 1968, recante norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) si applica il Testo unico per le elezioni comunali.
Questo dà conto dell'incidenza delle disposizioni poste dal disegno di legge solo sul dettato di quei due Testi unici, rimanendo fermo che, per il gioco dei rinvii normativi interni, la novellazione comunque si riverberi sulle altre fonti normative in materia elettorale, sopra ricordate.
Per una più analitica disamina del disegno di legge, vale seguire un approccio contenutistico, enucleando nel susseguirsi delle disposizioni quelle che incidano sui medesimi profili, quale che sia la collocazione nel disegno di legge, la quale risulta inevitabilmente 'binaria' per più profili, dal momento che esso va ad incidere su due Testi unici (per l'elezione della Camera dei deputati e nei Comuni, si è ricordato) mediante due distinti articoli (articolo 1 ed articolo 3 del disegno di legge).
ARREDI ELETTORALI (URNE; CABINE; PORTE E FINESTRE)
Un primo nucleo di disposizioni della proposta in esame riguarda gli arredi elettorali, più esattamente le urne e le cabine e le porte e finestre dei locali sede di seggio.
Per quanto riguarda le urne elettorali, si prevede che esse siano in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse (articolo 1, comma 1, lettera a del disegno di legge).
L'articolo 9 del disegno di legge reca la copertura finanziaria della disposizione in questione sulle urne semitrasparenti, autorizzando la spesa di 738.744 euro annui a decorrere dal 2017.
La disposizione novella il Testo unico per le elezioni della Camera della Camera (l'articolo 32, secondo comma del d.P.R. n. 361 del 1957).
La disposizione si applica anche alle elezioni comunali in virtù del rinvio operato dall'articolo 27, ultimo comma del Testo unico delle elezioni comunali (d.P.R. n. 570 del 1960), ove è disposto che le urne siano conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche.
Inoltre, si applica anche, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, alle elezioni del Senato, a quelle europee, ai referendum e alle elezioni regionali.
Attualmente la legge elettorale si limita a prevedere che le caratteristiche delle urne siano definite con decreto del Ministro dell'interno e che esse siano fornite dal medesimo dicastero a ciascuna sezione elettorale (articolo 32, secondo comma del d.P.R. n. 361 del 1957).
Tale disposizione è stata attuata da ultimo con il decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2011, n. 81).
In particolare, ai sensi dell'allegato A ivi contenuto, "l'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri".
Il disegno di legge modifica anche la disciplina delle cabine elettorali: così l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1 (che modifica l'articolo 42, quinto comma del Testo unico Camera) e l'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1 (che modifica l'articolo 37, quarto comma del Testo unico Comuni).
Le leggi elettorali oggi vigenti prevedono che in ciascun seggio siano allestite quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, da collocarsi "in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto".
Il disegno di legge - in aggiunta a queste previsioni - prescrive che:
- le cabine siano chiuse su tre lati;
- il lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione, sia rivolto verso il muro;
- la loro altezza debba garantire la segretezza del voto riparando solo il busto dell'elettore.
Si tratta, tuttavia, di specifiche da realizzarsi solo in caso di necessità di sostituzione delle cabine esistenti e, in ogni caso, mediante il loro riadattamento, in modo da non gravare di nuovi oneri la finanza pubblica.
Inoltre, viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 30 giorni, la definizione dell'altezza delle cabine oggetto di sostituzione.
Per quanto riguarda la sala del seggio elettorale, il disegno di legge pone novella relativa a porte e finestre.
La novella è recata dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2 e l'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2 (modificativi rispettivamente dell'articolo 42, sesto comma del Testo unico Camera, e dell'articolo 37, quinto comma del Testo unico Comuni).
La disposizione oggi vigente già prevede che le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, debbano essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
La novella aggiunge che tale chiusura debba esservi anche per le porte e per le finestre adiacenti e retrostanti alle cabine elettorali.
PRESIDENTE DI SEGGIO
Un novero di disposizioni del disegno di legge concerne l'ufficio elettorale di sezione.
Tra queste, alcune hanno a specifico oggetto il presidente (articolo 1, comma 1, lettera b) per le elezioni politiche, modificativa dell'articolo 35 del Testo unico Camera; articolo 3, comma 1, lettera a) per le elezioni comunali, modificativa dell'articolo 20 del Testo unico Comuni)
Si prevede che il presidente venga scelto (entro trenta giorni dalla votazione) dal presidente di Corte d'appello competente per territorio tra i cittadini iscritti nell'apposito elenco (ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge, come magistrati, avvocati, notai ecc.). Si elimina la scelta dei cittadini "a giudizio" del Presidente della Corte d'appello.
Così come si elimina la possibilità di surroga del presidente con il sindaco o suo delegato, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente. Per tali casi si viene invece a prevedere che la Corte di appello proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti.
Un'altra innovazione consiste nel divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.
Sono inoltre espressamente enunciati i requisiti per ricoprire l'incarico di presidente:
- godimento dei diritti civili e politici;
- età tra i 18 e i 70 anni (per gli scrutatori il disegno di legge abbassa il limite a 65 anni, v. infra);
- titolo di studi non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Attualmente l'ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, da quattro scrutatori (tra i quali il presidente sceglie il suo vice) e da un segretario (articolo 34 legge elettorale nazionale e articolo 20 legge elettorale comunale).
Le tre figure di cui è composto l'ufficio (presidente, scrutatore e segretario) sono sottoposte ciascuna ad un regime diverso.
Il presidente è nominato dal presidente della Corte di appello (articolo 35 Testo unico Camera) tra gli iscritti all'albo delle persone idonee a ricoprire l'incarico di presidente (l'iscrizione all'albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado: cfr. articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 1990).
Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra gli iscritti in apposito albo cui possono accedere gli elettori del Comune che hanno assolto gli obblighi scolastici (articolo 1 della legge n. 95 del 1989).
Il segretario viene scelto dal presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2 della legge n. 53 del 1990). L'articolo 2 del disegno di legge aggiunge il requisito, per il segretario, di non aver superato l'età di sessantacinque anni.
CAUSE DI ESCLUSIONE DA MEMBRO DELL'UFFICIO ELETTORALE
È oggetto di modifica da parte del disegno di legge altresì la disciplina relativa ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale (presidente, scrutatore, segretario).
Siffatte cause di esclusione sono oggetto dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del disegno di legge per le elezioni politiche (modificativa dell'articolo 38 del Testo unico Camera) e dell'articolo 3, comma 1, lettera b) per le elezioni comunali (modificativa dell'articolo 23 del Testo unico Comuni).
Viene, in particolare, eliminata la disposizione vigente che pone il divieto di conferire l'incarico a coloro che abbiano più di 70 anni.
Tale abrogazione si intende perché la previsione è 'assorbita' per il presidente tra i requisiti anagrafici (v. supra), laddove per il segretario e per gli scrutatori la nuova disciplina introdotta dagli articoli 2 e 4 pone per essi il limite di 65 anni di età.
Sono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente l'ufficio elettorale.
Una prima nuova causa di esclusione è data dall'esser dipendenti del ministero dello sviluppo economico (già la disposizione vigente prevede siffatta esclusione per i dipendenti del ministero dell'interno, così come del ministero delle poste e telecomunicazioni e del ministero dei trasporti - secondo dicitura che diviene: "delle infrastrutture e dei trasporti").
Una seconda causa di esclusione riguarda i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate (attualmente è prevista l'esclusione per i soli candidati). Tale nuova causa di esclusione è limitata alle funzioni di presidente e di segretario (e non anche di scrutatore).
Altra causa di esclusione riguarda coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per i seguenti reati:
- reati contro la pubblica amministrazione (disciplinati al Titolo II del Capo I del codice penale rubricato "Delitti contro la pubblica amministrazione");
- delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazione mafiosa) nonché quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste;
- delitti di cui all'articolo 416-ter del codice penale (scambio elettorale politico-mafioso).
L'esclusione si applica anche in caso di patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale) ed in caso di condanna per decreto a pena pecuniaria (articolo 459 del codice di procedura penale).
Inoltre, causa di esclusione sono la condanna in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a 2 anni di reclusione per reato (delitto) colposo.
Le cause di esclusione sono verificate d'ufficio.
GLI SCRUTATORI (REQUISITI; SORTEGGIO; RISERVA DI POSTI PER DISOCCUPATI; LIMITE DI DUE MANDATI NELLO STESSO SEGGIO; FORMAZIONE)
La disciplina relativa agli scrutatori viene modificata attraverso alcune novelle alla legge n. 95 del 1989, recante norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori, le quali si applicano a tutte le tipologie di elezioni.
Siffatte novelle sono contenute nell'articolo 4 del disegno di legge.
In primo luogo, nell'enunciare i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di scrutatore, è ridotto il limite massimo di età (da 70 anni a 65 anni) ed è espressamente previsto il requisito del godimento dei diritti civili e politici.
Tali requisiti si affiancano a quelli già previsti dalla norma vigente (articolo 1 della citata legge 95 del 1989) per l'inclusione nell'albo degli scrutatori: essere elettore del Comune ed aver assolto gli obblighi scolastici.
Inoltre, sono poste alcune modifiche alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale.
Si viene a prevedere che tale scelta sia effettuata dalla Commissione elettorale comunale non più per nomina attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo.
In questo modo, viene ripristinato il sistema di scelta degli scrutatori in vigore fino al 2005, anno in cui la legge di riforma del sistema elettorale (legge n. 270 del 2005) modificò l'articolo 6 della legge istitutiva dell'albo degli scrutatori (la citata legge n. 95 del 1989), sostituendo il sorteggio degli scrutatori con la loro nomina da parte della Commissione comunale.
La disposizione in esame, dunque, ripristina le modalità di scelta per sorteggio in vigore dal 1989 al 2005, riproducendo il contenuto del citato articolo 6 nella formulazione precedente al 2005 (ossia nella formulazione definita dall'articolo 9 della legge n. 120 del 1999).
Invero siffatta previsione circa il sorteggio degli scrutatori in luogo della nomina, già è stata deliberata dal Senato nel corso della presente XVII legislatura, sia entro un disegno di legge (A.S. n. 1322) sulla funzionalità degli enti locali, approvato nel marzo 2014 indi trasmesso alla Camera dei deputati (A.C. n. 2256) e lì arrestatosi, sia nella conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, poi trasmesso alla Camera dei deputati (cfr. articolo 2-ter dell'A.C. 1906) e lì decaduto per mancata conversione nei termini.
Ancora l'articolo 4 del disegno prevede, circa gli scrutatori, alcune altre novelle.
È anticipato il termine entro il quale deve essere preannunciata la data della pubblica adunanza in cui la Commissione elettorale proceda alla scelta (mediante sorteggio, si è detto) degli scrutatori.
Tale termine muta: invece di due giorni, diviene di dieci giorni.
Inoltre è introdotta una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) per coloro che si trovino, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio, in stato di disoccupazione.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 (cui la disposizione fa rinvio), sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
Infine, è posto per gli scrutatori - in analogia con quanto previsto per i presidenti di seggio - il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.
E si prevede che ai componenti dei seggi elettorali sia assicurata una adeguata formazione on line procedure di spoglio e sulla legislazione in materia di scambio elettorale. Le relative modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno.
Quale copertura di questa specifica previsione, il successivo articolo 9 del disegno di legge autorizza la spesa 60.000 euro nel 2017.
Sempre con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 90 giorni, sono definite le modalità attuative dell'articolo 6 della legge n. 95 del 1989, come modificato dal presente articolo del disegno di legge, con invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.
AMPIEZZA (COME NUMERO DI ELETTORI ISCRITTI) DELLE SEZIONI ELETTORALI
L'articolo 5 del disegno di legge reca novella incidente sulla 'ampiezza' delle sezioni elettorali.
Secondo la norma vigente (articolo 34 del d.P.R. n. 223 del 1967, Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) ciascuna sezione elettorale è costituita di regola da un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500.
Fanno eccezione i casi in cui particolari condizioni di lontananza e viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, per i quali è possibile costituire seggi con numero di iscritti non inferiore a 50.
La novella aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari sopra indicato, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti.
Intento della disposizione parrebbe quello di rendere meno agevole una eventuale identificazione del voto.
Tale disposizione è previsto si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018.
DIVIETO DI ASSUNZIONI NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI IN PROSSIMITÀ DELLE ELEZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI INTERESSATI
L'articolo 6 del disegno di legge introduce il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati.
Si tratta di una disposizione che non riguarda il procedimento elettorale preparatorio come le precedenti, pur con la medesima finalità generale di prevenzione di forme di inquinamento del voto.
A tal fine viene introdotto un comma 2-ter all'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle società pubbliche (non le società quotate).
In particolare, il comma 1 del citato articolo 18 del decreto-legge n. 112 dispone l'obbligo, per le società che gestiscano servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare con propri provvedimenti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi (nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 2 dell'articolo 18 per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, le quali hanno l'obbligo di adottare con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto successivamente (indi modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014), afferma il principio della riduzione dei costi del personale per le aziende speciali, le istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo. In ogni caso, le disposizioni non trovano applicazione nei confronti delle società quotate su mercati regolamentati (comma 3).
REFERENDUM: VOTO IN COMUNE DIVERSO DAL COMUNE DI RESIDENZA
L'articolo 7 autorizza per i referendum - abrogativi (articolo 75 della Costituzione) e costituzionali (articolo 138 della Costituzione) - il voto in Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti.
Gli elettori che intendano esercitare tale opzione sono tenuti a farne dichiarazione al Comune di iscrizione elettorale, fino a 30 giorni dalla data della consultazione.
Alla dichiarazione devono essere allegati:
- copia di un documento di riconoscimento valido;
- documentazione del datore di lavoro o di un'istituzione scolastica o formativa o di un istituto sanitario - siano essi pubblici o privati - attestante la temporaneità del domicilio;
- copia della tessera elettorale o dichiarazione di suo smarrimento.
A sua volta, il Comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia (entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione) al Comune in cui l'elettore sia domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
Il Comune di domicilio rilascia all'elettore (entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione) una attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.
Tale attestazione dovrà essere presentata dall'elettore, assieme al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale, presso il seggio elettorale prima dell'ammissione al voto.
Dall'attuazione delle disposizioni sopra ricordate non debbono giungere maggiori oneri di finanza pubblica, dispone il conclusivo comma dell'articolo 7 del disegno di legge.
ELEZIONI EUROPEE: VOTO IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA
Le medesime disposizioni e procedure sopra ricordate a proposito del voto nei referendum, volte a consentire il voto non già nel Comune di residenza bensì nel Comune (di diversa Regione) in cui l'elettore si trovi per motivi di lavoro, studio o cura, si applicano nelle elezioni europee.
È quanto prevede l'articolo 7, comma 5 del disegno di legge.
Condizione è che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.
La ripartizione delle Regioni per circoscrizione è dettata dalla legge n. 18 del 1979, alla Tabella A.
Ossia: I-Italia nord-occidentale: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia; II-Italia nord-orientale: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; III-Italia centrale: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; IV-Italia meridionale: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; V-Italia insulare: Sicilia, Sardegna, Palermo.
VOTO DEI SOCCORRITORI PER CALAMITÀ NATURALI
L'articolo 8 del disegno di legge autorizza l'espressione del voto nel Comune in cui operi, non già di residenza - in consultazioni così elettorali come referendarie - per coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di terremoti o di altre calamità naturali.
La disposizione (cui è annessa clausola di invarianza finanziaria) mira ad estendere ai soccorritori quanto già vige per i militari delle Forze armate e per gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, i quali possono esercitare il diritto di voto (previa esibizione della tessera elettorale) in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovino per causa di servizio (articolo 49 del d.P.R. n. 361 del 1957, per le elezioni politiche; per le elezioni regionali e provinciali, articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 161 del 1976).
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
L'articolo 9 reca la copertura finanziaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge in esame (urne semitrasparenti), autorizzando la spesa di 738.744 euro annui a decorrere dal 2017.
Si aggiunge l'autorizzazione di 60.000 euro per il solo 2017, per la formazione on line degli scrutatori - prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b), là dove novella l'articolo 6 (cfr. il comma 5) della legge n. 95 del 1989.
Per far fronte a tali oneri si dispone una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati | |
Articolo 32 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno. | 1. Identico. |
2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. | 2. Le urne per la votazione sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. |
3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico. | 3. Identico. |
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati | |
Articolo 35 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38. | 1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello com petente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e i cittadini iscritti nell'elenco di cui al terzo comma, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38. |
2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. | 2. Identico. |
3. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. | 3. Identico. |
4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni. | 4. Identico. |
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato. | 5. In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dell'elenco di cui al terzo comma. |
6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali. | 6. Identico. |
7. I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. | |
8. I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni; c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. |
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati | |
Articolo 38 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: | 1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: |
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; | a) abrogata; |
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; | b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; |
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio ; | c) identica; |
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; | d) identica; |
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; | e) identica; |
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. | f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione, nonché in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi; |
f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio. |
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati | |
Articolo 42 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico. | 1. Identico. |
2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. | 2. Identico. |
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario. | 3. Identico. |
4. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti. | 4. Identico. |
5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. | 5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore. |
6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. | 6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori. |
7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti. | 7. Identico. |
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali | |
Articolo 20 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario. | 1. Identico. |
2. Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23. | 2. Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e i cittadini iscritti nell'elenco di cui al quarto comma, escluse le categorie di cui all'art. 23. |
3. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. | 3. Identico. |
4. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale. | 4. Identico. |
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato. | 5. In caso di impedimento di uno o più presidenti, il presidente della corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte di un numero di nominativi pari a quello occorrente dall'elenco di cui al quarto comma. |
6. I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. | |
7. I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni; c) conseguimento di un diploma di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. |
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali | |
Articolo 23 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: |
|
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; | a) abrogata; |
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; | b) dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; |
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; | c) identica; |
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; | d) identica; |
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; | e) identica; |
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. | f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione, nonché in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi; |
f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio. |
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali | |
Articolo 37 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio. | 1. Identico. |
2. Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario. | 2. Identico. |
3. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti. | 3. Identico. |
4. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. | 4. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore. |
5. Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno. | 5. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori. |
6. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico. | 6. Identico. |
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali | |
Articolo 34 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali. | 1. Identico |
2. La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 500. | 2. La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 700(1) . |
3. Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50. | 3. Identico |
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni. | 4. Identico |
L. 8 marzo 1989, n. 95 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. | |
Articolo 1 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti. | 1. Identico. |
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: | 2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: |
a) essere elettore del comune; | a) identica; |
a-bis) godere dei diritti civili e politici; | |
a-ter) avere un'età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni; | |
b) avere assolto gli obblighi scolastici. | b) identica. |
L. 8 marzo 1989, n. 95 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. | |
Articolo 6 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede: | 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata dieci giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune interessato, se designati, procede: |
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente; | a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi iscritti all'albo degli scrutatori pari a quello occorrente; |
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio; | b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi iscritti nell'albo degli scrutatori per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati ai sensi della citata lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; |
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b). | c) a riservare un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di nominativi occorrente di cui alla lettera a), in favore di coloro che al momento del sorteggio di cui al presente comma e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. |
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. | 2. Qualora il numero dei nominativi iscritti all'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. |
3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. | 3. Il sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e comunque entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. (segue) |
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni. | (segue comma 3) La nomina è notificata agli interessati entro il terzo giorno precedente le elezioni. |
4. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. | |
5. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione on line ai soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale. | |
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, cui si provvede, salvo che per la formazione on line di cui al comma 5, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
L. 21 marzo 1990, n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale | |
Articolo 2 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. | 1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di età non superiore a sessantacinque anni. |
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria | |
Articolo 18 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
2-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. | 2-bis. Identico. |
2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati. |
1) Tale modifica trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.