Capo I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI

Art. 19.

(Competenze e funzioni delle regioni, dei comuni ed aree metropolitane)

1. Le regioni predispongono e approvano il piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato «piano generale».

2. Le regioni, d'intesa con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i cimiteri e i crematori pubblici esistenti e quelli da realizzare e ne definiscono i criteri gestionali, nel rispetto della normativa italiana ed europea vigente in materia.

3. Le regioni, nei limiti delle proprie attribuzioni, definiscono i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi.

4. I comuni, sulla base del piano generale, sentite la ASL competente per territorio e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), approvano i piani regolatori cimiteriali.

5. I comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali istituzionali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di essi in conformità alle disposizioni della presente legge e dell'Unione europea.

6. I comuni, nel rispetto del piano regolatore territoriale e delle incompatibilità di cui alla presente legge, autorizzano la realizzazione di crematori fuori dai cimiteri.

7. I comuni redigono un elenco degli operatori cimiteriali che hanno concluso con esito positivo i percorsi formativi definiti dalla regione e che operano nell'ambito del proprio territorio.

8. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel piano generale di cui al comma 1, del presente articolo. Nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

9. Qualora i soggetti aventi titolo richiedano di disporre delle spoglie mortali del defunto per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a esclusivo carico degli stessi.

10. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l'onere delle operazioni è considerato onere di pubblica funzione ed è posto a carico del comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; qualora siano posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal comune o dal gestore del cimitero.

11. Il comune approva il regolamento di polizia mortuaria che:

a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria e dell'obitorio comunale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;

e) istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla regione.

12. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

13. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o privative a favore dei comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

(Piano generale dei cimiteri e dei crematori)

1. Il piano generale è predisposto e approvato dalle regioni tenuto conto delle strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno delle singole comunità ed è volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.

2. Nella predisposizione del piano generale, le regioni tengono altresì conto dei dati storici rilevati e dei valori tendenziali medie, individuano i livelli ottimali del servizio, sollecitando i comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o crematori ovvero all'ampliamento di quelli esistenti.

3. Il piano generale prevede l'accorpamento dei comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e per i servizi cimiteriali istituzionali.

4. Il piano generale individua altresì i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

Art. 21.

(Piani regolatori cimiteriali)

1. I comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale, approvano il piano regolatore cimiteriale e adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.

2. Il piano regolatore cimiteriale ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni. Il piano può essere comunque revisionato in ogni tempo se il comune rileva scostamenti in modo da influire negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi.

3. Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.

4. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;

g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;

h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

i) la necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

5. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e da quelle che eventualmente la regione ha stabilito.

6. Ai fini dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari.

7. Nella redazione del piano regolatore cimiteriale i comuni prevedono un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.

8. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 7 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

9. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata alle inumazioni può anche essere garantita nell'ambito di un solo cimitero, ferma restando la superficie minima della stessa calcolata ai sensi del comma 7.

Art. 22.

(Disposizioni per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri)

1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 100 metri dal centro abitato. Entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione e di ampliamento degli edifici esistenti. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto della predetta fascia di rispetto cimiteriale. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Chi contravviene alle disposizioni del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è inoltre tenuto a demolire, a sue spese, i manufatti eretti. In caso di inadempienza all'ordine di demolizione, il comune provvede a spese del contravventore.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ove non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza inferiore a 100 metri dal centro abitato, comunque almeno pari a 50 metri.

5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sola sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.

6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari di cui al comma 5 sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dalle regioni e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fino a quando le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

7. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 4, il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati in luoghi esterni al cimitero da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei.

Art. 23.

(Disposizioni in materia di sepolture)

1. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, sono vietate le sepolture effettuate in un luogo diverso dal cimitero.

2. Le regioni, sentiti il comune e l'ASL territorialmente competenti, qualora concorrano giustificati motivi possono eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

3. Il contravventore alle disposizioni del comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Restano a carico del contravventore le spese per provvedere al disseppellimento, al trasporto al cimitero e alla sepoltura.

Art. 24.

(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe sono autorizzate la costruzione ex novo di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo.

5. Nel loculo aerato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

6. Il loculo deve essere realizzato con materiali o con soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

7. Le bare destinate a inumazione, tumulazione o cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 14.

8. Le esumazioni e le estumulazioni sono a carico di chi le richiede, salvo che nell'originario atto di concessione non risultino espressamente come onere a carico del gestore del cimitero.

Art. 25.

(Affidamento della gestione dei cimiteri, crematori e servizi cimiteriali)

1. Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai comuni, anche in associazione tra loro, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è rimessa ai comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre; i soggetti esercenti l'attività funebre non possono ottenere la gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali se non previa separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale. I crematori privati possono essere costruiti in comuni privi di crematori ad una distanza di almeno 500 metri dai cimiteri e dagli ospedali, da strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio-sanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private.

3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero o crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

4. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre. Esulano dai servizi cimiteriali istituzionali le operazioni cimiteriali nelle tombe, nelle cappelle e nei loculi.

5. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

6. Le gestioni cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare fino alla naturale scadenza del contratto in essere.

7. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.

8. Il comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alla tariffe medie approvate dalla regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.

9. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

10. I cimiteri possono essere chiusi qualora non si verifichino nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

11. L'attività di forno crematorio realizzata al di fuori dei contesti cimiteriali è attività libero imprenditoriale, ferme restando le incompatibilità con l'esercizio dell'attività funebre e di casa funeraria previste all'articolo 15 della presente legge.

Art. 26.

(Oneri di gestione e di manutenzione)

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.

3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.

4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate. Detti contratti possono riguardare servizi cimiteriali non istituzionali ma relativi alle opere da realizzarsi.

5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.