DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la tutela dei prodotti distillati destinati all'autoconsumo e alla somministrazione al pubblico, la presente legge disciplina l'attività di produzione artigianale di grappa e di acquavite di frutta non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico.
2. Le grappe e le acqueviti di frutta di cui al comma 1 devono rispettare le norme in materia di produzione, etichettatura e commercializzazione previste dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, nonché le altre norme europee e nazionali.
Art. 2.
(Definizioni)
1. La presente legge si applica ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole che producono, nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 4, e della normativa di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 2, grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché acqueviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima.
2. Ai titolari di aziende vitivinicole di cui al comma 1 si applicano le disposizioni, le restrizioni e i divieti previsti dalla normativa europea e nazionale relativa all'organizzazione comune del mercato agricolo e, in particolare, dall’allegato XV-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dal titolo II, capo II, sezione 7, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2008.
Art. 3.
(Produzione di grappe e acqueviti di frutta)
1. Le aziende di cui all'articolo 2, di seguito denominate «aziende», possono produrre grappe e acqueviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 20 litri di alcol anidro, corrispondenti a 50 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento volumi per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita. La produzione per la degustazione gratuita è destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima.
2. I titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari.
3. Le aziende sono tenute a osservare le disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
4. Le aziende sono tenute ad accertare almeno le seguenti caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita: titolo alcolometrico volumico, contenuto di alcoli superiori e, separatamente, di alcool metilico.
5. La produzione diretta di grappe e acqueviti da destinare all'autoconsumo o alla degustazione gratuita, nei limiti quantitativi di cui al comma 1, è consentita in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Art. 4.
(Adempimenti amministrativi)
1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2008, per i titolari di aziende vitivinicole di cui all'articolo 2 della presente legge, l'attività di cui all'articolo 1 è consentita, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 3, previa comunicazione in carta semplice, da parte del legale rappresentante dell'azienda che intende intraprendere l'attività medesima, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'ufficio equivalente competente per territorio, che provvede all'invio di copia all'ufficio periferico territorialmente competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
2. La comunicazione di cui al comma 1 è corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il legale rappresentante dell'azienda attesta l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e l'applicazione delle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 852/2004.
3. I titolari delle aziende agricole di cui al comma 1 interessati a intraprendere l'attività di cui all'articolo 1 sono tenuti, prima di dare avvio all'attività medesima, a darne formale comunicazione all'Azienda sanitaria locale (ASL) e all'ufficio tecnico di finanza (UTF) territorialmente competenti.
4. Entro novanta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 3, le ASL e gli UTF competenti per territorio provvedono a inviare proprio personale presso l'azienda di cui al comma 1 al fine di verificare il rispetto delle normative di competenza.
5. Qualora i competenti uffici delle ASL e degli UTF non provvedano, entro i termini, alle verifiche di cui al comma 4, il titolare dell'azienda di cui al comma 1 è autorizzato ad avviare l'attività di cui all'articolo 1 nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 3, comma 1.
6. I titolari delle aziende di cui al comma 1 hanno altresì l'obbligo di:
a) tenere un registro delle distillazioni nel quale risulti, per ogni distillazione, la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto;
b) sottoporre ad analisi gascromatografica, presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione e conservare i risultati delle analisi unitamente al registro di cui alla lettera a);
c) consentire l'accesso a ogni ispezione e controllo finalizzati a verificare il rispetto della presente legge;
d) etichettare i contenitori della grappa o dell'acquavite prodotte, indicando espressamente data di produzione, tipo e provenienza della materia prima utilizzata e nome dell'azienda distillatrice.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e l'avvio dell'attività di cui al comma 1 anticipatamente rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 4, è punita con l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 del citato testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro. In ogni caso, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta il sequestro e la distruzione dei prodotti.
2. Nel caso di accertata, reiterata violazione, le sanzioni di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento e al soggetto responsabile è fatto permanente divieto di svolgere l'attività di cui all'articolo 1.
Art. 6.
(Adempimenti tributari
e copertura finanziaria)
1. I titolari delle aziende di cui all'articolo 2 versano all'Agenzia delle entrate la somma forfetaria di 50 euro annui, a titolo di accisa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 dell'articolo 3, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.