Art. 44.

(Modifica all'articolo 27 del codice penale)

1. All'articolo 27 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i minorenni che abbiano commesso un reato fino al compimento della maggiore età quando la legge prevede la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria si applica esclusivamente la pena detentiva. Quando la legge prevede solo la pena pecuniaria si applica, in caso di condanna, una sanzione a contenuto interdittivo o consistente nello svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità, di durata non superiore a sei mesi».