Art. 1.

(Potenziamento degli organici del ruolo deivigili del fuoco)

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente articolo sono volte ad assicurare, nel quinquennio 2013-2017, la copertura del turn over pari al 100 per cento per il solo personale operativo, anche a fronte dei passaggi di qualifica verticali, nel limite di 6.000 unità di personale nella qualifica di vigile del fuoco.

2. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto del Ministero dell'interno n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2014 dall'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n, 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, nonché degli idonei del concorso pubblico per 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui graduatoria è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2015. Ai fini di una più celere attuazione del piano quinquennale di assunzioni di cui al comma 1, successivamente all'espletamento delle procedure di cui al periodo precedente il Ministero dell'interno, entro il 1º gennaio 2015, provvede a formulare una nuova graduatoria di stabilizzazione di tutto il personale vigile del fuoco volontario in servizio alla predetta data, che sia in possesso dei requisiti anagrafici e di idoneità previsti dalle norme vigenti per i pubblici concorsi.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nonché agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 agosto 2004, n. 226, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nell'ambito delle assunzioni per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco la riserva di posti nella percentuale del 45 per cento in favore del personale volontario in ferma breve e prolungata nelle Forze armate è rideterminata nella misura del 20 per cento per le graduatorie di concorso pubblico e del 25 per cento per le graduatorie dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i vigili volontari discontinui, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, possono essere iscritti a domanda negli appositi albi, per essere impiegati in servizio esclusivamente presso i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco, esistenti o da istituire.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sugli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile». Alla copertura degli eventuali maggiori oneri si provvede, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.