DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Nucleo operativo centrale di sicurezza del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia di prevenzione, è sciolto e ricostituito come Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza (NOCS), specialità della Polizia di Stato, con specifici compiti di antiterrorismo e di intervento in situazioni ad alto rischio. In casi eccezionali, su richiesta dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, il NOCS può offrire servizi di protezione e di scorta a personalità italiane o straniere presenti sul territorio nazionale. Al NOCS sono assegnati risorse umane e materiali nonché propri mezzi di trasporto, anche aereonavali, adeguati ai compiti da svolgere, e posti nel luogo in cui ha sede il reparto o ad esso più vicini. Il NOCS è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno, ovvero, su sua delega, del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ha un Comandante e la sua attività è circoscritta al territorio nazionale.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nomina, con proprio decreto e con motivazione espressa, il Comandante del NOCS che rimane in carica non oltre cinque anni e che può essere sostituito, con motivazione espressa, qualora il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ne ravvisi la necessità. Non può essere nominato Comandante del NOCS chi ha già ricoperto l'incarico. Deroghe alla presente disposizione possono essere disposte, con motivazione espressa nel decreto di nomina, in casi eccezionali, dal Ministro dell'interno, acquisito il parere del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. In sede di prima attuazione della presente legge e sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 3, comma 1, il Nucleo operativo centrale di sicurezza svolge i compiti propri del NOCS.

3. L'operatore del Nucleo operativo centrale di sicurezza che ha prestato servizio per un periodo di almeno cinque anni e che è stato escluso dal NOCS a seguito della revisione della pianta organica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), o che, con decorrenza dal 1º gennaio 1990, ha subito danni fisici che lo rendono permanentemente inabile al servizio nel NOCS, acquisisce una priorità nell'accoglimento della domanda di trasferimento, anche in altre amministrazioni dello Stato.

4. L'operatore che è stato chiamato a prestare servizio presso altre amministrazioni od organi dello Stato, ai sensi del comma 3, può successivamente inoltrare richiesta al Ministro dell'interno per essere reintegrato nel reparto. Il Ministro dell'interno, con motivazione espressa, accoglie, rigetta o sospende la richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, dandone comunicazione all'interessato. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità nella pianta organica e al soddisfacimento delle caratteristiche psico-fisiche necessarie per appartenere al NOCS. Qualora la pianta organica del reparto risulti completa, la valutazione è sospesa sino a quando non vi sia la disponibilità. Per esigenze del reparto, il rigetto della domanda non preclude la possibilità di un suo successivo riesame. L'interessato può in qualsiasi momento annullare la richiesta dandone comunicazione al Ministro dell'interno.

Art. 3.

1. Con proprio decreto, da adottare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno determina:

a) il trattamento economico per il personale del NOCS, che non deve essere inferiore a quello spettante al personale appartenente all'ex Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna, istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché l'indennità giornaliera per il personale del NOCS impiegato in interventi speciali e in addestramenti;

b) i requisiti, le caratteristiche psico-fisiche, l'età minima per accedere al NOCS e l'eventuale età massima per farne parte nonché i corsi e i brevetti da conseguire, tra i quali anche quelli in lingue estere, e le tipologie di addestramento. Tutti i brevetti e le abilitazioni sono iscritti a matricola e fanno parte del percorso formativo per poter prestare servizio nel NOCS;

c) la nuova pianta organica del NOCS comprensiva del personale medico e di uno o più psicologi.

2. I decreti ministeriali, i regolamenti, le circolari e loro eventuali modifiche, che hanno come oggetto le disposizioni di cui alla presente legge, sono tempestivamente trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari o, qualora il Ministro dell'interno ne ravvisi l'opportunità, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, istituito ai sensi dell'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni.

3. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie da destinare specificatamente alle Forze di polizia di cui al primo periodo, un milione di euro annui sono destinati all'incentivazione della produttività del personale del Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministro dell'interno trasmette semestralmente al Comitato una propria relazione sull'attività addestrativa e operativa svolta in ambito di antiterrorismo nonché di protezione e di scorta a personalità ad alto rischio. Il Ministro dell'interno provvede altresì a trasmettere al Comitato i decreti, i regolamenti e le circolari che, aventi come oggetto il Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza, non ha provveduto ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.