Onorevoli Senatori. -- I lavori socialmente utili (LSU) rappresentano quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti titolari di trattamenti previdenziali, come -- ad esempio -- quelli espulsi dalle medie e grandi imprese a cui veniva erogata la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), esteso successivamente anche ai disoccupati di lungo periodo iscritti nelle liste del collocamento provvisorio.
I LSU, concepiti dal legislatore come politica attiva del lavoro, hanno segnato il passaggio da un modello di lavoro prettamente socio-assistenziale (welfare), ad un modello socio-lavorativo (workfare) che condiziona l'aiuto sociale -- erogato dallo Stato ai soggetti beneficiari -- all'obbligo per questi ultimi di fornire servizi utili alla collettività volti alla creazione di nuove opportunità di lavoro, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo stabile nel tempo.
Il bacino nazionale dei lavoratori socialmente utili, ovvero impiegati in lavori socialmente utili e in lavori di pubblica utilità (LSU/LPU), si compone di circa 18.000 lavoratori dislocati soprattutto nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed impiegati, principalmente, presso circa 1.100 enti locali, nonché classificati in due categorie: i cosiddetti transitoristi, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione) e i non transitoristi o autofinanziati (con oneri a carico delle regioni di appartenenza).
Nel corso di venticinque anni il legislatore è intervenuto sulla materia regolata ancor oggi dall'obsoleto decreto legislativo n. 81 del 2000 in maniera disorganica, confermando nel richiamato decreto per i soggetti impegnati in progetti LSU il rapporto di utilizzo, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 468 del 1997, che preclude l'instaurarsi di un rapporto di lavoro con gli enti di appartenenza, fissandone al tempo stesso come peculiarità la carenza di un regolare contratto di lavoro.
Infatti, sin dall'inizio, il legame tra enti utilizzatori e soggetti utilizzati ha evidenziato la tipicità di un vero e proprio rapporto di subordinazione (rilevazione entrata/uscita tramite il badge, giustificativo in caso di assenza e per motivi personali e/o di malattia, visite fiscali, ordini di servizio, piano ferie autorizzato, svolgimento di servizi e mansioni sopperendo a carenze di organico eccetera), a cui non ha corrisposto il necessario riconoscimento di un regolare contratto di lavoro.
Dopo circa un ventennio, a fronte di prestazioni di venti ore settimanali, i lavoratori continuano a percepire dall'INPS e/o dalle regioni un sussidio di disoccupazione, denominato assegno socialmente utile (ASU), pari a 580,14 euro mensili, carente di tutte le voci retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali (progressione economica e crescita professionale, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto eccetera) ma soprattutto carente sotto l'aspetto previdenziale, a causa del mancato versamento dei contributi pensionistici, che ha significato per l'intera categoria il consapevole sperperamento del proprio patrimonio lavorativo, ovvero l'impossibilità di poter contare su un reddito pensionistico proporzionato al lavoro effettivamente svolto.
L'indiscriminato rinnovo dei progetti (proroghe) perpetrato da oltre venti anni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dagli enti locali -- al solo scopo di replicare il superato rapporto di utilizzo oltre che precludere la normalizzazione occupazionale dei lavoratori -- ha portato in evidenza una mala gestione della materia LSU, con il ricorso a lavoratori sottopagati in sostituzione di carenze di organico, eludendo i normali canali per il reclutamento di personale previsti dalla legge che osta con i princìpi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti, anche, dalla Carta costituzionale.
Alla luce delle considerazioni sinora svolte, il seguente disegno di legge si prefigge lo scopo di sanare il vuoto normativo generato sino ad ora attraverso la definitiva assunzione e contrattualizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) e di quelli socialmente utili (LSU) del cosiddetto bacino storico nazionale visto che, da oltre venticinque anni, assicurano con professionalità l'indispensabile svolgimento delle funzioni amministrative tipiche degli enti di appartenenza (operai addetti alle manutenzioni, istruttore finanziario, istruttore tecnico, istruttore amministrativo, servizi demografici, cimiteriali, trasporti, scolastici eccetera), sopperendo a carenze di organico -- dovute al blocco delle assunzioni -- con evidenti risparmi in termini di risorse finanziarie per la rigorosa osservanza dei vincoli di finanza pubblica nel rispetto del patto di stabilità interno, anche in considerazione del fatto che i suddetti lavoratori, sempre più numerosi, stanno ricorrendo all'autorità giudiziaria nazionale ed europea, avverso tale illegittimo trattamento, aprendo un contezioso con lo Stato senza precedenti.
Il disegno di legge si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 reca le finalità della legge che, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, è volta alla contrattualizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili al fine di rimuoverli dal bacino storico nazionale.
L'articolo 2 reca l'ambito di applicazione della legge ovvero in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
L'articolo 3 reca la delega al Governo per la stabilizzazione dei suddetti lavoratori. Esso, infatti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), al fine di raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 1.
L'articolo 4 reca la copertura finanziaria e l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore.