Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2613
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice FASIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2016

Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico

Onorevoli Senatori. -- La presenza dello psicologo nella scuola italiana, al di là di situazioni specifiche normate per legge, non è definita da una norma che ne veda l'inserimento stabile, rivolto a tutta l'utenza richiedente, ma lascia alle scuole dell'autonomia la possibilità di avvalersi o meno di tale servizio, attraverso accordi con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie su delibera degli organi collegiali, con il contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori, o attraverso il Fondo d'Istituto.

Va segnalato che, a fronte di bisogni di supporto psicologico sempre crescenti, che richiedono la presenza nella scuola di competenze multi professionali, l'Italia è rimasta il solo Paese europeo a non essere dotato di questa ormai necessaria figura: lo psicologo scolastico.

In molte realtà scolastiche, tuttavia, in questi anni si sono sviluppate esperienze molto produttive, difficilmente riassumibili, costituite da centri di ascolto a supporto del delicato processo evolutivo dell'adolescenza, da progetti accoglienza, da centri di orientamento scolastico, con una funzione di counselling, tutoraggio eccetera. Una figura «ponte» dunque, quella dello psicologo, tra scuola e famiglia, scuola e servizi socio-sanitari, docenti e alunni, scuola lavoro, mondo dell'alternanza, una «spia» del disagio o di patologie potenziali, un potenziale supporto a contrasto del fenomeno del «cyberbullismo», ma anche un rivelatore di attitudini, interessi, stili cognitivi, un punto di riferimento per l'adolescente. Una presenza, oggi irrinunciabile, non tanto e non solo in contesti emergenziali, ma continua, quotidiana, parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa.

L'esperienza dei centri di informazione e consulenza (CIC), regolati dalla legge n. 162 del 1990, va dunque perseguita, ottimizzata, attualizzata in funzione di nuovi bisogni, in una società in veloce cambiamento che richiede capacità relazionali ed adattive crescenti, capacità di leggere ed interpretare il presente, risposte flessibili e rapide, apertura al nuovo, curiosità, pensiero critico e creativo, costruzione del senso di appartenenza alla comunità educativa.

Il presente disegno di legge, è volto, dunque, a regolamentare e a rendere stabile -- dopo un periodo di prima applicazione della durata di tre anni scolastici -- nelle reti di scuole associate di ciascun ambito territoriale, una figura fondamentale come quella dello psicologo scolastico, senza tuttavia sovrapporsi ad esperienze innovative già in atto in diverse scuole italiane, rispetto alle quali il disegno di legge non si pone in una logica concorrenziale, bensì sinergica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della figura di psicologo scolastico)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, di supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie, di contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.

Art. 2.

(Modalità operative)

1. Lo psicologo scolastico opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento di cui all'articolo 3. Su richiesta dei consigli di classe, il dirigente dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e di migliorarne l'efficacia.

2. Lo psicologo, a seguito delle osservazioni compiute durante le lezioni, ne riporta gli esiti al dirigente e fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa ed alla valutazione degli alunni.

3. Lo psicologo, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori ed organizza colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno.

4. Lo psicologo accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica.

Art. 3.

(Aree di intervento)

1. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:

a) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni e allo sviluppo delle competenze di vita;

b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

c) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

d) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

e) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva ed alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

f) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

g) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

Art. 4.

(Rapporto di lavoro
dello psicologo scolastico)

1. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha durata pari a 36 ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neoimmesso in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.

Art. 5.

(Titoli d'accesso)

1. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

Art. 6.

(Reclutamento)

1. Lo psicologo scolastico è assunto in prova alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato mediante regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La durata della prova è pari ad un anno scolastico.

2. Dopo il superamento della prova, lo psicologo scolastico è inquadrato in ruoli provinciali ed è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, commi 70, 71, 72, 73 e 74, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. L'assegnazione dello psicologo scolastico ad una specifica istituzione scolastica ha durata triennale e avviene secondo le modalità di cui all’articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nel caso in cui sia formulata una sola proposta di incarico non è ammesso il rifiuto. Al termine del triennio, l'incarico non è soggetto a tacito rinnovo.

Art. 7.

(Prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e per la durata di tre anni scolastici, il servizio di psicologia scolastica è istituito in cento istituzioni scolastiche distribuite sull'intero territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione del servizio di psicologia scolastica a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati in 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.