DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo XIV del libro I, è aggiunto il seguente:
DEGLI ANIMALI
Art. 455-bis. - (Tutela giuridica degli animali). – Gli animali sono esseri senzienti.
Le disposizioni concernenti i diritti civili delle persone sono estese agli animali, laddove compatibili e non in contrasto con altre disposizioni speciali e di settore relative agli animali.
Gli animali sono soggetti alle leggi speciali che li riguardano ed alle disposizioni del presente codice, in quanto applicabili.
Art. 455-ter. - (Affidamento degli animali in caso di separazione di coniugi). – Per gli animali familiari, in caso di separazione di coniugi, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e da quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi e la prole, e acquisito, se necessario, il parere degli esperti di comportamento animale, ne attribuisce l’affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali.
Il tribunale ordinario è competente a decidere, ai sensi del primo comma, in merito anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.
Art. 455-quater. - (Disposizioni sulla presenza di animali familiari nei condomini). – Nel regolamento di condominio non possono essere inserite disposizioni che, in qualunque modo, limitino il diritto di ciascun condomino a possedere o detenere un animale familiare, nonché la facoltà del proprietario di ospitarlo nella propria abitazione, e le relative modalità. Le predette limitazioni non possono altresì essere stabilite con deliberazioni assembleari, anche se adottate all’unanimità. Ogni eventuale clausola che contrasti con il principio di cui al presente comma si considera come non apposta.
Nessun accordo tra le parti contraenti, pubbliche o private, può avere ad oggetto limitazioni al diritto di possedere o detenere un animale familiare o alla facoltà del proprietario o del detentore di ospitarlo nella propria abitazione. Tali previsioni comportano la nullità dell’accordo per illiceità della causa.
Le clausole inserite, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma, nei contratti di locazione, di usufrutto di abitazione, di comodato d’uso e di vendita di immobili, se destinati ad uso abitativo, sono nulle a tutti gli effetti di legge.
Il transito o la permanenza di animali familiari nelle parti comuni degli edifici ad uso abitativo o in aree private è sempre permesso e deve avvenire sempre in presenza o sotto responsabilità del proprietario o del detentore, che garantisce la pulizia degli spazi comuni qualora siano sporcati dai propri animali. Nel caso in cui si tratti di cani il transito è consentito con l’ausilio del guinzaglio. Non è consentito ostacolare il transito o la permanenza per il tempo necessario alle persone che accudiscono gli animali familiari.
Resta ferma la responsabilità civile del proprietario o del detentore per qualunque danno arrecato, ai sensi dell’articolo 2052.
Art. 455-quinquies. - (Disposizioni sul lascito di animali). – Quando il de cuius lasci animali, il curatore, previo assenso dell’erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce la custodia temporanea, fino a devoluzione definitiva, all’onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il suo benessere. In mancanza di accordo provvede il tribunale, il quale provvede, altresì, sentite le associazioni animaliste riconosciute, per l’affidamento definitivo, adottando i provvedimenti opportuni.
È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a persona o associazione con il vincolo che tali beni servano alla miglior custodia del proprio animale.
Art. 455-sexies. - (Disposizioni sul pignoramento). – Gli animali familiari sono impignorabili e non possono essere messi all’asta giudiziaria.
Lo scopo patrimoniale o lucrativo dovrà risultare esclusivamente da idonea ed attendibile documentazione fornita dal creditore istante all’ufficiale giudiziario all’atto della richiesta del pignoramento o da univoca documentazione altrimenti reperita dall’ufficiale giudiziario nei luoghi di pertinenza del debitore esecutato in sede di pignoramento.
La documentazione di cui al secondo comma, ove presente, concorrerà in originale o in copia, in caso di pignoramento positivo, a formare, unitamente al relativo verbale dell’ufficiale giudiziario, il fascicolo dell’esecuzione.
In mancanza della documentazione di cui ai commi secondo e terzo, nessun animale può essere assoggettato a pignoramento o a procedura esecutiva di alcun genere, né a sequestro conservativo ai sensi degli articoli 2905 e seguenti del presente codice e degli articoli 671 e seguenti del codice di procedura civile, né può comunque essere oggetto di vendita o espropriazione forzate.
Art. 455-septies. - (Accesso di animali nei locali e nei mezzi di trasporto pubblici). – Nei locali pubblici e privati aperti al pubblico, nei locali dove si esercita attività per i clienti, nei mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio aperto al pubblico, sono sempre consentiti l’accesso con cane al guinzaglio e disponibilità di museruola, da attivare su richiesta del responsabile del locale o del servizio stesso, e la conduzione del cane o del gatto in trasportino. Sono nulli eventuali divieti o limitazioni di qualunque tipo.
Art. 455-octies. - (Animali abbandonati o feriti o in condizione di pericolo). – Chiunque trovi un animale vagante considerato non di proprietà è tenuto a darne avviso al sindaco, anche tramite gli addetti alla polizia municipale, del comune nel cui territorio è stato trovato l’animale stesso, indicando le circostanze del ritrovamento.
Chiunque trovi un animale familiare o comunque domestico ferito o altrimenti in pericolo deve, se preparato, prestare l’assistenza occorrente e deve comunque darne immediato avviso all’Autorità.
Art. 455-novies. - (Animali utilizzati per servizi di polizia). – Gli animali utilizzati per servizio di polizia nazionale o locale non sono classificabili in base al loro valore economico. Se riformati, e comunque al termine dell’impiego o del servizio, devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendo assicurare il loro benessere; ove si tratti di animali da reddito, ne è vietata la macellazione.
Art. 455-decies. - (Disposizioni sulla vendita di animali). – Nella vendita di animali, la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali; in mancanza, si osservano le disposizioni degli articoli 1490 e seguenti. La vendita, o la cessione a qualsiasi titolo, è sempre effettuata con contestuale certificazione veterinaria scritta e con certificazione della precedente proprietà e del luogo di provenienza.
La proprietà di un cane transita dal venditore al compratore solo dopo registrazione all’anagrafe canina e inoculazione del microchip, ovvero dopo la modifica della precedente registrazione.
Art. 455-undecies. - (Divieto di pratiche costituenti maltrattamento di animali). – È vietata la marchiatura a fuoco di animali, anche se effettuata per attestazione di proprietà, conchectomia e caudotomia sono considerate maltrattamento degli stessi.
A tal fine è vietata l’esposizione di animali marchiati a fuoco o che abbiano subìto conchectomia o caudotomia»;
b) all’articolo 844 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In caso di immissioni sonore da parte di animali, il giudice tiene conto prioritariamente del benessere dell’animale e in nessun caso può disporre l’allontanamento coatto dell’animale»;
c) al secondo comma dell’articolo 923 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti di quanto previsto dal presente codice e dalle leggi speciali»;
d) l’articolo 1496 è abrogato;
e) all’articolo 1520 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli animali»;
f) all’articolo 1521 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli animali»;
g) all’articolo 2045:
1) dopo le parole: «di un danno grave alla persona» sono inserite le seguenti: «o ad uno o più animali»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Sono riconoscibili ai proprietari di animali danni patrimoniali e non patrimoniali per i propri animali. In caso di danno di eccezionale gravità può essere riconosciuto, congiuntamente al danno proprio del proprietario e dell’associazione animalista riconosciuta, il danno esistenziale in capo all’animale per gravi lesioni subite, trasmesso al proprietario o all’associazione animalista riconosciuta»;
h) all’articolo 2052, dopo le parole: «è responsabile dei danni cagionati dall’animale» sono inserite le seguenti: «a persone, animali o cose».
Art. 2.
(Modifica dell’articolo 708
del codice di procedura civile)
1. All’articolo 708, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell’interesse della prole e dei coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «nell’interesse della prole, dei coniugi e degli animali familiari da essi detenuti».
(Modifica dell’articolo 54 del codice penale)
1. All’articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La prima parte delle disposizioni di cui al primo comma si applica anche per le ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo e fatta salva la legislazione speciale di cui all’articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del presente codice. La disposizione di cui al presente comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo».
(Modifica dell’articolo 28
della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All’articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con gli animali familiari».
(Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. Al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis dell’articolo 9, dopo le parole: «presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «o una competizione con cavalli.» e dopo le parole: «veicoli» sono aggiunte le seguenti: «o dei cavalli»;
b) al comma 1 dell’articolo 177, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi» sono inserite le seguenti: «e delle autoambulanze e mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila»;
c) all’articolo 189, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno ad uno o più animali, non ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione fino a due mesi. Le persone coinvolte in un incidente con danno ad uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l’immediato intervento di un medico veterinario. In difetto si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».
(Trasporto di animali in gravi condizioni di salute e risarcimento dei danni subiti dagli animali)
1. Il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute, certificate anche successivamente al fatto, è effettuato in stato di necessità ai sensi dell’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All’articolo 283 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora il danno sia subìto da un animale familiare regolarmente iscritto all’anagrafe o di cui possa essere dimostrata la proprietà anche a mezzo del libretto veterinario compilato e timbrato, si ha diritto a richiedere un risarcimento, con le modalità previste per i danni alla persona. L’entità del risarcimento è stabilita in via equitativa tra il proprietario e l’impresa designata ai sensi dell’articolo 286».
3. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell’articolo 6 le parole: «con riguardo agli animali di affezione,» sono soppresse;
b) all’articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono agire avanti al giudice civile per il risarcimento del danno, anche all’interesse diffuso perseguito, nonché per la inibitoria, anche ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, dei comportamenti sanzionati ai sensi della presente legge».
(Animale familiare)
1. Per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall’uomo per compagnia senza fini alimentari. La detenzione a fine di compagnia familiare di bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile è consentita dandone comunicazione scritta al sindaco e al Servizio veterinario di sanità pubblica, con la quale si escludono, in ogni caso, la commercializzazione, la cessione a titolo oneroso e la macellazione.
2. Il Servizio veterinario di sanità pubblica procede alla registrazione degli animali di cui al comma 1, certificando l’esclusione della definizione di «azienda», ed effettua il riconoscimento degli animali stessi mediante inoculazione del microchip.
3. Agli animali di cui ai commi 1 e 2, di provenienza non certa o non dimostrabile, sono effettuati gratuitamente a cura del Servizio veterinario di sanità pubblica competente per territorio i controlli necessari per l’accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali sono adottabili.
4. Gli animali selvatici non possono essere considerati animali familiari o da compagnia.
5. Per allevatore di animali familiari o da compagnia si intende chiunque fa riprodurre e cede a titolo oneroso un animale da affezione ed è imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.