DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritti sindacali)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno diritto di associarsi in sindacato. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli istituiti specificamente per il personale militare, né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza e democrazia all'interno delle strutture militari, è fatto divieto di ricoprire cariche sindacali agli ufficiali superiori nonché ai comandanti di enti o a quanti rivestono, a qualsiasi titolo, un ruolo dirigenziale in seno alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Art. 2.

(Sindacati delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare)

1. I sindacati delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alle medesime Forze, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

Art. 3.

(Divieto di esercizio di sciopero)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero né azioni ad esso sostitutive che, effettuate durante il servizio, possono pregiudicare le esigenze operative, di difesa, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.

Art. 4.

(Norme di comportamento politico)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare debbono, in ogni circostanza, mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni.

2. Agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, è fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche. È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegno dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile.

Art. 5.

(Aspettativa per motivi sindacali)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Per quanto non contemplato nella presente legge e fino all'emanazione del regolamento attuativo, vale la disciplina delle organizzazioni sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile per quanto attiene le procedure di carattere generale inerenti al funzionamento delle rappresentanze sindacali, loro articolazioni e attribuzioni, non in contrasto con la presente legge.

Art. 7.

(Norme abrogate)

1. L’articolo 1475 e il capo III del titolo IX del libro quarto del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.