Il Senato nel sistema bicamerale

Il Parlamento

Palazzo Madama L'articolo 55 della Costituzione statuisce che il Parlamento italiano si compone di due organi: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, ai quali la Costituzione assegna identici poteri, in virtù del principio del bicameralismo paritario voluto dai costituenti.

In sintesi, le principali funzioni ad essi attribuite sono:

  • la funzione di revisione costituzionale (articolo 138 della Costituzione);
  • la funzione legislativa (articoli 70 e seguenti);
  • la funzione di indirizzo politico, che si esprime tramite il conferimento e la revoca della fiducia al Governo (articolo 94), nonché attraverso l'approvazione di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno;
  • la funzione di controllo sull'Esecutivo, che si concretizza mediante gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, mozioni).

Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può poi disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando a tal fine fra i propri componenti apposite commissioni - anche bicamerali - dotate degli stessi poteri e degli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

La Costituzione prevede inoltre che le Camere si riuniscano congiuntamente come Parlamento in seduta comune, presieduto dal Presidente della Camera dei deputati, per esercitare alcune specifiche funzioni:

  • l'elezione del Presidente della Repubblica, alla quale partecipano anche i delegati regionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 83 della Costituzione;
  • la messa in stato d'accusa dello stesso Presidente per i reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione (art. 90);
  • la ricezione del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Capo dello Stato, condizione indispensabile affinché questi possa assumere le sue funzioni (art. 91);
  • l'elezione di un terzo dei giudici costituzionali (art. 135), nonché di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104).

Il Senato e la Camera, eletti a suffragio universale, diretto e segreto, durano in carica cinque anni, a meno che il Presidente della Repubblica non eserciti il potere di scioglimento anticipato conferitogli dalla Costituzione, per entrambe o anche per una sola delle due. La durata della legislatura è, quindi, identica per entrambe le Camere, che invece si differenziano per la composizione ed i criteri di elezione.

I 400 deputati, la cui età non può essere inferiore ai 25 anni e i 200 senatori elettivi, la cui età non può essere inferiore ai 40 anni, vengono eletti da tutti i cittadini maggiorenni;.

La Camera dei deputati - precisa la Costituzione - è eletta su base circoscrizionale, nel senso che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica - quale risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione - per 392 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione (articolo 56). I restanti 8 seggi sono riservati alla Circoscrizione Estero.

Il Senato - dice la Costituzione - è invece eletto su base regionale: 196 seggi elettivi sono quindi ripartiti fra le Regioni in proporzione alla loro popolazione. 4 seggi sono assegnati dalla Costituzione alla Circoscrizione Estero.

Oltre ai componenti elettivi, in Senato siedono gli ex Presidenti della Repubblica quali senatori di diritto e a vita, nonché i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica fra i cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario.