Pubblicato il 21 giugno 2016, nella seduta n. 641
ARACRI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
in data 21 aprile 2016 è stata promulgata dal Presidente della Regione Siciliana la legge regionale 21 aprile 2016 n. 7, recante "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale regionale il 29 aprile successivo;
tale legge, all'articolo 1, comma 2, definisce come «Sommozzatori e lavoratori subacquei» (Nomenclatura e classificazione delle unità professionali ISTAT 62160) coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne";
inoltre, l'articolo 2, comma 1, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione correlati alle attività sopra espresse: di primo livello (inshore diver), o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione);
detti percorsi vengono attivati con relativa iscrizione nel repertorio telematico presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali, del lavoro, nonché con relativa pubblicazione nel proprio sito internet;
la normativa nazionale, riguardante esclusivamente le attività svolte in ambito portuale, fa riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", e non comprende le attività svolte in ambito inshore e offshore, cioè forme di lavoro particolarmente usuranti;
la disciplina sull'accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, è stata completamente rivisitata nel corso del 2011 con i seguenti provvedimenti: decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
sulla base di quanto espresso, a partire dall'anno 2012, sono stati modificati i requisiti per l'accesso a tali benefici, difatti come requisito soggettivo, attualmente, possono esercitare il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, una serie di tipologie di lavoratori dipendenti, come lavoratori impegnati con mansioni particolarmente usuranti, che fra le quali vengono anche annoverati i "lavori in cassoni ad aria compressa" e "lavori svolti dai palombari",
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione dei sommozzatori e lavoratori subacquei, in qualità di lavoratori usuranti, per quanto concerne la Regione Sicilia;
per quali ragioni non vengano integrate nella normativa esistente anche i lavoratori iscritti al repertorio telematico previsto dalla legge Regione siciliana n. 7 del 2016, nei 3 livelli previsti (inshore diver, offshore air diver ed offshore sat diver), come lavoratori che svolgono un mestiere usurante.