Atto n. 4-05145

Pubblicato il 26 gennaio 2016, nella seduta n. 565
Risposta pubblicata

DIVINA - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

il Consiglio d'Europa ha adottato, in data 2 ottobre 2015, con 46 voti a favore (tra cui quello dell'Italia) la risoluzione n. 2079, con la quale si invitano, tra l'altro, gli Stati membri a promuovere la shared residence (definita nella relazione introduttiva "come quella forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre") e a incentivare l'adozione di piani genitoriali dettagliati;

tale risoluzione si è fondata, a livello scientifico, su 76 ricerche, pubblicate a livello internazionale ed analizzate dalla professoressa Linda Nielsen (Wake Forest university) per il periodo 1989-2014 e dalla professoressa Hildegund Suenderhauf (Università luterana di Norimberga) per il periodo 1977-2013 in 2 distinte metanalisi, su centinaia di migliaia di minori in tutto il mondo;

tali ricerche e la conseguente risoluzione dei 47 Stati aderenti al Consiglio d'Europa dimostrano in modo chiaro ed inequivocabile i benefici dell'affido materialmente condiviso o shared custody e, dove sia attuabile, dell'affido alternato, evidenziando, di contro, i danni derivanti dall'affido materialmente esclusivo con tempi di coabitazione inferiori a un terzo del totale;

la prassi giurisprudenziale in vigore nella quasi totalità dei nostri tribunali ignora tali ricerche, come anche la risoluzione n. 2079 conseguente, prevedendo immotivatamente tempi di coabitazione col genitore non collocatario, molto al di sotto degli standard minimi necessari per la tutela della salute dei minori e nessun pernottamento presso il padre prima dei 3-4 anni, collocando così l'Italia agli ultimi posti in Europa in quanto a tutela del diritto alla bigenitorialità, ma ai primi posti per ciò che concerne la probabilità per un minore di perdere contatto con uno dei genitori dopo la separazione, causando frustrazione in molti padri, ormai consapevoli che la ricerca scientifica e il Consiglio d'Europa hanno indicato ben altra via per la tutela dei propri figli;

contro l'affido paritetico si è accumulata immotivatamente una vasta giurisprudenza, oltre a diversi provvedimenti della Cassazione (ex multis, l'ordinanza n. 25418 del 17 dicembre 2015), nonché documenti formativi del Consiglio superiore della magistratura (si veda ad esempio "Alla ricerca delle prassi virtuose in materia di famiglia dopo la L. n. 54/2006 affidamento condiviso ed esclusivo"; Roma 8 marzo 2011), totalmente avulsi dalle nuove conoscenze che si sono acquisite negli ultimi anni e che il Consiglio d'Europa ha invece preso in seria considerazione;

il cosiddetto decreto filiazione (di cui al decreto legislativo n. 154 del 2013), nella parte in cui consente a un genitore di spostare liberamente la residenza del figlio al proprio seguito inaudita altera parte, è stato pure totalmente smentito dalla raccomandazione CM/Rec(2015)4 dell'11 febbraio 2015 del Consiglio d'Europa (che indica invece agli Stati membri di impedire spostamenti di residenza non concordati fino a decisione del giudice,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle risoluzioni del Consiglio d'Europa;

se le ritenga meritevoli di recepimento urgente o se ritenga invece che, contrariamente alle evidenze scientifiche e ai richiami del Consiglio d'Europa, l'attuale costume giudiziario (ben chiarito dai modelli di ricorso per separazione consensuale pubblicati sui siti web di diversi tribunali, come quello di Brescia) risponda alla tutela dell'interesse del minore;

se sia al corrente che l'unico tribunale italiano che segue linee conformi alle raccomandazioni sia quello di Perugia;

se intenda operare, nei limiti delle proprie competenze, per diffondere tale protocollo agli altri uffici giudiziari;

se intenda operare, nei limiti delle proprie competenze, per colmare il vistoso scollamento fra la nuova realtà scientifica e gli obsoleti, ad avviso dell'interrogante, indirizzi della magistratura;

se intenda promuovere l'esame delle numerosissime proposte di legge che giacciono presso i due rami del Parlamento, segno di un profondo malessere sociale nei confronti della prassi adottata dalla magistratura in tema di affido condiviso, oppure omettere qualsiasi tipo di intervento su un aspetto della giustizia italiana che colloca il Paese agli ultimi posti d'Europa.