Atto n. 4-02002

Pubblicato il 24 settembre 2009
Seduta n. 258

PERDUCA , PORETTI - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

in occasione della partita Siena-Roma, tenutasi il 13 settembre 2009, il Prefetto di Siena con ordinanza del 7 settembre 2009 ha assunto le seguenti disposizioni: a) vendita dei biglietti del settore ospiti ai soli tifosi individuati dalla società Associazione sportiva Roma; b) vendita dei biglietti del settore ospiti presso le ricevitorie individuate a Roma d’intesa con la Questura; c) vendita dei biglietti degli altri settori ai soli residenti nella provincia di Siena;

l’Associazione sportiva Roma ha comunicato sul proprio sito e mediante i principali organi di informazione che, “in relazione alla gara Siena - Roma in seguito alla determinazione del Comitato per la sicurezza delle manifestazioni sportive (CASMS) del 7 settembre 2009 e ai successivi disposti concordati con la Questura di Roma, sarà possibile accedere al settore Ospiti dello Stadio "Artemio Franchi - Montepaschi Arena di Siena" solo a chi, avendo acquistato il biglietto per la partita attraverso specifiche modalità, avesse viaggiato, pagando 10 euro, con i pullman predisposti dalla medesima società sportiva;

il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2007, dispone, al comma 1 dell’art. 8 che “è vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate”;

a quanto risulta agli interroganti un cittadino disabile residente a Roma si è visto ritirare, a seguito dell'ordinanza del Prefetto di Siena, l'accredito per il “settore disabili” che in precedenza la società Siena calcio aveva assicurato, e che per tale motivo non ha potuto seguire la partita in quanto le sue condizioni fisiche non gli consentivano di andare nel “settore ospiti” e di viaggiare con le modalità imposte;

risultano agli interroganti essere stati presenti alla partita, nel settore di tribuna, dirigenti dell'AS Roma, tra cui l'attuale direttore sportivo,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che sia compatibile con l'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007, nella parte in cui vieta alle società sportive di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, l'organizzazione da parte di una società calcistica dei pullman per il trasferimento dei propri tifosi verso la città dove si giocherà la partita;

se corrisponda al vero, come comunicato dall'AS Roma, che il CASMS abbia prescritto alla medesima di rilasciare il biglietto della partita solo a chi si sarebbe recato a Siena mediante i pullman organizzati dalla società, modalità non prescritta dall'ordinanza del Prefetto di Siena;

per quale motivo di ordine pubblico un cittadino disabile pur non residente nella provincia dove si gioca la partita non abbia potuto assistere alla medesima nel settore disabili, e se si intenda comunicare alle Prefetture di tenere conto nelle loro ordinanze restrittive dell'acquisto dei biglietti della specificità di alcune categorie di cittadini, come ad esempio i disabili, i cittadini non italiani, i cittadini tifosi della squadra di casa che risiedono in altra provincia;

se la presenza in un settore diverso da quello "ospiti" dei dirigenti della squadra in trasferta (che, di regola non sono residenti nella provincia dove si gioca la partita) non costituisca una violazione dell'ordinanza prefettizia che vieta la vendita di biglietti per altri settori ai cittadini non residenti nella provincia.