SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 399


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Istituzione del giudice unico di prima istanza






ONOREVOLI SENATORI. - Col presente disegno di legge propongo l'istituzione del "giudice unico di prima istanza", mediante delega al Governo.
Il testo che sottopongo alla vostra attenzione é da considerarsi puramente indicativo di un indirizzo di carattere generale, senza pretesa alcuna di definire una riforma della organizzazione della giustizia e della competenza del giudice ordinario, ormai necessaria.
Lo scopo della mia proposta é infatti solamente quello di radicare tra le proposte di legge un testo, di iniziativa parlamentare, per avviare un concreto dibattito nella commissione di merito.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1996, uno o piú decreti legislativi concernenti la competenza per valore, per territorio e funzionale al fine di realizzare l'istituzione del giudice unico di prima istanza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione del giudice di pace;
b) trasferire al pretore la competenza attribuita al conciliatore, al giudice di pace ed al tribunale in materia civile, con esclusione delle procedure concorsuali fallimentari e dei procedimenti riguardanti le persone e la famiglia;
c) prevedere che il tribunale sia competente per l'appello contro le sentenze pronunciate dal pretore.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare le norme di coordinamento delle disposizioni previste nei decreti di cui all'articolo 1 con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.