Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE COM(2020) 825
Riferimenti:
- DOC. n. COM(2020) 825 definitivo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE. | |
Numero atto | |
Numero procedura | 2020/0361 (COD) |
Autore | Commissione europea |
Data dell'atto | 15/12/2020 |
data di trasmissione | 02/02/2021 |
Scadenza otto settimane | 7/04/2021 |
Assegnato il | 10/02/2021 |
Deferimento per merito | 8a Commissione permanente |
Oggetto | La proposta intende armonizzare le norme sugli obblighi e sulle responsabilità degli intermediari di servizi digitali transfrontalieri contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno e garantendo la tutela dei diritti fondamentali degli utenti. |
Base giuridica | Articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il cui obiettivo è l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno mediante il rafforzamento delle misure relative al ravvicinamento delle normative nazionali. |
Principi di sussidiarietà e proporzionalità | Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di sussidiarietà in termini di: necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in quanto data natura intrinsecamente transfrontaliera di Internet, armonizzare le condizioni che consentono lo sviluppo di servizi digitali transfrontalieri innovativi nell'Unione, mantenendo nel contempo un ambiente online sicuro, è un obiettivo che si può raggiungere soltanto a livello di Unione; valore aggiunto per l'Unione in quanto un'azione a livello di UE offre prevedibilità e certezza giuridica, riducendo i costi di conformità in tutta l'Unione. La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. |
Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. Non risulta ancora pervenuta la relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge.
1) Contesto normativo
La proposta in esame (cd. "Digital Service Act, DSA) fa parte, assieme alla proposta di regolamento sui mercati digitali (COM(2020)852), "Digital Market Act", DMA), di un pacchetto legislativo volto a riformare il settore dei servizi digitali, come preannunciato dalla Commissione europea nella Comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europea" del febbraio 2020. Con tale Comunicazione l'Esecutivo europeo si è infatti impegnato ad aggiornare le norme orizzontali che definiscono le responsabilità e gli obblighi dei prestatori di servizi digitali, in particolare delle piattaforme online. Dopo l'adozione della direttiva 2000/31/CE ("direttiva sul commercio elettronico") si sono affermati nuovi e innovativi servizi (digitali) che hanno trasformato il modo di comunicare, connettersi, consumare e svolgere attività economiche. Allo stesso tempo hanno generato nuovi rischi e nuove sfide, che interessano sia società nel suo complesso, sia le singole persone che si avvalgono di tali servizi.
La proposta in esame si basa sulla valutazione della direttiva sul commercio elettronico, dalla quale scaturisce la necessità di aggiornare alcune norme alla luce delle sfide specifiche emerse in relazione agli intermediari e alle piattaforme online.
La valutazione di impatto che accompagna la proposta (crfr.SWD/2020/0348. e SWD/2020/0349.) ha messo in evidenza tre problemi fondamentali: esposizione sempre maggiore dei cittadini a rischi e danni online soprattutto quando sono coinvolte piattaforme di grandi dimensioni; mancanza di coordinamento nell'attività di vigilanza sulle piattaforme online; vantaggio competitivo per le piattaforme online e i servizi digitali già esistenti di dimensioni molto grandi dovuto al fatto che gli Stati membri hanno iniziato a regolamentare i servizi digitali a livello nazionale generando ostacoli al mercato interno.
La soluzione prescelta dalla valutazione di impatto per risolvere queste problematiche prevede l'adozione di misure asimmetriche con obblighi più rigorosi per le piattaforme online di dimensioni molto grandi, ulteriori chiarimenti sul regime di responsabilità per gli intermediari online e sulla governance dell'UE con un potenziamento della sorveglianza e dell'applicazione delle norme. In base alla valutazione di impatto tale opzione avrà un effetto positivo sul mercato unico e sulla concorrenza, con un aumento del commercio digitale transfrontaliero stimato tra l'1 e l'1,8 %. Sarà garantito maggiore sostegno ai concorrenti emergenti di minori dimensioni e ciò incentiverà la competitività, l'innovazione e gli investimenti nei servizi digitali, contrastando allo stesso tempo danni specifici provenienti dalle piattaforme più grandi.
2) Sintesi delle misure proposte
La proposta mira a: mantenere un ambiente online sicuro, migliorare le condizioni per i servizi digitali transfrontalieri innovativi, conferire maggiore potere agli utenti, proteggere i loro diritti fondamentali online, istituire una vigilanza efficace sui servizi digitali e una collaborazione tra le autorità. A tal fine stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno. In particolare, definisce: un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari (Capo II); norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari (Capo III); norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti (Capo IV)..(art. 1). Le norme relative alla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari stabilite dalla direttiva sul commercio elettronico sono ulteriormente chiarite e incorporate nel regolamento, al fine di evitare la frammentazione giuridica.
Per grandi linee, la proposta stabilisce, al Capo II, che, a determinate condizioni i prestatori di servizi intermediari non saranno responsabili per le informazioni fornite da terzi che trasmettono, memorizzano temporaneamente o ospitano. Non avranno inoltre obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti (artt 3-7). Avranno invece l'obbligo di contrastare i contenuti illegali su ordine delle autorità giudiziarie e informare queste ultime in merito ai seguiti dati a tale ordine o di fornire informazioni sui destinatari del servizio, sempre su richiesta delle autorità giudiziarie (artt. 8-9).
Per quanto riguarda gli obblighi in materia di dovere di diligenza stabiliti dal Capo III, la proposta opera una distinzione a seconda della dimensione e del ruolo delle piattaforme, prevedendo obblighi più rigorosi per le piattaforme più grandi, ossia quelle che raggiungono più del 10% dei 45 milioni di utenti europei, che saranno soggette a una vigilanza più severa.
Innanzitutto la proposta prevede che tutti i prestatori di servizi intermediari avranno l'obbligo di nominare un rappresentante legale all'interno dell'Ue per i prestatori di servizi non stabiliti in uno Stato membro e di comunicare eventuali restrizioni all'uso dei loro servizi e nonché di rendere conto della rimozione dei contenuti illegali (artt-11-13).
I prestatori di servizi di hosting dovranno inoltre predisporre meccanismi che consentano a terzi di notificare la presenza di presunti contenuti illegali e, in caso di rimozione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, di motivare tale scelta (artt. 14-15).
Per le piattaforme on line sono previsti obblighi aggiuntivi in materia di: gestione dei reclami sui contenuti illegali (art. 17); risoluzioni di controversie (art. 18); sospetto di gravi reati comportanti una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone (art. 21); tracciabilità degli operatori commerciali nei casi di contratti a distanza, trasparenza in relazione alla pubblicità online (artt 22- 24).
Le piattaforme online di dimensioni molto grandi avranno obblighi legati alla gestione dei rischi sistemici. In particolare, dovranno elaborare valutazioni dei rischi, adottare misure per attuarli, sottoporsi ad audit esterni (artt 26-28); fornire al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione l'accesso ai dati per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento; nominare uno o più responsabili della conformità per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento e assolvere ulteriori obblighi in materia di trasparenza (artt 31-33). Ulteriori disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza, prevedono, tra l'altro, l'elaborazione di codici di condotta (articolo 35), di codici di condotta specifici per la pubblicità online (articolo 36), protocolli di crisi per affrontare circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza o sulla salute pubblica (articolo 37).
Il Capo IV disciplina poi: la designazione e i compiti delle autorità competenti e dei coordinatori nazionali dei servizi digitali, nonché il regime sanzionatorio (att 38-46); l'istituzione, la struttura e i compiti del comitato europeo per i servizi digitali, addetto alla vigilanza sui prestatori di servizi intermediari (artt 47-49); i poteri della Commissione europea in materia di vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio delle piattaforme on line di dimensioni molto grandi, ivi compresi poteri di infliggere sanzioni e penalità di mora (artt 52-60); le misure di esecuzione, che prevendono un sistema di condivisione delle informazioni tra la Commissione europea e agli altri organi previsi dal regolamento (artt- 67 - 68) ; l'adozione di atti delegati (artt. 69-70)
Le disposizioni finali riguardano, tra l'altro, la soppressione di alcuni riferimenti alla direttiva 2000/31/CE, l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento e la sua valutazione (artt- 71-74).