DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina, nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente in materia, la definizione, la produzione e la lavorazione del gelato italiano artigianale di alta qualità, al fine di tutelare l'intera categoria di produttori di gelato artigianale sul territorio nazionale, di valorizzare il prodotto attraverso azioni che ne esaltino l'unicità e le caratteristiche dominanti territoriali e di attivare le sinergie necessarie alla maggiore diffusione del gelato italiano artigianale di qualità in Europa e nel mondo.
Art. 2.
(Figura professionale dell'artigiana
gelatiera e dell'artigiano gelatiere)
1. Ai fini della presente legge, per « artigiana gelatiera » e « artigiano gelatiere » si intende un professionista che ha specifiche conoscenze tecniche sulla produzione dei gelati e sulla merceologia degli ingredienti che deve manipolare per la preparazione delle proprie ricette. Tali specifiche conoscenze sono definite in un percorso formativo includente competenze di base per lo svolgimento della professione attivando appositi corsi abilitativi presso le scuole professionali alberghiere che rilasciano apposito titolo.
Art. 3.
(Requisiti qualitativi del gelato artigianale italiano di alta qualità)
1. Ai fini della presente legge, per « gelato artigianale italiano di alta qualità » si intende una preparazione alimentare portata allo stato solido e pastoso mediante mescolamento e contemporaneo congelamento della miscela degli ingredienti utilizzati per la sua fabbricazione. Mediante la mantecazione a freddo è incorporata naturalmente aria che conferisce morbidezza e cremosità al prodotto. In tale stato il gelato è destinato alla vendita ed al consumo.
2. Il gelato artigianale italiano di alta qualità e le relative miscele si caratterizzano per l'impiego prevalente di materie prime fresche e genuine nella loro preparazione. Le materie prime utilizzate nella preparazione delle miscele sono costituite prevalentemente da latte e dai suoi derivati, da uova, frutta e zuccheri non sintetici senza l'aggiunta di aromi di sintesi, coloranti artificiali, grassi idrogenati o parzialmente idrogenati ad esclusione del latte animale, emulsionanti, prodotti di organismi geneticamente modificati (OGM), paste rinforzanti di frutta concentrata di tipo industriale e conservanti.
3. Nella preparazione del gelato artigianale italiano di alta qualità è assolutamente vietato l'utilizzo di ingredienti, semilavorati composti e preparati in polvere o pasta completi a cui aggiungere solo la parte liquida o lo zucchero.
4. Nella preparazione del gelato artigianale italiano di alta qualità, per ottenere il prodotto finito nei diversi gusti e presentazioni, è possibile utilizzare prodotti alimentari finiti impiegabili per il consumo umano diretto, quali biscotti, anche in frammenti, cialde, torrone, nonché altri prodotti quali frutta candita, cacao o creme al cacao e sale, secondo la creatività dell'artigiana gelatiera o dell'artigiano gelatiere. Tali prodotti e ogni altro ingrediente utilizzato nella preparazione o nell'accompagnamento del gelato artigianale italiano di alta qualità possono contenere grassi di origine animale o vegetale, a esclusione dei grassi idrogenati e dell'olio di palma, dell'olio di palmisto, dell'olio di cocco e dell'olio di colza.
5. In caso di produzione con pastorizzazione e maturazione della miscela, la durata della stessa non deve superare settantadue ore. Il ciclo di tempo fra mantecazione e vendita del gelato al consumatore finale non deve superare dieci giorni.
6. Il prodotto che mantiene la struttura e la consistenza propria del gelato ad una temperatura superiore a 0 gradi Celsius non è considerato gelato artigianale italiano di alta qualità.
Art. 4.
(Metodi specifici di produzione
e lavorazione)
1. Nella preparazione del gelato artigianale italiano di alta qualità, l'artigiana gelatiera o l'artigiano gelatiere prepara la miscela con materie prime di alta qualità, scelte direttamente, e successivamente composte secondo la sua creatività. L'artigiana gelatiera o l'artigiano gelatiere deve eseguire tutto il processo di lavorazione della preparazione, dalle miscele alla mantecazione, e in esso la manualità deve risultare prevalente rispetto all'intervento tecnologico. Il gelato artigianale italiano di alta qualità deve essere mantecato secondo un procedimento discontinuo, con interventi anche manuali nel processo produttivo. Non è ammessa l'insufflazione forzata di aria.
2. Per la formulazione della ricetta si osservano le seguenti prescrizioni:
a) il gelato artigianale a base di acqua è un prodotto caratterizzato da un elevato contenuto in frutta, ad eccezione di frutta secca, e da zuccheri. Il contenuto minimo di polpa di frutta fresca di stagione in succo, in concentrazione minima al 37 per cento, ad eccezione del succo di frutta acida, è fissato al 20 per cento;
b) il gelato artigianale a base di latte è caratterizzato dall'impiego prevalente di latte e dei suoi derivati, quali latte fresco intero, di alta qualità, microfiltrato, crudo e a lunga conservazione (UHT), panna fresca o UHT priva di additivi, latte condensato e privo di additivi, fino ad un massimo del 40 per cento della miscela liquida finita, con percentuale lipidica variabile tra il 35 e il 42 per cento e, eventualmente, nella preparazione della miscela, di uova di gallina. È vietato l'uso di surrogati della panna come creme vegetali o margarine. Possono essere utilizzate materie prime secondo l'estro creativo dell'artigiana gelatiera o dell'artigiano gelatiere. Nel caso di gelato di crema all'uovo, la percentuale minima di tuorlo d'uovo prevista in ricetta ed utilizzata deve essere almeno del 6 per cento in peso. Nel caso di gelato di crema alla panna, la percentuale minima di panna prevista in ricetta e utilizzata deve essere almeno dell'8 per cento in peso;
c) il gelato artigianale aromatico è caratterizzato dal solo apporto aromatico con aromi naturali o erbe o radici o bacche, che sono estratti dalla miscela prima della mantecazione. In ricetta la quantità degli ingredienti caratterizzanti varia secondo il gusto, la creatività e la discrezione dell'artigiana gelatiera o dell'artigiano gelatiere.
3. Nella preparazione della miscela base è consentito l'utilizzo esclusivo dei grassi del latte e delle uova. Nelle fasi successive e nella mantecazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 3, comma 4.
Art. 5.
(Caratteristiche, commercializzazione,
confezionamento ed etichettatura
del prodotto finito)
1. Il gelato artigianale pronto al consumo deve presentare un tenore minimo in solidi totali ovvero estratto secco del 32 per cento per il gelato al latte e le creme e del 28 per cento per il gelato a base di frutta.
2. Il prodotto finito di gelato artigianale italiano di alta qualità è in genere immesso al consumo direttamente dall'artigiana gelatiera o dall'artigiano gelatiere presso il proprio punto vendita. Può inoltre essere commercializzato dall'artigiana gelatiera o dall'artigiano gelatiere per la vendita attraverso la distribuzione. In tal caso sui contenitori deve essere apposta un'apposita etichetta riportante, oltre alle diciture previste dalla normativa vigente, il nome del prodotto con indicazione del relativo gusto.
3. L'etichetta dei prodotti utilizzati non deve riportare alcun riferimento alla presenza di OGM.
Art. 6.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio gelato artigianale italiano di alta qualità non conforme alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.