DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da:

a) quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, corrisposte in costanza di mandato parlamentare, determinate in misura corrispondente all'indennità parlamentare mensile lorda dei membri del Parlamento europeo;

b) un'indennità transitoria a carattere temporaneo, il cui diritto matura allo scadere del mandato parlamentare, determinata nella misura dell'identica indennità corrisposta ai membri del Parlamento europeo;

c) un trattamento differito di natura assicurativa, il cui diritto matura a condizione che sia scaduto il mandato parlamentare e che il beneficiario abbia compiuto il sessantatreesimo anno di età, determinato, dopo cinque anni di mandato parlamentare e al compimento del sessantatreesimo anno di età, in misura mensile lorda pari alla dodicesima parte del trattamento previdenziale annuo lordo che si otterrebbe applicando, secondo il metodo di calcolo contributivo, il coefficiente di trasformazione relativo alla predetta età anagrafica al montante contributivo individuale necessario per corrispondere, dopo cinque anni di contribuzione, una pensione di importo mensile lordo pari a quella percepita, dopo cinque anni di mandato e al compimento del sessantatreesimo anno di età, dagli ex membri del Parlamento europeo. Per gli anni di mandato successivi al quinto, l'importo del trattamento differito di natura assicurativa è determinato prendendo come riferimento la contribuzione media annua necessaria per corrispondere, dopo i primi cinque anni di mandato, l'importo anzidetto, la quale si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Qualora l'erogazione della rendita inizi a un'età superiore a sessantatré anni, si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento dell'inizio dell'erogazione stessa. Qualora un parlamentare cessato dal mandato nei confronti del quale è già iniziata l'erogazione del trattamento assicurativo sia successivamente rieletto in Parlamento, allo scadere dell'ulteriore mandato, fermo restando l'importo già liquidato al momento dell'inizio dell'erogazione, si provvede ad erogare un importo ulteriore determinato sempre prendendo come riferimento la contribuzione media annua necessaria per corrispondere, dopo i primi cinque anni di mandato, un importo pari a quello percepito dai membri del Parlamento europeo dopo cinque anni di mandato, rivalutando la predetta contribuzione con riferimento agli ulteriori anni di mandato esercitato secondo il metodo precedentemente descritto, e da ultimo applicando al montante contributivo individuale così determinato il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato allo scadere dell'ulteriore mandato parlamentare. Il diritto al trattamento di cui alla presente lettera sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici;

d) in caso di invalidità insorta nel corso del mandato, una pensione di invalidità, il cui diritto matura al momento della cessazione delle funzioni, determinata nella misura dell'identica pensione erogata ai membri del Parlamento europeo.

2. I competenti organi delle due Camere determinano le condizioni che possono comportare l'interruzione dell'erogazione dell'indennità transitoria di cui alla lettera b) del comma 1, le norme relative all'eventuale cumulo delle prestazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 e le condizioni per la reversibilità dei trattamenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 e le corrispondenti aliquote di reversibilità, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i membri del Parlamento europeo cessati dal mandato ».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, un'indennità diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, determinata sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese e nella misura corrispondente all'indennità giornaliera corrisposta ai membri del Parlamento europeo, nonché un'indennità erogata a titolo di rimborso delle spese generali connesse all'esercizio del mandato diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, determinata nella misura dell'identico trattamento corrisposto ai membri del Parlamento europeo.

2. In relazione a entrambe le indennità di cui al comma 1, i competenti organi delle due Camere possono stabilire le modalità per le ritenute da effettuare per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

3. Le Camere rimborsano le spese effettivamente sostenute dai membri del Parlamento per i viaggi nel territorio nazionale. Ai membri del Parlamento eletti nella circoscrizione Estero, le Camere rimborsano altresì le spese di viaggio effettivamente sostenute all'interno della ripartizione di elezione e quelle per i viaggi dall'Italia alla ripartizione di elezione e viceversa. I competenti organi delle due Camere determinano i plafond nell'ambito dei quali sono rimborsabili le spese di viaggio dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero all'interno della ripartizione di elezione.

4. Le Camere rimborsano le spese effettivamente sostenute dai parlamentari per l'impiego di collaboratori personali liberamente scelti dai parlamentari stessi nell'ambito di un plafond mensile determinato nella misura del corrispondente plafond mensile nell'ambito del quale sono rimborsate le spese sostenute dai membri del Parlamento europeo per la medesima finalità. I competenti organi delle due Camere determinano la documentazione da presentare per accedere al rimborso e le condizioni di esclusione dal rimborso stesso, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i membri del Parlamento europeo.

5. Le Camere rimborsano le spese mediche e le spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio effettivamente sostenute dai parlamentari in carica, dai parlamentari cessati dal mandato titolari di un trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) o d), nonché dai beneficiari delle prestazioni di reversibilità connesse ai trattamenti di cui alle lettere c) e d). Gli organi competenti delle due Camere determinano la misura del rimborso, adottando in ogni caso una disciplina analoga a quella prevista per i membri del Parlamento europeo.

6. Le Camere si fanno carico degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni parlamentari. Un terzo dei relativi premi assicurativi è a carico dei parlamentari ».

Art. 3.

1. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari interne del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'erogazione dei trattamenti previsti dalle predette disposizioni regolamentari interne e corrispondenti a quelli disciplinati dalla presente legge cessa con l'erogazione dei trattamenti previsti dalla legge medesima.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è disposta la sospensione dell'erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, a favore dei parlamentari cessati dal mandato che abbiano riportato, anche attraverso il procedimento di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale:

a) condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e dagli articoli da 314 a 322-bis, 325 e 326 del codice penale;

b) condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

2. Le misure previste dal presente articolo sono adottate dagli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, previo accertamento dei relativi presupposti da parte delle rispettive amministrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora sia intervenuta riabilitazione in base agli articoli 683 del codice di procedura penale e 178 e 179 del codice penale. I parlamentari comunicano all'amministrazione della Camera competente le istanze di riabilitazione presentate e le relative decisioni del tribunale di sorveglianza competente. In caso di concessione della riabilitazione, l'erogazione dei trattamenti riprende con decorrenza dalla data dell'istanza che sia stata legittimamente presentata e accolta. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della misura di cui al comma 1.

Art. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai parlamentari della Repubblica il cui mandato inizia nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.

2. Fino all'adozione, da parte degli organi competenti delle due Camere, di una specifica disciplina, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari interne del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati relativamente a:

a) la reversibilità del trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

b) le ritenute da effettuare, per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, ai fini della diaria e dell'indennità erogata a titolo di rimborso delle spese generali connesse all'esercizio del mandato, diverse da quelle di viaggio e per l'impiego dei collaboratori personali, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

c) la documentazione da presentare per accedere al rimborso delle spese per l'impiego di collaboratori personali e le condizioni di esclusione dal rimborso stesso, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

d) la misura del rimborso delle spese mediche e delle spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.