Art. 13.

(Disposizioni per i seggi vacanti al Senato)

1. L’articolo 19 del citato testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne da immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto.

2. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio il senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale».