DISEGNO DI LEGGE N. 1110

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Al titolo I, le parole: « Capo I - Misure per l'attuazione del PNRR » sono soppresse.

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « dallo stesso previsti » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dallo stesso Piano »;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « delle relative informativa » sono sostituite dalle seguenti: « delle relative informative »;

al quarto periodo, le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione, », le parole: « comma 7, lettere h) e i) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 8, lettere h) e i), » e le parole: « comma 7, lettera f) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 8, lettera f) »;

al quinto periodo, le parole: « di decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti »;

dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « , le risorse di cui al primo periodo, » sono sostituite dalle seguenti: « le risorse di cui al primo periodo » e dopo le parole: « sono versate » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: « in tutto o in parte » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « 2024, di » sono sostituite dalle seguenti: « 2024, a », le parole: « 2025, di » sono sostituite dalle seguenti: « 2025, a », le parole: « 2026, di » sono sostituite dalle seguenti: « 2026, a », le parole: « 2027, di » sono sostituite dalle seguenti: « 2027, a » e le parole: « 2028 e di » sono sostituite dalle seguenti: « 2028 e a »;

alla lettera c), dopo le parole: « per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 »;

alla lettera d), le parole: « per l'anno 2026, » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026 e »;

alla lettera e), dopo le parole: « per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera f), dopo le parole: « per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte", unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026 »;

al comma 8:

all'alinea, le parole: « commi 1, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 6, 7 e 7-bis » e le parole: « 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026 »;

alla lettera a):

l'alinea è sostituito dal seguente:

« a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure: »;

al numero 7), dopo le parole: « 250 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro » e dopo le parole: « e 160 » sono inserite le seguenti: « milioni di euro »;

il numero 8) è soppresso;

al numero 20), le parole: « numero. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1 »;

alla lettera f), le parole: « che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto » e dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, » sono inserite le seguenti: « recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e »;

alla lettera g), alinea, dopo le parole: « a 50.000.000 » è inserita la seguente: « di »;

alla lettera i), dopo le parole: « per l'anno 2026 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera m), le parole: « per ciascuno degli anni 2027 e 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 »;

alla lettera p), le parole: « all'articolo 20, della legge » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 20 della legge »;

alla lettera r), le parole: « convertito con modificazioni in legge » e le parole: « convertito con modificazioni nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge »;

la lettera s) è sostituita dalla seguente:

« s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 »;

alla lettera u), le parole: « di bilancio » sono soppresse;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel rispetto del vincolo territoriale di cui al citato articolo 1, comma 178, alinea, della legge n. 178 del 2020 »;

al comma 11:

al primo periodo, dopo le parole: « e gli interventi » è inserita la seguente: « del » e le parole: « e 7, lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « e 8, lettere a) e c) »;

al terzo periodo, le parole: « dello stesso intervento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'intervento al quale sono assegnate »;

al comma 13:

al primo periodo, le parole: « numero 2) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2 »;

al secondo periodo, la parola: « Conseguentemente » è sostituita dalle seguenti: « Per il fine di cui al primo periodo » e le parole: « all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, »;

al terzo periodo, le parole: « realizzazione dell'investimento » sono sostituite dalle seguenti: « realizzazione degli investimenti », le parole: « di cui alla Componente 1, del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR, » e le parole: « di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR, »;

al quarto periodo, dopo le parole: « al Ministero della salute » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « della legge di conversione del presente decreto », dopo le parole: « di ciascun programma e intervento » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « del 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » e dopo le parole: « stato di avanzamento » sono inserite le seguenti: « e dei pagamenti »;

al secondo periodo, le parole: « assicurino il conseguimento » sono sostituite dalle seguenti: « contengono tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicura il raggiungimento » e dopo le parole: « degli obiettivi » sono inserite le seguenti: « nei tempi »;

al comma 2:

al secondo periodo, le parole da: « rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del medesimo comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni »;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dei soggetti attuatori inadempienti » sono inserite le seguenti: « e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali »;

al comma 4, la parola: « trasmessi » è sostituita dalle seguenti: « resi disponibili ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « alle frodi e agli altri illeciti » sono sostituite dalle seguenti: « delle frodi e degli altri illeciti », le parole: « previste dall'articolo 3, comma 1, del » sono sostituite dalle seguenti: « attribuite dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al », le parole: « n. 91 in capo al » sono sostituite dalle seguenti: « n. 91, al » e dopo le parole: « dell'Unione europea » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « il Comitato, provvede » sono sostituite dalle seguenti: « il Comitato provvede »;

alla lettera d), la parola: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « esposti »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « dall'articolo 3, comma 2, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « dell'Unione europea » e dopo le parole: « n. 234 del 2012 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8, le parole: « , dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » e dopo le parole: « del 27 aprile 2016, e al » sono inserite le seguenti: « codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al »;

al comma 9, alinea, le parole: « , dopo il primo comma, è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto, in fine, il seguente comma »;

al comma 10, dopo le parole: « lettera a), del » sono inserite le seguenti: « codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: « del 2021, presso » sono sostituite dalle seguenti: « del 2021 presso »;

al comma 2, lettera a), le parole: « del decreto-legge n. 77 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « la modalità previste » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità previsti »;

al comma 2:

al secondo periodo, dopo le parole: « e di enti territoriali, » è inserita la seguente: « individuati »;

al nono periodo, dopo le parole: « della finanza pubblica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « delle amministrazioni locali e degli » è inserita la seguente: « altri »;

al decimo periodo, la parola: « nominati » è sostituita dalle seguenti: « da esso nominati »;

all'undicesimo periodo, dopo le parole: « con il decreto » sono inserite le seguenti: « del Presidente del Consiglio dei ministri »;

al comma 3, le parole: « secondo periodo del » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, del », dopo le parole: « dal comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « e in euro » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro ».

All'articolo 6:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « a rischio esclusione » sono sostituite dalle seguenti: « esposte al rischio di emarginazione »;

al secondo periodo, le parole: « la modalità previste » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità previsti »;

al comma 2:

al secondo periodo, dopo le parole: « e di enti territoriali, » è inserita la seguente: « individuati »;

al nono periodo, dopo le parole: « delle amministrazioni locali e degli » è inserita la seguente: « altri »;

al decimo periodo, la parola: « nominati » è sostituita dalle seguenti: « da esso nominati »;

all'undicesimo periodo, dopo le parole: « con il decreto » sono inserite le seguenti: « del Presidente del Consiglio dei ministri »;

al comma 3, le parole: « secondo periodo del » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, del » e dopo le parole: « dal comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 7:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: « la modalità previste » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità previsti »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « per fino » sono sostituite dalla seguente: « fino »;

al secondo periodo, dopo le parole: « e di enti territoriali, » è inserita la seguente: « individuati »;

al nono periodo, dopo le parole: « della finanza pubblica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « delle amministrazioni locali e degli » è inserita la seguente: « altri »;

al decimo periodo, la parola: « nominati » è sostituita dalle seguenti: « da esso nominati »;

all'undicesimo periodo, dopo le parole: « con il decreto » sono inserite le seguenti: « del Presidente del Consiglio dei ministri »;

al comma 3, dopo le parole: « dal comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 8:

al comma 2, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 'Assistenza tecnica a livello centrale e locale', i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate" »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) le parole: "nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024" »;

al comma 3, lettera b), dopo le parole: « comma 6-ter » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 7, capoverso 2-bis, lettera b), le parole: « convertito, con modificazioni, con legge » sono sostituite dalle seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all'anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconferibilità »;

al comma 8, le parole: « di analisi, di valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « di analisi e valutazione » e dopo le parole: « di livello generale, » è inserita la seguente: « conferibile »;

al comma 11, secondo periodo, le parole: « presente comma, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo si provvede » e le parole: « l'accantonamento del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « l'accantonamento relativo al Ministero »;

al comma 12, secondo periodo, le parole: « agli inquadramenti nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021, del personale che abbia superato le prove selettive » sono sostituite dalle seguenti: « all'inquadramento del personale che abbia superato le prove selettive nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021 »;

al comma 13, le parole: « , è ridotto » sono sostituite dalle seguenti: « è ridotto »;

al comma 14, primo periodo, le parole: « , è incrementato » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementata »;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: « in materia di analisi, valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di analisi e valutazione », dopo le parole: « dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro » sono inserite le seguenti: « , conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » e le parole: « nell'ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche e della revisione »;

al secondo periodo, le parole: « in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione »;

dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« 15-bis. Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è elevata al 20 per cento per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica della stessa Agenzia industrie difesa, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali della medesima disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del primo periodo non si applicano per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale al personale militare »;

dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: "delle competenze linguistiche" sono sostituite dalle seguenti: "della conoscenza di almeno una lingua straniera" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente";

2) al comma 2:

2.1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento";

2.2) la lettera g) è abrogata;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "delle specializzazioni acquisite" sono inserite le seguenti: ", dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data," e le parole: ", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g)," sono soppresse;

2) al comma 3, dopo le parole: "le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento" sono inserite le seguenti: ", la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento";

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "previa" è inserita la seguente: "eventuale" e dopo la parola: "consistente" sono inserite le seguenti: ", a scelta del richiedente,";

2) al comma 2, dopo le parole: "della durata" è inserita la seguente: "massima";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1";

4) i commi 5 e 6 sono abrogati;

5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: "una dichiarazione preventiva dell'interessato," sono inserite le seguenti: "efficace per dodici mesi," e le parole: "di volta in volta" sono sostituite dalle seguenti: "all'atto della prima prestazione";

e) all'articolo 7, comma 4, le parole: ", nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3" sono soppresse;

f) all'articolo 12, comma 3:

1) al primo periodo, dopo la parola: "intermediario" sono inserite le seguenti: "di servizi turistici";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine," sono inserite le seguenti: "alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici" »;

al comma 18, primo periodo, le parole: « obiettivi PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « obiettivi del PNRR » e la parola: « , nonché » è sostituita dalle seguenti: « ; al medesimo fine »;

dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

« 18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o più convenzioni in base alle quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante provvede all'attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresì, le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

18-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della capacità amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: "identificazione degli interessati," sono inserite le seguenti: "ivi compresa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,". L'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal primo periodo del presente comma, si applica altresì alle procedure amministrative definite dalle convenzioni di cui all'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 »;

al comma 22:

all'alinea, dopo le parole: « dall'anno 2024 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera b), la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti »;

al comma 23, le parole: « economico finanziario » sono sostituite dalla seguente: « economico-finanziario »;

alla rubrica, le parole: « misure PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « misure del PNRR ».

All'articolo 9:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: « interventi PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « interventi previsti dal PNRR »;

al terzo periodo, dopo le parole: « a partecipare anche » sono inserite le seguenti: « i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché »;

al quinto periodo, le parole: « e il Dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Dipartimento »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;

al comma 5, terzo periodo, le parole: « riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il contributo forfetario previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, può essere assegnato anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta ».

All'articolo 10:

al comma 2:

all'alinea, la parola: « implementazione » è sostituita dalla seguente: « attuazione »;

alla lettera a), dopo le parole: « all'articolo 8-bis, » sono inserite le seguenti: « comma 1, »;

alla lettera b), le parole: « del terzo settore (ETS) » sono sostituite dalle seguenti: « del Terzo settore » e le parole: « contratti pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « contratti pubblici, »;

al comma 3:

all'alinea, le parole: « in risorse umane e tecnologiche dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « delle risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro »;

alla lettera a), le parole: « della economia » sono sostituite dalle seguenti: « dell'economia », le parole: « unità di dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « unità dirigenziale » e le parole: « e comunque » sono sostituite dalla seguente: « comunque »;

alla lettera c), capoverso f-septies), la parola: « Consiglio » è sostituita dalle seguenti: « il Consiglio »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « della economia » sono sostituite dalle seguenti: « dell'economia ».

All'articolo 11:

al comma 1, la parola: « decisone » è sostituita dalla seguente: « decisione » e dopo le parole: « la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato » sono inserite le seguenti: « , da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dell'8 dicembre 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « e a versarle, tempestivamente, » sono sostituite dalle seguenti: « e al loro tempestivo versamento ».

All'articolo 12:

al comma 1, secondo periodo, la parola: « esclusivamente » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alle procedure di affidamento di servizi e forniture »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « per l'incremento prezzi » sono sostituite dalle seguenti: « per l'incremento dei prezzi »;

al comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale" »;

al comma 7, le parole: « da espletarsi, secondo » sono sostituite dalle seguenti: « da espletare secondo », le parole: « legge n. 108 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 29 luglio 2021, n. 108 » e le parole: « dal PNRR, e » sono sostituite dalle seguenti: « dal PNRR e »;

al comma 8:

al primo periodo, dopo le parole: « si applicano » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « al capo I del titolo VI della parte II del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;

al secondo periodo, dopo le parole: « e dall'articolo 46 del » sono inserite le seguenti: « codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al »;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: « del 2021, adottano » sono sostituite dalle seguenti: « del 2021 adottano »;

al secondo periodo, le parole: « ferma restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferme restando »;

al comma 12:

alla lettera a), capoverso Art. 4-bis:

al comma 1, primo periodo, le parole: « alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto »;

al comma 3, le parole: « Le amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le pubbliche amministrazioni » e le parole: « pubblicandole sul proprio sito istituzionale. » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali »;

alla lettera c), le parole: « , che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 14, le parole: « ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione » sono sostituite dalle seguenti: « e l'autorità competente procede all'archiviazione »;

dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

« 14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

"4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga".

14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica" »;

al comma 15, primo periodo, le parole: « Fuori dai casi » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi », dopo le parole: « finalizzati all'attuazione del PNRR » sono inserite le seguenti: « e del PNC » e la parola: « attributi » è sostituita dalla seguente: « attribuiti »;

dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

« 16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica", del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha facoltà di comunicare all'amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la volontà di avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.

16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-quater è inserito il seguente:

"9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali è stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR, mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri".

16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 »;

alla rubrica, le parole: « dei contratti pubblici PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo ».

Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR) - 1. L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:

a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;

b) agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.

2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo si applicano le seguenti modalità semplificate:

a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;

b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, può, con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera a), e 2:

a) per "interventi di lieve entità" si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;

b) per "interventi di media entità" si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri.

4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.

5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.

7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 12-ter. - (Disposizioni in materia di usi civici) - 1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: « di cui al all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento" »;

al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati »;

al comma 4, dopo le parole: « del PNRR » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « , del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo »;

al comma 6, dopo le parole: « oggetto di rilevazione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 7, le parole: « del target finale » sono sostituite dalle seguenti: « dell'obiettivo finale »;

al comma 8, capoverso 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

al comma 10, la parola: « scolastico. » è sostituita dalla seguente: « scolastico »;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 "Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico" della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui".

10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito »;

al comma 11:

alla lettera a), le parole: « e non oltre » sono soppresse;

alla lettera b):

al capoverso 1-bis, le parole: « in spesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla spesa » e dopo le parole: « del Ministero » sono inserite le seguenti: « dell'istruzione e del merito »;

al capoverso 1-quater, dopo le parole: « linee di investimento » è inserita la seguente: « del » e le parole: « sono accantonate e rese indisponibili » sono sostituite dalle seguenti: « è accantonata e resa indisponibile »;

al capoverso 1-quinques, le parole: « 1-quinques. » sono sostituite dalle seguenti: « 1-quinquies. » e dopo le parole: « linee di investimento » è inserita la seguente: « del ».

All'articolo 15:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « dei target » sono sostituite dalle seguenti: « degli obiettivi »;

alla lettera b), capoverso 3, la parola: « trasparenza » è sostituita dalla seguente: « evidenza », la parola: « spendibilità » è sostituita dalla seguente: « utilizzabilità » e la parola: « e/o » è sostituita dalla seguente: « o ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - (Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia) - 1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento ».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: « dalla seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dal seguente » e la parola: « E' » è sostituita dalla seguente: « È »;

al comma 3, le parole: « quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto periodo ».

All'articolo 17:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 2), le parole: « n. 36-, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 36, »;

al numero 3), le parole: « , dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » e le parole: « condizionata al rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « volta ad assicurare il rispetto »;

al numero 4), la parola: « così » è soppressa;

alla lettera c), capoverso Art. 1-quater:

al comma 1, le parole: « previste dalle previsioni degli » sono sostituite dalle seguenti: « previste dagli »;

al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

al comma 6, dopo le parole: « di cui al comma 1 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « immobili, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « immobili nonché »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « della formazione » sono sostituite dalle seguenti: « di formazione »;

alla lettera d), capoverso Art. 2-bis, rubrica, le parole: « Disposizioni sulle » sono sostituite dalle seguenti: « Impignorabilità e insequestrabilità delle » e le parole: « per gli alloggi » sono sostituite dalle seguenti: « per alloggi »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

"3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla società Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041" »;

al comma 2:

alla lettera b), capoverso 2-bis, le parole: « interessati, ovvero » sono sostituite dalle seguenti: « interessati ovvero » e dopo le parole: « di cui al comma 106 » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 1 »;

alla lettera c), le parole: « attuatori, ovvero » sono sostituite dalle seguenti: « attuatori ovvero ».

All'articolo 18:

al comma 2, lettera c), capoverso 2-bis, le parole: « 1-bis, e » sono sostituite dalle seguenti: « 1-bis e »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « ai ricercatori, ai primi ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali » sono sostituite dalle seguenti: « il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza dai ricercatori, dai primi ricercatori e dai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali »;

al secondo periodo, le parole: « ai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è assicurato, ai fini dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali » sono sostituite dalle seguenti: « il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza dai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto ai fini dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.

3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta" ».

All'articolo 19:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « "Sport e inclusione sociale" » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « fondi PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « fondi del PNRR »;

al secondo periodo, le parole: « delle opere indifferibili » sono sostituite dalle seguenti: « di opere indifferibili, »;

al comma 2, le parole: « destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali » sono sostituite dalle seguenti: « , destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali ».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera c):

al numero 1), capoverso 2-quater, le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;

al numero 2), le parole: « opportunamente integrati » sono sostituite dalle seguenti: « , integrati » e le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3, »;

alla lettera d), capoverso Articolo 64-ter:

al comma 1, le parole: « in ANPR », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nell'ANPR » e le parole: « identificazione informatica, a » sono sostituite dalle seguenti: « l'identificazione informatica a »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « La presentazione della delega avviene » sono sostituite dalle seguenti: « Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1 » e, al terzo periodo, le parole: « al comma 5, dell'esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 5 dell'esercizio »;

al comma 3, le parole: « alla piattaforma » sono sostituite dalle seguenti: « nella piattaforma »;

al comma 4, le parole: « in capo » sono sostituite dalla seguente: « conferite »;

al comma 7, dopo le parole: « Componente 1 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera e), capoverso Articolo 64-quater:

al comma 3:

all'alinea, al primo periodo, le parole: « di AgID » sono sostituite dalle seguenti: « dell'AgID » e, al secondo periodo, dopo le parole: « della presente disposizione » è inserita la seguente: « e »;

alla lettera c), dopo le parole: « relative a prerogative, » è inserita la seguente: « deleghe, »;

alla lettera d), le parole: « garantire interoperabilità » sono sostituite dalle seguenti: « garantire l'interoperabilità »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « IT Wallet » sono sostituite dalla seguente: « IT-Wallet »;

al secondo periodo, le parole: « è affidata » sono sostituite dalle seguenti: « , sono affidate », le parole: « di rilascio, la certificazione » sono sostituite dalle seguenti: « di rilascio nonché la certificazione », dopo le parole: « relative a prerogative, » è inserita la seguente: « deleghe, » e le parole: « nonché dei registri » sono sostituite dalle seguenti: « e dei registri »;

al terzo periodo, le parole: « di cui secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo periodo »;

al comma 5, lettera b), dopo le parole: « i dati e i documenti relativi a prerogative, » è inserita la seguente: « deleghe, » e dopo le parole: « di cui al capo V del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al »;

al comma 6, dopo le parole: « si provvede » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo le parole: « 69 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro, », le parole: « del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « , del PNRR e », dopo le parole: « 33 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro, », le parole: « decreto legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto-legge » e le parole: « convertito con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , convertito, con modificazioni, »;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: « IT Wallet » sono sostituite dalla seguente: « IT-Wallet »;

al quarto periodo, le parole: « versioni digitali, della » sono sostituite dalle seguenti: « versioni digitali della », le parole: « di previdenza sociale » sono sostituite dalle seguenti: « della previdenza sociale » e le parole: « di cui al citato articolo 50-ter » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 50-ter del presente codice »;

al quinto periodo, le parole: « dalla TS/TEAM » sono sostituite dalle seguenti: « della TS/TEAM »;

al sesto periodo, dopo le parole: « dell'articolo 118-bis del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;

al settimo periodo e all'ottavo periodo, le parole: « decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « codice di cui al decreto legislativo »;

al comma 2, le parole: « Al fine di popolare l'Anagrafe » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « e di valorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « , della valorizzazione », le parole: « del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché di razionalizzazione e di » sono sostituite dalle seguenti: « del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché della razionalizzazione e del »;

al secondo periodo, dopo le parole: « da uno o più soggetti » è inserita la seguente: « dotati »;

al quarto periodo, la parola: « fondo » è sostituita dalla seguente: « Fondo »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. In caso di acquisto sulla base dell'opzione di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può stipulare i patti parasociali di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.

3-ter. La società PagoPA S.p.A. adegua il proprio statuto mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:

a) l'amministratore unico o l'organo delegato è designato dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;

b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è designata dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica sono riservate all'organo delegato.

3-quater. Al fine della tutela dei princìpi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A. garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e adotta gli opportuni presìdi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società PagoPA S.p.A. trasmette all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ottemperanza a quanto disposto dal presente comma e provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano "Italia a 1 Giga", inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 "Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)", del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A., alla definizione delle modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle predette convenzioni nonché del termine per l'individuazione di tali numeri civici di prossimità, che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano "Italia a 1 Giga". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« Art. 20-bis. - (Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci) - 1. Al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in coerenza con la Riforma 2.2 "Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci" della Missione 3, Componente 2, del PNRR, le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System delle medesime Autorità e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo è dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale nonché dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 21:

al comma 1, la parola: « assicurato » è soppressa;

al comma 2, dopo le parole: « con modificazioni » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « servizi digitali e cittadinanza digitale » sono sostituite dalle seguenti: « "Servizi digitali e cittadinanza digitale" »;

al comma 3, le parole: « anche in relazione al relativo gruppo societario » sono sostituite dalle seguenti: « anche nell'ambito del relativo gruppo societario », le parole: « nazionale, e di » sono sostituite dalle seguenti: « nazionale e di », le parole: « informatica, che siano » sono sostituite dalle seguenti: « informatica e che siano » e le parole: « Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia ».

All'articolo 22:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2.3), capoverso d-bis), le parole: « amministrazioni dello Stato.". » sono sostituite dalle seguenti: « amministrazioni dello Stato"; »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « dopo l'articolo 16, è » sono sostituite dalle seguenti: « dopo l'articolo 16 è »;

al capoverso Art. 16-bis, comma 1, le parole: « primo periodo e » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo, e »;

al comma 7, le parole: « con legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge ».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: « Ministero della Giustizia », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della giustizia »;

al comma 4, le parole: « Ministero della Giustizia », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della giustizia ».

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. - (Applicazione straordinaria di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR) - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazione di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.

2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni straordinarie sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale.

3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento;

b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni.

4. L'applicazione straordinaria ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.

5. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.

6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.

7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto legislativo n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5 del presente articolo. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.

8. Il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.

9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, a un'indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di effettivo servizio in applicazione straordinaria. L'effettivo servizio non comprende i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

10. Per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 "Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi", del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, è versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia ».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « dopo il comma 10, sono » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il comma 10 sono »;

al capoverso 10-bis, settimo periodo, le parole: « sul sito del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet istituzionale del Ministero »;

al capoverso 10-ter, primo periodo, le parole: « di cui al comma 10-bis, consiste » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 10-bis consiste »;

dopo il capoverso 10-ter è aggiunto il seguente:

« 10-quater. I magistrati tributari risultati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari inseriti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 »;

al comma 2, le parole: « di cui al all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "di almeno sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna";

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria";

b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o da altri enti pubblici";

c) all'articolo 6, comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari";

2) il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 24, comma 1:

1) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari";

2) alla lettera m-bis), le parole: "di componenti" sono sostituite dalle seguenti: "di magistrati e di giudici tributari" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Norme in materia di giustizia tributaria ».

All'articolo 25:

al comma 1, lettera b), alinea, le parole: « dopo l'articolo 551, è » sono sostituite dalle seguenti: « dopo l'articolo 551 è »;

al comma 2:

alla lettera b), le parole: « dopo la parola: "mobiliare", sono » sono sostituite dalle seguenti: « , dopo la parola: "mobiliare" sono »;

alla lettera c), capoverso Art. 169-septies, le parole: « Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati » sono sostituite dalle seguenti: « (Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati) »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dal comma 1, lettera b), » sono inserite le seguenti: « del presente articolo, »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « introdotto dal presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo ».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

« Art. 25-bis. - (Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati) - 1. Al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2" ».

All'articolo 26:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso a), dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 60 del » sono inserite le seguenti: « codice dell'amministrazione digitale, di cui al »;

al numero 2), le parole: « e d) le parole » sono sostituite dalle seguenti: « e d), le parole: » e le parole: « la base dati ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto »;

al numero 6), capoverso q-bis), dopo le parole: « di cui all'articolo 50-ter del » sono inserite le seguenti: « codice dell'amministrazione digitale, di cui al »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 28:

1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: "nelle more" sono inserite le seguenti: "dell'accreditamento alla PDND,";

2) al comma 7, le parole: "Nei certificati" sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati";

3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7" »;

alla lettera e), alinea, le parole: « dopo l'articolo 42, è » sono sostituite dalle seguenti: « dopo l'articolo 42 è ».

All'articolo 27:

al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: « 31 dicembre 2023". » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023"; ».

All'articolo 28:

al comma 1, primo periodo, le parole: « con Rete ferroviaria » sono sostituite dalle seguenti: « con la società Rete ferroviaria » e le parole: « del Consiglio dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « del Consiglio ECOFIN ».

All'articolo 29:

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto" »;

al comma 3, le parole: « il numero 1), è » sono sostituite dalle seguenti: « il numero 1) è »;

al comma 4:

all'alinea, le parole: « All'articolo 18, del » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 18 del » e dopo le parole: « n. 276 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: « dopo il comma 5-bis, sono » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il comma 5-bis sono »;

al numero 1), le parole: « 1) "5-ter. » sono sostituite dalle seguenti: « "5-ter. » e la parola: « somministrazione."; » è sostituita dalla seguente: « somministrazione. »;

al numero 2), le parole: « 2) "5-quater. » sono sostituite dalle seguenti: « 5-quater. » e la parola: « illeciti."; » è sostituita dalla seguente: « illeciti. »;

il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000 »;

al numero 4), le parole: « 4) "5-sexies. » sono sostituite dalle seguenti: « 5-sexies. » e le parole: « comma 445."; » sono sostituite dalle seguenti: « comma 445". »;

al comma 5, le parole: « n. 81 è » sono sostituite dalle seguenti: « n. 81, è »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « sito internet istituzionale » e, al secondo periodo, dopo le parole: « 2016/679 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, »;

al comma 8, dopo le parole: « dalla data di iscrizione » sono inserite le seguenti: « nella Lista di conformità INL »;

al comma 15, le parole: « e a favorire » sono sostituite dalle seguenti: « e di favorire »;

al comma 16, dopo le parole: « dell'articolo 6 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 17, le parole: « all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, terzo comma, numeri da 1) a 5) »;

al comma 19:

all'alinea, le parole: « di lavoro al » sono sostituite dalle seguenti: « di lavoro, al »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023" »;

alla lettera b), numero 1), capoverso b-bis), dopo le parole: « verifica il possesso della patente » sono inserite le seguenti: « o del documento equivalente », le parole: « del comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 15 » e le parole: « dell'attestato di qualificazione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'attestazione di qualificazione »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto »;

al comma 20, al primo periodo, le parole: « a partire » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere » e, al secondo periodo, le parole: « A partire » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere ».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso b), le parole: « le disposizioni dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni dell'articolo »;

alla lettera c), capoverso b-bis), le parole: « Enti impositori » sono sostituite dalle seguenti: « enti impositori », le parole: « le disposizioni dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni dell'articolo » e le parole: « con modificazioni. » sono sostituite dalle seguenti: « con modificazioni, »;

al comma 6, primo periodo, la parola: « indicate » è sostituita dalla seguente: « indicati »;

al comma 7, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificato dal comma 1 del presente articolo »;

al comma 8:

al secondo periodo, le parole: « le disposizioni dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni dell'articolo »;

al terzo periodo, le parole: « si applica la misura di cui all'articolo 116, comma 8, primo periodo delle lettere a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano le misure di cui alle lettere a), prima e terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 1 del presente articolo »;

al comma 9:

all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificato dal comma 1 del presente articolo »;

alla lettera a), le parole: « nelle ipotesi relative alla » sono sostituite dalle seguenti: « in caso di »;

alla lettera b), le parole: « nelle ipotesi relative alla » sono sostituite dalle seguenti: « in caso di »;

al comma 10, primo periodo, le parole: « comunque denominate, » sono sostituite dalle seguenti: « comunque denominati, »;

al comma 13:

al secondo periodo, le parole: « comma 8, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal comma 1 del presente articolo »;

al terzo periodo, le parole: « dell'articolo 30, del » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 30 del ».

All'articolo 31:

al comma 4:

all'alinea, le parole: « ed euro 1.500.000 a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro 1.500.000 annui a decorrere »;

alla lettera a), la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti »;

alla lettera b), la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti »;

alla lettera c), le parole: « quanto 6.077.968 annui » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 6.077.968 euro annui »;

al comma 9, le parole: « di cui al comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 7 » e dopo le parole: « euro 35.000 » è inserita la seguente: « annui »;

al comma 10, dopo le parole: « nel limite di 20 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui »;

al comma 11:

all'alinea, le parole: « legge, 21 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « legge 21 febbraio »;

al capoverso d), ultimo periodo, le parole: « del 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 20 per cento »;

al comma 12:

al secondo periodo, le parole: « 30 marzo 2001 n. 165 e al Decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto » e le parole: « sono eliminate le parole » sono sostituite dalle seguenti: « sono soppresse le parole: »;

al quarto periodo, le parole: « data entrata » sono sostituite dalle seguenti: « data di entrata »;

al quinto periodo, le parole: « dall'entrata » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata ».

Nel capo IX del titolo II, all'articolo 32 è premesso il seguente:

« Art. 31-bis. - (Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano) - 1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare" del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti ».

All'articolo 32:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 139-ter, primo periodo, le parole: « annualità 2024 e 2025, » sono sostituite dalle seguenti: « annualità 2024 e 2025 »;

alla lettera f), numero 1), le parole: « ovunque ricorrano » sono sostituite dalle seguenti: « ovunque ricorrono »;

alla lettera g):

al numero 2), dopo le parole: « dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « di cui al comma 146, sono » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 146 sono » e dopo le parole: « all'articolo 158 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al »;

alla lettera h), numero 1), le parole: « e le somme recuperate » sono sostituite dalle seguenti: « , e le somme recuperate »;

alla lettera i), capoverso 146, le parole: « così come previsto » sono sostituite dalle seguenti: « come previsto »;

alla lettera m), le parole: « convertito con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, »;

al comma 2:

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « con le seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « dalle seguenti »;

al numero 2), le parole: « sostituire le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole » e le parole: « con le seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite dalle seguenti »;

al numero 4), le parole: « con le seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « dalle seguenti », dopo le parole: « 10.000.000 di euro » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « 15.800.000 di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.800.000 euro, » e le parole: « n. 190 e quanto a 47.680.000 di euro » sono sostituite dalle seguenti: « n. 190, e, quanto a 47.680.000 euro, »;

al numero 5.1, le parole: « sostitute con le seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « sostituite dalle seguenti »;

al numero 5.2, le parole: « 1.270.0000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.270.000 euro ».

Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

« Art. 32-bis. - (Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino) - 1. Il termine per la comunicazione del cronoprogramma concernente gli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato "Linea 2 della metropolitana della città di Torino", è prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione degli interventi di cui al primo periodo al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del citato comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilità di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del medesimo comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 33:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: « , sono aggiunte » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunte »;

alla lettera c), capoverso 31-bis, le parole: « comma 35, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 35 »;

alla lettera f), capoverso 33:

al primo periodo, le parole: « e per il 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « e per il restante 50 per cento » e dopo le parole: « previa trasmissione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, le parole: « di cui comma 35, nonché, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 35, nonché » e le parole: « al comma 35, del » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 35 del »;

al terzo periodo, le parole: « regolare esecuzione i comuni » sono sostituite dalle seguenti: « regolare esecuzione, i comuni »;

al quinto periodo, le parole: « di cui al comma 35, sono » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 35 sono »;

al sesto periodo, le parole: « di cui all'articolo 158 del » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo 158 del testo unico di cui al »;

alla lettera g), capoverso 34, primo periodo, dopo le parole: « annualità dal 2020 al 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera h), le parole: « voce Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « voce 'Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020' ».

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

« Art. 33-bis. - (Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il nuovo centro merci di Alessandria Smistamento) - 1. Al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: "progettazione" sono inserite le seguenti: "e alla realizzazione dei lavori" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La fase di realizzazione dell'opera può essere finanziata nell'ambito dell'aggiornamento, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del contratto di programma, parte investimenti, stipulato con la società Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213" ».

All'articolo 34:

al comma 1, lettera a), le parole: « 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e 200,73 » sono sostituite dalle seguenti: « di 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73 »;

al comma 2, le parole: « del decreto-legge n. 152 del 2021 come modificato dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo ».

All'articolo 36:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2025" »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario".

2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26" »;

alla rubrica, le parole: « e del 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « del 2016, del 2022 e del 2023 ».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

« Art. 36-bis. - (Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali per la ricostruzione) - 1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025" ».

Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

« Art. 37-bis. - (Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy) - 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

All'articolo 38:

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « il progetto di innovazione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5:

alla lettera a), le parole: « c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 » sono sostituite dalle seguenti: « c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 », le parole: « di cui alle lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle citate lettere b) e c) » e dopo le parole: « dalle lettere a, b) e c) » sono inserite le seguenti: « del comma 1 »;

alla lettera b), le parole: « e comma 5, lettera a), » sono sostituite dalle seguenti: « e alla lettera a) del presente comma » e le parole: « con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto »;

al comma 6:

all'alinea, le parole: « regolamento (UE) n. 852/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2020/852 »;

alla lettera d), dopo le parole: « del 18 dicembre 2014 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « fino a 10 milioni di euro » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8, lettera b), le parole: « beni al comma » sono sostituite dalle seguenti: « beni di cui al comma »;

al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: « al comma 11 » sono inserite le seguenti: « , lettera a), » e, al secondo periodo, le parole: « Il soggetto gestore » sono sostituite dalle seguenti: « Il GSE »;

al comma 11:

all'alinea, le parole: « degli investimenti, » sono sostituite dalle seguenti: « degli investimenti »;

alla lettera b), le parole da: « Con decreto di cui al comma 17 » fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

« 11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi »;

al comma 13, primo periodo, le parole: « da parte di GSE » sono sostituite dalle seguenti: « da parte del GSE » e le parole: « delle entrate pena il » sono sostituite dalle seguenti: « delle entrate, a pena di »;

al comma 16:

al secondo periodo, le parole: « i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonché delle verifiche » e le parole: « all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, »;

al terzo periodo, le parole: « è litis consorte necessario ai sensi dell'articolo 14, » sono sostituite dalle seguenti: « è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 »;

al comma 17:

all'alinea, la parola: « adottato » è soppressa, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore » e le parole: « e sono stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « , sono stabilite »;

alla lettera b), le parole: « comma 9; » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9, »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5 »;

alla lettera e), le parole: « professionalità, dei » sono sostituite dalle seguenti: « professionalità dei »;

alla lettera g), le parole: « regolamento (UE) 241/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2021/241 »;

al comma 18:

al primo periodo, le parole: « all'articolo 16, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 16 del »;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del 12 febbraio 2021 »;

al comma 19, secondo periodo, le parole: « nonché alle gestione e monitoraggio » sono sostituite dalle seguenti: « nonché alla gestione e al monitoraggio »;

al comma 20, le parole: « comma 11 lett. b) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 11, lettera b), » e dopo le parole: « Ministero delle imprese » sono inserite le seguenti: « e del made in Italy ».

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

« Art. 39-bis. - (Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) - 1. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo è soppresso ».

All'articolo 40:

al comma 2, le parole: « All'articolo 44, del » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 44 del »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « degli interventi, di cui al comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « degli interventi di cui al comma 4 » e le parole: « di cui articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo »;

al terzo periodo, le parole: « ed altri emolumenti » sono sostituite dalle seguenti: « o altri emolumenti »;

al comma 6:

all'alinea, primo periodo, le parole: « n. 64 superiore » sono sostituite dalle seguenti: « n. 64, superiore »;

alla lettera b), le parole: « dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, » sono sostituite dalle seguenti: « preposta al pagamento dei debiti commerciali, nei termini di legge, e dedicata »;

al comma 7:

dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Tale comunicazione è data altresì nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni »;

al quinto periodo, le parole: « Cabina di Regia » sono sostituite dalle seguenti: « Cabina di regia »;

al comma 8, terzo periodo, le parole: « ed altri emolumenti » sono sostituite dalle seguenti: « o altri emolumenti ».

All'articolo 41:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « 12 febbraio 2021 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo le parole: « Missione 2 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « è pubblicato sul sito » sono sostituite dalle seguenti: « è pubblicato nel sito internet »;

al terzo periodo, le parole: « ENEA esegue » sono sostituite dalle seguenti: « L'ENEA esegue ».

Nel capo IX del titolo II, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

« Art. 41-bis. - (Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili) - 1. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, la parola: "coltivatore" è sostituita dalla seguente: "conduttore" ».

All'articolo 42:

al secondo dei commi numerati con il numero 1, le parole: « 1. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivano » sono sostituite dalle seguenti: « 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare ».

L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« Art. 43. - (Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari) - 1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione", del PNRR, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.

2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a euro 3.850.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute ».

All'articolo 44:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « 2-sexies del » sono inserite le seguenti: « codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al »;

alla lettera a), capoverso 1-bis, la parola: « pseudonomizzati » è sostituita dalla seguente: « pseudonimizzati »;

alla lettera b), capoverso 1-ter, la parola: « pseudonomizzati » è sostituita dalla seguente: « pseudonimizzati » e le parole: « del Codice » sono sostituite dalle seguenti: « del codice »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: ". Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice" ».

Nel capo X del titolo II, dopo l'articolo 44 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 44-bis. - (Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari) - 1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nel limite del 2 per cento dell'organico" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario già assunto con le modalità stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanità (ex area IV del Servizio sanitario nazionale)".

Art. 44-ter. - (Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale) - 1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo periodo, dopo le parole: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano" sono inserite le seguenti: "agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale";

b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: "Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Art. 44-quater. - (Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, nonché all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica) - 1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "possono procedere" sono inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2026,";

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368";

c) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: "È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa";

d) al decimo periodo, le parole: "di cui all'ottavo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al nono periodo";

e) al dodicesimo periodo:

1) dopo le parole: "purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999" sono inserite le seguenti: "alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma";

2) dopo le parole: "ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico" sono aggiunte le seguenti: "che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma".

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "di emergenza-urgenza ospedalieri" sono sostituite dalla seguente: "sanitari".

Art. 44-quinquies. - (Norme in materia di servizi consultoriali) - 1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità ».

Al titolo III, le parole: « Capo I - Disposizioni finali » sono soppresse.

Nel titolo III, all'articolo 45 è premesso il seguente:

« Art. 44-sexies. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le risorse eventualmente già assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 5 ».

All'allegato 1, voce Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste:

nella colonna: Stato di previsione della spesa, dopo le parole: « dell'Agricoltura » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

nella colonna: Autorizzazione di spesa:

alla voce: « LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C ter decies », nella colonna relativa all'anno 2026, la cifra: « 1.842.000 » è sostituita dalla seguente: « 12.075.000 » e, nella colonna relativa all'anno 2027, la cifra: « 3.409.000 » è sostituita dalla seguente: « 12.651.000 »;

la voce: « LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quater » è soppressa.

All'allegato 2:

alla tabella B.I:

alla voce n. 2 - Allestitore di stands, la sigla: « n.c.a » è sostituita dalla seguente: « n.c.a. »;

alla voce n. 6 - Graphic designer, le parole: « Graphic designer » sono sostituite dalle seguenti: « Disegnatore grafico (Graphic designer) »;

alla voce n. 7 - Imbianchino/Tinteggiatore/Pittore edile/Intonacatore/decoratore, le parole: « Attività di: di » sono sostituite dalle seguenti: « Attività di: » e le parole: « installazione di caminetti; costruzione di sottofondi per pavimenti; » sono soppresse;

alla voce n. 8 - Organizzatore di corsi professionali, le parole: « responsabile servizio prevenzione » sono sostituite dalle seguenti: « responsabile del servizio di prevenzione »;

alla voce n. 11 - Prestatore di servizi informatici multimediali, la parola: « computer: » è sostituita dalla seguente: « computer » e la sigla: « n.c.a » è sostituita dalla seguente: « n.c.a. »;

alla voce n. 13 - Sarto/Modista/Modellista, le parole: « attacco bottoni, taglio fili » sono sostituite dalle seguenti: « attacco di bottoni, taglio di fili »;

alla voce n. 14 - Spazzacamino, le parole: « video ispezione » sono sostituite dalla seguente: « video-ispezione »;

alla voce n. 16 - Vetrinista/Visual merchandiser, le parole: « punto vendita » sono sostituite dalle seguenti: « punto di vendita »;

alla tabella B-II:

alla voce n. 23 - Creatore di articoli di bigiotteria, le parole: « di cui all'art. 127 R.D. n. 773/1931 » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »;

alle voci n. 26 - Gastronomo/Rosticciere/Friggitore, n. 27-Gelatiere, n. 36 - Pasticciere e n. 37 - Pizzaiolo, le parole: « d.lgs. n. 222/2016 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 »;

alla voce n. 36 - Pasticciere, le parole: « e pasticcerie, » sono sostituite dalle seguenti: « e pasticcerie »;

alla voce n. 37 - Pizzaiolo, le parole: « cibi da asporto, » sono sostituite dalle seguenti: « cibi da asporto »;

alla voce n. 39 - Rilegatore/Legatore di libri, le parole: « adattamento copertine » sono sostituite dalle seguenti: « adattamento di copertine »;

alla nota 1, la parola: « AUA » è sostituita dalle seguenti: « autorizzazione unica ambientale (AUA) », la sigla: « c.d. » è sostituita dalla parola: « cosiddetta », le parole: « all'emissioni » sono sostituite dalle seguenti: « alle emissioni », le parole: « ricorrenza di adempimenti » sono sostituite dalle seguenti: « ricorrenza dell'obbligo di adempimenti », le parole: « L. 447/1995 e D.P.R. 227/2011 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 26 ottobre 1995, n. 447, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 », dopo le parole: « Allegato I al », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al », le parole: « prevenzione incendi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione degli incendi » e le parole: « regolamento n. 852/2004/CE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 852/2004 ».

Dopo l'allegato 2 è inserito il seguente:

« Allegato 2-bis

(Articolo 29, comma 19, lettera c-bis))

"ALLEGATO I-bis

(Articolo 27, comma 6)

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI

DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

 

FATTISPECIE

DECURTAZIONE DI CREDITI

1

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

5

2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

3

3

Omessi formazione e addestramento:

2

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

3

5

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

3

6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:

2

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto:

3

8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

2

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

2

13

Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento:

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

2

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:

3

20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:

1

21

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

1

22

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

2

23

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

3

24

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:

1

25

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:

5

26

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:

8

27

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:

15

28

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

20

29

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

10

" ».

All'allegato 3:

nell'intestazione, le parole: « convertito dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge ».

ARTICOLI DA 1 A 46 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

Articolo 1.

(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dallo stesso Piano, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.

2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del presente articolo, nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L'informativa di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al secondo periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per le finalità di cui al presente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informative e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera f). Gli schemi dei decreti di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonché dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m).

4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma 2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui le risorse di cui al primo periodo risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate, entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo.

5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, è destinata:

a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento « Servizi digitali e esperienza dei cittadini »;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento « Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecittà »;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento « Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate », alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;

d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento « Piani urbani integrati - progetti generali »;

e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento « Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità »;

f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento « Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie ».

6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027 e 975 milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato:

a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2025;

b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;

c) alla lettera c):

1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;

2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;

3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e di 170 milioni di euro per l'anno 2028;

5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;

d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;

e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2026;

f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;

g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;

h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2027.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di euro 19.221.000 per l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028.

7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte », unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028, 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure:

1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;

3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;

4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;

5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;

6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;

7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 160 milioni di euro per l'anno 2025;

9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;

10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;

12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;

15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;

16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;

17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;

18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;

19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2025;

20) comma 2, lettera g), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;

21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;

22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l'anno 2024;

23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2026;

b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica;

g) quanto a 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno 2025;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;

h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma 5 « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte », unità di voto 1.4;

n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: « sono rese indisponibili » sono aggiunte le seguenti: « nel periodo 2026-2031 ».

10. Al fine di reintegrare le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1, sono abrogati:

a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

b) l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel rispetto del vincolo territoriale di cui al citato articolo 1, comma 178, alinea, della legge n. 178 del 2020.

11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale è quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono assegnate fino al suo collaudo.

12. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il comma 7-bis è abrogato.

13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Per il fine di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è incrementata, per l'anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui. Per assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti 1.1 « Case della Comunità » e 1.3 « Ospedali di Comunità », di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR, e dell'investimento 1.2. « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR, e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti. La richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati dal presente comma, è trasmessa al Ministero della salute, che la approva, con decreto ministeriale, ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS sottoscritti. La regione presenta al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con periodicità semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.

15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento, aggiornato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con l'indicazione dello stato di avanzamento e dei pagamenti alla predetta data. L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico « ReGiS » che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori contengono tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicura il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.

2. La Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvedono d'intesa a verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del medesimo comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, né all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico « ReGiS », la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.

3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'omesso ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano più soggetti attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti. Se la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 del predetto articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 è superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento ovvero al soggetto attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8. Qualora le funzioni di soggetto attuatore siano svolte da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il recupero di cui al secondo periodo può essere effettuato, fino a concorrenza della minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, anche mediante riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad investimenti, nonché delle risorse a qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241. È fatto divieto ai soggetti attuatori, qualora società pubbliche, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza, di trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dall'attività di recupero effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.

4. La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito internet utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto- legge n. 13 del 2023, i cronoprogrammi resi disponibili ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 2.

Articolo 3.

(Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021-2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni attribuite dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede, in particolare, a:

a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;

b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7, comma 8, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

c) valutare l'opportunità, anche sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

d) sviluppare attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1. I risultati dell'attività svolta sono esposti nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del 2012.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la composizione del Comitato, come definita dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007 è così integrata:

a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

d) il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;

g) un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;

h) un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;

i) un rappresentante della Corte dei conti;

l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;

m) un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;

n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

o) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale;

p) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Investigativa Antimafia.

4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 3, lettere f), g), h), i), l), m), n), o) e p), provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonché i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.

5. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del 2012, svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.

6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Comitato.

7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono altresì definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ».

9. All'articolo 512-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni. ».

10. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 » sono inserite le seguenti: « , nonché dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ».

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, anche mediante il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonché delle attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: « quattro direzioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque direzioni »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unità di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. »;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori. »;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « dodici unità dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unità di personale non dirigenziale » e le parole: « di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;

2) al settimo periodo, le parole: « Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289 per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 ».

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)

1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e a euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone esposte al rischio di emarginazione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'interno e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed a euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 , si provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 7.

(Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 8.

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori)

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: « per gli anni dal 2023 al 2026, » sono inserite le seguenti: « le regioni, ».

2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate »;

a) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « superiore a trentasei mesi, » sono inserite le seguenti: « in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 »;

b) all'articolo 11, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « anche per effetto di proroga » sono inserite le seguenti: « in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 » e, al terzo periodo, dopo le parole: « anche per effetto di proroga » sono inserite le seguenti: « in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 »;

c) all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: « prorogabile fino al 30 giugno 2026 » sono inserite le seguenti: « in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».

2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

b) le parole: « nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 ».

3. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « gli enti locali, » è inserita la seguente: « anche »;

b) al comma 6, dopo le parole: « con le risorse interne, » sono inserite le seguenti: « ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter, »;

c) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: « non eccedente il 30 giugno 2026 » sono inserite le seguenti: « per i progetti del PNRR » e, al terzo periodo, dopo le parole: « il progetto del PNRR » sono inserite le seguenti: « ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1 ».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 290, sono inseriti i seguenti:

« 290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

290-ter. L'erogazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è regolata dalle procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. ».

5. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 520 è abrogato.

6. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. ».

7. All'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. ».

7-bis. Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all'anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconferibilità.

8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022 con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e istituti di formazione.

10. Per le finalità di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

11. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è incrementata di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

12. Al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, valorizzando la specifica professionalità acquisita dal personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, anche per lo svolgimento delle progettualità previste dalla misura 1.5 del PNRR, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può procedere all'indizione, nell'anno 2024 e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, di procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione nei propri ruoli del predetto personale, che abbia conseguito una valutazione eccellente del servizio prestato e che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. All'esito delle procedure di cui al primo periodo, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale procede all'inquadramento del personale che abbia superato le prove selettive nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021. Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico secondo quanto indicato nell'avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, fino al 31 dicembre 2026, il termine previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021 è ridotto a un anno.

14. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, anche mediante l'omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero della salute in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di consulenza e ricerca nell'ambito dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il dirigente generale può avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa in materia sanitaria.

15-bis. Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è elevata al 20 per cento per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica della stessa Agenzia industrie difesa, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali della medesima disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del primo periodo non si applicano per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale al personale militare.

16. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a euro 178.596 per l'anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

17. Al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito dell'investimento 1.1. « Infrastrutture digitali » della Missione 1, componente 1 « Migrazione al PSN - PAC pilota » del PNRR, di completare e accelerare la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 « Turismo e Cultura » del PNRR e, in particolare, dell'investimento 4.1. « Tourism Digital Hub » e dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, nonché di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture, il Ministero del turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici.

17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « delle competenze linguistiche » sono sostituite dalle seguenti: « della conoscenza di almeno una lingua straniera » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente »;

2) al comma 2:

2.1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento »;

2.2) la lettera g) è abrogata;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « delle specializzazioni acquisite » sono inserite le seguenti: « , dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data, » e le parole: « , di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), » sono soppresse;

2) al comma 3, dopo le parole: « le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento » sono inserite le seguenti: « , la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento »;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: « previa » è inserita la seguente: « eventuale » e dopo la parola: « consistente » sono inserite le seguenti: « , a scelta del richiedente, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « della durata » è inserita la seguente: « massima »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 »;

4) i commi 5 e 6 sono abrogati;

5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: « una dichiarazione preventiva dell'interessato, » sono inserite le seguenti: « efficace per dodici mesi, » e le parole: « di volta in volta » sono sostituite dalle seguenti: « all'atto della prima prestazione »;

e) all'articolo 7, comma 4, le parole: « , nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3 » sono soppresse;

f) all'articolo 12, comma 3:

1) al primo periodo, dopo la parola: « intermediario » sono inserite le seguenti: « di servizi turistici »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « A tal fine, » sono inserite le seguenti: « alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici ».

18. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: « con almeno nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno otto anni »; al medesimo fine, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Il predetto divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonché a quelli presso gli organi costituzionali.

18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o più convenzioni in base alle quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante provvede all'attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresì, le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

18-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto « Polis » - Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della capacità amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: « identificazione degli interessati, » sono inserite le seguenti: « ivi compresa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ». L'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal primo periodo del presente comma, si applica altresì alle procedure amministrative definite dalle convenzioni di cui all'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

19. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 5,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ». Ai relativi oneri, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94, e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. I predetti interventi possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.

21. Per le finalità di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

22. All'onere derivante dal comma 21, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto.

23. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale della regione Lombardia 7 agosto 2023, n. 2, qualora, al momento dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, la società indicata al comma 1 del citato articolo 6 abbia perdite, anche ultrannuali, assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine.

Articolo 9.

(Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)

1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi previsti dal PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché altri soggetti pubblici interessati. La cabina di coordinamento di cui al presente comma esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla medesima cabina è prevista solo in caso di criticità rilevate nell'ambito del citato monitoraggio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.

2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR di cui all'articolo 2 del decreto - legge n. 77 del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

3. Restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze connesse alla proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è autorizzata fino al 31 dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. A tal fine, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è incrementato, per l'anno 2024, di euro 26.200.000. Ai conseguenti oneri, pari a 26.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

5-bis. Il contributo forfetario previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, può essere assegnato anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta.

Articolo 10.

(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR)

1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: « alle sedute della cabina di regia partecipano » sono inserite le seguenti: « il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena attuazione del PNRR, alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole: « spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, » sono soppresse;

b) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: « con enti pubblici » sono inserite le seguenti: « , nonché con enti del Terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, ».

3. Al fine di concorrere al potenziamento delle risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge n. 936 del 1986:

a) la dotazione organica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale. In sede di prima applicazione è consentito il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nel limite massimo di una unità;

b) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, nei limiti della dotazione organica vigente, una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti. Le predette unità sono reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-sexies) è aggiunta la seguente:

« f-septies) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 936 del 1986 non trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC

Capo I

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 11.

(Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)

1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.

2. La Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

3. Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e al loro tempestivo versamento negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.

Articolo 12.

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti nonché alle procedure di affidamento di servizi e forniture.

2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.

5. Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul « Fondo per l'avvio di opere indifferibili » di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Alla ricognizione degli interventi di cui al presente comma ed all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le procedure previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « Fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 »;

b) alla lettera b), le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro quindici giorni ».

b-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale ».

7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con riguardo agli investimenti ovvero agli interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano, con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi di cui al primo periodo abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle sole procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.

9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021 adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, dopo le parole: « dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 ».

12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana) - 1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.

3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: « si adeguano alle disposizioni » sono inserite le seguenti: « di cui agli articoli da 1 a 4 »;

2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia. ».

c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

14. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione. ».

14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

« 4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga ».

14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica ».

15. Fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC e assunti in qualità di soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, nonché quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi, instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023 e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo 2024.

16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 « Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica », del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha facoltà di comunicare all'amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la volontà di avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.

16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-quater è inserito il seguente:

« 9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali è stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 "Rafforzamento Smart Grid", del PNRR, mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri ».

16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Articolo 12-bis.

(Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR)

1. L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:

a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;

b) agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.

2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo si applicano le seguenti modalità semplificate:

a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;

b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, può, con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera a), e 2:

a) per « interventi di lieve entità » si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;

b) per « interventi di media entità » si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri.

4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.

5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.

7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 12-ter.

(Disposizioni in materia di usi civici)

1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 13.

(Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca-Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria - ITS)

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 10, le parole: « sono stabiliti » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilita » e le parole: « e i crediti riconoscibili » sono sostituite dalle seguenti: « con le classi di concorso »;

b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: « per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per » sono sostituite dalle seguenti: « relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a »;

c) all'articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.

5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ».

Articolo 14.

(Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 « Istruzione e Ricerca » del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: « equipollente o equiparato, » sono inserite le seguenti: « oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99, »;

b) all'articolo 16-ter:

1) al comma 4-bis:

1.1) al quinto periodo, la parola: « regolamento » è sostituita dalla seguente: « decreto »;

1.2) al sesto periodo: la parola « regolamento » è sostituita dalla seguente: « decreto » e le parole « , anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono soppresse;

2) al comma 9:

2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. »;

2.2) al terzo periodo, la parola: « regolamento » è sostituita dalla seguente: « decreto ».

c) all'articolo 18, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. »;

c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è abrogato;

b) al comma 9, lettera d), le parole: « , a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7 » sono soppresse;

b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati.

3. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale » sono inserite le seguenti: « , alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola, ».

4. Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: « biennale » è sostituita dalla seguente: « annuale ».

5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle « Linee guida per l'orientamento », adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.

6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4-Componente 1 del PNRR, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: « In un'apposita sezione sono » sono sostituite dalle seguenti: « In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì » e le parole « di alternanza scuola-lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ».

7. Al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano medesimo, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 può essere autorizzata l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.

8. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».

9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: « (INAIL) » sono aggiunte le seguenti: « , nonché, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2-Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR ».

10. All'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico ».

10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 « Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico » della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui ».

10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

11. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « In caso di rinuncia all'incarico, è possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024. »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione alla spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche.

1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.

1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, è accantonata e resa indisponibile, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche. ».

12. All'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. ».

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)

1. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR, all'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a):

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

« a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti, mirando a: »;

1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy; »;

1.3) dopo il numero 1, è inserito il seguente:

« 1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio; »;

1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione » sono inserite le seguenti: « e del merito » e le parole: « e i relativi » sono sostituite dalle seguenti: « , le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti »;

2) alla lettera d), il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in evidenza le competenze acquisite ai fini della loro utilizzabilità in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo periodo. ».

Articolo 15-bis.

(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis:

1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: « È istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito: »;

2) al comma 2, le parole: « , è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, » sono sostituite dalle seguenti: « e si raccorda » e le parole: « e stipula » sono sostituite dalle seguenti: « anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle »;

3) al comma 3, le parole: « Sono organi della Scuola il » sono sostituite dalle seguenti: « La Scuola è composta dal » e la parola: « il », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « dal »;

4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: « , ne ha la rappresentanza legale » sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: « d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e » sono soppresse;

5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: « tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola » sono sostituite dalle seguenti: « avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola »;

6) al comma 6:

6.1) il primo periodo è soppresso;

6.2) al secondo periodo, le parole: « Il direttore generale è » sono sostituite dalle seguenti: « A supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale, » e le parole: « , con collocamento nella posizione di fuori ruolo » sono soppresse;

6.3) al quarto periodo, le parole: « Direzione generale » sono sostituite dalle seguenti: « segreteria tecnica »

6.4) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito. »;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia è conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. »;

8) al comma 9:

8.1) al primo periodo, le parole: « 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025 »;

8.2) al secondo periodo le parole: « dal 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2024 » e le parole: « i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito »;

b) all'articolo 16-ter, comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: « ne coordina, » sono inserite le seguenti: « in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, »;

2) alla lettera a), la parola: « accreditamento » è sostituita dalle seguenti: « definizione delle linee guida per l'accreditamento »;

c) l'allegato A è abrogato.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, subentra il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 17.

(Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - « Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30) » del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis:

1) al comma 1, le parole « , per un importo pari a 660 milioni di euro, » sono soppresse;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. »;

3) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione. »;

4) al comma 11, dopo le parole: « Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 » sono inserite le seguenti: « ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento, »;

b) all'articolo 1-ter, comma 4, le parole: « dalle regioni » sono soppresse;

c) dopo l'articolo 1-ter è inserito il seguente:

« Art. 1-quater - (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie)-1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.

4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché delle imposte ipotecarie e catastali.

7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni di formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale. ».

d) dopo l'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

« Art. 2-bis. - (Impignorabilità e insequestrabilità delle risorse per alloggi e residenze per studenti universitari) - 1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio. ».

1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

« 3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla società Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041 ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, » sono sostituite dalle seguenti: « destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale, »;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. »;

c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente. ».

Articolo 18.

(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 - Componente 2 del PNRR, all'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono soppresse e le parole: « sentiti i ministri competenti » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022. ».

2. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « negli anni 2022 o precedenti » sono soppresse;

2) al terzo periodo, le parole: « , pari a 600 milioni di euro » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi disciplinate possono accedere altresì i soggetti che:

a) hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento;

b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skodowska-Curie (MSCA). »;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis e 2 sono altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2. ».

3. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza dai ricercatori, dai primi ricercatori e dai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza dai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto ai fini dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.

3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.

3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Articolo 19.

(Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 « Sport e inclusione sociale », del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica la disciplina di cui al comma 7-bis, lettera e), del medesimo articolo 26 e di cui all'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica, destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

Capo V

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 20.

(Modifiche al codice dell'amministrazione digitale)

1. Al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « È fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società in house. »;

b) all'articolo 50-ter, comma 7, le parole: « previsti dalla legislazione vigente » sono sostituite dalla seguente: « attivi »;

c) all'articolo 62:

1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

« 2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. »;

2) al comma 5, le parole: « a tal fine necessari e » sono sostituite dalle seguenti: « a tal fine necessari, o » e dopo le parole: « archivi informatizzati », sono inserite le seguenti: « , integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3, »;

d) l'articolo 64-ter è sostituito dal seguente:

« Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe) - 1. Il cittadino iscritto nell'ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica a non più di due soggetti iscritti nell'ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.

2. Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1 tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5 dell'esercizio della delega da parte del delegato.

3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile nella piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.

4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe conferite al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.

5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. ».

e) dopo l'articolo 64-ter è inserito il seguente:

« Art. 64-quater. - (Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet)-1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).

2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta dell'AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e periodicamente aggiornate, definiscono:

a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;

b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT-Wallet privato;

c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter;

d) gli standard tecnici adottati per garantire l'interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti;

e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet;

f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69.

4. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono affidate la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio nonché la certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonché per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica di cui al secondo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:

a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4;

b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonché il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonché ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;

d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.

6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, quanto a 69 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del PNRR e, quanto a 33 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT-Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del presente codice. Salvo gli utilizzi previsti della TS/TEAM in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente a documento di identità dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. ».

2. Ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Ministero dell'università e della ricerca trasmette all'ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, della valorizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

3-bis. In caso di acquisto sulla base dell'opzione di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può stipulare i patti parasociali di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.

3-ter. La società PagoPA S.p.A. adegua il proprio statuto mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:

a) l'amministratore unico o l'organo delegato è designato dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;

b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è designata dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica sono riservate all'organo delegato.

3-quater. Al fine della tutela dei princìpi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A. garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e adotta gli opportuni presìdi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società PagoPA S.p.A. trasmette all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ottemperanza a quanto disposto dal presente comma e provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet.

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al primo periodo, le parole: « interamente partecipata dallo Stato » sono sostituite dalle seguenti: « controllata, anche indirettamente, dallo Stato ».

5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 - "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA", all'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: « terza missione », sono aggiunte le seguenti: « , nonché alla società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ».

5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano « Italia a 1 Giga », inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 « Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G) », del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A., alla definizione delle modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle predette convenzioni nonché del termine per l'individuazione di tali numeri civici di prossimità, che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano « Italia a 1 Giga ». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20-bis.

(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci)

1. Al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in coerenza con la Riforma 2.2 « Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci » della Missione 3, Componente 2, del PNRR, le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System delle medesime Autorità e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo è dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale nonché dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21.

(Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nell'ambito del programma « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del PNC, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri può ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche nell'ambito del relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica e che siano, anche in relazione a società da questi controllate, gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Capo VI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 22.

(Disposizioni urgenti in materia di personale)

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « o titoli equipollenti o equiparati » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea »;

2) al comma 4:

2.1) all'alinea, le parole « l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione » sono sostituite dalle seguenti: « almeno due anni consecutivi »;

2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione « . » è sostituito dal seguente: « ; »;

2.3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato »;

b) all'articolo 14:

1) al comma 11, terzo periodo, le parole: « per uno solo dei distretti » sono sostituite dalle seguenti: « per una o più sedi dei distretti »;

2) dopo il comma 12-ter è inserito il seguente:

« 12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato. »;

c) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Articolo 16-bis. - (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)-1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ».

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogata al biennio 2024-2025 l'autorizzazione ad assumere settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2.1) e 2.3), si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, una quota delle risorse ricompresa nel limite di spesa previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 80 del 2021 afferenti all'investimento M1C1 - 1.8 del PNRR, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e non utilizzata per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, pari ad euro 2.350.000, è destinata ad incrementare per l'anno 2024 le risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021.

5. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « analisi e comparazione della grafia » è inserita la seguente: « , trascrizione, »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. ».

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.

7. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 23.

(Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procede all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.

2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1 - 1.8. del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono corrisposte al personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai predetti criteri è versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. La quota parte di risorse individuate dal Ministero della giustizia per le finalità di cui al comma 2 sono versate, negli anni 2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Articolo 23-bis.

(Applicazione straordinaria di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazione di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.

2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni straordinarie sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale.

3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento;

b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni.

4. L'applicazione straordinaria ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.

5. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.

6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.

7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto legislativo n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5 del presente articolo. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.

8. Il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.

9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, a un'indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di effettivo servizio in applicazione straordinaria. L'effettivo servizio non comprende i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

10. Per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 « Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi », del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, è versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Articolo 24.

(Norme in materia di giustizia tributaria)

1. All'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari previste dal comma 10, per l'anno 2024, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati, aumentate delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, con le specifiche modalità di seguito definite. Alla procedura concorsuale di cui al presente comma non si applica la riserva di posti di cui al comma 3. La procedura concorsuale di cui al presente comma è articolata in una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova preselettiva, che può avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, è realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. La valutazione della prova preselettiva è effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti di cui al sesto periodo, che saranno pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;

c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta risulti inferiore a diciotto trentesimi. Resta ferma per la prova orale la disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992. La commissione di concorso di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992 è nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente comma, si applica la disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto compatibile.

10-quater. I magistrati tributari risultati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari inseriti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 10-bis e 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, come inseriti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « di almeno sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna »;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o da altri enti pubblici »;

c) all'articolo 6, comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari »;

2) il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 24, comma 1:

1) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari »;

2) alla lettera m-bis), le parole: « di componenti » sono sostituite dalle seguenti: « di magistrati e di giudici tributari ».

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi)

1. Al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 546, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro. »;

b) dopo l'articolo 551 è inserito il seguente:

« Art. 551-bis. - (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi) - Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.

Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.

In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa. »;

c) all'articolo 553:

1) al primo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo. »;

2) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

« I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.

L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma.

Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;

d) all'articolo 630, secondo comma, al secondo periodo, dopo le parole: « a cura del cancelliere », sono inserite le seguenti: « alle parti, » e dopo le parole: « fuori dall'udienza », sono inserite le seguenti: « e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice. »;

b) al Titolo IV, alla rubrica del Capo II, dopo la parola: « mobiliare » sono aggiunte le seguenti: « e presso terzi »;

c) dopo l'articolo 169-sexies è inserito il seguente:

« Art. 169-septies. - (Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati) - La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:

1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;

2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;

3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento. ».

3. L'articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. I crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.

5. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.

Articolo 25-bis.

(Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati)

1. Al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2 ».

Articolo 26.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) "casellario giudiziale" è la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati; »;

2) alle lettere a-bis), b), c) e d), le parole: « l'insieme dei dati relativi a » sono sostituite dalle seguenti: « la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i »;

3) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« p) "ufficio centrale" è l'ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia; »;

4) dopo la lettera p-bis) è inserita la seguente:

« p-ter) « DGSIA » è la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia; »;

5) alla lettera q), il segno di interpunzione: « . » è sostituito dal seguente: « ; »;

6) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

« q-bis) « PDND » è la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi. »;

b) all'articolo 28:

1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: « nelle more » sono inserite le seguenti: « dell'accreditamento alla PDND, »;

2) al comma 7, le parole: « Nei certificati » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati »;

3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7 ».

c) all'articolo 39, comma 1, dopo la parola: « avviene » sono inserite le seguenti: « mediante accreditamento alla PDND. Nelle more dell'accreditamento alla PDND, la consultazione avviene »;

d) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole da: « decreto dirigenziale » a: « dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale »;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: « dati personali » sono aggiunte le seguenti: « e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale »;

e) dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:

« Art. 42-bis. - (Gestione del sistema informatico) - 1. Il sistema informatico è gestito dalla DGSIA.

2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:

a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;

b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

c) conserva i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;

d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;

e) gestisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;

f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

g) assicura l'accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. »;

f) all'articolo 43, comma 1, le parole da: « con decreto dirigenziale » a: « le tecnologie, » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale ».

Articolo 27.

(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa)

1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92:

1) al comma 1, le parole: « di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2023 »;

2) al comma 2, le parole: « nell'ultimo quinquennio » sono sostituite dalle seguenti: « nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023 » e le parole: « di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2023 »;

b) all'articolo 93, comma 1, le parole: « di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2023 ».

Capo VII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 28.

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR)

1. Nelle more dell'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatorio 2022-2026, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma - parte investimenti.

Capo VIII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)

1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché » sono sostituite dalle seguenti: « all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché »;

b) dopo il comma 1175 è inserito il seguente:

« 1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione. ».

2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto »;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis. ».

3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; ».

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. »;

2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000. »;

3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: « L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500 »;

4) il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500. »;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. »;

c) al comma 5-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. »;

d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

« 5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445 ».

5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è abrogato.

6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 354 è sostituito dal seguente:

« 354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. ».

7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato « Lista di conformità INL ». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.

8. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 6.000.

17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, terzo comma, numeri da 1) a 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Art. 27. - (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 »;

b) all'articolo 90, comma 9:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA; »;

2) alla lettera c), le parole: « alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b) e b-bis); »;

c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo. ».

c-bis) dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.

20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A decorrere dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 30.

(Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo)

1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole « maggiorato di 5,5 punti; » sono aggiunte le seguenti: « se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione; »;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera; »;

c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b). ».

2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000, le parole: « si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. » sono sostituite dalle seguenti: « sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile. ».

3. All'articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze » e le parole: « nei seguenti casi » sono sostituite dalle seguenti: « in caso di »;

b) alla lettera a), le parole: « nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da » sono soppresse;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza. ».

4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l'INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicati, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.

7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma 6, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

8. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al comma 7 è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicano le misure di cui alle lettere a), prima e terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 1 del presente articolo.

9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

a) in caso di omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefìci contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024.

11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici dell'INPS possono:

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.

12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore in ogni caso a quindici giorni.

13. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal comma 1 del presente articolo. L'INPS provvede alla notifica di un avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma 13, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera a), ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

15. L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Articolo 31.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro)

1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché pari ad euro 2.500.000 per il 2025 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per l'assunzione di personale, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l'anno 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si provvede:

a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto;

b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma 2, del presente decreto;

c) quanto a 6.077.968 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 50 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale.

6. All'articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 660 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 710 unità »;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) ispettori: 271; »;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) appuntati e carabinieri: 254; ».

7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 25 unità del ruolo ispettori e in 25 unità del ruolo appuntati e carabinieri.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari a euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025, a euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno 2027, a euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno 2029, a euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, per euro 380.810 per l'anno 2024, euro 2.054.569 per l'anno 2025 e euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 7, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro annui, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.

11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti già destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte dell'aumento del numero delle unità ispettive previsto dall'articolo 8-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonché dal presente decreto, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 20 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. ».

12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: « dall'INPS e dall'INAIL » e all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole « INPS e INAIL » sono aggiunte le parole « , ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi, ». Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.

Capo IX

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 31-bis.

(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano)

1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 « Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare », del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti.

Articolo 32.

(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 136, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento. »;

b) il comma 139-ter è sostituito dal seguente:

« 139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. »;

c) il comma 139-quater è abrogato;

d) al comma 140:

1) al primo periodo dell'alinea, dopo le parole: « di riferimento del contributo » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « secondo le modalità dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2028 »;

2) alla lettera c-bis), la parola: « biennio » è sostituita dalla seguente: « triennio »;

e) al comma 141, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2028 »;

f) al comma 143:

1) al primo periodo, la parola: « affidare » è sostituita dalla seguente: « aggiudicare » e le parole: « l'affidamento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « l'aggiudicazione »;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. »;

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. »;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori. »;

g) al comma 144:

1) al primo periodo, le parole: « entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli » sono sostituite dalle seguenti: « a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli » e dopo le parole « decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono inserite le seguenti: « , o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146 sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;

h) al comma 145:

1) dopo le parole: « articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 » sono inserite le seguenti: « , e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato »;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

i) il comma 146 è sostituito dal seguente:

« 146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. »;

l) al comma 147, le parole: « , in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, » sono soppresse;

m) al comma 148, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. ».

2. Alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7. »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole da: « la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa »;

2) al comma 4, le parole: « euro 29 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 30,27 milioni di euro »;

3) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per le finalità di cui al primo periodo è, altresì, istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024. »;

4) al comma 6, le parole « pari a euro 47.680.000 per l'anno 2024, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di euro, a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, quanto a 15.800.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 47.680.000 euro, »;

5) al comma 7:

5.1. all'alinea, le parole: « 94.856.475 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 96.126.475 euro »;

5.2. alla lettera b), dopo le parole: « quanto a » sono inserite le seguenti: « 1.270.000 euro per l'anno 2024 ».

Articolo 32-bis.

(Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino)

1. Il termine per la comunicazione del cronoprogramma concernente gli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato « Linea 2 della metropolitana della città di Torino », è prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione degli interventi di cui al primo periodo al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del citato comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilità di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del medesimo comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 33.

(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali « piccole opere »)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole: « 31-ter » e le parole: « nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. » sono soppresse;

b) al comma 31, dopo le parole: « di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono aggiunte le seguenti: « , o di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile »;

c) il comma 31-bis è sostituito dal seguente:

« 31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024. »;

d) il comma 31-ter è abrogato;

e) il comma 32 è sostituito dal seguente:

« 32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. »;

f) il comma 33 è sostituito dal seguente:

« 33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione, sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, nonché l'ulteriore 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute previsto dall'articolo 158 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;

g) il comma 34 è sostituito dal seguente:

« 34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2023, è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a valere sul contributo riferito all'annualità 2024, comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. »;

h) al comma 35, le parole: « previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020" » sono sostituite dalle seguenti: « ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. »;

i) al comma 36, le parole: « , in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, » sono soppresse.

Articolo 33-bis.

(Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il nuovo centro merci di Alessandria Smistamento)

1. Al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: « progettazione » sono inserite le seguenti: « e alla realizzazione dei lavori » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La fase di realizzazione dell'opera può essere finanziata nell'ambito dell'aggiornamento, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del contratto di programma, parte investimenti, stipulato con la società Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

Articolo 34.

(Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati)

1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: « per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73 milioni di euro per l'anno 2026. »;

b) l'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato 3 al presente decreto.

2. Le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono integrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027.

Articolo 35.

(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 42-bis, dopo la parola: « confluite » sono inserite le seguenti « , per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro, » e dopo le parole: « 13 luglio 2021, » sono inserite le seguenti « e revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, »;

b) al comma 42-quater, dopo le parole: « I comuni beneficiari delle risorse del comma 42-bis, » sono inserite le seguenti: « unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026, ».

Articolo 36.

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023)

1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH (« Do No Significant Harm ») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 ottobre 2025 ».

2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-ter. Al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, può chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. ».

2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario ».

2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

Articolo 36-bis.

(Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali per la ricostruzione)

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Articolo 37.

(Attività del « Nucleo PNRR Stato-Regioni »)

1. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato « Progetto bandiera », ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; ».

Articolo 37-bis.

(Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 38.

(Transizione 5.0)

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15-« Transizione 5.0 », della Missione 7 - REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.

2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 12;

b) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:

a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.

9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.

10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attestano:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.

13. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.

16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonché delle verifiche documentali e in situ di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;

b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;

b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;

c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;

d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;

e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;

f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;

g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alla gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.

20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7 - Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.".

Articolo 39.

(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva)

1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Articolo 39-bis.

(Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 40.

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

2. All'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « sessanta giorni », ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 867 è inserito il seguente:

« 867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio. »;

b) dopo il comma 870 è inserito il seguente:

« 870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio. ».

4. Al fine di attuare la riforma 1.11, « Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie », della Missione 1, Componente 1, del PNRR, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

5. Il Piano degli interventi di cui al comma 4 è approvato con decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ed è trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione attraverso l'istituzione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di appositi gruppi di lavoro (task-force), composti da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Qualora si riscontrino disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal Piano, ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai componenti dei gruppi di lavoro (task-force), di cui al primo periodo, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:

a) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali, nei termini di legge, e dedicata ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.

7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario dell'Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. Tale comunicazione è data altresì nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, la Cabina di regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni.

Articolo 41.

(Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2, Componente 3 « Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici », investimento 2.1 « - Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica », è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. L'ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

Articolo 41-bis.

(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, la parola: « coltivatore » è sostituita dalla seguente: « conduttore ».

Capo X

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Articolo 42.

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « e dal Ministero della salute » sono sostituite dalle seguenti: « , dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), »;

b) al comma 15-undecies, lettera g), dopo le parole « di telemedicina » sono aggiunte le seguenti: « , di intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) relative ai dispositivi medici »;

c) al comma 15-duodecies, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina", tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale", l'AGENAS avvia le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili. ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 43.

(Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 « Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione », del PNRR, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.

2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a euro 3.850.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 44.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. All'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati, sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. »;

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonimizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità, definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate al comma 1. ».

1-bis. All'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: « e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « . Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 28.342.068,00 euro, si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2, del PNRR.

Articolo 44-bis.

(Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari)

1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « nel limite del 2 per cento dell'organico » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario già assunto con le modalità stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanità (ex area IV del Servizio sanitario nazionale) ».

Articolo 44-ter.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo periodo, dopo le parole: « Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano » sono inserite le seguenti: « agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale »;

b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: « Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 ».

Articolo 44-quater.

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, nonché all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « possono procedere » sono inserite le seguenti: « , fino al 31 dicembre 2026, »;

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 »;

c) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: « È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa »;

d) al decimo periodo, le parole: « di cui all'ottavo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al nono periodo »;

e) al dodicesimo periodo:

1) dopo le parole: « purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 » sono inserite le seguenti: « alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma »;

2) dopo le parole: « ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico » sono aggiunte le seguenti: « che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma ».

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « di emergenza-urgenza ospedalieri » sono sostituite dalla seguente: « sanitari ».

Articolo 44-quinquies.

(Norme in materia di servizi consultoriali)

1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Art. 44-sexies.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le risorse eventualmente già assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 5.

Articolo 45.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, i commi da 1 a 12-ter e il comma 14 sono abrogati.

Articolo 46.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI FASCICOLO N. 1

Art. 1

1.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del reperimento delle fonti di finanziamento di cui al primo periodo, possono essere utilizzate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, solo all'esito del reintegro integrale degli importi di cui al comma 8, lettere h) e i).

1.2

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: la stipula del contratto con le seguenti: l'aggiudicazione.

     Conseguentemente:

          - al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sessanta giorni.

          - al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: del loro stato di avanzamento aggiungere le seguenti: , previo confronto con i soggetti attuatori titolari dei CUP che rischiano il definanziamento in ragione del mancato raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus», di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

1.4

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , allegando la mappatura della spesa e degli investimenti PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, i decreti di cui al primo periodo indicano le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali, al fine di rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.;

     Conseguentemente, al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , allegando la mappatura della spesa e degli investimenti PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, il decreto di cui al primo periodo indica le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali al fine di rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.

1.5

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , allegando la mappatura della spesa PNRR destinata a soddisfare il vincolo delle assunzioni per giovani e donne al 2026 e la relativa quota sul totale. I decreti di cui al primo periodo indicano le eventuali necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità settoriali.;

     Conseguentemente, al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , allegando la mappatura della spesa PNRR destinate a soddisfare il vincolo delle assunzioni per giovani e donne al 2026 e la relativa quota sul totale. Il decreto di cui al primo periodo indica le eventuali necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità settoriali.

1.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai progetti di cui all'articolo 34."

1.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai progetti di cui all'articolo 34.

1.8

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di definanziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante.

1.9

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di definanziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante, garantendo comunque la destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

1.10

Fregolent

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          «e-bis) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nell'ambito dell'intervento "Resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni", al fondo di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».

     Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole «19 milioni» con le seguenti «17 milioni»;

b) alla lettera b), sostituire le parole «10 milioni» con le seguenti «8 milioni»;

c) alla lettera c), sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «98 milioni»;

d) alla lettera d), sostituire le parole «450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti «448 milioni di euro per l'anno 2024, 518 milioni di euro per l'anno 2025, 468 milioni di euro per l'anno 2026»;

e) alla lettera e), sostituire le parole «45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» con le seguenti «43 milioni di euro per l'anno 2024, 93 milioni di euro per l'anno 2025, 123 milioni di euro per l'anno 2026, 125 milioni di euro per l'anno 2027»;

f) alla lettera f), sostituire le parole «60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027» con le seguenti «58 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027».

1.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

          f) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie»;.

1.12

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

          f) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie»;.

1.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          5-bis. Per l'intervento «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano», a integrazione delle risorse PNRR è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

1.14

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          5-bis. Per l'intervento «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano», a integrazione delle risorse PNRR è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

1.15

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

          h-bis) al fine di valorizzare i progetti già previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali, lo sviluppo dei porti verdi, dei servizi di cold ironing, nonché l'efficacia delle misure economico-organizzative per la loro attuazione, inclusi gli interventi ZES previsti, nell'asse dei porti afferenti all'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, fondamentale per i traffici europei sul Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, nonché di garantire la valorizzazione dei nessi economico-funzionali tra le infrastrutture portuali e le aree produttive ivi localizzate nella programmazione territoriale tra attività industriali e commerciali, l'efficientamento e miglioramento delle reti intermodali e delle connessioni di ultimo e penultimo miglio, con lo scopo di garantire gli standard europei su tutte le direttrici nazionali e internazionali, le connessioni con i sistemi portuali nazionali e il rafforzamento del sistema logistico e della rete del trasporto merci territoriale, favorendo l'intermodalità gomma-ferro, gomma-nave e lo sviluppo dei nodi interportuali, all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1-bis, dopo la parola: «partecipa», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione del caso di cui al comma 3-bis del presente articolo,»;

          2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di valorizzare i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'efficacia delle misure economico-organizzative per la loro attuazione, inclusi gli interventi ZES previsti, nell'asse territoriale dei porti della Sicilia Sud-orientale afferenti all'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, ai componenti di cui al comma 1 sono aggiunti, nel Comitato di gestione della suddetta Autorità, un componente ciascuno designato, d'intesa con i sindaci dei comuni sede di porti afferenti diversi da quelli richiamati al comma 1, lettera d) del presente articolo, dal sindaco di ciascuna delle città capoluogo di provincia il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, escluse quelle capoluogo delle città metropolitane.».

1.16

Lopreiato, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

          1) all'alinea, sostituire le parole "dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 27-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.938 milioni di euro per l'anno 2025, 3.900,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027";

          2) alla lettera b) sostituire le parole "450 milioni di euro" con le seguenti "510 milioni di euro".

     Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 nonché di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e di giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.»

1.17

Lopreiato, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

          1) all'alinea, sostituire le parole "dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 27-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.928 milioni di euro per l'anno 2025, 3.860,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027";

          2) alla lettera b) sostituire le parole "450 milioni di euro" con le seguenti "470 milioni di euro".

     Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Nuove residenze R.E.M.S)

          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 mediante la realizzazione nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81 è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di 20 milioni di euro.»

1.18

Pirondini, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

          1) all'alinea, sostituire le parole "dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 18, commi 3-bis 3-ter, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.978 milioni di euro per l'anno 2025, 3.940,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027";

          2) alla lettera h) sostituire le parole "2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti "2.767 milioni di euro per l'anno 2025, 1.501 milioni di euro per l'anno 2026 e 215 milioni di euro per l'anno 2027".

     Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e al fine di aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027»

1.19

Gelmini, Lombardo

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 1).

          Ai relativi oneri, pari a 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.20

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.21

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.22

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.23

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.24

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 6).

1.25

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.26

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 15.

1.27

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16), 17), 18) e 20).

     Conseguentemente:

          1) alla lett. a), dopo le parole "l'anno 2026", inserire le seguenti:

          "per 359,7 milioni di euro per l'anno 2024, 208,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 139, 28 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, nonché".

          2) al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: "le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili", con le seguenti: "le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo."

1.28

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16), 17), 18) e 20).

     Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, con le seguenti: le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo,

1.29

Gelmini, Lombardo

Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16) e 22).

          Ai relativi oneri, pari a 64,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.30

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 16).

     Conseguentemente, alla lett. a), dopo le parole "l'anno 2026", inserire le seguenti:

          "per 34,7 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, nonché".

1.31

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

          1) sopprimere la lettera a), n. 16;

          2) alla lettera h) sostituire le parole: «725 milioni» con le seguenti «759,7 milioni».

1.32

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 8, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          1) al numero 16), sopprimere le parole "16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;";

          2) al numero 17) sopprimere le parole "17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;";

          3) al numero 18) sopprimere le parole "18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;";

          4) al numero 20) sopprimere le parole "20) comma 2, lettera g), numero. 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;"

          b) al comma 13, sostituire le parole "dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti." con le seguenti: "dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo decreto, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti."

1.33

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 8:

          1) alla lettera a, sopprimere il numero 17);

          2) sopprimere la lettera c);

          b) sopprimere il comma 13.

1.34

Gelmini, Lombardo

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17).

     Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 175 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.35

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17).

     Conseguentemente, alla lett. a), dopo le parole "l'anno 2026", inserire le seguenti:

          "per 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, nonché".

1.36

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 18).

     Conseguentemente, alla lett. a), dopo le parole "l'anno 2026", inserire le seguenti:

          "per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, nonché".

1.37

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 8, lett. a), sopprimere il numero 18).

1.38

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 20).

     Conseguentemente, alla lett. a), dopo le parole "l'anno 2026", inserire le seguenti:

          "per 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 e 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, nonché".

1.39

Gelmini, Lombardo

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 22).

          Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.40

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 8, lett. a), sopprimere il numero 22).

1.41

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere la lettera d);

          b) sostituire la lettera e) con la seguente:

          e) quanto a 51,9 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;.

     Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

          15-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole da: «di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026» a: «per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032» con le seguenti: «di 207,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 295,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 243,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032»;

          c) alla lettera f), sostituire le parole: e 397.921.550 euro per l'anno 2028 con le seguenti: , 647.921.550 euro per l'anno 2028 e 99.100.000 euro per l'anno 2029;

          d) alla lettera g), alinea, sostituire le parole: e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: , 133.128.450 euro per l'anno 2026, 133.128.450 euro per l'anno 2027 e 107.128.450 euro per l'anno 2028;

          e) alla lettera g), numero 4), sostituire le parole: e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 17.110.450 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 13.710.450 euro per l'anno 2028;

          f) alla lettera g), numero 6), sostituire le parole: e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 32.991.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 26.991.000 euro per l'anno 2028;

          g) alla lettera g), numero 8), sostituire le parole: e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 21.334.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 17.034.000 euro per l'anno 2028;

          h) alla lettera g), numero 10), sostituire le parole: e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 29.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 23.800.000 euro per l'anno 2028;

          i) alla lettera g), numero 13), sostituire le parole: e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 31.893.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 25.593.000 euro per l'anno 2028;

          l) alla lettera h), sostituire le parole: 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 2.022,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 415 milioni di euro per l'anno 2027;

          m) alla lettera m), sostituire le parole: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con le seguenti: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per l'anno 2029.

1.42

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

     Conseguentemente:

          a) al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente: e) quanto a 51,9 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

          b) dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole da: «di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026» a: «per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032» con le seguenti: «di 207,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 295,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 243,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032»;

          c) alla lettera f), sostituire le parole: e 397.921.550 euro per l'anno 2028 con le seguenti: , 647.921.550 euro per l'anno 2028 e 99.100.000 euro per l'anno 2029;

          d) alla lettera g), alinea, sostituire le parole: e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: , 133.128.450 euro per l'anno 2026, 133.128.450 euro per l'anno 2027 e 107.128.450 euro per l'anno 2028;

          e) alla lettera g), numero 4), sostituire le parole: e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 17.110.450 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 13.710.450 euro per l'anno 2028;

          f) alla lettera g), numero 6), sostituire le parole: e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 32.991.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 26.991.000 euro per l'anno 2028;

          g) alla lettera g), numero 8), sostituire le parole: e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 21.334.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 17.034.000 euro per l'anno 2028;

          h) alla lettera g), numero 10), sostituire le parole: e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 29.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 23.800.000 euro per l'anno 2028;

          i) alla lettera g), numero 13), sostituire le parole: e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 31.893.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 25.593.000 euro per l'anno 2028;

          l) alla lettera h), sostituire le parole: 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 2.022,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 415 milioni di euro per l'anno 2027;

          m) alla lettera m), sostituire le parole: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro per l'anno 2029.

1.43

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 8, sopprimere le lettere h) e i).

1.44

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

1.45

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 8, sopprimere la lettera i).

1.46

Fregolent

Al comma 8, sostituire la lettera l) con la seguente:

          "l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025 attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui alla presente disposizione, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.".

1.47

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 8, sopprimere la lettera r).

1.48

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Sopprimere il comma 10.

1.49

Fregolent

Al comma 10, dopo le parole "per la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1" inserire le seguenti: "e di integrare, limitatamente all'importo di euro 25 milioni per l'anno 2024, la dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,"

1.50

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

1.51

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), sopprimere le parole: 1-bis;

          b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) l'articolo 1, comma 273, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

1.52

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera d), da adottarsi entro il 31 maggio 2024.

1.53

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimere il comma 13.

1.54

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Friuli Venezia Giulia.

1.55

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Emilia-Romagna.

1.56

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Valle d'Aosta.

1.57

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Basilicata.

1.58

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Lombardia.

1.59

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Sardegna.

1.60

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Piemonte.

1.61

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Calabria.

1.62

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Toscana.

1.63

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Liguria.

1.64

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della Regione Siciliana.

1.65

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Abruzzo.

1.66

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Veneto.

1.67

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Umbria.

1.68

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Marche.

1.69

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Molise.

1.70

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Puglia.

1.71

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Lazio.

1.72

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono altresì esclusi dalle disposizioni di cui al primo periodo gli investimenti relativi al programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.73

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli interventi contenuti nel programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che intendono realizzare, che vengono espunti dal CIS, con la specificazione della nuova fonte di finanziamento e dei tempi di attivazione. Entro quindici giorni dall'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli interventi di cui al precedente periodo, con atto giuridicamente vincolante, il Ministero che assegna le nuove risorse ne determina l'ammissione a finanziamento e la contestuale soppressione dal relativo CIS.»

1.74

Damante, Pirro

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole "di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67" inserire le seguenti ", o a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione non già assegnate o programmate. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto, individuano gli interventi contenuti nel programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che intendono realizzare, che vengono espunti dal CIS, con la specificazione della fonte finanziaria e dei tempi di attivazione.";

          b) al terzo periodo:

          1)  sopprimere le seguenti parole "che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91";

          2) dopo le parole "articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67," inserire le seguenti "o su risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione non già assegnate o programmate".

1.75

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: «che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»;

     Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, continuano ad applicarsi le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.»

1.76

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: «che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»

1.77

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: "le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili," con le seguenti: "le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,".

1.78

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 13, quarto periodo, sostituire le parole: «ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

     Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il decreto ministeriale di cui al precedente periodo assicura la continuità nel finanziamento degli interventi e la completa rendicontabilità delle spese già sostenute individuando una sola regola di rendicontazione.»

1.79

Damante, Pirro

Al comma 13, sostituire le parole «ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze." con le seguenti "previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto ministeriale assicura la continuità nel finanziamento degli interventi e la completa rendicontabilità delle spese già sostenute."

1.80

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

          «15-bis. Al fine di reintegrare la dotazione finanziaria della Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativamente all'investimento 1.3: «Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)»; all'investimento 2.1 «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico»; all'investimento 2.2 «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai Ministeri competenti, le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e rappresentanti della società civile organizzata. Il tavolo provvede a definire le modalità di recupero delle risorse, a partire da una riforma fiscale in senso ambientale, la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, l'utilizzo dei proventi delle aste del sistema ETS, l'utilizzo di risorse ordinarie ed europee.»

1.81

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

          «15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il target originario dell'investimento 1.1: «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».»

1.82

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

          «15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il target originario dell'investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona».»

1.83

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

          «15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il target originario dell'investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)».»

G1.1

Fregolent

Il Senato,

     premesso che:

          il decreto in fase di conversione reca norme urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ma in diversi Comuni italiani si registrano ritardi nell'articolazione e presentazione dei progetti necessari per spenderne le risorse;

          l'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che per favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per quindici anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;

          sul territorio nazionale si contano circa 8.000 Comuni dei quali 5.500 sono Piccoli Comuni e nei quali risiede circa il 17% della popolazione nazionale;

          la fusione può essere uno strumento utile per efficientare la dotazione organica degli uffici necessari alla realizzazione dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché per ridurre i costi di gestione degli uffici specie in relazione alla presenza per ogni Ente di costi fissi la cui incidenza può diminuire incrementandone la popolazione;

          la struttura del Fondo previsto nel TUEL prevede un tetto massimo finanziabile per singola annualità al cui raggiungimento non possono più essere erogate risorse finalizzate ad incentivare le fusioni;

          le risorse assegnate dal Ministero dell'Interno ammontano a poco più di 83 milioni di euro ma è evidente che se il budget rimane il medesimo ed il numero dei comuni fusi aumenta, il contributo per ciascun comune diminuisce, venendo così a tradire l'impegno dello Stato;

     impegna il Governo:

          ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure volte ad incrementare adeguatamente le risorse previste dal Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire per l'esercizio 2024 ad ogni comune beneficiario esattamente lo stesso importo dell'esercizio 2023.

G1.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'Unione europea con decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette Missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU;

          per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

          ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

          a distanza di tre mesi dalla revisione, con il decreto-legge oggi in esame, il Governo è intervenuto per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate;

          ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR;

     impegna il Governo:

          ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento della misura M5C3 Investimento 1.1.1 Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità, a tal fine prevedendo con il primo provvedimento utile l'apposito stanziamento di 225 milioni di euro.

G1.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'UE con decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette Missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU;

          per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

          ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

          a distanza di tre mesi dalla revisione, con il decreto-legge oggi in esame, il Governo è intervenuto per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate;

          ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano Nazionale Complementare (PNC) da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR,

     impegna il Governo

          ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento della misura M2C2 Investimento 5.3 - Sviluppo leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici, a tal fine prevedendo con il primo provvedimento utile l'apposito stanziamento di 200 milioni di euro.

G1.4

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'Unione europea con decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette Missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU,

          per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

          ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

          a distanza di tre mesi dalla revisione, con il decreto-legge oggi in esame, il Governo è intervenuto per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate;

          ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR,

     impegna il Governo

          ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento della misura M5C2 Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, per ridurre emarginazione e degrado sociale, a tal fine prevedendo con il primo provvedimento utile l'apposito stanziamento di 1.300 milioni di euro.

G1.5

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'Unione europea con Decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU;

          per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

          ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

          a distanza di tre mesi dalla revisione, con il decreto-legge oggi in esame, il Governo è intervenuto per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate;

          ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR,

     impegna il Governo

          ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento della misura M2C2 - Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso off-shore), a tal fine prevedendo con il primo provvedimento utile l'apposito stanziamento di 675 milioni di euro.

G1.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi di euro) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi di euro);

          in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR e cancellati dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra i tagli sul PNC dell'articolo 1, comma 8 e il comma 13 del medesimo articolo che prevede lo spostamento su risorse nazionali per l'edilizia sanitaria degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» determina un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

          persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale Esecutivo si ostina a negare;

          obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore sanitario minano l'idea di centralità e universalità del servizio senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei ticket più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

     impegna il Governo

          ad intraprendere un confronto con le regioni, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui in premessa e garantire, nel prossimo provvedimento utile, la destinazione di 1,2 miliardi di euro per gli investimenti nel settore sanitario.

G1.7

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

          in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

          persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

          obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei ticket più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

     impegna il Governo

          ad intraprendere un confronto con la regione Basilicata, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G1.8

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

          in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

          persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

          obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei ticket più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

     impegna il Governo

          ad intraprendere un confronto con la regione Lazio, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G1.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

          in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

          persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

          obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei ticket più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

     impegna il Governo

          ad intraprendere un confronto con la regione Lombardia, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G1.10

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

          in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto delle disposizioni di cui ai commi 8 e 13 dell'articolo 1, che prevedono una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria, determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

          persino la Conferenza delle regioni, attraverso le parole del presidente Fedriga, ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale Esecutivo si ostina a negare;

          obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei ticket più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

     impegna il Governo

          a intraprendere un confronto con la regione Piemonte, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G1.11

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al Piano nazionale di ripresa e resilienza che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

          in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del Piano nazionale complementare oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 13, che prevedono una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria, determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

          persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

          obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei ticket più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

     impegna il Governo

          ad intraprendere un confronto con la regione Puglia, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge potrebbe far venir meno.

G1.12

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

          in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

          persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

          obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei ticket più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

     impegna il Governo

          ad intraprendere un confronto con la regione Sardegna, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G1.13

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi di euro) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi di euro);

          in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi di euro nel settore;

          persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

          obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei ticket più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

     impegna il Governo

          ad intraprendere un confronto con la Regione Siciliana, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G1.14

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi di euro) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi di euro);

          in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi di euro nel settore;

          persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

          obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei ticket più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

     impegna il Governo

          ad intraprendere un confronto con la regione Veneto, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G1.15

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al Piano nazionale di ripresa e resilienza che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

          in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del Piano nazionale complementare oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 8 e comma 13 che prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

          persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

          obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei ticket più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

     impegna il Governo

          ad intraprendere un confronto con la regione Emilia-Romagna, coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del decreto potrebbe far venir meno.

G1.16

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 5 miliardi);

          in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          l'ambito più colpito da questa impostazione scelta dal Governo è, senza dubbio, quello sanitario. Il combinato disposto tra le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 13, che prevedono una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», il cui finanziamento è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria determinano un taglio di 1,2 miliardi nel settore;

          persino la Conferenza delle regioni attraverso le parole del presidente Fedriga ha lanciato un profondo allarme dei territori rispetto ad una diminuzione di risorse che l'attuale esecutivo si ostina a negare;

          obiettivo del PNRR e del PNC doveva essere quello di rilanciare il sistema sanitario all'indomani della pandemia, questi ulteriori tagli al settore lo indeboliscono, si allontanano dall'idea di centralità e universalità del servizio, senza prospettare alcuna alternativa alla ricetta dei ticket più alti per la sanità pubblica e accreditamenti più cospicui per quella privata,

     impegna il Governo

          ad intraprendere un confronto con le regioni Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta coinvolgendo il Parlamento, finalizzato a ripristinare le risorse per tutti gli investimenti del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che l'applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge potrebbe far venir meno.

G1.17

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca «misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma», interventi volti a «un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR», nonché «misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi»;

          il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin durante il question time alla Camera rispondendo a un'interrogazione sulle grandi concessioni idroelettriche e sulla posizione dell'Italia in sede europea all'interno del PNRR, ha chiarito che è stato assunto uno specifico impegno a «rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per l'energia idroelettrica, definire il quadro normativo per le concessioni idroelettriche ed eliminare gradualmente la possibilità di prorogare i [predetti] contratti», come recita testualmente la milestone M1C2-6 del PNRR, cui si è dato attuazione mediante l'articolo 7 della legge sulla concorrenza relativa al 2021, oggetto di valutazione positiva da parte della Commissione europea nell'ambito del pagamento della terza rata del PNRR stesso;

          l'idroelettrico rappresenta la prima FER in Italia, producendo il 41 per cento dell'energia complessiva rinnovabile con quasi 4.300 impianti che ogni anno producono 46 TWh. Una risorsa energetica che impiega quasi 15.300 addetti e che necessita costante manutenzione e continui investimenti. Sono state più volte segnalate capacità non sfruttate del sistema idroelettrico «storico»: la potenza lorda degli impianti idroelettrici operativi è quasi raddoppiata dal 1963 ad oggi, eppure, la produzione idroelettrica si è mantenuta sostanzialmente costante, segno evidente della carenza di investimenti del settore che ne penalizza la produzione. Le 532 dighe maggiori, tra cui 309 a prevalente uso idroelettrico gestite da 28 concessionari, hanno in media addirittura 80 anni. Per rimetterle a nuovo, dotarle di tecnologie evolute e drenare i bacini, in modo da gestire il calo delle piogge per la crisi climatica, secondo uno studio di The European House - Ambrosetti e A2A, servono investimenti per 48 miliardi in dieci anni;

          nel 2021 è stata disposta l'archiviazione delle procedure di infrazione in precedenza avviate nei confronti di diversi Stati membri, tra cui l'Italia in relazione alle modalità di affidamento senza gara delle Grandi concessioni idroelettriche: tra le ragioni dell'archiviazione, la Commissione ha preso atto che le analisi svolte hanno mostrato una situazione stagnante nel settore idroelettrico negli ultimi 15 anni e anche nel prossimo futuro, il che rivelerebbe la mancanza di un interesse economico a realizzare i nuovi impianti anche in ragione degli investimenti necessari per adempiere agli obblighi ambientali derivanti dalla normativa unionale;

          con l'articolo 25, comma 1, lettera 0a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si è estesa la disciplina del golden power anche alle concessioni di grande derivazione idroelettrica;

          con la legge sulla concorrenza n. 118 del 2022 si è stabilito che procedure di assegnazione delle concessioni sono effettuate tenendo conto degli interventi di miglioramento delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, e si prevede la competenza normativa, sulla materia, delle singole regioni e l'avvio non oltre il 31 dicembre 2023 delle gare per l'assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico scadute o in scadenza: nel frattempo i Tar sono stati investiti da una serie di ricorsi, tra le regioni che hanno l'obbligo di bandire le gare (e che vogliono incassare quanto più possibile dalle concessioni) e gli operatori che per investire chiedono la riassegnazione dei contratti e l'estensione delle durate. Tra dicembre 2023 e gennaio 2024 le regioni Lombardia e Abruzzo hanno avviato le procedure per la riassegnazione delle prime concessioni scadute. Tali azioni, pur compiute nell'alveo delle rispettive competenze e deliberazioni regionali in materia, hanno evidenziato importanti profili di disomogeneità inerenti non solo alle condizioni di gara ma anche alle leggi regionali stesse, ostacolando già in partenza lo sviluppo di investimenti nel settore;

          quindi il tema è che le imprese, gli operatori, temendo di perdere la gestione degli impianti, non investono e in questo momento sono «paralizzati» in attesa di sapere cosa riserva il futuro e purtroppo, questo pone con urgenza il tema degli investimenti e dell'ammodernamento tecnologico del settore come riscontrato con tragica contingenza in relazione all'incidente occorso alla diga di Bargi, dove Enel Green Power, nell'ambito di un programma di efficientamento, a inizio 2022 ha avviato un progetto per l'aggiornamento tecnologico di alcune parti dell'impianto emiliano: secondo la Filctem Cgil, «Senza garanzie sui loro investimenti, le aziende concessionarie dell'idroelettrico fanno la manutenzione straordinaria, ma non quella ordinaria che nei fatti è legata a professionalità interne. Occorrono conoscenze specifiche dei singoli impianti, che sono uno diverso dall'altro, e della loro storia. Quelle professionalità non sono più presenti nelle aziende: nessuno conosce più gli impianti»;

          è evidente come sia assolutamente attuale l'esigenza di introdurre misure atte a valorizzare le potenzialità dell'idroelettrico, considerata il suo essere asset strategico per la sicurezza energetica del Paese,

     impegna il Governo

          ad intervenire, con il primo provvedimento utile, sulla disciplina delle concessioni idroelettriche prevedendo che, pur salvaguardando le condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possano, in alternativa a quanto previsto e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica.

G1.18

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'Unione europea con decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette Missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU;

          per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

          ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

          il decreto-legge oggi in esame, per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa ad alcune misure definanziate, stabilisce espressamente una serie di ulteriori tagli a valere sulle risorse del Piano nazionale complementare (PNC), che prevede interventi non meno importanti di quelli inseriti nel PNRR su settori strategici come sanità, energia e trasporti;

          ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal PNC da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR,

     impegna il Governo

          ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento dei progetti, a valere sia sulle risorse del PNRR che su quelle del PNC, finalizzati ad incrementare e migliorare i servizi essenziali per i cittadini, in particolare quelli relativi al settore della salute, alla scuola e agli asili.

G1.19

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          il decreto all'esame dispone ulteriori misure finalizzate a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), intervenendo in particolare sulla governance per il PNRR e il PNC e prevedendo, tra l'altro, specifiche misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori;

          sulla fase di programmazione e realizzazione degli investimenti, in particolar modo quelli legati all'attuazione del PNRR, è necessario un potenziamento della figura del Responsabile unico del procedimento (RUP) e l'istituzione del progetto di procedura del RUP; revisionare la figura del responsabile del procedimento per meglio delinearne e circoscriverne il ruolo, i compiti e le responsabilità è oggi di fondamentale importanza per dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR;

          a partire dalla fase di individuazione del RUP, prima del formale conferimento dell'incarico, deve essere richiesta la presentazione di un progetto di procedura che rappresenta un'attività preliminare costituita dall'insieme dei nodi processuali impiegati per sviluppare i piani di dettaglio del progetto stesso; è poi necessario rivedere il quadro normativo che regolamenta gli incentivi per il RUP incaricato di elaborare il progetto di procedura e seguire tutte le fasi conseguenti nei tempi e nei modi proposti, prevedendo parimenti adeguate sanzioni in caso di inottemperanza;

          nello specifico degli interventi previsti dal PNRR, è necessario garantire agli enti locali la possibilità di reperire personale qualificato da spendere per l'attuazione degli obiettivi del PNRR stesso; al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, è necessario prevedere che gli enti locali possano adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento;

          il Governo, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica) convertito, con modificazioni dalla legge del 13 gennaio 2023, n. 6, aveva accolto l'ordine del giorno n. 9/730/29 che impegnava il Governo sulle medesime finalità del presente atto senza tuttavia aver avviato alcuna azione concreta a seguire,

     impegna il Governo

          a prevedere la possibilità per gli enti locali di adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento, per garantire supporto tecnico-operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC e a consentire ai medesimi enti locali la possibilità di conferire incarichi a professionisti privati nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva.

G1.20

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

          il nuovo sistema di qualificazione delle imprese, inizialmente valido solo per quelle del settore edile, prevede un meccanismo di decurtazione dei crediti iniziali in corrispondenza dell'accertamento di violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro o di incidenti occorsi durante lo svolgimento delle attività lavorative;

          la soluzione indicata nel testo, così come modificato in sede referente, prevede che l'eventuale recupero dei crediti decurtati possa avvenire con procedure e criteri definiti con decreto ministeriale, da adottare sentito l'INL;

          va scongiurato che l'emananda disciplina di recupero dei crediti, in analogia con quanto disposto dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri, faccia riferimento alla mera frequentazione di corsi di formazione;

          per la credibilità del nuovo strumento della patente a crediti è indispensabile che non solo le sanzioni siano proporzionate e puntuali, ma anche che le procedure per il recupero dei crediti eventualmente decurtati siano attendibili e verificabili, in linea con i rilievi effettuati dagli ispettori pubblici;

          anche sotto tale profilo, appare necessario un proficuo coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale,

     impegna il Governo

          ad assicurare che nella disciplina delle modalità di recupero dei crediti decurtati sia previsto non solo la semplice partecipazione a corsi formativi, ma anche il superamento di una prova finale di verifica.

G1.21

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

          il nuovo sistema di qualificazione delle imprese, che sarà vincolante per il solo settore edile, a decorrere dal prossimo 1° ottobre, potrà «essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative»;

          è di tutta evidenza come, anche in ragione della recente tragedia nella centrale idroelettrica di Bargi, va assicurato il massimo livello di qualificazione della sicurezza delle imprese impegnate in attività lavorative che possano comportare rischi diretti e indiretti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in qualunque settore operino;

          gli indici di sinistrosità dei diversi settori di produzione dovrà rappresentare il criterio guida per la progressiva estensione del meccanismo di certificazione delle imprese a crediti, anche nei settori diversi dall'edilizia, secondo un cronoprogramma congruo e progressivo,

     impegna il Governo

          ad avviare un sistematico confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine di definire un cronoprogramma di estensione del meccanismo di certificazione della sicurezza delle imprese anche per i settori diversi dall'edilizia, dandone tempestiva comunicazione alle Camere.

G1.22

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, di Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

          secondo il rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, svolte nel 2022 dall'Ispettorato nazionale del lavoro, circa otto aziende ispezionate su dieci presentano delle irregolarità. Le ispezioni in materia di tutela e sicurezza hanno interessato complessivamente 17.035 aziende e hanno registrato irregolarità in 2.857 casi nel Nord est (81,8 per cento), 2.364 nel Nord ovest (83,9 per cento), 3.371 nel Centro (65,5 per cento) e 4.645 nel Sud (83,2 per cento);

          tali valori, oltre al drammatico e costante dato di circa tre decessi al giorno, evidenziano la necessità di uno straordinario investimento sul tema della sicurezza sul lavoro e per il potenziamento delle attività di prevenzione e ispezione, che assicurino irrinunciabili effetti positivi sulla condizione di lavoro per migliaia e migliaia di lavoratori, nonché la riduzione di gravissimi costi sociali ed economici per l'intera collettività;

          nonostante le assunzioni di nuovi ispettori dell'INL decise dal precedente Governo, in numerose regioni si registra solo un ispettore ogni 39.000 imprese, contro la raccomandazione dell'Unione europea che ne indica uno ogni 10.000, mentre le misure contenute nel provvedimento in oggetto rappresentano solo una parzialissima risposta;

          un efficiente sistema di prevenzione e controllo è elemento essenziale anche ai fini della diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro,

     impegna il Governo

          a prevedere, sin dai prossimi provvedimenti utili, le opportune misure per assicurare un significativo incremento del personale ispettivo dell'INL, in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea.

G1.23

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, di Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

          tali valori, oltre alle indicazioni che emergono dal sistema dei controlli dal quale emerge che circa 8 imprese su 10 risultano in condizioni di irregolarità, nonché il drammatico e costante dato di circa tre decessi al giorno, evidenziano la necessità di uno straordinario investimento sul tema della sicurezza sul lavoro e per il potenziamento delle attività di prevenzione e ispezione, che assicurino irrinunciabili effetti positivi sulla condizione di lavoro per migliaia e migliaia di lavoratori, nonché la riduzione di gravissimi costi sociali ed economici per l'intera collettività;

          appare necessario procedere al potenziamento delle attività di vigilanza e prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati per la salute e la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derogando agli ordinari limiti assunzionali, per il reclutamento straordinario e a tempo indeterminato di dirigenti medici, dirigenti delle professioni sanitarie, dirigenti ingegneri, dirigenti chimici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari, fisici, architetti, psicologi, laureati in scienze giuridiche, nonché di personale amministrativo;

          un efficiente sistema di prevenzione e controllo è elemento essenziale anche ai fini della diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro,

     impegna il Governo

          a prevedere, sin dai prossimi provvedimenti utili, le opportune misure finalizzate ad assicurare un significativo incremento del personale impegnato nelle attività di vigilanza e prevenzione e nei servizi erogati per la salute e la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

G1.24

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, di Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

          appare necessario procedere al potenziamento delle attività di vigilanza e prevenzione sull'intero territorio nazionale con regole chiare ed efficaci;

          un efficiente sistema di prevenzione e controllo è elemento essenziale anche ai fini della diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, che assicuri irrinunciabili effetti positivi sulla condizione di lavoro per migliaia e migliaia di lavoratori, nonché la riduzione di gravissimi costi sociali ed economici per l'intera collettività;

          in tale prospettiva, appare anacronistica e preoccupante l'ipotesi che la disciplina sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro possa vedere una sua disarticolazione e differenziazione su base territoriale, in ragione della applicazione dei principi previsti nella proposta in materia di autonomia differenziata;

          i lavoratori e le imprese non possono trovarsi, in prossimo futuro, di fronte a una pluralità di discipline su una materia tanto delicata e tecnicamente complessa a seconda se opereranno in un territorio regionale diverso rispetto a quello di riferimento;

          si rischia di compromettere la certezza e la stessa appropriata conoscibilità della disciplina sulla sicurezza sul lavoro, aumentando i pericoli per l'incolumità dei nostri lavoratori,

     impegna il Governo

          ad adottare ogni misura utile al fine di scongiurare che la disciplina in materia di sicurezza del lavoro possa essere disarticolata sul piano territoriale, mettendo a rischio la condizione dei lavoratori e complicando la gestione di tale delicata attività da parte delle imprese.

G1.25

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, di Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

          tra i fattori che maggiormente contribuiscono ad aumentare i rischi per la salute dei lavoratori rientra senz'altro il tema della precarietà lavorativa e le improprie forme di intermediazione lavorativa, così sembrerebbe emergere anche in occasione delle indagini che hanno portato la Procura di Milano ad ordinare un sequestro di 64 milioni di euro nei confronti del gruppo Gs, titolare della catena dei supermercati Carrefour;

          in precedenza, un analogo provvedimento giudiziario aveva riguardato anche il gruppo Esselunga, con il sequestro di 48 milioni di euro per frode fiscale;

          secondo le risultanze delle indagini, emergerebbe il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera con la stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore;

          al di là dei comportamenti penalmente rilevanti, su cui valuteranno gli organi giurisdizionali, da questi e altri episodi analoghi emerge, in ogni caso, un quadro normativo che appare troppo permeabile rispetto a pratiche elusive;

          appare necessario una revisione della disciplina dell'appalto di manodopera che, oltre alle misure già contenute nel provvedimento in oggetto, precluda la possibilità di ricorrere a tale istituto qualora il medesimo si configuri come mero esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto,

     impegna il Governo

          a riconsiderare la disciplina in materia di appalto di manodopera, assicurando che il medesimo sia considerato illecito quando si configuri come mero esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.

G1.26

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (5 miliardi);

          in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          nello specifico, per quanto concerne la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), a valere sugli interventi del Piano nazionale complementare (PNC), si segnalano alcune riduzioni degli stanziamenti previsti all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, fortemente impattanti sulla transizione ecologica del trasporto marittimo. In particolare sono state rimodulate le seguenti autorizzazioni di spesa:

          meno 408,3 milioni di euro nel triennio 2024/2026 per il rinnovo o ammodernamento navi (comma 2-ter, lettera a);

          rimodulazione di 100 milioni di euro dal biennio 2024/2025 al biennio 2027/2028 per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici con rimodulazione nel biennio 2027/2028 (comma 2, lettera c), n. 7);

          rimodulazione di 170 milioni di euro dal biennio 2024/2025 al biennio 2027/2028 per l'elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato da fonti green rinnovabili (comma 2, lettera c), n. 11),

     impegna il Governo

          a monitorare l'applicazione delle riduzioni e delle rimodulazioni di cui in premessa, valutandone l'impatto sui settori del trasporto marittimo e della portualità e garantendone il ripristino nei primi provvedimenti utili.

G1.27

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          la gestione della risorsa idrica è un tema centrale in Italia che è sottoposta periodicamente a fasi di emergenza idrica con fenomeni di siccità;

          per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, il PNRR ha previsto l'investimento della Missione 2 (M2C4 14.1.) teso a finanziare - con uno stanziamento pari a 2 miliardi di euro - progetti per il potenziamento, il completamento e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica primaria in tutto il Paese, così da migliorare la qualità dell'acqua e garantire la continuità dell'approvvigionamento nelle importanti aree urbane e nelle grandi aree irrigue;

          la Corte dei conti con propria delibera relativa al controllo concomitante ha concluso che, negli «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» (Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza), siano emerse numerose e rilevanti criticità (...) si evidenzia sinteticamente come l'investimento risenta di notevole incertezza nella concreta definizione degli obiettivi e non sono stati affrontati, fin dall'inizio, aspetti essenziali quali: 1) la individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026; 2) la coerente definizione degli obiettivi «nazionali» di rafforzamento di opere idriche non incluse nei citati venticinque sistemi idrici; 3) l'utilizzo ottimale dell'ampio budget disponibile (2 miliardi di euro);

          per la Corte dei conti si dovrebbe individuare un percorso correttivo che dovrebbe considerare almeno i seguenti elementi: individuazione di stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l'incremento della sicurezza delle n. 124 opere selezionate dal decreto ministeriale n. 517 del 2021, per complessivi 2 miliardi; tempestiva individuazione ex ante delle singole opere che costituiranno i «venticinque sistemi complessi», al fine di consentire la corretta misurabilità dell'obiettivo e delle sue fasi attuative; maggior rigore nell'attività di monitoraggio degli interventi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

          malgrado le citate criticità sollevate dalla deliberazione della Corte dei conti per il controllo concomitante il decreto-legge in commento non contiene alcuna soluzione al riguardo;

          l'Italia è il terzo Paese europeo per disponibilità di risorse idriche, ma le reti nazionali perdono il 40 per cento di acqua. In Sicilia la percentuale sale al 50 per cento e l'isola resta dipendente d'acqua anche da altre regioni per l'approvvigionamento;

          nell'anno record della siccità e l'inizio del processo di desertificazione, la Sicilia ha ancora reti d'acqua colabrodo che potrebbero essere riparate o sostituite con fondi PNRR o FSC ma nessuno dei due strumenti prevede ad oggi la risposta all'emergenza;

          tra gli obiettivi dichiarati del PNRR è compreso anche quello relativo alla riduzione del water service divide (cioè la differenza nella qualità dei servizi erogati) tra le regioni del Sud ed il resto del Paese. Inoltre, attraverso alcune riforme, il PNRR punta ad incentivare un miglioramento nella governance di sistema, considerata responsabile dei mancati interventi di manutenzione che, nel tempo, hanno portato alle attuali criticità;

          con il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», è stato nominato un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, ma non anche un riequilibrio delle risorse per colmare i divari territoriali e la gravità dei divari al Sud;

          il criterio seguito per l'erogazione delle risorse diverge dall'obiettivo di riduzione dei divari e non tiene conto del vincolo del 40 per cento al Sud finendo per penalizzare quei territori che maggiormente sono gravati dall'emergenza siccità;

          divari ancora maggiori riguardano le aree interne, la cui valenza è stata totalmente ignorata dal provvedimento in commento;

          per migliorare le reti idriche e quindi dotarsi di un sistema efficiente, l'Italia e la Sicilia devono poter puntare al sostegno economico del PNRR e dei Piani di sviluppo e coesione. Oggi Sicilia e Campania condividono, ad esempio, un piano per investire dove sarebbe necessario. Si tratta della Linea d'intervento «Infrastrutture Idriche» finanziati con il Piano sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 per 275 milioni di euro. Si tratta di fondi spendibili per la manutenzione delle reti già esistente, per la realizzazione di infrastrutture più sostenibili e resilienti e per interventi a contrasto del cambiamento climatico sia in città che nelle aree esterne. Tra questi 275 milioni, 20 milioni sarebbero stanziati per il completamento delle dighe incompiute;

          la Regione Siciliana ha adottato il Piano regionale per la lotta alla siccità in cui ha individuato gli interventi necessari nel breve, medio e lungo periodo;

          il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario nazionale siccità che, per la Sicilia, ha individuato 27 interventi prioritari con un investimento di 829 milioni di euro;

          come documentato nella 2a Relazione del Commissario straordinario nazionale alla Cabina di regia, in relazione agli invasi, la Sicilia ha registrato un deficit del 33 per cento del livello totale degli invasi rispetto ai livelli medi nazionali del periodo che indica la necessità di una riprogrammazione delle risorse per recuperare il divario;

          è necessario inoltre conoscere i bilanci idrici della Sicilia aggiornati che tengano conto della situazione delle infrastrutture dell'approvvigionamento idrico primario in relazione al fenomeno della siccità e della scarsità idrica al fine di predisporre con urgenza gli interventi necessari alla risoluzione del problema attivando in caso di inerzia o di inadeguata governance locale i poteri sostitutivi,

     impegna il Governo:

          a dare piena attuazione agli interventi previsti dal Commissario straordinario nazionale per la siccità indicati nella 2a Relazione alla Cabina di regia con particolare attenzione ai 27 interventi programmati in Sicilia per un costo di 829 milioni di euro;

          a garantire la totale assegnazione delle risorse PNRR alla Sicilia in relazione agli «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico»;

          a tener conto dei bilanci idrici della Sicilia aggiornati che prendano in considerazione la situazione delle infrastrutture dell'approvvigionamento idrico primario in relazione al fenomeno della siccità e della scarsità idrica al fine di predisporre con urgenza gli interventi necessari alla risoluzione del problema attivando in caso di inerzia o di inadeguata governance locale i poteri sostitutivi;

          ai sensi di quanto documentato nella 2a Relazione del Commissario straordinario nazionale in ragione della quale la Sicilia ha un deficit del 33 per cento del livello totale degli invasi rispetto ai livelli medi nazionali del periodo, a procedere ad una riprogrammazione delle risorse per recuperare il suddetto divario.

G1.28

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          le scuole, grazie alle risorse stanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, hanno potuto aderire ai singoli progetti di investimento e, a tal fine, richiedere ed usufruire di una unità aggiuntiva di personale ATA e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo;

          sono state assunte circa 6.000 unità di personale scolastico grazie al piano Agenda Sud e al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nominati sul cosiddetto organico rinforzato in scadenza il 15 aprile;

          da mesi, con la presentazione di emendamenti e atti di sindacato ispettivo, chiediamo al Governo l'impegno ad assicurare la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici e superare il limite temporale della scadenza, per nulla coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026;

          da dichiarazioni a mezzo stampa apprendiamo che il Governo avrebbe individuato una dotazione di circa 14 milioni di euro, direttamente nel bilancio del Ministero, da destinare alla proroga dell'impiego di questo personale, proroga che sarà disposta con un intervento legislativo nel primo provvedimento disponibile;

          i contratti, per i quali non è stata prevista la proroga, sono scaduti il 15 aprile;

          riteniamo adesso urgente che il Ministero dia immediate indicazioni alle istituzioni scolastiche al fine di operare la proroga dei giorni strettamente necessari a garantire la continuità lavorativa del servizio svolto dai circa 6.000 collaboratori scolastici aggiuntivi delle categorie ATA, contingente che sta svolgendo un ruolo importante nel sostegno al sistema educativo, peraltro durante una fase caratterizzata dalla realizzazione delle misure finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle iniziative di Agenda Sud,

     impegna il Governo

          ad intraprendere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantita la copertura fino al 30 giugno prossimo, come da dichiarazioni del Ministro competente e siano date immediate indicazioni alle istituzioni scolastiche al fine di operare per la proroga contrattuale dei giorni strettamente necessari a garantire la continuità lavorativa del servizio svolto dai circa 6.000 collaboratori scolastici aggiuntivi delle categorie ATA, scaduto il 15 aprile.

G1.29

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il provvedimento in esame presenta disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;

          il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, in particolare con il «Progetto 1000 esperti», come previsto all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'articolo 9, ha prodotto significativi risultati sia nella collaborazione svolta all'interno della pubblica amministrazione centrale, sia all'interno degli enti locali (regioni, province, e comuni);

          il «Progetto 1000 esperti» rappresenta uno strumento di assistenza tecnica di durata triennale, a sostegno degli enti locali per semplificare e accelerare quelle procedure complesse di carattere autorizzatorio, verso imprese e cittadini, propedeutiche alla realizzazione dei progetti previsti dal PNRR. Si tratta di un progetto unico a sostegno della pubblica amministrazione per:

          - diffondere in maniera uniforme e condivisa con le amministrazioni coinvolte il miglioramento;

          - superare gli ostacoli, sia di natura organizzativa sia tecnologica, alle autorizzazioni;

          - abilitare appieno le opportunità offerte dal PNRR;

          - rendere i territori maggiormente competitivi, attrattivi e coesi;

          tale progetto è stato necessario per garantire le adeguate competenze alla pubblica amministrazione la cui attuale carenza di personale comporta gravi criticità;

          entro il 2024 gli incarichi attivati con il «Progetto 1000 esperti» cesseranno e considerata l'importanza di avere continuità nella prestazione di tale tipo di collaborazioni appare necessario continuare a mantenere tali contratti sino al completamento dei progetti, con particolare riferimento ai progetti di edilizia scolastica i cui appalti di lavori avranno termine entro il 30 giugno 2026;

          tale indicazione risulta indifferibile anche in virtù delle citate criticità degli enti locali che in mancanza di tali professionalità avrebbero difficoltà a continuare a fare fronte ai numerosi adempimenti previsti dal PNRR, in termini di rendicontazione, monitoraggio, controllo, semplificazioni delle procedure, sopralluoghi nei cantieri e tutto quanto concerne le specifiche attività previste obbligatoriamente per la realizzazione dei progetti;

          appare quindi necessario il rifinanziamento del «Progetto 1000 esperti»: con tale finalità è stato presentato un emendamento al provvedimento in esame poi però non approvato,

     impegna il Governo

          a prevedere nel primo provvedimento utile il rifinanziamento, in relazione a quanto espresso in premessa, del «Progetto 1000 esperti» sino al completamento dei progetti per i quali tali professionisti sono stati assunti.

G1.30

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          la strage di Bargi sul lago di Suviana, in provincia di Bologna, è solo l'ultimo della lunga serie di incidenti mortali sul lavoro che continuano a segnare le cronache italiane: solo nei primi due mesi del 2024, secondo gli ultimi aggiornamenti Inail, si è già arrivati a quota 119. È il 19 per cento in più rispetto allo scorso anno;

          nonostante le assunzioni di nuovi ispettori dell'INAIL decise dal precedente Governo, in numerose regioni si registra solo un ispettore ogni 39.000 imprese, contro la raccomandazione dell'Unione europea che ne indica uno ogni 10.000. Nel 2021, i controlli effettuati insieme ad INPS e INAIL, hanno registrato un 69 per cento di imprese irregolari;

          i controlli in materia di sicurezza spettano soprattutto alle ASL, con organici molto depotenziati e per le quali nella legge di bilancio non c'è alcuno stanziamento;

          si registrano infatti oltre 2.600 persone in meno rispetto alla pianta organica, tra cui 1.100 ispettori. Non perché non siano stati fatti i concorsi, ma perché gli stipendi sono così poco attrattivi che i vincitori spesso rinunciano all'incarico o se ne vanno dopo pochi mesi. Con il risultato che gli ispettori in attività sono costretti a dividersi tra i sopralluoghi in cantieri e aziende e le attività amministrative;

          è di tutta evidenza che occorre una radicale revisione della strategia in materia di lavoro, da definire insieme alle parti sociali, puntando alla buona e stabile occupazione e a un significativo investimento nella sicurezza del lavoro;

          lo stesso Governo ha riconosciuto le attuali criticità; rispondendo alla Camera, in Commissione Lavoro, alla interrogazione numero 5-02027, il 21 febbraio scorso, il sottosegretario Claudio Durigon ha infatti dichiarato: «Riguardo il miglioramento dell'attuale scenario in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono allo studio diverse soluzioni normative che, con particolare riferimento al settore dell'edilizia, sono volte a garantire la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, nel rispetto della normativa vigente e senza tralasciare l'ambito formativo in materia di salute e sicurezza, che rappresenta un parametro importante, in ottica preventiva, per ridurre il tasso di eventi letali nei luoghi di lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle competenze istituzionali attribuite e, in raccordo con tutti gli altri soggetti coinvolti, garantisce il massimo impegno nel favorire e rafforzare il dialogo con le parti sociali perché vi è la consapevolezza che solo attraverso un serio confronto è possibile valorizzare l'effettiva efficacia delle misure poste a presidio della tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori»;

          nonostante ciò nel corso del dibattito parlamentare nel provvedimento in esame l'emendamento che avrebbe istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui per trattamento accessorio del personale dell'ispettorato nazionale del lavoro è stato respinto,

     impegna il Governo

          a istituire, in relazione a quanto espresso in premessa e per contrastare concretamente gli incidenti sul lavoro, un apposito fondo per garantire un adeguato trattamento accessorio al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

G1.31

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al Sistema sanitario nazionale;

          in particolare, nel testo originario presentato alla Camera, per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), era disciplinato il «green pass europeo»;

          il green pass globale proposto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall'Unione europea è una sorta di fascicolo sanitario elettronico, come quello fornito dalle autorità sanitarie locali, ma verificabile e accettato in tutto il mondo;

          il green pass europeo nasce dalla necessità di prevedere una maggiore cooperazione tra gli Stati per aiutare a prevenire o rispondere ad una possibile prossima grande emergenza sanitaria;

          la pandemia da COVID-19 ha dimostrato che molte delle sfide odierne per i sistemi sanitari sono sfide condivise non solo tra Paesi europei ma anche extra europei e che i temi della condivisione delle informazioni e della cooperazione sono necessarie per tutelare la salute globale,

     impegna il Governo

          a predisporre, fin dal primo provvedimento utile, misure volte a verificare la possibilità di far aderire l'Italia alla rete green pass dell'OMS per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale.

G1.32

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al Sistema sanitario nazionale tra cui un taglio drastico di 1,2 miliardi di euro destinati alla messa in sicurezza sismica delle strutture ospedaliere (programma cosiddetto «verso un ospedale sicuro e sostenibile»);

          si tratta dell'ennesimo taglio dopo quelli relativi alle case di comunità (riduzione che supera il 30 per cento, dalle 1.350 programmate alle sole 936 che verranno realizzate) e agli ospedali di comunità (riduzione del 25 per cento da 400 programmati ai 304 che verranno realizzati);

          nonostante siano perlopiù appartenenti alle forze politiche della maggioranza, gli assessori regionali che compongono la Commissione salute della Conferenza delle regioni, di fronte a questo ennesimo taglio hanno sollevato perplessità e dubbi;

          dopo il drammatico periodo del Covid niente è cambiato e la promessa di un Servizio sanitario nazionale più vicino e immediato al cittadino che ha un problema di salute è rimasta lettera morta, con la sanità che continua ad essere un bancomat da cui, con varie scuse, prelevare le risorse per altri progetti e il diritto alla salute dei cittadini l'ultima delle priorità, la più sacrificabile;

          e non convince certo la strada alternativa prevista dall'esecutivo per salvare questi interventi di messa in sicurezza di strutture sanitarie spesso molto fatiscenti - quella di attingere alle risorse non ancora impiegate del Fondo ordinario per l'edilizia ospedaliera: si tratta del cosiddetto «Fondo articolo 20» della legge di bilancio che nel 1988 per la prima volta lanciò un piano pluriennale per l'edilizia ospedaliera da oltre 30 miliardi e che secondo l'Esecutivo non risulta impegnato per 2,2 miliardi anche a causa di procedure spesso complicate e burocratiche. Somme residue che per il Governo possono essere appunto usate per coprire lo spostamento dei fondi dal PNRR, mantenendo dunque gli interventi previsti;

          in realtà questi 2,2 miliardi - secondo un primo monitoraggio - sarebbero in larga parte spendibili ma solo nelle regioni del Sud che non li hanno ancora impegnati del tutto e non a esempio in quelle del Centro-Nord, con in particolare Lombardia, Lazio e Piemonte che a quanto risulta non avrebbero nemmeno un euro da attingere a quel fondo per l'edilizia sanitaria;

          la stessa Corte dei conti, in una memoria depositata alla Commissione bilancio della Camera ha certificato il taglio dei fondi per la sanità, in particolare quelli per il programma «Ospedale sicuro e sostenibile» già finanziati con le risorse del PNC, il Piano complementare al PNRR,

     impegna il Governo

          a ripristinare fin dal primo provvedimento utile risorse adeguate affinché la salute torni ad essere un diritto fondamentale di tutte le persone così come sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione e il buon funzionamento del Sistema sanitario nazionale torni ad essere una priorità per questo Governo.

G1.33

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al Sistema sanitario nazionale;

          in coerenza con gli obiettivi della Missione 6, Componente 2, del PNRR, per favorire la ricerca scientifica e, in tal modo, il conseguimento di risultati utili per il miglioramento della salute dei cittadini è necessario adeguare le regole per la gestione dei dati sanitari;

          le nuove disposizioni dovrebbero avvenire in modo da consentire una sperimentazione delle attività di ricerca basate sui dati sanitari affrontando, in un ambiente protetto, i limiti posti all'utilizzo dei dati sanitari da parte delle autorità amministrative e di vigilanza e delle strutture di controllo interno alle entità impegnate nella ricerca scientifica (nello specifico, il Data Protection Officer);

          l'obiettivo dovrebbe essere quello di potenziare la medicina di iniziativa e di prevenzione, garantendo, allo stesso tempo, una adeguata protezione dei dati sanitari degli assistiti,

     impegna il Governo

          ad adottare, fin dal primo provvedimento utile, misure volte a definire le modalità di una possibile sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.

G1.34

Manca, Nicita, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al Sistema sanitario nazionale;

          in particolare, come già evidenziato nell'ordine del giorno 9/01633-A/019 presentato alla Camera dall'on. Furfaro pubblicato il 19 febbraio, al 31 dicembre 2023 sono scaduti i contratti dei lavoratori precari dell'AIFA, ente pubblico non economico con un ruolo fondamentale nella gestione della governance farmaceutica ai fini della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e dei correlati Sistemi sanitari regionali (SSR) e del sostegno alla ricerca clinica per la verifica del valore terapeutico dei farmaci e per l'acquisizione di nuove risorse anche private;

          inoltre, l'Agenzia è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale a supporto degli interventi di assistenza sanitaria previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il periodo 2021-2026, finalizzati al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nonché per le nuove funzioni e competenze che l'Italia, al pari degli altri Paesi dell'Unione europea, è chiamata a svolgere ai sensi del nuovo regolamento europeo di Health Technology Assessment (Hta), applicato dal gennaio 2025, nonché alle attività richieste per l'attuazione del regolamento sul sistema tariffario dell'EMA e a quelle scaturenti dalla partecipazione al processo di revisione della legislazione farmaceutica;

          nonostante l'ordine del giorno richiamato sia stato approvato dal Governo sono passati ulteriori 2 mesi senza che la situazione sia stata sbloccata;

          dopo 4 mesi, il personale che era stato assunto con contratti di lavoro di flessibile, co.co.co., somministrazione, a progetto (tutte le forme possibili che la pubblica amministrazione ha utilizzato per aggirare i blocchi o la spending review) e che svolgono in tutto e per tutto le medesime funzioni dei colleghi strutturati non sono stati richiamati in servizio,

     impegna il Governo

          ad adottare quanto prima ogni misura necessaria volta a consentire la ripresa in servizio di coloro che erano stati assunti da AIFA con contratti atipici nonché ad individuare una soluzione, compatibilmente con i princìpi ordinamentali in materia di pubblico impiego, che consenta la stabilizzazione dei lavoratori parasubordinati che da oltre 13 anni lavorano per AIFA, in conformità al diritto dell'Unione europea (direttiva 1999/70/CE).

G1.35

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al sistema sanitario nazionale;

          si tratta dell'ennesimo taglio dopo quelli relativi alle case di comunità (riduzione che supera il 30 per cento, dalle 1.350 programmate alle sole ne 936 che verranno realizzate) e agli ospedali di comunità (riduzione del 25 per cento da 400 programmati ai 304 che verranno realizzati);

          il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni definisce gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, garantendo i livelli essenziali e uniformi di assistenza attraverso il Piano sanitario nazionale;

          il decreto del Ministero della salute n. 77 del 23 maggio 2022 ha introdotto nuovi modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire un accesso facilitato alle cure per i cittadini;

          il medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, all'articolo 1 comma 2, afferma che il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

          nonostante gli investimenti per la ripresa economica post pandemica, le risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale risultano insufficienti per attuare appieno le nuove modalità organizzative e consentire la piena accessibilità ai servizi sanitari in particolare per le persone più vulnerabili,

     impegna il Governo

          ad individuare, fin dal primo provvedimento utile, risorse finanziarie stabili ed adeguate al fine di garantire i princìpi di universalità, eguaglianza ed equità propri del nostro Servizio sanitario nazionale.

G1.36

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, di Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

          le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel provvedimento in oggetto, predisposte all'indomani della strage al cantiere Esselunga a Firenze, più opportunamente sarebbero dovute essere contenute in un apposito provvedimento dedicato a tale rilevante materia, anziché confluire nell'ennesimo provvedimento omnibus;

          nello specifico, la soluzione prospettato in materia di certificazione delle imprese del solo settore dell'edilizia ha destato molte preoccupazioni e critiche, non solo da parte sindacale, rispetto alle quali l'esame in sede referente ha solo parzialmente offerto risposte appropriate;

          un profilo, che nel corso dell'esame in sede referente è stato solo parzialmente attenuato, concerne l'esclusione dall'applicazione della patente a crediti per le imprese in possesso della attestazione di qualificazione SOA, ora specificata nella classifica pari o superiore alla III;

          va rilevato come, ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici, la stessa disciplina della attestazione di qualificazione SOA, sia volta ad attestare l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, così come si evince dal dettato del corrispondente Allegato II.12, del medesimo codice dei contratti pubblici;

          come evidente, tali requisiti hanno un riflesso molto indiretto sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e la circostanza di averne elevato la caratterizzazione alle imprese che possano partecipare a lavori di importo superiore euro 1.033.000 non appare sufficiente a giustificare l'esclusione del sistema della patente a crediti;

          peraltro, tale esclusione sembrerebbe escludere la possibilità di applicare la sospensione delle attività nei casi di incidenti mortali e gravi infortuni, come invece previsto ai sensi del novellato articolo 27, comma 15, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come novellato dal presente provvedimento,

     impegna il Governo

          a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame e ad avviare un sollecito confronto con le parti sociali, al fine di rivedere le disposizioni di cui in premessa che limitano l'applicazione del sistema di certificazione delle imprese edili in materia di sicurezza sul lavoro, in ragione dell'esistenza di capacità tecnica e finanziaria.

G1.37

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (5 miliardi), quindi investimenti che accompagnavano e integravano la realizzazione del PNRR;

          in sostanza, per realizzare gli interventi già previsti nel PNRR e cancellati dal Governo si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          ulteriori tagli al PNC sono stabiliti anche dalle norme programmatiche dell'articolo 1 che, intervenendo in materia di governance per il PNRR e il PNC, prevede la presentazione di una informativa congiunta al CIPESS sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione del Piano;

          sulla base dell'informativa, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati gli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e le risorse sono destinate all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, fino a concorrenza degli importi (circa 5 miliardi) versati all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 8, lettere h) ed i),

     impegna il Governo

          a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle norme citate in premessa e stabilire, qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di definanziamento del Piano nazionale complementare - PNC da destinare al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) fossero inferiori all'importo del taglio di 5 miliardi che:

          a) siano individuate fonti di finanziamento alternative per garantire la completa compensazione del taglio;

          b) sia in ogni caso rispettato il vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

G1.38

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

          in proposito si ricorda che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;

          la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi di euro) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (5 miliardi di euro), quindi investimenti che accompagnavano e integravano la realizzazione del PNRR;

          in sostanza, per realizzare gli interventi già previsti nel PNRR e cancellati dal Governo si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);

          ulteriori tagli al PNC sono stabiliti anche dalle norme programmatiche dell'articolo 1 che, intervenendo in materia di governance per il PNRR e il PNC, prevede la presentazione di una informativa congiunta al CIPESS sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione del Piano, sulla base dell'informativa, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati gli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e le risorse sono destinate all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, fino a concorrenza degli importi (circa 5 miliardi di euro) versati all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 8, lettere h) ed i),

     impegna il Governo

          a verificare gli effetti applicativi della disposizione recata dall'articolo 1, comma 2, laddove non si esplicita che tra le ulteriori fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale con cui coprire le misure espunte dal PNRR, non possa essere in alcun modo ricompreso nuovamente il FSC e, in ogni caso, non prima che sia completamente reintegrato il taglio da circa 5 miliardi di euro.

G1.39

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          i commi 9 e 10 dell'articolo 1 del provvedimento intervengono sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027;

          il comma 10 reca l'abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di «reintegrare» la disponibilità del Fondo;

          in particolare, il comma dispone la soppressione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con l'obiettivo eliminare i vincoli di destinazione posti alle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, per complessivi 700 milioni di euro, previsti dalle disposizioni oggetto di abrogazione;

          si tratta di investimenti importanti, già avviati, in settori strategici. Tra gli altri: la rete di interconnessione nazionale dell'istruzione, il Polo energetico nel mare Adriatico, il risanamento urbano dei comuni piccoli, nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;

          si rileva che la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte dal PNRR sono già in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione (5 miliardi di euro) e che reintegrare le risorse significa aumentarle non togliere finalizzazioni a progetti che sono già finanziati a valere su medesimo Fondo,

     impegna il Governo

          a valutare gli effetti negativi delle disposizioni citate in premessa e garantire, in ogni caso, la piena attuazione degli interventi già previsti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

G1.40

Tajani, Malpezzi, Franceschelli, Manca, Basso

Il Senato,

     premesso che:

          numerosi Comuni su tutto il territorio nazionale stanno riscontrando gravi difficoltà amministrative, innescate delle recenti sentenze del Consiglio di Stato avverso le determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di gestione del ciclo dei rifiuti; il Consiglio di Stato ha infatti annullato le disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 363/21, la quale stabiliva i criteri per l'identificazione degli "impianti minimi" - ossia quegli impianti non integrati nel gestore della raccolta ritenuti indispensabili ai fini del completamento del ciclo dei rifiuti a livello locale. Questi criteri sono stati utilizzati da diverse Regioni per definire gli impianti essenziali e richiedere ai gestori la presentazione di piani economici per stabilire le tariffe regolate;

          ARERA ha conseguentemente annullato le proprie disposizioni, garantendo la salvaguardia del sistema tariffario solo a partire dal 2024. Ne consegue che le annualità precedenti, 2022-2023, durante le quali molte Regioni avevano già calcolato le entrate tariffarie relative agli impianti minimi nei Piani Economico Finanziari (PEF), rimangano sprovviste di regolamentazione, e quindi esposte ad aumenti tariffari; 

          da ciò deriva una situazione di grave incertezza, poiché, in assenza di un intervento normativo immediato, si profilerebbe uno scenario nel quale migliaia di utenti si troverebbero costretti a corrispondere ai gestori un conguaglio relativo alle annualità 2022 e 2023, comportando un inevitabile aumento della Tari, nonostante l'esistenza del Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), che dal giugno 2022 prevede tariffe calmierate;

          in tale situazione di incertezza, che genera disparità di trattamento su base regionale, si registrano poi diffusi ritardi anche nell'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF. Senza un PEF validato non è possibile approvare le tariffe entro il 30 aprile, con conseguente conferma tacita delle tariffe deliberate nel 2023. In assenza di PEF disponibili in tempo utile, i Comuni potranno confermare provvisoriamente le tariffe vigenti e deliberare le nuove tariffe entro il 31 luglio, ma tale possibilità appare percorribile solo per la Tari e non per la tariffa rifiuti corrispettiva, con il rischio di non garantire la copertura integrale dei costi;

          già da alcuni mesi il Governo era stato sollecitato a risolvere tali problematiche, anche attraverso la presentazione di appositi emendamenti, regolarmente respinti, finalizzati alla proroga al 30 giugno della scadenza dei PEF e del prelievo della tariffa sui rifiuti;

          il 19 aprile, il Governo ha infine presentato un emendamento al decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, per "consentire agli enti insieme ai Gestori dei servizi dei rifiuti solidi e urbani di elaborare in tempi congrui e più ampi i  piani economici e finanziari e le relative tariffe"; dato l'approssimarsi della scadenza del 30 aprile, tuttavia, anche l'approvazione di tale disposizione,  che entrerebbe in vigore ben oltre tale data, non sarebbe sufficiente a sanare la problematica, a tutela dei cittadini e degli enti locali;

     impegna il Governo:

          a garantire, prima della scadenza del 30 aprile, l'entrata in vigore di una norma che proroghi al 30 giugno prossimo il termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tariffe e regolamenti della TARI per l'annualità 2024, se necessario attraverso l'emanazione di un provvedimento normativo ad hoc.

G1.41

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

     premesso che:

          il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

          il provvedimento in esame lascia in larga parte irrisolte numerose difficoltà sistemiche generali che presidiano alla riuscita e attuazione del Piano, tra cui, in particolare, il ritardo generalizzato registrato nell'attuazione delle iniziative di investimento e di riforma rispetto alle scadenze concordate a livello europeo e di quelle con valenza meramente nazionale, nonché la perdurante impossibilità di accesso alle informazioni di monitoraggio degli investimenti sul territorio e il funzionamento del sistema Regis;

          in particolare, in assenza di un database aggiornato su tutti i progetti che saranno realizzati con i Fondi del Piano, non è possibile allo stato attuale decifrare con esattezza quali di questi progetti saranno portati a termine con altre fonti di finanziamento e quali invece saranno eliminati del tutto; inoltre, il decreto contiene nuove modifiche alla governance del Piano, che vedono un ruolo ancora più centrale della struttura di missione;

          per coprire i progetti de finanziati e originariamente inclusi nel PNRR, vengono dirottate risorse da altri Fondi, principalmente il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e il Piano nazionale complementare (PNC). In particolare, il Fondo complementare è una delle voci principali a cui il Governo ha scelto di attingere per finanziare i progetti rimossi dal Piano: per coprire i costi delle nuove misure vengono infatti tagliati 3,8 miliardi di investimenti del PNC, solo in parte compensati da un rifinanziamento che però arriverà in gran parte dal 2026;

          con questa logica di rimodulazione, a rimetterci saranno soprattutto i Comuni che pagheranno le spese del dirottamento dei Fondi operato dal Governo per coprire le opere definanziate con la revisione del Piano: tra questi, quelli per investimenti, messa in sicurezza degli edifici e infrastrutture. L'elenco dei tagli è molto lungo: meno risorse per gli investimenti e la messa in sicurezza di edifici e territori, meno risorse per le ferrovie regionali (-410 milioni), per il rinnovo delle flotte di bus, treni e navi "verdi" (-60 milioni); meno risorse per il rinnovamento degli ospedali (-500 milioni del Fondo complementare)-:

     impegna il Governo:

          a prevedere, in favore degli enti territoriali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, risorse dirette a incrementare il finanziamento per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e servizi in favore dei cittadini, a partire dagli investimenti per le infrastrutture, la cura del territorio, la presenza di servizi scolastici, sanitari e socio sanitari.

G1.42

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

     premesso che:

          l'articolo 1, comma 8, lettera a), prevede una riduzione di numerose autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ai Fondi per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e al Fondo per gli investimenti a favore dei comuni;

          tali modifiche riguardano la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, i quali, a seguito del negoziato con la Commissione europea, sono stati rivisti sia in termini di obiettivi quantitativi (target) e relative scadenze, sia in termini di aumento o diminuzione delle risorse finanziarie ad essi assegnate, nonché il definanziamento integrale di alcuni interventi precedentemente inseriti nel Piano;

          in particolare, al numero 15) si interviene sul comma 2, lettera d) numero 1) dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, concernente il finanziamento del Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, che, nella previsione originaria, prevedeva uno stanziamento 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;

          la disposizione in esame, invece, sottrae dagli stanziamenti iniziali del Piano 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di finanziare altri investimenti depotenziati dalle modifiche avvenute per il PNRR;

          tale definanziamento appare tutt'altro che necessario, in quanto il Piano prevede interventi di rigenerazione integrata di recupero urbano, processi di riqualificazione culturale, interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale in aree che richiedono interventi rilevanti, nonché interventi in ambiti paesaggistico/territoriali;

          inoltre, già la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) aveva riprogrammato le risorse del Piano, disponendo una riduzione dello stanziamento per l'annualità 2024 per un importo pari a 100 milioni di euro ed un incremento per l'anno 2025 e 2026 di 50 milioni per ciascuna annualità;

          questi definanziamenti e riprogrammazioni non possono che peggiorare il complesso quadro delle risorse finanziarie destinate alla tutela e alla conservazione del bene pubblico, per la quale l'Italia risulta agli ultimi posti per la percentuale di spesa pubblica destinata alla cultura;

     impegna il Governo

          a reperire nel primo provvedimento utile le risorse dell'importo equivalente al definanziamento attuato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), numero 15 del provvedimento in esame al fine di garantire la continuità degli interventi del Piano di investimenti strategici finalizzati a riqualificare il patrimonio culturale nazionale.

G1.43

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

     premesso che:

          le numerose difficoltà sistemiche generali che presidiano alla riuscita e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra cui, in particolare, il ritardo generalizzato registrato nell'attuazione delle iniziative di investimento e di riforma rispetto alle scadenze concordate a livello europeo e di quelle con valenza meramente nazionale, hanno spinto il Governo italiano ad avanzare l'ipotesi di richiesta di proroga della scadenza del Piano, considerato il conflitto russo-ucraino;

          il Commissario Europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, in risposta alla richiesta italiana ha ribadito la rigidità della scadenza al 2026 del PNRR. In tale contesto il Commissario ha aggiunto, inoltre, che: "il metodo di finanziare in comune obiettivi comuni, anche quando Next Generation Eu sarà concluso, può essere utilizzato per altri obiettivi. E questa non è una discussione che avverrà fra quattro anni, ma è di queste settimane. Per esempio su quello che riguarda la difesa comune europea.", ribadendo in tale senso la priorità del tema;

     considerato che:

          l'inizio del 2024 ha visto, infatti, l'affermazione di una nuova tendenza in seno alle assemblee e all'agenda politica dell'Unione europea, con l'intento di fare della difesa europea una priorità politica nell'agenda dell'Unione, declinata in chiave di rafforzamento industriale: in particolare, con la Strategia europea per l'industria della difesa (EDIS), si intende aumentare notevolmente la capacità di produzione di armi e munizioni, incentivandone altresì la produzione e la cooperazione transfrontaliera. L'idea di difesa comune europea, così come emerge dalle azioni intraprese in Europa, è volta esclusivamente ad aumentare la cooperazione in fatto di acquisizioni militari e a contrastare di conseguenza la frammentazione dell'industria della difesa;

          lo scorso 5 marzo, la Commissione europea e l'alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell hanno presentato una Comunicazione relativa ad una strategia industriale europea in materia di difesa a livello dell'Unione europea e una proposta di Regolamento istitutiva di un programma europeo per l'industria della difesa (EDIP): tra gli elementi principali della strategia, la previsione di un fondo da 1,5 miliardi di euro, almeno il 40 per cento entro il 2030 di acquisti congiunti di armi e priorità alla produzione europea; in base alla delineata strategia, il valore del commercio della difesa intra-Ue dovrà essere almeno il 35 per cento del totale ed entro il 2030 il 50 per cento degli acquisti dovrà essere fatto in Europa e il 60 per cento entro il 2035;

          l'idea di difesa comune europea, così come emerge dalle azioni intraprese in Europa, è volta esclusivamente ad aumentare la cooperazione in fatto di acquisizioni militari e a contrastare di conseguenza la frammentazione dell'industria della difesa;

          il nuovo orientamento dell'agenda politica dell'Unione europea lascia trasparire un deciso mutamento di prospettiva all'interno dell'Unione stessa e preoccupa per le ricadute dirette che il rafforzamento della strategia per l'industria della difesa potrebbe avere nei confronti delle altre priorità legislative dell'Unione europea su temi centrali quali la transizione verde e digitale, la sanità, l'istruzione, la green economy. Peraltro, tale svolta è stata impressa sul finire della legislatura europea, come noto, ormai al termine;

          preme ricordare l'approvazione lo scorso 20 luglio del regolamento «Act in Support of Ammunition Production» (ASAP), volto ad incrementare la produzione di armamenti, che apre alla possibilità per gli Stati membri di impiegare fondi europei per sostenere direttamente lo sviluppo dell'industria della difesa, pari a cinquecento milioni di euro l'anno destinati alla produzione di un milione di munizioni d'artiglieria, munizioni terra-terra e missili, di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del citato regolamento;

     impegna il Governo:

          ad intraprendere tutte le azioni necessarie atte a scongiurare la distrazione sia di ulteriori risorse di bilancio interne e sia delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del co-finanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e dalle conseguenze dei conflitti bellici in corso, e non uno strumento di supporto ad una economia di guerra.

G1.44

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

     premesso che:

          l'articolo 1, comma 8, prevede una riduzione di numerose autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ai Fondi per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e al Fondo per gli investimenti a favore dei comuni;

          tali modifiche si rendono necessarie per coprire gli oneri derivanti dalla rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, i quali, a seguito del negoziato con la Commissione europea, sono stati rivisti sia in termini di obiettivi quantitativi (target) e relative scadenze, sia in termini di aumento o diminuzione delle risorse finanziarie ad essi assegnate, a cui si aggiunge il definanziamento integrale di alcuni interventi precedentemente inseriti nel Piano;

          in particolare, alla lettera r) si interviene riducendo lo stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per un totale di 60 milioni di euro, dal Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

          tale definanziamento appare tutt'altro che necessario, in quanto le infrastrutture scolastiche che ospitano studenti di ogni e ordine e grado su tutto il territorio nazionale risultano tra gli elementi fondamentali per garantire la continuità dei percorsi formativi e contrastare la dispersione scolastica;

          numerosi report e studi economici, tra cui quello della Banca d'Italia e il XXIII Report Ecosistema Scuola di Legambiente, mostrano come le scuole italiane continuino ad essere in ritardo sulla riqualificazione edilizia, un elemento che va ad alimentare i divari territoriali che persistono tra le diverse aree del Paese;

          a titolo esemplificativo, gli edifici scolastici del Sud, insieme a quelli delle Isole e del Centro,

          hanno mediamente necessità di interventi urgenti per una scuola su due, a fronte delle scuole del Nord che ne necessitano solo nel 21,2% dei casi;

          non a caso, i livelli di spesa pro capite risultano molto eterogenei sul territorio nazionale: secondo i dati elaborati dalla Banca d'Italia, le Province autonome di Trento e Bolzano spendono in media ogni anno il quadruplo del valore nazionale mentre in Regioni come la Campania, la Sicilia e la Puglia la spesa è stata inferiore al 40 per cento rispetto al dato italiano,

     impegna il Governo

          a reperire nel primo provvedimento utile le risorse dell'importo equivalente al definanziamento attuato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera r) del provvedimento in esame, al fine di accelerare gli interventi di riqualificazione edilizia delle istituzioni scolastiche e di eliminare i gap infrastrutturali territoriali, garantendo a tutti gli studenti strutture scolastiche sicure e dotate di tutti i servizi necessari.

G1.45

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)",

     premesso che:

          il provvedimento, all'art. 1 (commi da 2 a 4) disciplina la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

          si ricordi che il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è stato istituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

          il decreto-legge n. 59 del 2021 ha ripartito le risorse tra i Ministeri competenti, individuando 30 programmi, dei quali 24 sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive;

          tra questi vi è anche quello relativo alla Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori;

          il comma 10, tuttavia, reca l'abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di reintegrare la disponibilità del Fondo. Nel dettaglio, l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 59 del 2021 destinava - previa delibera del CIPESS - 700 milioni di risorse del FSC 2021-2027 al finanziamento di investimenti nei seguenti settori: Interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;

          Desta preoccupazione sia la circostanza che l'atto in esame preveda l'abrogazione di norme proprio relative agli strumenti per gestire l'emergenza carceraria, sia che il provvedimento in esame difetti di qualsivoglia previsione relativa alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza;

          L'attuale situazione dei suicidi in carcere desta notevole preoccupazione: il quadro presenta criticità non solo per il numero dei suicidi dei detenuti, ma anche per chi ci lavora;

          Solo dall'inizio del 2024 si registrano già 29 suicidi, uno ogni due giorni e mezzo. Tale numero dimostra quanto sia importante e indispensabile affrontare l'emergenza carceri immediatamente, in modo strutturale e attraverso scelte pragmatiche e, che in mancanza di queste, sarà destinato solo ad aumentare;

          Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato di recente un decreto con cui sono stati stanziati 5 milioni di euro per il potenziamento dei servizi trattamentali. L'aumento dei fondi, tuttavia, non porterà però ad un reale potenziamento dell'assistenza offerta ai detenuti. Lo scorso febbraio erano stati, infatti, aumentati i compensi orari degli esperti psicologi: se non fosse intervenuto l'adeguamento delle risorse, il servizio sarebbe stato di fatto dimezzato;

          pertanto, tale intervento non appare agli scriventi sufficiente a contenere l'emergenza in corso, in quanto appare piuttosto uno strumento per tamponare una falla aperta a inizio anno, considerando la previsione di un aumento della sola tariffa oraria, ma non anche del bilancio complessivo delle ore;

          Si consideri, tra l'altro, quanto era stato precedentemente annunciato dal direttore del Dap, Giovanni Russo, in una audizione parlamentare, a metà febbraio, relativamente alla volontà del Governo di tagliare del 42% le ore di assistenza psicologica;

          Per quel che riguarda le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, si consideri preliminarmente come, secondo quanto riportato testualmente il sito del Ministero della Giustizia, le REMS hanno sostituito gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) aboliti nel 2013 e chiusi definitivamente il 31 marzo 2015, anche se l'internamento nelle nuove strutture ha carattere transitorio ed eccezionale in quanto applicabile "solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente";

          La gestione della residenza e delle sue attività è di esclusiva competenza della Sanità, mentre le attività di sicurezza e di vigilanza esterna nonché l'accompagnamento dei pazienti in ospedali o ad altre sedi sono svolte, tramite specifico accordo, d'intesa con le prefetture. Con l'autorità prefettizia vanno concordati anche gli interventi delle forze dell'ordine competenti per territorio, nelle situazioni di emergenza e di sicurezza;

          Tuttavia ad oggi, le strutture sanitarie destinate a ospitare pazienti che soffrono di disturbi psichiatrici o di personalità che potenzialmente li rendono pericolosi per sé stessi o per gli altri sono poche rispetto alle esigenze reali e, spesso, i soggetti in oggetto risultano detenuti negli istituti penitenziari, mettendo a rischio l'incolumità propria ed anche del personale, delle forze dell'ordine e degli altri detenuti;

          circa il 15 percento della popolazione carceraria è affetta da turbe psichiche che rendono incompatibile la loro detenzione;

          I fondi previsti per gli psicologi e gli psichiatri sono totalmente insufficienti e non permettono, in media e non in tutti gli istituti, più di un'ora a settimana di terapia;

     impegna il Governo

          Al fine di rafforzare le funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche, a prevedere, con il primo provvedimento utile, lo stanziamento di ulteriori risorse per implementare la capienza e il numero delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, così da scongiurare il rischio che i soggetti che, necessitando di supporto sanitario, siano invece destinati a scontare la pena all'interno di non idonei istituti penitenziari, compiano gesti estremi, mettendo in pericolo altresì l'incolumità del personale penitenziario; nonché intervenire destinando risorse a favore di enti o comunità di recupero per tossicodipendenti.

G1.46

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)",

     premesso che:

          il provvedimento, all'art. 1 (commi da 2 a 4) disciplina la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

          il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è stato istituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

          Il decreto-legge n. 59 del 2021 ha ripartito le risorse tra i Ministeri competenti, individuando 30 programmi, dei quali 24 sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive;

          tra questi vi è anche quello relativo alla Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi di strutture penitenziarie per adulti e minori;

          Il comma 10, tuttavia, reca l'abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di reintegrare la disponibilità del Fondo. Nel dettaglio, l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 59 del 2021 destinava - previa delibera del CIPESS - 700 milioni di risorse del FSC 2021-2027 al finanziamento di investimenti nei seguenti settori: Interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;

          Desta preoccupazione agli scriventi sia la circostanza che l'atto in esame preveda l'abrogazione di norme proprio relative agli strumenti per gestire l'emergenza carceraria, sia che difetti di destinare ulteriori risorse a favore dell'attività trattamentale nelle carceri;

          uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale risiede nel principio rieducativo della pena sancito all'articolo 27 comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

          la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, stabilisce, a sua volta, che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e a diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo, altresì, che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi;

          Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato di recente un decreto con cui sono stati stanziati 5 milioni di euro per il potenziamento dei servizi trattamentali;

          L'aumento dei fondi, tuttavia, non porterà però ad un reale potenziamento dell'assistenza offerta ai detenuti. Lo scorso febbraio erano stati, infatti, aumentati i compensi orari degli esperti psicologi, pertanto, se non fosse intervenuto l'adeguamento delle relative risorse, il servizio sarebbe stato di fatto dimezzato;

          pertanto, tale intervento non appare agli scriventi sufficiente a contenere l'emergenza in corso, in quanto appare piuttosto uno strumento per tamponare una falla aperta a inizio anno, considerando la previsione di un aumento della sola tariffa oraria, ma non anche del bilancio complessivo delle ore;

          si consideri che lo stesso ordinamento penitenziario (artt. 74-77 legge n. 254 del 1975) prevede già uno strumento rimasto inattuato. Da quasi 50 anni, invero, è in vigore una norma per favorire il reinserimento dei detenuti e per sostenere le vittime di gravi reati, attraverso la previsione di un apposito organismo, il Consiglio di aiuto sociale, istituito in ogni Tribunale, e costituito da rappresentanti di istituzioni, Chiesa e volontariato

          Tali Consigli sono presieduti dal presidente del locale tribunale, e composti da funzionari ministeriali, medici, rappresentanti di categorie professionali, con il compito di facilitare il reinserimento sociale dei detenuti. Lo stesso ministro Nordio ha ammesso che tali Consigli non sono mai stati attivati;

          Sarebbero opportuni interventi strutturali per gestire l'emergenza carceraria dilagante: occorre garantire una disponibilità maggiore di attività, che siano lavorative, formative, culturali, così come occorre prevedere il trasferimento in strutture dedicate di tutte quelle persone che non sarebbero dovute entrare in contatto con l'ambiente carcerario sin dall'inizio, a partire dai tossicodipendenti e dai malati psichiatrici;

          tra le attività finalizzate al reinserimento sociale dei detenuti, un ruolo significativo è ricoperto dal teatro in carcere, sia nell'area penale per adulti sia in quella minorile, con scopi e metodologie molto diversi tra loro: tale finalità, peraltro, è stata riconosciuta anche dal Ministero della Giustizia, che ha definito il teatro in carcere come «una pratica formativa non tradizionale, che aiuta la riscoperta delle capacità e delle sensibilità personali, ma anche una modalità di espressione positiva di emozioni negative o angoscianti», dal momento che «l'esperienza del gruppo teatrale consente di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione»;

          è ormai riconosciuto che le attività teatrali negli istituti penitenziari hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;

          anche l'attività sportiva rientra nel novero delle attività trattamentali fondamentali per il recupero sociale e psicologico dei soggetti ristretti. Invero, è di recente sottoscrizione un protocollo di intesa tra il ministero della giustizia, dello sport, e della cultura per iniziative comuni volte a incentivare l'attività motoria e sportiva e promuovere uno stile di vita attivo nella quotidianità carceraria.

          Tuttavia, il progetto sarà attuato senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto senza la destinazione all'uopo di specifiche ed adeguate risorse;

     impegna il Governo:

          ad assumere iniziative, anche di carattere normativo volte a garantire - attraverso adeguate e strutturali forme di finanziamento - la promozione e il sostegno di tutte le attività trattamentali, con particolare riguardo alle attività teatrali negli istituti penitenziari, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri; prevedere la destinazione di ulteriori risorse finalizzate alla stipula di protocolli e convenzioni con soggetti privati per favorire il lavoro con i soggetti detenuti sia durante l'esecuzione della pena, che una volta tornati in libertà; nonché garantire la piena attuazione degli artt. 74- 77 della legge sull'ordinamento penitenziario che ha istituito il c.d. Consiglio di aiuto sociale, al fine di favorire concretamente il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Costituzione.

G1.47

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

     premesso che:

          l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza procede a rilento;

          l'Ufficio Parlamentare di Bilancio nell'ambito dell'esame dell'atto n. 182 "Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ha rilevato che, al 26 novembre 2023, sono stati spesi 28,1 miliardi di euro, pari a circa il 14,7% del totale delle risorse Pnrr assegnate all'Italia;

          tuttavia, mentre nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022 la spesa effettuata è stata in linea con quella prevista, nel 2023 sono stati spesi dall'Italia soltanto 2,5 miliardi di euro di fondi PNRR, pari al 7,4% del totale delle risorse programmate, determinando un ritardo che dovrà essere recuperato nei prossimi tre anni per mantenere il diritto ad ottenere i finanziamenti previsti;

          secondo l'Upb, le ragioni dei ritardi si riscontrano principalmente in fase di progettazione esecutiva e nell'assegnazione. I Comuni rappresentano i soggetti attuatori maggiormente coinvolti nell'ambito di tutte le Missioni (fatta eccezione per le Missioni 3 e 6);

          soltanto Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, presentano una quota dei progetti aggiudicati superiore al 23% sul valore totale dei progetti assegnati, mentre la media nazionale si attesta al 19%;

          le difficoltà attengono alle fasi di preparazione e di svolgimento delle gare, a fortiori da parte di stazioni appaltanti di piccole dimensioni, ma anche l'estrema frammentazione del piano a livello locale e l'atavica carenza di personale;

          i dati sopra elencati certificano la necessità di potenziare le pubbliche amministrazioni e, segnatamente, le strutture amministrative preposte all'attuazione del PNRR;

     impegna il governo:

          ad introdurre ulteriori misure, anche di carattere normativo, destinate a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali delle regioni aventi le quote minori relative ai progetti aggiudicati del PNRR, ivi compresa l'assunzione di nuovo personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, con l'obiettivo di consentire di recuperare il ritardo maturato nell'attuazione dei progetti programmati.

G1.48

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 - "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

     premesso che:

          l'articolo 1 del provvedimento in esame detta disposizioni per la realizzazione degli investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR e in materia di revisione del PNC (Piano per gli investimenti complementari al PNRR); in particolare, le predette disposizioni conseguono agli effetti finanziari netti derivanti dalla revisione del PNRR adottata con la Decisone del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

          per effetto delle predette modifiche apportate al PNRR, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 miliardi di euro a 194, 41 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto);

          le modifiche apportate al PNRR non si sono, tuttavia, limitate a programmare le risorse aggiuntive assegnate all'Italia, ma hanno inciso in maniera più ampia sui contenuti del Piano, ridefinendone il quadro finanziario interno, con conseguente necessità di rimodulazione e integrazione delle risorse a suo tempo attivate a livello nazionale per assicurare l'attuazione del PNRR;

          atteso che,

          gli investimenti destinati al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti (si tratta quindi di risorse nazionali già previste a legislazione vigente per l'edilizia sanitaria);

          in sostanza per effetto delle modifiche fatte al PNRR le risorse destinate al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" saranno poste a carico di risorse nazionali già previste a legislazione vigente per l'edilizia sanitaria, il cui impiego, si ricorda, è di durata trentennale; tale previsione non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania;

     considerato che:

          con il provvedimento all'esame vengono rimodulate risorse per gli investimenti in sanità per oltre 1,8 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi posti a carico dei fondi ex articolo 20, già destinati alle Regioni;

          a tal proposito, nel corso della seduta della Conferenza Stato - Regioni del 5 aprile scorso, le Regioni hanno fortemente protestato, evidenziando una modalità elaborativa di provvedimenti che trattano materie di competenza regionale senza alcuna interlocuzione con la Conferenza medesima e contestando che gli interventi non più realizzabili con le risorse PNRR, pari a 1,2 miliardi di euro, siano finanziati con risorse proprie, ex "articolo 20, legge n. 67/1988 - edilizia sanitaria", destinate a interventi di edilizia sanitaria già programmati nell'ambito dei plafond per ciascuna disponibili;

          la sottrazione di risorse del PNC, per 1,2 miliardi, poste dal decreto in oggetto a carico dei finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988, viene, inoltre, effettuata senza alcun chiarimento analitico da parte del Governo volto a declinare quali e quanti siano gli interventi destinati a ciascuna regione;

          le Regioni hanno pertanto posto il tema dell'impossibilità di dare luogo, come invece programmato, agli interventi di messa in sicurezza degli Ospedali, con pesanti ricadute di ordine sociale ed economico sui territori, prospettando la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale in caso di mancate risposte da parte del Governo-:

     impegna il Governo

          a reintegrare, nel primo provvedimento normativo utile, le risorse per gli investimenti in sanità, per un importo pari almeno a 1,2 miliardi di euro, affinché le stesse siano poste nuovamente a carico del PNC e non dei fondi già destinati alle Regioni ex articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in coerenza e a salvaguardia della programmazione regionale e dei bilanci degli enti territoriali, al fine di evitare la sottrazione di risorse finalizzate alla realizzazione del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

G1.49

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 - " Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (AC 1752);

     premesso che:

          l'articolo 1 del provvedimento in esame detta disposizioni per la realizzazione degli investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR e in materia di revisione del PNC (Piano per gli investimenti complementari al PNRR); in particolare, le predette disposizioni conseguono agli effetti finanziari netti derivanti dalla revisione del PNRR adottata con la Decisone del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

          per effetto delle predette modifiche apportate al PNRR, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 miliardi di euro a 194, 41 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto);

          le modifiche apportate al PNRR non si sono, tuttavia, limitate a programmare le risorse aggiuntive assegnate all'Italia, ma hanno inciso in maniera più ampia sui contenuti del Piano, ridefinendone il quadro finanziario interno, con conseguente necessità di rimodulazione e integrazione delle risorse a suo tempo attivate a livello nazionale per assicurare l'attuazione del PNRR;

     considerato che:

          con il provvedimento all'esame vengono rimodulate risorse per gli investimenti in sanità per oltre 1,8 miliardi di euro, di cui 1,2 che la norma pone a carico dei fondi articolo 20 già destinati alle Regioni e viene spostata dal 2024 al 2027 l'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'investimento "Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale" del MUR (cfr. 1, comma 8, lett.a) n. 22);

          l'investimento: "Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale" (Piano Nazionale Complementare PNC investimento I.1 - Complementarietà con M4C2 del PNRR) al quale sono sottratte risorse rientra fra le iniziative promosse congiuntamente dal Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute, come definito dalle linee guida emanate il 28/2/2022 ed ha l'obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa le tecnologie abilitanti in ambito sanitario per migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure assistenziali e riabilitative di determinate comunità di riferimento identificate a priori:

          l'investimento è finanziato con 500 milioni di euro del Piano complementare al PNRR e a giugno 2022 è stato già pubblicato l'avviso per la concessione di finanziamenti destinati a iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale;

          nel dettaglio, l'avviso finanzia 4 "Iniziative" di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, con l'obiettivo di mettere a sistema il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario per migliorare la diagnosi, il monitoraggio e le cure, incluse quelle riabilitative. I progetti riguarderanno robotica e strumenti digitali, monitoraggio a distanza, reingegnerizzazione dei processi e data mining. Grande attenzione sarà rivolta alla valutazione dell'impatto dei fattori ambientali e dello stile di vita sulla salute, il monitoraggio e transizione verso stili di vita sostenibili;

          in particolare, il bando prevede che siano finanziabili attività di ricerca industriale, sviluppo e innovazione in collaborazione con il settore privato; trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione; acquisto di attrezzature e strumentazione di ricerca; attività formative, inclusi dottorati di ricerca; attività di terza missione; attività di public engagement;

          alle iniziative, finanziate a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al PNRR, sono destinati 100 milioni di euro all'anno dal 2022 al 2026, per un investimento complessivo di 500 milioni. Per ciascuna iniziativa l'importo complessivo dell'agevolazione concessa sarà compreso, nei limiti della dotazione finanziaria, tra un minimo di 75 milioni e un massimo di 150 milioni. Come per altri investimenti del PNRR, anche in questo caso almeno il 40% del totale delle risorse disponibili è destinato al finanziamento di iniziative che abbiano una ricaduta in termini di spesa nelle regioni del Mezzogiorno, così come almeno il 40% dei ricercatori assunti a tempo determinato e almeno il 40% delle borse di dottorato deve essere destinato a donne;

     impegna il Governo

          a recuperare, nel primo provvedimento normativo utile, le più congrue risorse per un importo non inferiore 30 milioni di euro per l'investimento "Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale" del MUR, affinché lo stesso investimento non subisca alcun ritardo nella realizzazione.

G1.50

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

     premesso che:

          il decreto-legge in esame conferma nel suo impianto l'intento del Governo di ridurre il coinvolgimento dei comuni, nonostante il loro ruolo rimanga comunque centrale nella realizzazione degli obiettivi. La capacità amministrativa degli enti locali dovrebbe rappresentare un tassello fondamentale per preservare la qualità degli interventi;

          la Corte dei Conti ha rilevato che, con la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'indirizzo governativo sembra quella di ridurre il coinvolgimento dei comuni, non considerando che il loro ruolo rimane comunque centrale nella realizzazione degli obiettivi e che pertanto resta quindi cruciale che si implementino altri interventi per integrare, nelle amministrazioni comunali, le competenze tecniche necessarie a sostenere i processi amministrativi e burocratici richiesti;

          la garanzia dell'allocazione del 40 per cento delle risorse rivolte al Sud, volta a colmare il divario territoriale, è divenuta poi più incerta e preoccupante alla luce della revisione del PNRR, e di quanto previsto nel decreto-legge oggetto di conversione. Se tale percentuale ha difficoltà a essere attuata, è evidente che il divario sarà ancora più accentuato;

          secondo l'Upb, il comparto comunale risulta tra quelli con la maggior percentuale di avvio dei progetti (101 mila sono i soggetti attuatori), ma integra anche uno di quelli che presenta le maggiori fragilità. La quantità di passaggi burocratici a cui è necessario adempiere e la complessità della documentazione da fornire fa sì infatti che gli enti locali meno efficienti siano scoraggiati anche solo dal presentare le domande di finanziamento, con la conseguenza che rischiano di essere esclusi dai Fondi proprio quei territori che ne avrebbero più bisogno;

     considerato che:

          il Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenta un'occasione unica di sviluppo e rilancio per l'Italia, e in tal senso sono necessarie ampie sinergie fra le diverse istituzioni, sia nelle articolazioni centrali che in quelle territoriali;

     impegna il Governo:

          a sostenerne la capacità amministrativa degli enti locali, nonché ad adottare le necessarie misure per rafforzare il coinvolgimento dei Comuni nell'attuazione del Piano, anche al fine di un migliore coordinamento nelle progettualità e negli investimenti in corso nel PNRR, assicurando alle amministrazioni comunali le competenze tecniche necessarie a sostenere i processi amministrativi e burocratici richiesti, nel rispetto dell'autonomia programmatoria di Regioni e Province Autonome, in conformità al principio di leale collaborazione.

G1.51

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

     premesso che:

          il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

          la coesione sociale e territoriale rappresenta uno dei pilastri fondamentali su cui poggia la programmazione e il contenuto dell'intero PNRR. Il Piano persegue, infatti, il riequilibrio territoriale e il rilancio del Sud come priorità trasversale a tutte le missioni del PNRR, accompagnando tale processo di convergenza tra Sud e Centro-Nord quale obiettivo di crescita economica, come più volte ribadito nelle raccomandazioni della Commissione europea;

     considerato che:

          uno degli obiettivi principali legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è la riduzione dei divari territoriali e delle diseconomie che pregiudicano ai territori più fragili di agganciare la ripresa economica e di promuovere una crescita socioeconomica recuperando anche ritardi cronici;

          l'Italia è stato il Paese destinatario della fetta maggiore del Recovery Plan proprio in virtù dei divari territoriali, sociali e generazionali;

          l'assegnazione del 40 per cento delle risorse del PNRR al Mezzogiorno è stata peraltro stabilita, a livello normativo, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, il quale, nella Parte I, che disciplina la governance del PNRR, attribuisce alle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR il compito di assicurare che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR (art. 2, comma 6-bis);

          ad oggi non si ha più traccia della ricognizione di monitoraggio sul punto di cui è incaricato il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR, né sul canale istituzionale, né su altri documenti ufficiali diramati dal Ministro del Sud;

          una sezione specifica in merito non appare contenuta neanche nell'ultima relazione semestrale del Governo al Parlamento sull'attuazione del PNRR, presentata a fine febbraio 2024 su dati al 31 dicembre 2023;

          stante tale mancanza di trasparenza, anche alla luce dei tagli che la revisione del PNRR ha prodotto in merito ad interventi nel Mezzogiorno, nonché il confuso dibattito che si registra anche all'interno del Governo circa la impossibilità di utilizzare le risorse del PNRR e la richiesta di proroga oltre la scadenza del 2026 per il PNRR che sarebbe già stata avanzata dal Ministro Giorgietti, forte è la preoccupazione che ad essere penalizzati maggiormente siano proprio i territori e le aree svantaggiate del Mezzogiorno;

          più volte le regioni del Sud e anche i comuni hanno sollecitato l'attivazione di una specifica cabina di regia appositamente per il Mezzogiorno, al fine di migliorare la capacità di spesa per il conseguimento degli obiettivi delle Missioni entro i termini stabiliti;

          questa sollecitazione nasce anche dal fatto che per quanto riguarda la capacità di spesa concernente i fondi strutturali, gli enti territoriali hanno mostrato maggiore efficacia nella messa a terra rispetto alle amministrazioni centrali con la conseguente riflessione che il loro coinvolgimento sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi del PNRR,

     impegna il Governo

          ad attivare tempestivamente una apposita cabina di regia con i rappresentanti degli enti locali del Mezzogiorno, le forze economiche e sociali, con l'obiettivo di monitorare l'attuazione dei progetti PNRR, scongiurando il rischio di perdere risorse e assicurare al contempo il pieno rispetto della previsione del 40 per cento destinato proprio al Sud.

G1.52

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

     premesso che:

          il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

     considerato che:

          a fine 2023 su 194 miliardi ne sono stati spesi appena 43, dunque per restare entro la scadenza del 2026 si dovrebbero spendere circa 60 miliardi all'anno (tre volte rispetto alla media attuale);

          in valori assoluti il Ministero delle infrastrutture e trasporti è il soggetto più indietro con oltre 33 miliardi ancora da spendere;

     considerato che:

          parallelamente a questo già gravoso e complesso compito, il Ministro delle infrastrutture ha valutato di impegnare lo Stato, il suo dicastero e le amministrazioni nazionali e locali, variamente coinvolte, nella faraonica opera del Ponte sullo stretto di Messina. Tale opera prevede un onere a carico del bilancio dello Stato, con una autorizzazione di spesa di 9.312 milioni di euro e ne viene disciplinata l'articolazione temporale negli esercizi finanziari 2024-2032. Nulla invece è noto con riguardo alle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. attività questa che deve essere svolta dal Dicastero da Salvini;

     Impegna il Governo:

          al fine di concludere le necessarie opere infrastrutturali per tutto il Paese entro i termini concordati con l'unione europea, a rivedere completamente, anche con futuri provvedimenti normativi, l'impegno finanziario, di risorse strumentali e umane previste per il Ponte sullo Stretto di Messina verso le opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

G1.53

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

     premesso che:

          il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

          la coesione sociale e territoriale rappresenta uno dei pilastri fondamentali su cui poggia la programmazione e il contenuto dell'intero Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Piano persegue, infatti, il riequilibrio territoriale e il rilancio del Sud come priorità trasversale a tutte le missioni del PNRR, accompagnando tale processo di convergenza tra Sud e Centro-Nord quale obiettivo di crescita economica, come più volte ribadito nelle raccomandazioni della Commissione europea;

          secondo quanto espressamente indicato nel PNRR, il Piano mette a disposizione del Sud un complesso di risorse pari a non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR per le otto regioni del Mezzogiorno;

          l'assegnazione del 40 per cento delle risorse del PNRR al Mezzogiorno è stata peraltro stabilita, a livello normativo, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, il quale, nella Parte I, che disciplina la governance del PNRR, attribuisce alle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR il compito di assicurare che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR (art. 2, comma 6-bis);

          il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR, verifica il rispetto di tale obiettivo relazionando periodicamente alla Cabina di regia appositamente costituita per l'attuazione del Piano e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative. Tali relazioni, in genere a scadenza semestrale, vengono pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento affinché ci sia un monitoraggio per il raggiungimento di questo essenziale obiettivo di investimento per il Mezzogiorno;

          ad oggi però non si ha più traccia della ricognizione in questione che non appare né sul canale istituzionale, né su altri documenti ufficiali diramati dal Ministro del Sud. Infatti, dopo la "Prima relazione sulla clausola del 40% di risorse PNRR Mezzogiorno" del gennaio 2022, la Seconda relazione datata giugno 2022, e la Terza relazione risalente a dicembre 2022, questo strumento di verifica e accertamento sull'effettiva attuazione di questa clausola risulta accantonato;

          una sezione specifica in merito non appare contenuta neanche nell'ultima relazione semestrale del Governo al Parlamento sull'attuazione del PNRR, presentata a fine febbraio 2024 su dati al 31 dicembre 2023. Il Ministro del Sud, non ha neanche riferito su questa quota di riserva per il Mezzogiorno in un'informativa in Parlamento dedicata o ha fornito in qualche modo un dato aggregato, da cui sia possibile accertare il rispetto di questa percentuale di investimento a favore delle regioni meridionali;

          tale mancanza di trasparenza preoccupa alla luce dei tagli che la revisione del PNRR ha prodotto in merito ad interventi nel Mezzogiorno, ancora da coprire con risorse alternative, non identificate nello specifico e non indicate nel dettaglio. Inoltre tale timore appare giustificato anche a fronte dai rilevanti ritardi di attuazione e di spesa in settori strategici che potrebbero colpire prevalentemente il Mezzogiorno;

          inoltre i tagli di progetti conseguenti alla revisione del Piano, tolgono la copertura finanziaria ad interventi che erano strategici per il rilancio dei servizi essenziali nel Mezzogiorno, in particolare in ambito di sanità, ad esempio per il rinnovamento degli ospedali (tagliati oltre 500 milioni su 1,45 miliardi); in questo scenario, la mancanza di trasparenza nel fornire dati sulla clausola del 40%, aggravata anche dall'eliminazione del controllo concomitante della Corte dei Conti che pure risultava un utile strumento per verificare la destinazione delle risorse del PNRR, genera una certa diffidenza sulla sua osservanza nonché la concreta preoccupazione che i tagli e ritardi nell'attuazione del PNRR ricadano soprattutto sul Mezzogiorno;

     considerato che Il Mezzogiorno, insieme ai giovani e alle donne, sono una delle tre priorità trasversali del PNRR, di importanza cruciale proprio per ridurre i gap strutturali tra le aree del Paese e sostenere un rilancio dell'economia, del lavoro, delle infrastrutture e dei servizi nelle regioni italiane che ne hanno maggiore bisogno-:

     Impegna il Governo:

          a procedere con l'urgenza prevista dal caso, in ottemperanza all'art 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, alla pubblicazione della Terza relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40% delle risorse territorialmente allocabili, al fine di verificare l'effettiva attuazione del predetto obiettivo in termini di riequilibrio territoriale e di rilancio del Sud come priorità trasversale a tutte le missioni del Pian e a scongiurare eventuali tagli ai progetti destinati alle regioni meridionali conseguenti alla revisione del PNRR.

G1.54

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

     premesso che:

          il provvedimento in esame reca, inter alia, disposizioni in materia di prezzi calmierati per gli alloggi degli studenti universitari;

          le spese per la locazione dell'alloggio di cui sopra, tuttavia, costituiscono solo una delle voci di costo dei bilanci familiari. Molte famiglie, si ritrovano a dover affrontare importanti esborsi anche per l'aumento dei prezzi dei generi alimentari nonché di svariati prodotti e servizi, ai quali si aggiunge il riacutizzarsi di tensioni nei prezzi di alcuni beni ad alta frequenza d'acquisto, quali i carburanti, che erodono il potere di acquisto e incidono pesantemente sulla spesa dei nuclei familiari de quo;

          nel corrente mese di aprile 2024, secondo le ultime rilevazioni, i prezzi della benzina sono nuovamente aumentati. E la situazione non sembra destinata a migliorare nel breve termine;

          in particolare, secondo i dati dell'Osservatorio prezzi e tariffe del ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati all'8 aprile, la benzina in modalità self sfiora la soglia critica dei 2 euro al litro (1,916, per l'esattezza), mentre il servito è arrivato a 2,053 euro. In autostrada, in base alle rilevazioni di Assoutenti, i prezzi medi superano i 2,50 al litro;

          leggermente meglio il diesel, che si conferma stabile o in lieve discesa, seppur tendenzialmente elevato. In questo caso, stando ai dati ministeriali, il prezzo medio è 1,813 euro per il self e 1,954 per il servito;

          il dato medio regionale pubblicato dallo stesso Ministero delle Imprese e del made in italy mostra che, con l'eccezione di Marche, Veneto e Lazio dove il prezzo della benzina self-service non ha superato la soglia dei 1,9 euro al litro, tutte le altre Regioni hanno visto questo limite essere oltrepassato;

          tra le cause alla base dei rincari i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, i rallentamenti del commercio nel Mar Rosso, l'aumento del Brent che ha superato i 90 dollari al barile, il taglio alla produzione imposto da Opec+ fino a metà 2024, oltre all'alta percentuale di IVA e accise, che vanno a influire per il 61,9% sul prezzo della benzina e per il 58,9% su quello del gasolio, a cui si aggiungono anche le spese per il trasporto della materia prima: in Italia infatti l'85% della merce trasportata viaggia su gomma, e i costi di trasporto incidono sui prezzi finali non solo dei carburanti, ma anche sui listini al dettaglio di una moltitudine di altri prodotti;

          i summenzionati incrementi di prezzo, così come i precedenti, si riverberano negativamente e con pesanti ripercussioni, dirette e indirette, sui costi delle imprese e delle famiglie, particolarmente vulnerabili alle fluttuazioni del costo del carburante, e pertanto rappresentano una questione alla quale va data priorità e urgenza -;

     impegna il Governo:

          ad adottare urgenti iniziative, anche di carattere normativo, atte a contrastare, anche attraverso un sostegno economico che compensi i maggiori costi sostenuti, gli effetti negativi del caro-carburante per imprese e consumatori finali al fine di riportare i prezzi dei predetti a livelli sostenibili e calmierati nel breve periodo.

G1.55

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

     premesso che:

          il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

          il testo del decreto rinvia, a sua volta, a numerosi provvedimenti attuativi da varare per rendere pienamente operative le misure previste dal testo, numero che va ad aggiungersi agli oltre 300 provvedimenti attuativi ancora da varare riferiti a tutte le altre leggi già approvate dal governo Meloni;

          solo per citarne alcuni, si menziona il rinvio contenuto nel provvedimento in esame a un decreto del ministro del Lavoro che dovrà stabilire l'individuazione delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente a crediti per il contrasto al lavoro sommerso e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

          altra misura attuativa fondamentale, da varare entro il 1° maggio, riguarda il decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro per gli Affari europei, Sud, coesione e Pnrr, per adeguare alle riduzioni e ai rifinanziamenti i cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali degli interventi del Piano nazionale complementare al Pnrr;

          gli atti di secondo grado, come i decreti ministeriali cui il provvedimento rinvia, rivestono un'importanza fondamentale per la realizzazione del Pnrr, non solo per dare effettiva attuazione alle riforme ma anche per rendere più efficienti le procedure ivi contenute;

          la pubblicazione di questi atti è infatti indispensabile per il completamento delle scadenze legate alle riforme ma anche perché, in alcuni casi, la loro mancata emanazione osta, di fatto, all'assegnazione e all'erogazione di risorse già stanziate, impedendo così l'avvio dei lavori legati agli investimenti del piano-:

     impegna il Governo

          ad assumere le opportune iniziative normative volte a dare, in tempi celeri e nel rispetto delle scadenze previste, effettiva attuazione alle riforme e agli investimenti contenuti nel Pnrr mediante l'emanazione dei relativi decreti attuativi, al fine di rendere pienamente operative le misure contenute nel provvedimento, scongiurando il rischio di una mancata o ritardata erogazione di risorse già stanziate.

1.0.1

Damante, Pirro, Patuanelli, Lopreiato, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione di una commissione di vigilanza sull'attuazione del PNRR)

          1. Al fine di garantire un più ampio coinvolgimento parlamentare nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e consentire un migliore controllo mediante la diretta acquisizione delle informazioni necessarie nonché consentire una tempestiva verifica sull'attuazione degli obiettivi del PNRR medesimo, è istituita una commissione parlamentare di vigilanza, composta di cinque senatori e di cinque deputati, di 2 consiglieri di Stato e di 2 consiglieri della Corte dei conti.

          2. I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.

          3. Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

          4. I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

          5. Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

          6. La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti.»

Art. 2

2.1

Damante, Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "entro trenta giorni" con le seguenti: "entro sessanta giorni";

          b) al comma 2, sostituire le parole "un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni" con le seguenti "un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta e per non più di quindici giorni".

2.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

     Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni con le seguenti: un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta e per non più di quindici giorni.

2.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «impegnandosi in solido con il soggetto attuatore al rispetto degli stessi»;

     Conseguentemente:

          - al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale» aggiungere le seguenti: «e al soggetto attuatore»;

          - al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS»,» aggiungere le seguenti: «solo qualora si accerti che la responsabilità sia imputabile unicamente al soggetto attuatore».

2.4

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «impegnandosi in solido con il soggetto attuatore al rispetto degli stessi»;

     Conseguentemente,

          - dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.»;

          - al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale» aggiungere le seguenti: «e al soggetto attuatore»;

          - al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS»,» aggiungere le seguenti: «solo qualora si accerti che la responsabilità sia imputabile unicamente al soggetto attuatore».

2.5

Gelmini, Lombardo

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il Commissario straordinario prevede, nell'elaborazione delle iniziative volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, prevede che massima priorita` sia data alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati e non unicamente alla costruzione ex novo di residenze destinate agli studenti universitari.

2.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente articolo non si applicano ai soggetti attuatori dei progetti di cui all'articolo 7 del presente decreto."

2.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente articolo non si applicano ai soggetti attuatori dei progetti di cui all'articolo 7 del presente decreto».

2.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. Il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.

2.9

Gelmini, Lombardo

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Il sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e` l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR".

2.10

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.»

2.11

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere il comma 2.

2.12

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «non espressamente stabiliti dal PNRR» con le seguenti: «non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi europei del PNRR».

2.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: "non espressamente stabiliti dal PNRR" con le seguenti: "non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi europei del PNRR."

2.14

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui sopra, ovvero le deroghe previste per il rispetto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti o delle scadenze previste nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, sono da intendersi direttamente applicative a far data dalla dichiarazione di emergenza, nel caso in cui sia stato riconosciuto uno stato di emergenza o un'oggettiva presenza di cause di forza maggiore.»

2.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "provvede a restituire gli importi percepiti," aggiungere le seguenti: "e non ancora impegnati dai beneficiari o dai soggetti attuatori"

2.16

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «provvede a restituire gli importi percepiti» aggiungere le seguenti: «e non ancora impegnati dai beneficiari o dai soggetti attuatori».

2.17

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Nei casi in cui la Commissione europea abbia effettuato una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, con le medesime procedure, provvede a restituire gli importi percepiti decurtati delle risorse effettivamente utilizzate per il conseguimento dei traguardi valutati positivamente, salvo che la Commissione europea abbia considerato soddisfacente il raggiungimento degli obiettivi finali. In ogni caso, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per la messa in atto delle eventuali azioni di recupero, l'amministrazione centrale titolare tiene conto dell'esito del confronto con i soggetti attuatori in merito alle motivazioni che hanno comportato l'impossibilità di completare l'intervento o il programma assegnato, entro i termini espressamente previsti dal PNRR. Sono fatti comunque salvi gli interventi per i quali non siano stati perfezionati gli accordi o altri atti previsti per l'assegnazione definitiva delle risorse pur già oggetto di formale ammissione a finanziamento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).»

2.18

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

2.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2.20

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

2.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 14, sopprimere le seguenti parole: "Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga."

Art. 3

3.0.1

Scarpinato, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 3-bis

(Misure in materia di responsabilità erariale)

          1. L'articolo 21, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato."

3.0.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)

          1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente."

Art. 4

4.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1:

          1) sopprimere la lettera a);

          2) alla lettera d), sopprimere il punto 1);

          a) sopprimere il comma 2

Art. 5

5.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

5.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario Straordinario:

          a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle Regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

          b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

          c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

          d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

          e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

          f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

          g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'Università e della Ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5.3

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

          a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

          b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

          c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

          d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

          e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

          f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

          g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

5.4

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, nono periodo, dopo le parole "dell'Agenzia del Demanio, delle Amministrazioni locali," inserire le seguenti: "delle Università Statali";

          b) al comma 2, decimo periodo, sostituire le parole "può altresì avvalersi di un numero massimo di tre" con le seguenti: "può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque";

          c) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario valuterà di volta in volta l'opportunità di consultare la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e condividere la progressiva disponibilità di nuovi alloggi per le sedi universitarie. Laddove siano a carico delle Terze Parti gli eventuali oneri finanziari diretti ed indiretti scaturenti, il Commissario Straordinario provvederà alla stipula di Convenzioni e Protocolli d'Intesa con associazioni di categoria, istituzioni ed Enti pubblici non economici (ANCE, Confindustria, UnionCamere, Fondazioni Bancarie, Fondazioni di culto, etc.) in grado di accelerare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari.".

5.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, il Ministro dell'Università e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'Università e della Ricerca e il Commissario straordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero".

5.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche verbalizzate, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario straordinario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario.

5.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario. Le riunioni vengono verbalizzate.»

G5.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, dispone la nomina di un commissario straordinario;

          al comma 2, per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale;

          il diritto allo studio e le politiche per il welfare studentesco dovrebbero rappresentare le priorità per il Paese e per il suo futuro;

          le proteste degli studenti davanti le università, che si susseguono, hanno fatto emergere, a partire dall'elevato importo degli affitti (cosiddetto caro affitti), l'enorme problema del costo degli studi e della necessità di implementare gli strumenti di welfare e i fondi per il diritto allo studio;

          il problema del caro affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione,

     impegna il Governo

          in fase di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a meglio indicare le funzioni e i limiti del commissario straordinario, al fine di salvaguardare il principio di sussidierà e a tutelare l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio.

Art. 6

6.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere l'articolo
 

6.2

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

          1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati predispone a realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.»

6.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

          "1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità` organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati predispone a realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale."

6.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021» con le seguenti: «con i poteri di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legge n. 77 del 2021, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»

6.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «resta in carica fino al 31 dicembre 2029» con le seguenti: «resta in carica fino al 31 dicembre 2024 e può essere confermato, sulla base di una valutazione del suo operato»

6.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, nono periodo, sostituire le parole: "e degli enti territoriali" con le seguenti: "e di enti ed associazioni cui assegnare a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c-bis) del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i beni immobili confiscati in via definitiva."

6.7

Fregolent

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile »;

          b) al comma 4, dopo le parole: « Fondo unico giustizia, » sono inserite le seguenti: « per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte ».»

6.0.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. Anche al fine di monitorare sistematicamente i meccanismi di sviluppo e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di vigilare sulla impermeabilità alle infiltrazioni e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali, di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di individuare e adattare modelli e modalità idonee a preservare dai condizionamenti mafiosi il sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e la realizzazione delle opere pubbliche, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»

Art. 7

7.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere l'articolo.

7.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021» con le seguenti «con i poteri di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legge n. 77 del 2021, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»

7.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", valorizzando gli strumenti della co- programmazione e dell'amministrazione condivisa ed impostando un sistema di monitoraggio delle iniziative intraprese"

7.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1 aggiungere, in fine le seguenti parole: «, valorizzando gli strumenti della co-programmazione e dell'amministrazione condivisa ed imposterà un sistema di monitoraggio delle iniziative intraprese»

7.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

     Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

7.6

Naturale, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

          «3-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e di consentire ai lavoratori del comparto agricolo di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati è istituito il numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento.

          3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.7

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento del compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 2023, n. 58, il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2023, n. 57, accede al Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136«.

G7.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

          secondo il Rapporto su «Le condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore agroalimentare» pubblicato nel 2022 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, almeno 10 mila lavoratori agricoli migranti vivono in insediamenti informali in Italia. I comuni hanno segnalato 150 insediamenti informali o spontanei non autorizzati, con sistemazioni varie (casolari e palazzi occupati, baracche, tende, roulotte) e presenze che vanno dalle poche unità registrate nei micro insediamenti alle migliaia di persone nei «ghetti» più noti alle cronache;

          le operazioni di contrasto al caporalato hanno dimostrato in modo inequivocabile che l'impianto normativo delineato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, sul piano repressivo, è adeguato ed efficace. In particolare, la nuova norma penale, che - con la riformulazione dell'articolo 603-bis del codice penale - ha meglio definito la condotta di intermediazione illecita e di sfruttamento, e i nuovi strumenti di indagine, affiancati alla responsabilità penale dell'imprenditore e alle misure di prevenzione conseguenti, hanno sortito un effetto notevolmente deterrente rispetto al fenomeno in esame, come testimoniano i dati registrati negli ultimi anni;

          l'impianto della legge n. 199 del 2016 è restato tuttavia largamente inattuato relativamente alla parte preventiva, presentando alcuni aspetti problematici. In relazione a tale profilo, gli strumenti di contrasto allo sfruttamento illecito della manodopera andrebbero integrati e rafforzati, sia attraverso la piena attuazione della legge richiamata anche sul versante della prevenzione, sia attraverso la previsione di interventi diretti, in generale, a rimuovere gli squilibri e le distorsioni della produzione agro-alimentare destinati a ripercuotersi negativamente anche sulle dinamiche del lavoro agricolo,

     impegna il Governo

          a garantire su tutto il territorio nazionale la piena applicazione della suddetta legge n. 199 del 2016, il rafforzamento dei servizi ispettivi e maggior tutela e protezione sociale dei lavoratori vittime di sfruttamento.
 

G7.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)",

     premesso che:

          l'atto in esame prevede disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

          In particolare, l'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario che opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023;

          Il Commissario, segnatamente, ha il compito di adottare tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei progetti, coordinando le varie amministrazioni coinvolte e operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto di alcuni principi e vincoli;

          Viene, altresì, prevista la creazione di una struttura di supporto al Commissario, alle sue dirette dipendenze, composta da massimo di 12 unità di personale, e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;

          occorre prevedere una soluzione strutturale ed, in particolare, idonea a finanziare anche la fase prodromica all'attuazione dei progetti del PNRR, stanziando delle risorse specifiche per l'assunzione di personale tecnico alle dirette dipendenze delle prefetture proprio per il reclutamento di personale tecnico per progetti PNRR di superamento degli insediamenti illegali, ovvero contro il caporalato in agricoltura;

          Ci si riferisce, nello specifico, alle attività di preparazione e alle assunzioni delle professionalità soprattutto tecniche (ingegneri, mediatori culturali, ecc.) di cui hanno bisogno i Prefetti anche nella fase preliminare e prima della vera e propria attuazione del progetto PNRR, al fine di attuare concretamente il progetto della gestione e del superamento di questi insediamenti illegali già esistenti e fortemente problematici;

          attualmente la gestione di tali insediamenti viene effettuata da parte dei Prefetti nominati commissari straordinari con la dotazione di uomini e risorse in essere sul territorio di competenza, di appartenenza ad istituzioni diverse dalla Prefettura (Es. Ingegneri del Genio Civile, vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine territoriali);

          appare opportuno segnalare in questa sede il caso relativo al gran Ghetto di Rignano a San Severo (FG), destinatario di un finanziamento con fondi PNRR di circa 28 milioni di euro, ovvero la cosiddetta "pista di Borgo Mezzanone" a Foggia, destinataria di un finanziamento con fondi PNRR di oltre 53 milioni di euro;

          La istituzione di tale Fondo consentirebbe ai Prefetti di sostenere, tramite le risorse finanziarie a questo destinate, le attivita` di preparazione e le assunzioni a tempo determinato delle professionalita` soprattutto tecniche (ingegneri, mediatori culturali, ecc.) necessari, anche nella fase preliminare e prima della vera e propria attuazione del progetto PNRR;

     impegna il Governo

          a valutare la possibilità di istituire un fondo specifico presso il Ministero dell'Interno per l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico, non solo per la fase attuativa, ma anche per quella preliminare, relativa ai progetti PNRR di superamento degli insediamenti illegali, così da contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Art. 8

8.1

Gelmini, Lombardo

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
"1.bis. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, dopo la parola: «ventiquattro»". aggiungere le seguenti: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.»."

8.2

Damante, Pirro, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" sono inserite le seguenti: "nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233".».

8.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Apportare le seguenti modificazioni:

          «a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a seguito dell'emanazione del relativo regolamento previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

          b) al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1 per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026.»;

          c) al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

          "c-bis) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente: «6-sexties. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 c.c.»

8.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole "30 settembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2026".

8.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a seguito dell'emanazione del relativo regolamento, previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».

8.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, gli enti locali possono adottare procedure semplificate di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento (RUP) e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 66 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in possesso di adeguate esperienze pregresse.»

8.8

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei».»

8.9

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».»

8.10

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR da parte dei comuni di piccole dimensioni, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rinnovabili fino a trentasei, ferma la disciplina regolamentare in materia di accesso alle classi di segreteria comunale superiori.».

          1-ter. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.11

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR da parte dei comuni di piccole dimensioni, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rinnovabili fino a trentasei, ferma la disciplina regolamentare in materia di accesso alle classi di segreteria comunale superiori.».»

8.12

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a seguito dell'emanazione del relativo regolamento previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».»

     Conseguentemente:

          - al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026."»;

          - al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente: "6-sexies. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile."».
 

8.13

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere il comma 2.

8.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026».

8.15

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

         «a-bis) All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35 milioni di euro per l'anno 2026»;

          2) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I contratti di cui al presente comma possono essere rinnovati per le annualità 2025 e 2026, anche in deroga alle disposizioni previste all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165, al solo fine di portare a completamento i progetti PNRR finanziati del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge 20 dicembre 2020, n. 178».

          3) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «nonché 35 milioni di euro per l'anno 2025, e 35 milioni di euro per l'anno 2026».»

8.16

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. I valori percentuali nella tabella 1, allegata al comma 1 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono raddoppiati.»

8.17

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Il comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente: 580. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi, la gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, nonché a valere sul maggior gettito, rispetto a quello stimato nel bilancio di previsione, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero ai sensi del comma 572, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».»

8.18

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al decreto- legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) all'articolo 2, comma 3-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Sono oggetto di periodici e continui incontri preventivi, in itinere e successivi, con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le riforme, gli investimenti, le ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi. "

          2) all'articolo 10:

          a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» è inserita la seguente: «anche»;

          b) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter»;

          c) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».

8.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          c-bis) dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente:

          «6-sexies. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile.».

8.20

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "Al fine di potenziare le capacita` amministrative degli enti locali con riferimento all'assunzione della figura del responsabile unico del progetto (RUP) legata agli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, in via straordinaria e comunque non oltre il 30 giugno 2025, il limite del 5 per cento di cui all'articolo 110, comma 2, e` elevato al 10 per cento."

8.21

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          3-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici scadute il 31 dicembre 2023 è differita al 31 dicembre 2024

8.22

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025."

8.23

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono oggetto di periodici e continui incontri preventivi, in itinere e successivi, con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le riforme, gli investimenti, le ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.».

8.24

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 4, sopprimere il capoverso "290-bis".

8.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, capoverso comma 290-bis, sopprimere le parole: "e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135."

8.26

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, capoverso comma 290-bis, sostituire le parole: "nel limite massimo di 70.000 euro" con le seguenti: "nel limite massimo di 30.000 euro".

8.27

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 775, della legge 197 del 2022, la parola "2023", ovunque ricorra, è sostituita con la seguente "2024".

8.28

Gelmini, Lombardo

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

8.29

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere i commi 8, 9 e 10

8.30

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

8.31

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere il comma 13

8.32

Gelmini, Lombardo

Sopprimere i commi 15 e 16

8.33

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere i commi 15 e 16

8.34

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimere i commi 15 e 16.

8.35

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 17-bis, lettera b), al numero 1) premettere il seguente: «01) al comma 1, le parole: «almeno annuale» sono sostituite dalla seguente: «biennale»;»

8.36

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 17-bis, lettera b), numero 2.1), dopo le parole: «o del vecchio ordinamento» aggiungere le seguenti: «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

     Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis) al comma 3, dopo le parole: «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «le classi di laurea,».»

8.37

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 18-ter, aggiungere i seguenti:

          «18-quater. Nell'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 28, comma 1-ter, terzo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato,» sono soppresse.

          b) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. La tabella di equiparazione di cui al comma 1 è approvata entro sei mesi dalla chiusura dei rinnovi contrattuali di comparto e tiene conto delle eventuali modifiche alle aree funzionali intervenute nonché dell'istituzione dell'area destinata al personale di elevata qualificazione».

          c) all'articolo 35, comma 3:

          1) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'esclusione dalle suddette forme di preselezione di coloro che, alla data di scadenza del bando di selezione, abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca»;

          2) alla lettera e-ter), le parole: «o del master universitario di secondo livello» sono soppresse;

          d) all'articolo 52, comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: «o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno,» sono aggiunte le seguenti: «in particolare aver conseguito il titolo di dottore di ricerca,».

          18-quinquies. In coerenza con quanto disposto dal comma 18-quater:

          a) all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le parole: «o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale» sono soppresse.

          b) all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. I candidati che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca non sono tenuti a effettuare la prova preselettiva di cui al comma 1».

          c) all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I punteggi da attribuire ai diversi titoli, sia nell'ambito delle diverse categorie, sia all'interno delle stesse, devono essere coerenti con il valore dei titoli, la durata e la complessità».»

8.38

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

          «19-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

8.39

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere il comma 20.

8.40

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

          22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorita` rispetto ad altre modalita` di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attivita` e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicita` della pubblica amministrazione, nonche? al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o gia` scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.

          22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 e` abrogato.

8.41

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

          «22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

          22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22bis, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

          22-quater. Agli oneri derivanti dal comma 22-ter, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-bis e 21-ter, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-ter

8.42

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 22, inserire i seguenti commi:

          «22-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

          22-ter. Il Fondo di cui al comma 22-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 22-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

          22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

          22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

8.43

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

All'articolo 8, dopo il comma 22, inserire i seguenti:

          «22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.

          22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.»

8.44

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

          22-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

          22-ter. Il Fondo di cui al comma 22-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 22-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

          22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

          22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8.45

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

          22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

          22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22-bis, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

          22-quater. Agli oneri derivanti dal comma 22-ter, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-bis e 21-ter, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-ter.

8.46

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

          22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.

          22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

8.47

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

          «22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

          22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22-bis, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

          22-quater. Agli oneri derivanti dal comma 22-ter, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-bis e 21-ter, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-ter

8.48

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

          «22-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.

          22-ter. Il Fondo di cui al comma 22-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 22-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

          22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

          22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

8.49

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

          «22-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

        22-ter. Il Fondo di cui al comma 22-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 22-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

        22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

        22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

8.50

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

          «22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.

        22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.»

8.51

Gelmini, Lombardo

Sopprimere il comma 23.

8.52

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere il comma 23.

8.53

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il comma 23 è soppresso.

8.54

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Sopprimere il comma 23.

8.55

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

          23-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.56

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

          23-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico-amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

8.57

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

          «23-bis. All'articolo 9, comma 28, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «e gli enti del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente al personale dei profili amministrativo, professionale e tecnico».»

8.58

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

          «23-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico-amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

8.59

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

          «23-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

G8.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 8, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica e in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente;

          tale misura è finalizzata al potenziamento e al rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR,

     impegna il Governo

          ad assumere iniziative affinché eventuali risorse finanziarie aggiuntive stanziate da nuovi provvedimenti vengano destinate al settore agroalimentare e non ad incrementare l'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il budget del suo staff.

G8.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C 1752-A),

     premesso che:

          il provvedimento reca misure volte a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR scongiurandone lo sforamento del cronoprogramma, anche attraverso il "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni che ne sono titolari;

          si tratta, in proposito, del quarto di questa tipologia di provvedimenti d'urgenza, qualificati, come ricordato dal Comitato per la legislazione, "provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari"; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata del "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni titolari di interventi del PNRR; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 8, comma 23 (interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa.), dell'articolo 9, comma 5 (risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina); dell'articolo 12, commi 12 e 13 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana); dell'articolo 20, commi da 3 a 5 (assetto societario della società PagoPA); dell'articolo 22, commi 5, 6, 7 (albo dei periti presso il tribunale), dell'articolo 29, commi da 15 a 18 (esonero contributivo per lavoro domestico), e dell'articolo 32, comma 2 (realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania)";

          preme al firmatario segnalare che l'articolo 1 del provvedimento in esame detta disposizioni per la realizzazione degli investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR e in materia di revisione del PNC (Piano per gli investimenti complementari al PNRR); in particolare, le predette disposizioni conseguono agli effetti finanziari netti derivanti dalla revisione del PNRR adottata con la Decisone del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

          per effetto delle predette modifiche apportate al PNRR, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 miliardi di euro a 194, 41 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto);

          le modifiche apportate al PNRR non si sono, tuttavia, limitate a programmare le risorse aggiuntive assegnate all'Italia, ma hanno inciso in maniera più ampia sui contenuti del Piano, ridefinendone il quadro finanziario interno, con conseguente necessità di rimodulazione e integrazione delle risorse a suo tempo attivate a livello nazionale per assicurare l'attuazione del PNRR;

     considerato che:

          con il provvedimento all'esame vengono rimodulate risorse per gli investimenti in sanità per oltre 1,8 miliardi di euro, di cui 1,2 che la norma pone a carico dei fondi articolo 20 già destinati alle Regioni e si sottraggono risorse all'investimento contenuto su PNC relativo a "Salute, ambiente, biodiversità e clima' di 34,7 milioni nel 2024 (cfr. Art. 1, comma 8, lett. a) n. 16);

          l'investimento al quale vengono sottratte risorse mira a far fronte efficacemente ai rischi storici ed emergenti sulla salute dei cambiamenti ambientali e climatici nell'ambito del nuovo assetto di prevenzione collettiva e sanità pubblica promosso dal PNRR ed è collegato all'Istituzione del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), in linea con l'approccio "One health" o "Planetary health";

          l'investimento rientra tra i programmi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ed ha la finalità di rafforzare la capacità, l'efficacia, la resilienza e l'equità del Paese nell'affrontare gli impatti sanitari, presenti e futuri, associati ai rischi ambientali e climatici, attraverso azioni sinergiche quali:

          - rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA (Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici - Sistema nazionale di protezione dell'ambiente) a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;

          - sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale;

          - programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima anche di livello universitario;

          - promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima;

          - piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS.

     impegna il Governo

          ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare le iniziative, anche legislative al fine di recuperare le risorse e gli investimenti indicati in premessa, necessari al fine di affrontare e combattere efficacemente i rischi storici ed emergenti derivanti dai cambiamenti ambientali e climatici nell'ambito del nuovo assetto di prevenzione collettiva e di sanità pubblica

G8.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

     premesso che:

          il provvedimento reca misure volte a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR scongiurandone lo sforamento del cronoprogramma, anche attraverso il "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni che ne sono titolari;

          si tratta, in proposito, del quarto di questa tipologia di provvedimenti d'urgenza, qualificati, come ricordato dal Comitato per la legislazione, "provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari"; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata del "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni titolari di interventi del PNRR; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 8, comma 23 (interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa.), dell'articolo 9, comma 5 (risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina); dell'articolo 12, commi 12 e 13 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana); dell'articolo 20, commi da 3 a 5 (assetto societario della società PagoPA); dell'articolo 22, commi 5, 6, 7 (albo dei periti presso il tribunale), dell'articolo 29, commi da 15 a 18 (esonero contributivo per lavoro domestico), e dell'articolo 32, comma 2 (realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania)";

          il provvedimento reca numerose disposizioni in tema di personale pubblico, in particolare in termini di deroghe, requisiti, procedure selettive e stabilizzazioni ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle pp.aa.;

          ai fini del medesimo obiettivo,

     impegna il Governo

          ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di estendere anche ai Comuni la possibilità di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, la possibilità di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

G8.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C 1752-A),

     premesso che:

          il provvedimento reca misure volte a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR scongiurandone lo sforamento del cronoprogramma, anche attraverso il "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni che ne sono titolari;

          si tratta, in proposito, del quarto di questa tipologia di provvedimenti d'urgenza, qualificati, come ricordato dal Comitato per la legislazione, "provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari"; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata del "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni titolari di interventi del PNRR; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 8, comma 23 (interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa.), dell'articolo 9, comma 5 (risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina); dell'articolo 12, commi 12 e 13 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana); dell'articolo 20, commi da 3 a 5 (assetto societario della società PagoPA); dell'articolo 22, commi 5, 6, 7 (albo dei periti presso il tribunale), dell'articolo 29, commi da 15 a 18 (esonero contributivo per lavoro domestico), e dell'articolo 32, comma 2 (realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania)";

          parimenti, infatti, il rafforzamento della capacità amministrativa delle pp.aa. risulta essere ampio contenitore, idoneo a supportare deroghe e disposizioni estranee;

          preme alla firmataria segnalare la nomina del Commissario straordinario per la valorizzazione e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 6, cui sono assegnati i poteri quasi "assoluti" e del tutto derogatori, gli stessi previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 77 del 2021 nel caso di rispetto di cronoprogrammi;

          il Commissario in parola è chiamato alla realizzazione delle opere che sono state escluse dal PNRR e non è chiaro perché debba agire in spregio alle norme in materia ambientale, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, dei beni culturali e dei piani urbanistici - tale assunto, risulta, altresì, in contrasto con uno dei pilastri e degli obiettivi primari del PNRR, vale a dire la transizione ecologica;

          è previsto, altresì, che il Commissario resti in carica fino al 31 dicembre 2009;

     impegna il Governo

          ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della disposizione indicata in premessa e a rivederla, prevedendo:

          a) che i poteri del Commissario in parola siano compresi tra quelli di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del predetto decreto legge e resti fermo il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di incolumità pubblica, di tutela ambientale e del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

          b) che la permanenza in carica del Commissario in parola sia rinnovata annualmente sulla base di una valutazione dell'efficacia e del raggiungimento degli obiettivi suo operato;

G8.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

     premesso che:

          l'articolo 8, ai commi 8-9-10 reca disposizioni per istituire, a decorrere dal 1° luglio 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica e in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente;

          il direttore generale, per lo svolgimento dei compiti, si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

          gli oneri derivanti dalla disposizione in esame sono pari a euro 141.233 per l'anno 2024 e euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025;

     considerato che:

          non appare chiara la necessità effettiva della creazione di questa posizione dirigenziale in relazione alle esigenze dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

          sarebbe forse stato auspicabile un esame delle alternative possibili per ottimizzare le risorse esistenti e migliorare l'efficienza della struttura ministeriale senza l'aggiunta di nuovi costi,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di destinare, ove possibile, le risorse PNRR in parola ad altri scopi e progetti destinati all'agricoltura, anche al fine di rafforzare e sostenere il settore.

G8.6

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C 1752-A),

     premesso che:

          il provvedimento reca misure volte a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR scongiurandone lo sforamento del cronoprogramma, anche attraverso il "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni che ne sono titolari;

          si tratta, in proposito, del quarto di questa tipologia di provvedimenti d'urgenza, qualificati, come ricordato dal Comitato per la legislazione, "provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari"; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata del "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni titolari di interventi del PNRR; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 8, comma 23 (interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa.), dell'articolo 9, comma 5 (risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina); dell'articolo 12, commi 12 e 13 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana); dell'articolo 20, commi da 3 a 5 (assetto societario della società PagoPA); dell'articolo 22, commi 5, 6, 7 (albo dei periti presso il tribunale), dell'articolo 29, commi da 15 a 18 (esonero contributivo per lavoro domestico), e dell'articolo 32, comma 2 (realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania)";

          in proposito preme al firmatario segnalare all'articolo 10, inerente alla riorganizzazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il comma 4 - ad avviso del firmatario un atto puramente emulativo in senso giuridico - il quale dispone che al Presidente e ai componenti del CNEL, non si applica il divieto di incarichi dirigenziali, direttivi, di consulenza e di studio a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e, quando lo consente, lo consente per un solo anno e gratuitamente;

          non poche norme, quella in commento, unitamente ad altre introdotte o prorogate di recente - quali la permanenza in servizio al raggiungimento dell'anzianità di servizio, l'accensione di contratti a tempo determinato di durata anche superiore ai 36 mesi in deroga alla disciplina vigente, quest'ultima, oltre ad alimentare il precariato ci espone ad infrazioni in sede europea - non appaiono le soluzioni ideali per sopperire alle annose criticità in cui versano le pubbliche amministrazioni, né esse appaiono soddisfare i principi di efficacia, efficienza ed economicità,

     impegna il Governo

          ferme restando le prerogative parlamentari:

          a) ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, affinché le amministrazioni pubbliche che si trovino in carenza di organico, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedano allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO)nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza;

          b) a prescindere dalla sua onerosità, integrale o parziale che sia, a valutare gli effetti della norma di cui all'articolo 10, comma 4, e a rivederla, a fronte della disciplina generale vigente in materia e, in particolare, sulla base della sua replicabilità, del suo potenziale effetto emulativo.

G8.7

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C 1752-A),

     premesso che:

          il provvedimento reca misure volte a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR scongiurandone lo sforamento del cronoprogramma, anche attraverso il "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni che ne sono titolari;

          si tratta, in proposito, del quarto di questa tipologia di provvedimenti d'urgenza, qualificati, come ricordato dal Comitato per la legislazione, "provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari"; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata del "rafforzamento della capacità amministrativa" delle amministrazioni titolari di interventi del PNRR; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 8, comma 23 (interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa.), dell'articolo 9, comma 5 (risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina); dell'articolo 12, commi 12 e 13 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana); dell'articolo 20, commi da 3 a 5 (assetto societario della società PagoPA); dell'articolo 22, commi 5, 6, 7 (albo dei periti presso il tribunale), dell'articolo 29, commi da 15 a 18 (esonero contributivo per lavoro domestico), e dell'articolo 32, comma 2 (realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania)";

          in proposito preme alla firmataria segnalare all'articolo 10, inerente alla riorganizzazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il comma 4, il quale dispone che al Presidente e ai componenti del CNEL, non si applica il divieto di incarichi dirigenziali, direttivi, di consulenza e di studio a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e, quando lo consente, lo consente per un solo anno e gratuitamente; non poche norme, quella in commento, unitamente ad altre introdotte o prorogate di recente - quali la permanenza in servizio al raggiungimento dell'anzianità di servizio, l'accensione di contratti a tempo determinato di durata anche superiore ai 36 mesi in deroga alla disciplina vigente, quest'ultima, oltre ad alimentare il precariato ci espone ad infrazioni in sede europea - non appaiono le soluzioni ideali per sopperire alle annose criticità in cui versano le pubbliche amministrazioni, né esse appaiono soddisfare i principi di efficacia, efficienza ed economicità,

     impegna il Governo

          ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, ai fini del superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, centrali e locali - anche individuando delle soluzioni per i comuni che abbiano adottato un piano di riequilibri finanziario e gestiscono punti di crisi per la gestione dei flussi migratori - ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, di proroga dei termini di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 75 dell'anno 2017, per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione

8.0.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

          (Spesa per il personale docente ed educativo)

          1. La spesa per il personale docente ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.»

8.0.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)

          1. La spesa per il personale docente ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.

          2. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».

8.0.3

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano)

          1. Il Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano è autorizzato, per il triennio 2024-2026, ad assumere 4 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 2 unità di funzionari e 2 unità assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in undici unità di cui 6 unità di funzionari e 5 unità di assistenti.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2024-2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 e dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 34.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 144.834 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano.

8.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)

          1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi del capo IV e del capo V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

8.0.5

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)

          1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi del Capo IV e del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

8.0.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di rafforzamento degli organici di polizia locale)

          1. Al fine di assicurare il rafforzamento dei servizi di polizia locale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dalla conversione in legge del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

          2. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.

8.0.7

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di rafforzamento degli organici di polizia locale)

          1. Al fine di assicurare il rafforzamento dei servizi di polizia locale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dalla conversione in legge del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

          2. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.

8.0.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato)

          1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».

          2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la lettera c) è abrogata.

Art. 9

9.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per la definizione del piano di azione.

     Conseguentemente:

          - al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento con le seguenti: il monitoraggio degli interventi e per la rilevazione di eventuali criticità, anche sulla base del cronoprogramma di cui all'articolo 2;

          - al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Il piano di azione e;

          - al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: del piano di azione;

          - al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le criticità segnalate siano relative ad inerzia dell'Amministrazione titolare, la Struttura di missione PNRR assume iniziative di verifica e di impulso sulla stessa. Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, il prefetto assume iniziative di verifica e di impulso sulle stesse.

9.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "per la definizione del piano di azione."

     Conseguentemente:

          al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: "la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento" con le seguenti: "il monitoraggio degli interventi e per la rilevazione di eventuali criticità, anche sulla base del cronoprogramma di cui all'articolo 2";

          al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "Il piano di azione e";

          al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: "del piano di azione";

          al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualora le criticità segnalate siano relative ad inerzia dell'Amministrazione titolare, la Struttura di missione PNRR assume iniziative di verifica e di impulso sulla stessa. Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, il prefetto assume iniziative di verifica e di impulso sulle stesse."

9.3

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati» aggiungere le seguenti: «, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale»

     Conseguentemente, al terzo periodo sopprimere le parole: "delle organizzazioni sindacali e"

9.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Comuni e città metropolitane segnalano in sede di Cabina di coordinamento criticità e ritardi delle Amministrazioni titolari in materia di procedure autorizzative, flussi finanziari e supporto tecnico, affinché siano avviate le verifiche del caso e definite le relative soluzioni.»

9.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Comuni e città metropolitane segnalano in sede di Cabina di coordinamento criticità e ritardi delle Amministrazioni titolari in materia di procedure autorizzative, flussi finanziari e supporto tecnico, affinché siano avviate le verifiche del caso e definite le relative soluzioni."

9.6

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Partecipano altresì a livello regionale i rappresentanti territoriali delle parti economiche e sociali".

9.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 5, sostituire le parole: «versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191» con le seguenti: «versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, quanto a 10,2 milioni di euro e quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.»

9.8

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 5, sostituire le parole: «versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.» con le seguenti: «riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14»

9.9

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

          "5-ter. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 30 aprile 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'art. 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

          5-quater. Entro il 30 giugno 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 5-bis sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"

9.10

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

          "5-ter. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa."

9.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          5-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla tabella A) le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «alla data di invio dell'istanza di qualificazione»;

          b) alla tabella B), le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «alla data di invio dell'istanza di qualificazione».

9.12

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

          «5-ter. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

9.13

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

          «5-ter. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla tabella A) le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «alla data di invio dell'istanza di qualificazione»;

          b) alla tabella B), le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «alla data di invio dell'istanza di qualificazione».»

Art. 10

10.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere l'articolo.

10.2

Fregolent

Sopprimere l'articolo.

10.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere l'articolo.

10.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "nonché con" inserire le seguenti "parti sociali più rappresentative e con".

10.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere il comma 4.

10.6

Fregolent

Sopprimere il comma 4

G10.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 10 inserisce una serie di modifiche normative volte a rafforzare il ruolo e la presenza del CNEL in materia di cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, nonché il suo contributo nella piena implementazione del PNRR;

          al comma 4 si dispone che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le disposizioni che non consentono l'attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

          la norma concede, in sostanza, al Presidente attuale, già titolare di pensione, di ricevere anche uno stipendio per il suo ruolo presso il CNEL,

     impegna il Governo

          a valutare le ricadute negative che derivano dalla disapplicazione ad personam di norme generali e astratte.

G10.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

     premesso che:

          all'articolo 10, comma 4, del provvedimento in esame, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), viene disposto che non trovino applicazione le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che non consente, tra l'altro, il conferimento a titolo oneroso nelle pubbliche amministrazioni di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali direttivi e di governo di enti a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza, nonché il conferimento ai medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno;

          viene, altresì, disposto, sempre al comma 4 citato, che resta ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019;

          con riguardo al comma 4, premesso che all'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 citato (norma derogata con riguardo al Presidente e ai component CNEL) non sono stati a suo tempo ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, il dossier dei servizi Camera circa i profili finanziari non formula osservazioni, nel presupposto - non confermato da parte del Governo - che il conferimento di tali incarichi, nei termini ora consentiti dalla disposizione, possa essere disposto solo nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione;

     considerato che:

          in sostanza, dal 1° aprile u.s., Brunetta potrà percepire e cumulare la pensione come ex professore e come ex parlamentare ad un ulteriore compenso attribuitogli in qualità di attuale presidente del CNEL;

          in via generale, però, con riguardo al cumulo tra retribuzioni e pensioni a carico delle finanze pubbliche, il legislatore è chiamato a garantire una tutela sistemica, non frazionata, dei valori costituzionali in gioco. Similmente, è pur vero che può corrispondere ad un rilevante interesse pubblico il ricorso a professionalità particolarmente qualificate, che già fruiscono di un trattamento pensionistico;

          tuttavia, come ha sottolineato la Corte costituzionale, nella sentenza n. 124/2017, il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva - e modellata su un parametro prevedibile e certo - delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni;

          in tal senso, la norma di cui al comma 4 dell'articolo 10, oltre ad apparire redatta ad personam per l'attuale Presidente del CNEL - quasi a compensare la "straordinaria" attività ovvero "rinascita" dell'istituzione nell'ultimo anno - e sempreché il Governo opportunamente confermi che non abbisogna di copertura finanziaria in quanto valida solo nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione, comunque importa una grave lacuna ossia quella di non determinare in modo chiaro e trasparente il livello massimo del compenso autorizzato;

          inoltre, sempre come specificato dal considerato in diritto 9.2 della sentenza richiamata, con riferimento alla ratio delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto n. 95 del 2012, si noti altresì che il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto deve essere valutato in un contesto peculiare, che "non consente una considerazione parziale della retribuzione e del trattamento pensionistico";

          inquadrata in queste più ampie coordinate e non ancorata a una cifra predeterminata, la norma derogatoria in oggetto non pare attuare un contemperamento ragionevole dei princìpi costituzionali;

          tra l'altro, laddove un chiaro indirizzo politico si fosse formato ed esprimesse la scelta di derogare alla disciplina di cui al decreto n. 95, sarebbe allora auspicabile una diversa normazione, ma che quantomeno sia applicabile in via uniforme e imparziale a tutta la Pubblica amministrazione e non esclusivamente all'attuale Presidente del CNEL;

          quanto premesso non può, infine, non indurre a valutare come la norma di carattere squisitamente governativo sia oltretutto gravemente stridente con la scelta di questo stesso Governo e della sua maggioranza, di smantellare ogni politica seria di contrasto alla povertà prima, e di ratificare l'affossamento della proposta di legge sul salario minimo poi - tra l'altro sostituendola con una delega in bianco per cui si è addirittura finito per coinvolgere lo stesso CNEL presieduto da Brunetta;

     impegna il Governo:

          ad aprire una ulteriore riflessione circa la norma derogatoria ad personam in questione;

          stante l'eccezione disposta per il Presidente del CNEL dall'articolo 10, comma 4, del provvedimento in esame, nonchè i limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 citato, a definire con urgenza, anche attraverso un intervento di carattere normativo, un salario minimo legale mensile pari a un centosettantesimo del compenso onnicomprensivo percepito dall'attuale Presidente del CNEL alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10.0.1

Fregolent

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Affiancamento e tutoraggio in favore dei giovani neoassunti)

          1. In relazione alla deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di cui al comma 4 del precedente articolo, al fine di garantire la formazione dei giovani neoassunti e la continuità nell'attuazione delle misure relative al PNRR, favorendo il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, la suddetta deroga è altresì valida per il lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, il quale può stipulare, con il precedente datore di lavoro un contratto avente ad oggetto incarichi di studio e/o di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi di durata massima di 24 mesi, in forza dei quali quest'ultimo si impegna a svolgere attività di tutoraggio in favore di giovani, di età inferiore ai 35 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio.

          2. gli incarichi di cui sopra non sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato in forza dell'incarico e per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.»

10.0.2

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributo degli istituti italiani di cultura all'implementazione e alla conoscenza all'estero del PNRR)

          1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'attività svolta dagli istituti italiani di cultura, di favorire il contributo dei predetti istituti alla piena implementazione e conoscenza, anche all'estero, dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di migliorare e rendere più efficiente l'attività svolta per promuovere la diffusione della cultura e della lingua italiana nel più ampio quadro di rafforzamento dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati, all'articolo 14, comma 6, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la parola «biennale» è sostituita con la seguente: «quadriennale».

          2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Art. 11

11.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, sopprimere le parole: di norma.

     Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una volta rendicontato l'utilizzo della anticipazione iniziale del 30 per cento, il soggetto attuatore riceve senza ulteriori formalità un ulteriore importo pari al 20 per cento del contributo assegnato al fine di garantire senza soluzione di continuità l'intervento.

          2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro trenta giorni dal caricamento degli stessi.

11.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere le parole: "di norma."

     Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una volta rendicontato l'utilizzo della anticipazione iniziale del 30 per cento, il soggetto attuatore riceve senza ulteriori formalità un ulteriore importo pari al 20 per cento del contributo assegnato al fine di garantire senza soluzione di continuità l'intervento.

          2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro trenta giorni dal caricamento degli stessi.

11.3

Gelmini, Lombardo

Al comma 1, dopo le parole: "la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori e` di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato" aggiungere le seguenti: ", da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta".

11.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: tre giorni

11.5

Fregolent

Al comma 1, dopo le parole "previste da specifiche disposizioni di legge.", aggiungere le seguenti: "Al fine di non introdurre condizioni discriminatorie, l'accesso all'anticipazione nella misura del 30% è garantito a tutti i Soggetti Attuatori di finanziamenti PNRR, indipendentemente dalla natura di soggetto di diritto pubblico o privato rivestita dal Soggetto Attuatore nonché dal tipo di procedura utilizzata per la selezione dei progetti. L'accesso all'anticipazione di cui al periodo precedente è garantito altresì anche in relazione ai progetti per i quali è già stata richiesta l'anticipazione del 10%."

11.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province ed alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, nonché i conseguenti oneri di gestione, per gli enti soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse PNRR, la quota di ripartizione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non potrà essere comunque superiore rispetto a quella attribuita in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi da 850 a 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

11.7

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province ed alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, nonché la copertura dei conseguenti oneri di gestione, all'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in modo inversamente proporzionale alle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023».

11.8

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province ed alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, fino al 2026 gli enti soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse PNRR possono approvare il bilancio di previsione con l'utilizzo delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 866.

11.9

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 1, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          "1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).»

G11.1

Fregolent

Il Senato,

     premesso che:

          il decreto in fase di conversione reca norme urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

          il testo in esame, oltre a garantire la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR a seguito del negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al PNRR, conclusosi con l'approvazione della decisione dell'8 dicembre 2023 da parte del Consiglio ECOFIN, reca numerose disposizioni riguardanti la Governance, l'accelerazione e lo snellimento delle procedure oltre a norme di coordinamento;

          nell'ambito delle norme che dovrebbero consentire l'accelerazione e lo snellimento delle procedure, si inserisce l'articolo 11 del provvedimento che, modificato in commissione durante l'esame in sede referente e in relazione alle misure di semplificazione amministrativa, reca nuove procedure per la gestione finanziaria delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

          in particolare il richiamato articolo 11, al comma 1, fissa al 30 per cento la misura delle anticipazioni erogabili in favore dei soggetti attuatori del PNRR, da erogarsi entro i trenta giorni dalla presentazione richiesta;

          la norma introduce una regola di carattere generale, che sembrerebbe trovare applicazione, quindi, tanto per i soggetti attuatori pubblici che per quelli privati e sia per i nuovi interventi finanziati con le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), sia per i cosiddetti "Progetti in essere" finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, superando quindi l'attuale soglia dell'anticipazione che, di norma, è pari al 10% del valore dell'intervento;

          la disposizione in parola è volta a potenziare lo strumento dell'anticipazione per far fronte alle esigenze di liquidità più volte manifestate dai soggetti attuatori per assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi PNRR e, pertanto, riveste particolare importanza per la concreta e tempestiva attuazione degli stessi;

     impegna il Governo:

          a voler confermare che l'accesso all'anticipazione nella misura del 30 per cento è garantito a tutti i soggetti attuatori di finanziamenti PNRR, indipendentemente dalla natura di soggetto di diritto pubblico o privato rivestita dal soggetto attuatore nonché dal tipo di procedura utilizzata per la selezione dei progetti ed è garantito altresì anche in relazione ai progetti per i quali è già stata richiesta o erogata l'anticipazione del 10 per cento, attraverso una richiesta integrativa relativamente alla maggiore quota spettante.

Art. 12

12.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, sostituire le parole da "alle relative procedure" fino alla parola "offerte" con le seguenti: "a tutela delle procedure di affidamento e dei contratti in corso relativi a lavori già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

     Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui al primo periodo, fatto salvo, per le procedure di affidamento diverse, quanto previsto dall'articolo 120, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

          b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole "è stato formalizzato l'incarico di progettazione" con le seguenti "è stata avviata la progettazione esecutiva a seguito di consegna dei lavori";

          c) al comma 3, sopprimere le parole da: "nonché alle semplificazioni" fino alla fine del comma.

12.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte,

     Conseguentemente:

          - al medesimo comma, al secondo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché appalti di servizi e forniture;

          - al comma 15:

          - al primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani con le seguenti: i sindaci, i presidenti delle province e i sindaci metropolitani possono esercitare;

          - al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano e dopo le parole: ai fini della realizzazione dell'intervento aggiungere le seguenti: si applicano.

12.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12.4

Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. Per gli interventi di cui ai commi da 1, 2 e 3 continuano ad applicarsi, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-bis, e all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

12.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 4, sopprimere le parole ", laddove possibile,".

12.6

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , laddove possibile,.

12.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: "laddove possibile".

12.8

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.

     Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.»;

12.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.

12.10

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.

12.11

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 30 giugno 2026.

     Conseguentemente:

          - al medesimo comma, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: «b-bis) al fine di superare il dissenso o il non completo assenso, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare prescrizioni e misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato.»;

          - al comma 7, sopprimere le parole: se più favorevoli.

12.12

Gelmini, Lombardo

Sopprimere il comma 8

12.13

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere il comma 8.

12.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 8.

12.15

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Sopprimere il comma 8.

12.16

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: afferenti ai settori speciali di cui al Capo I, del Titolo VI, della parte II del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle.

12.17

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          8-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riferimento, per ogni singola misura:

          1) alle azioni poste in essere per il rispetto degli obiettivi trasversali relativi all'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, alla della parità di genere a alla promozione di una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro;

          2) ai dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del presente decreto;

          3) al rispetto della finalità di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno;».

12.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          8-bis. In relazione alle procedure di affidamento di contratti di fornitura e di servizi elencati nell'articolo 33 dell'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, afferenti a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR o del PNC, la stazione appaltante, su richiesta dell'operatore economico, eroga l'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nella misura del 20 per cento, ovvero nella misura maggiorata fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

12.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

          10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

12.20

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

          10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

12.21

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

          13-bis. Dopo l'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione dei regimi amministrativi dei mercati agricoli)

          1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.».

12.22

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sostituire il comma 15 con il seguente:

          15. Fuori dai casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, i sindaci, i presidenti delle province e i sindaci metropolitani operano con i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In tali casi si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del medesimo decreto-legge n. 22 del 2020, nonché quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

G12.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 12, comma 11, reca disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS), volte a creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate che, in deroga ai divieti di aiuti di Stato dell'Unione europea, prevedono agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative per le imprese che vi operano;

          le ZLS sono state previste dagli articoli 4, 5 e 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, disposizioni novellate varie volte e, da ultimo, con l'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, fino all'abrogazione degli articoli 4 e 5-bis e alla modifica dell'articolo 5 con il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

          la disposizione introdotta con il decreto-legge in conversione è quindi volta a far salvo il testo degli articoli 5 e 5-bis del citato decreto-legge n. 91 del 2017 cui la legge di bilancio del 2018 rinvia, cristallizzando le norme vigenti al 2022;

          la struttura di governance e il generale assetto di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative del citato decreto-legge n. 91 del 2017, dopo essere stato quasi interamente soppiantato in relazione alle 8 ZES attivate nel Sud Italia per presunte incapacità di stimolare investimenti, viene dunque riabilitato per favorire nuovi insediamenti produttivi nelle regioni del Nord Italia;

          al contempo, come testimoniato anche dalle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 16, del decreto-legge in conversione, recante la sospensione dei termini dei procedimenti non ancora definiti e soggetti ad autorizzazione unica nella ZES per il Mezzogiorno, la Zona economica speciale unica per il Sud, introdotta con il citato decreto-legge n. 124 del 2023, stenta a decollare, manifestando perplessità e gravissime problematiche sotto diversi profili;

          tali deficit, in più occasioni segnalati al Governo anche per mezzo di interrogazioni parlamentari, rischiano di paralizzare gli investimenti in essere e di dissuadere le imprese dalla presentazione di nuovi progetti di insediamento industriale e apertura di attività, rendendo completamente inefficace e inutile l'esistenza stessa della ZES Unica;

          come dimostrato dall'istituzione delle ZLS al Nord e malgrado la frettolosa archiviazione dell'esperienza delle 8 ZES nelle regioni del Sud, il precedente modello organizzativo è ritenuto tuttora valido anche dall'attuale Esecutivo,

     impegna il Governo

          ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riformare la governance, le modalità organizzative, le agevolazioni fiscali e le semplificazioni amministrative della ZES Unica, ripristinando il medesimo modello adottato per le Zone logistiche semplificate.

G12.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

     premesso che:

          l'articolo 12, comma 8, del decreto-legge oggetto di conversione prevede che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, volte a garantire le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili, si applicano con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento;

          la norma sopra descritta elimina le clausole occupazionali previste per incentivare l'occupazione femminile e giovanile, di fatto ridimensionando l'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021 inerente le condizionalità di genere e legate ai giovani;

     considerato che:

          sono preoccupanti i dati relativi al rispetto dei meccanismi di tutela previsti per alcune categorie di beneficiari del PNRR: secondo il rapporto del think tank Period, pubblicato in occasione dell'8 marzo 2024, il 65,5 per cento dei bandi del PNRR ha derogato ai meccanismi di tutela pensati per favorire l'inclusione di donne, giovani e persone con disabilità. Nello specifico, nel 2,7 per cento dei casi si tratta di una deroga parziale (viene derogata la quota femminile o la quota giovanile o entrambe), mentre nel restante 62,8 per cento dei casi si parla di una deroga totale. Se si considerano le deroghe totali, la missione con la maggior percentuale di bandi derogati totalmente è la missione 1 (digitalizzazione e innovazione) con il 69,4 per cento, seguita dalla missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica) con il 69,2 per cento;

          dall'analisi dei dati emerge pertanto un'assenza di trasversalità delle misure premiali e delle quote, confermando perlopiù una concentrazione in ambiti dove è già presente una significativa presenza femminile, come le infrastrutture sociali, la sanità, il turismo, e quote più basse proprio nelle missioni dove sono concentrate metà delle risorse economiche del PNRR, digitalizzazione e rivoluzione verde, con la conseguenza di far venire meno l'obiettivo del Piano di incrementare l'inclusione sociale, stimolando l'occupazione femminile, giovanile e delle persone con disabilità;

     impegna il Governo:

          a riconsiderare l'opportunità della misura di cui in premessa al fine di assicurare il rispetto dei meccanismi di tutela previsti per alcune categorie di beneficiari del PNRR, tra cui donne, giovani e persone con disabilità, nonché il raggiungimento di obiettivi trasversali, come l'inclusione sociale e la sostenibilità economica, sociale e ambientale degli interventi, vigilando sul rispetto di tali vincoli da parte dei bandi di gara e stimolando a tal fine l'occupazione femminile, giovanile e delle persone con disabilità.

G12.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

     premesso che:

          l'articolo 12 del provvedimento in esame interviene con misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi. In particolare, prevede che, in relazione agli interventi non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di progettazione, per i quali siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n. 13 del 2023 e delle altre disposizioni legislative relative agli interventi finanziati con le risorse del PNRR. Sempre in relazione agli interventi definanziati, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso le disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e, più in generale, le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

     considerato che:

          l'introduzione nell'ordinamento di un tertium genus all'interno del quale sono ricomprese fattispecie che hanno perso la condizionalità e il vincolo, anche temporale, che caratterizza gli interventi previsti dal PNRR ma che continuano a beneficiare del medesimo regime di favore e derogatorio previsto per i progetti ancora finanziati dal Piano, per quanto supportata dall'esigenza di garantire continuità e coerenza alla disciplina vigente, al fine di preservare il legittimo affidamento di terzi e la tempestiva conclusione degli interventi, rischia tuttavia di generare stratificazioni e incertezze normative che in sede applicativa si risolvono in un aggravamento dell'attività amministrativa e, contestualmente, nel venir meno delle necessarie garanzie di certezza del diritto e di trasparenza;

          ad esprimersi in merito ai contenuti della norma citata è intervenuta anche l'ANAC che ha messo in luce come la previsione di discipline differenziate in materia di appalti sia disfunzionale e tale da generare rallentamenti e ritardi da parte delle amministrazioni committenti che si trovino a gestire contemporaneamente più regimi normativi, producendo dunque l'effetto opposto a quello auspicato,

     valutato che:

          occorre uscire dallo schema delle deroghe al regime ordinario degli appalti rafforzando gli strumenti già a disposizione, come il fascicolo virtuale dell'operatore economico, basato sull'interoperabilità dei dati e sul principio del once only, e la complessiva digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, in grado di garantire maggior efficienza, semplificazione e accelerazione delle procedure di gara,

     impegna il Governo:

          ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a limitare l'ambito di applicazione delle disposizioni in deroga previste dal citato articolo 12 del provvedimento in esame ai soli casi in cui lo stato di avanzamento della progettazione e gli impegni contrattuali assunti siano effettivamente tali da non consentire l'applicazione del regime ordinario senza pregiudizio per gli interessi di terzi;

          a potenziare gli strumenti di digitalizzazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, quali il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) e il Building Information Modeling (BIM), al fine di renderli applicabili anche per gli appalti PNRR.

G12.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

     premesso che:

          l'articolo 12 del provvedimento in esame interviene con misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi;

          in particolare, il comma 8 prevede che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, che riguardano i requisiti premiali nell'ambito dei bandi di gara per promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, e di donne, si applicano con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento;

          come noto, l'articolo 47 del "Decreto governance PNRR", finalizzato a concorrere al rispetto dei principi di pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, ha previsto, come requisito necessario dell'offerta dell'operatore economico, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

          il comma 8 sopracitata, inoltre, prevede che il regime derogatorio e semplificato introdotto dalla disposizione in esame si applica agli investimenti o gli interventi che abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, per le sole procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR. In questi casi viene fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, relativamente all'obbligo di presentazione della dichiarazione relativa al rispetto della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, relativamente alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile;

          a tale riguardo, preme rilevare che l'ulteriore sistema di deroghe introdotto dalla disposizione di cui all'articolo 12, sebbene supportata dall'esigenza di consentire la tempestiva conclusione degli interventi finanziati, affievolisce e vanifica l'efficacia delle prescrizioni volte a consolidare l'obiettivo della parità di genere, con particolare riguardo alla riduzione del gap occupazionale di genere e della segregazione occupazionale femminile;

          l'ANAC ha rilevato che, al 30 giugno 2023, quasi il 70 per cento degli appalti del Pnrr e del Pnc prevede una deroga totale alla clausola che obbliga le imprese che si aggiudicano la gara a occupare almeno il 30 per cento di giovani under 36 e donne: ben 51.850 su un totale di 75.109 affidamenti Pnrr o Pnc censiti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di Anac da luglio 2022 al 1° giugno 2023, ossia il 69.03 per cento. Sono 1900 (il 2,53%) i bandi per cui le stazioni appaltanti hanno chiesto una deroga parziale (ovvero un abbassamento della clausola del 30%) mentre 21.229 (il 28,26%) prevedono il rispetto della quota di giovani e donne prescritta dalla legge.

     impegna il Governo:

          ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a ridefinire l'ambito di applicazione delle disposizioni in deroga previste dal citato articolo 12 del provvedimento in esame al fine di garantire concreta ed effettiva attuazione delle disposizioni indicate nel PNRR per la parità di genere, quali ad esempio la clausola della riserva del 30 per cento;

          ad adottare iniziative volte a rafforzare l'efficacia dell'azione di gender procurement nel settore degli appalti, mediante la individuazione di dati e informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle procedure che derogano alle disposizioni in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa, anche ai fini della corretta individuazione nei bandi di gara dei criteri premiali di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 12-ter

12-ter.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 12-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Coordinamento della legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso della prestazioni professionali» con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»)

          1. All'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, anche nell'ambito di un appalto integrato, nonché degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

Art. 13

13.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. Salvo quanto previsto per gli interventi di edilizia scolastica realizzati con linee di finanziamento che prevedono modalità specifiche di rendicontazione e controllo, ovvero per quelli realizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli a campione in materia di edilizia scolastica.

13.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

          «2-ter. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di ulteriori 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.».

13.3

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Salvo quanto previsto per gli interventi di edilizia scolastica realizzati con linee di finanziamento che prevedono modalità specifiche di rendicontazione e controllo, ovvero per quelli realizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli a campione in materia di edilizia scolastica.

13.4

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di ulteriori 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.».

Art. 14

14.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

          1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente»;

          2) i commi 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.

     Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

          c-bis) l'allegato B è soppresso.

14.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente: 5. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

14.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso comma 5, sostituire le parole da: in caso di esaurimento delle graduatorie fino a: 31 dicembre 2025 con le seguenti: al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, per l'anno scolastico 2024/2025 e 2025/2026.

14.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 2, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla restituzione del contributo di segreteria, pari ad euro 15, versato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020."

14.5

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. È comunque prevista la restituzione delle somme di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 7 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

14.6

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio con le seguenti: si prevede che lo stesso consiglio di orientamento sia inserito come parte integrante dell'E-Portfolio.

     Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

14.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 5, sostituire le parole: "con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio" con le seguenti: "si prevede che lo stesso consiglio di orientamento sia inserito come parte integrante dell'E-Portfolio."

          .

14.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il comma 6 con il seguente:

          6. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo periodo è soppresso;

          b) al terzo periodo, le parole: «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

14.9

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 6, sopprimere le parole da «In un'apposita sezione sono »" fino a "Sono altresì » e"

14.10

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Al fine di rendere esaustivi e completi i criteri di valutazione dei percorsi di apprendimento e formativi, secondo le competenze trasversali, sono istituite in tutti i gradi e gli ordini scolastici obbligatori le equipe pedagogiche quale supporto educativo e didattico.»

14.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimere il comma 7.

14.12

Gelmini, Lombardo

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: ", ovvero, anche in assenza di anticipazione, attingendo in egual misura dalle graduatorie dei vincitori risultanti dalle procedure concorsuali afferenti al PNRR e dalle graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali bandite con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020."

14.13

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

          "7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno."

14.14

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

          "7-bis. Al comma 83-ter dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali» sono soppresse;

          b) le parole: «non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.» sono sostituite dalle seguenti: «determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.»;

          c) le parole: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.».

14.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

          7-bis. Al comma 83-ter dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali» sono soppresse;

          b) le parole: «non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.» sono sostituite dalle seguenti: «determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.»;

          c) le parole: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."».

14.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

          7-bis. All'articolo 19-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

14.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

          7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.

14.18

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

          7-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano fino all'anno scolastico 2030/31 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

14.19

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

          7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

14.20

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

          7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

14.21

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

          7-bis. Al comma 83-ter dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali» sono soppresse;

          b) le parole: «non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.» sono sostituite dalle seguenti: «determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.»;

          c) le parole: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.».

14.22

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

          7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.

14.23

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

          7-bis. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

14.24

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

          7-bis. All'articolo 19-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

14.25

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa valutazione di eventuali disponibilità di immobili gestiti dall'agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

14.26

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 10-ter, aggiungere i seguenti:

          "10-quater. Al fine di dare attuazione alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

          b) al capoverso 5-quinquies:

          1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono abrogate;

          2) il secondo periodo è abrogato;

          c) al capoverso 5-sexies il primo e il secondo periodo sono abrogati."

          10-ter. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi»."

          10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

14.27

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 10-ter aggiungere il seguente:

          "10-quater. All'articolo 19, comma 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università" - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", ripartite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, si applicano i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"

14.28

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 10-ter aggiungere il seguente:

          "10-quater. All'articolo 19, comma 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università" - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", ripartite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343"

14.29

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 11, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di assistente amministrativo o di assistente tecnico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno sei mesi anche non continuativi.

14.30

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

          "a-bis) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo:" Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

14.31

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

          "a-bis) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo:" Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

14.32

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 11, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: "sono versate con le seguenti": "sono vincolate al rinnovo dei contratti del personale amministrativo e tecnico assunto nell'ambito dell'organico aggiuntivo PNRR e versate".

14.33

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: "sono versate" con le seguenti: "sono vincolate al rinnovo dei contratti del personale amministrativo assunto nell'ambito dell'organico aggiuntivo PNRR e versate."

14.34

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 12, dopo le parole « legge 10 agosto 2023, n 112,» inserire le seguenti: «le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026 ed"

     Conseguentemente, dopo il comma 12 inserire il seguente:

          "12-bis. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026, Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

14.35

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 12, dopo le parole « legge 10 agosto 2023, n 112,» inserire le seguenti: «le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024 ed".

     Conseguentemente, dopo il comma 12 inserire il seguente:

          "12-bis. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.36

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 12, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I predetti contratti possono, altresì, essere attivati anche nell'anno scolastico 2024/2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2024/2025, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente comma coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di collaboratore scolastico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno sei mesi anche non continuativi.».

     Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

          12-bis. Per le finalità di cui al comma 12, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 33,60 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50,40 milioni di euro per l'anno 2025.
12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, pari ad euro 33,60 milioni per l'anno 2024 e ad euro 50,40 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito previsionale di base di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.37

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

          "12-bis. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale."

14.38

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

          «12-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026. »

14.39

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

          12-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

14.40

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

          12-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

          12-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 10 è soppresso.

G14.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

     premesso che:

          l'articolo 14, comma 12, modifica il comma 4-bis.2 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, relativo ai contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, chiarendo che, in caso di rinuncia all'incarico, le istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto;

          ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito

          con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;

          successivamente, l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;

          nonostante la disparità di trattamento e le numerose criticità emerse nella fase attuativa delle disposizioni, gli assistenti tecnici e amministrativi hanno trovato, seppur con notevole ritardo, una tutela rispetto all'effettiva disponibilità delle risorse da parte delle istituzioni scolastiche all'interno del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 11, lettera b);

          invero, per quanto concerne i collaboratori scolastici, nonostante gli annunci, non c'è stata nessuna proroga dei loro contratti sino al termine delle lezioni (30 giugno 2024), costringendo quasi 6000 collaboratori scolastici che in questi mesi hanno contribuito al regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche a rimanere a casa dopo la scadenza del proprio contratto e senza possibilità di programmare con certezza il proprio futuro;

          da tale quadro emerge non solo una chiara e ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti alla stessa categoria, ma soprattutto la volontà di continuare a procedere tramite continue azioni frammentate e disomogenee, invece di attuare una volta per tutte una politica strutturale che miri a contrattualizzare queste figure professionali in maniera certa e permanente;

     impegna il Governo

          a garantire la continuità contrattuale dei collaboratori scolastici assunti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, individuando le risorse necessarie affinché vengano prorogati i contratti in scadenza al 15 aprile 2024 sino al termine delle lezioni.

14.0.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis

          1. Il comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è sostituito con il seguente: "1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art 1 comma 124 della legge 107/2015 in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente"

          2. Sono abrogati i commi 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 dell'articolo 16 ter decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché l'allegato B del medesimo decreto legislativo, sono abrogati.

14.0.2

Pirondini, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di promozione dell'educazione musicale nelle istituzioni scolastiche)

          1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, e al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito il "Fondo per l'incentivazione e la sperimentazione degli Asili musicali" con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale".

          3. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato e tempestivamente aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 2.

          4. Agli oneri derivanti dal comma 1 , pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del Merito».

14.0.3

Pirondini, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno e sviluppo della comunità educante)

          1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, al fine di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025.

          2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai Comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti vòlti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

          3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del Merito.».

14.0.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Tutela vincitori concorso ordinario scuola 2020)

          1. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, sono inseriti nelle graduatorie di merito e hanno diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, laddove già instaurato."

14.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tutela vincitori concorso ordinario scuola 2020)

          1. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, sono inseriti nelle graduatorie di merito e hanno diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, laddove già instaurato.

14.0.6

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tutela vincitori concorso ordinario scuola 2020)

          1. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, sono inseriti nelle graduatorie di merito e hanno diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, laddove già instaurato.

Art. 15-bis

15-bis.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le ordinarie procedure di scorrimento delle medesime graduatorie per il reclutamento del medesimo personale a tempo indeterminato.

15-bis.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, la spesa per il personale scolastico ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

G15-bis.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 15-bis del provvedimento in esame stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale;

          la disposizione risulta inadeguata a causa del tetto di spesa previsto per il quale la spesa non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento;

          il limite finanziario stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla spesa di personale flessibile, consente alle amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del (100 per cento) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

          l'adeguata offerta di servizi educativi per l'infanzia, accessibili in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, rappresenta un fondamentale strumento di sostegno alle famiglie, anche in termini di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

          i comuni da molto tempo subiscono forti restrizioni di carattere finanziario con una diminuzione dei trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato, riduzione della spesa per il personale, con i blocchi dei rinnovi di contratti collettivi,

     impegna il Governo

          a riconsiderare il tetto di spesa previsto all'articolo 15-bis derogando, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, ai limiti di spesa per il personale educativo di comuni e unioni di comuni, previsto dall'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di fronteggiare la carenza di personale nei servizi educativi per l'infanzia.

Art. 16

16.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

          1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5:

          1) al primo periodo, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025»;

          2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023»;

          b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          «5-bis. Al fine del raggiungimento del target connesso alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».

16.0.2

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

          1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5:

          1) al primo periodo, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»;

          2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023»;

          b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine del raggiungimento del target connesso alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».

16.0.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

          1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3 (scuole nuove), dell'investimento 1.3 della Missione 4, Componente 1 (palestre scolastiche) e dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito riprogramma le risorse assegnate alle province e afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte delle province stesse, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

16.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

          1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «, laddove ancora disponibili» sono soppresse;

          b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è consentita per ciascun intervento l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare».

16.0.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

          1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3 (scuole nuove), dell'investimento 1.3 della Missione 4, Componente 1 (palestre scolastiche) e dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito riprogramma le risorse assegnate alle province e afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte delle province stesse, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

16.0.6

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

          1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «, laddove ancora disponibili» sono soppresse;

          b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è consentita per ciascun intervento l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare».

Art. 17

17.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «prioritariamente» sono inserite le seguenti: «e, comunque, nella misura non inferiore al 40 per cento per una durata minima di 30 anni,».

17.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «prioritariamente» sono inserite le seguenti: «e, comunque, nella misura non inferiore al 40 per cento per una durata minima di 30 anni,».

17.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,

     Conseguentemente:

          al medesimo numero, sopprimere le parole: ", agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge";

          alla lettera c), capoverso Art. 1-quater, comma 1, sostituire la parola: "sempre" con la seguente: "eventualmente" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e comunque previa deliberazione del consiglio comunale."

17.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,

17.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le parole "alle imprese".

17.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: "alle imprese".

17.7

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera a), numero 3) sostituire le parole: "nel periodo di riferimento del contributo di gestione" con le seguenti: "di cui al comma 7, lettera e)".

17.8

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

          "3-bis) al comma 5, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata".

17.9

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

          3-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

          «6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.».

17.10

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

          3-bis) al comma 7, lettera d), le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

17.11

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

          3-bis) al comma 7, lettera e), la parola: «nove» è sostituita con la seguente: «quindici».

17.12

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

          3-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:

          «8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali.».

17.13

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

          "4-bis) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

          «12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante della realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione è evidenziato il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvede a rendere pubblici i dati sul proprio sito internet istituzionale e a garantire un periodico aggiornamento.».

17.14

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR,

     Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-quater», al comma 4, sopprimere le parole: , rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR,.

17.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sopprimere la parola: "sempre".

     Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: "anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici" con le seguenti: "previa deliberazione del consiglio comunale."

17.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

 Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sostituire la parola: "sempre" con la seguente: "eventualmente".

     Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e comunque previa deliberazione del consiglio comunale."

17.17

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 1-quater", comma 1, sostituire le parole da "anche in deroga" fino alla fine del comma, con le seguenti: "nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, previa approvazione di piani attuativi volti a promuovere interventi di rigenerazione urbana previsti dagli strumenti urbanistici comunali, comprensivi di servizi di interesse generale e di servizi e attrezzature per studenti".

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso "Art. 1-quater", sopprimere i commi 4 e 5.

17.18

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, alla lettera c) capoverso "Art.1-quater", comma 1, le parole: "anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici." sono sostituite dalle seguenti: "previo accertamento dell'osservanza degli adempimenti di cui al successivo comma 2".

17.19

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "sono realizzabili" con le seguenti: "possono essere realizzati previa".

17.20

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 4, sopprimere le seguenti parole: "né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150."

17.21

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 1-quater", sopprimere il comma 7

17.22

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera c) capoverso Art.1-quater, sopprimere il comma 8.

17.23

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», sopprimere il comma 8.

17.24

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», sopprimere il comma 8.

17.25

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          "8-bis. Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso di regola il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari, salvo casi specifici di difficoltà economica individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

17.26

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 1-quater" dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          "8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture ricettive in esercizio dal 1 gennaio 2022 per mutamenti di destinazione d'uso funzionali all'impiego degli immobili per residenze universitarie."

17.27

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          8-bis Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari.

17.28

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          8-bis. Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso di regola il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari, salvo casi specifici di difficoltà economica individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

17.29

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          "a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis) In tutti i casi, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici. Qualora vengano coinvolti i soggetti privati, queste operazioni sono ammesse a condizione che il soggetto gestore si impegni a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di 30 anni.»"

17.30

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          «1-bis. Le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici, i quali possono usufruire delle condizioni più agevoli possibili, venendo esonerati dal pagamento di qualsiasi corrispettivo. La lista redatta dall'Agenzia del demanio, relativa agli immobili di cui al comma 1, può essere aggiornata e utilizzata anche al di fuori dagli interventi finanziati dal PNRR. Nel caso, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione verso i soggetti privati che intendono realizzare alloggi è ammessa, a condizione che questi si impegnino a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di sessanta anni».

17.31

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038. Entro il termine di novanta giorni, il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e previo parere del CNSU, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce, inoltre, criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

17.32

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17.33

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17.34

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e per 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

G17.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 17 interviene in materia di alloggi e residenze per studenti universitari al fine di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia;

          il diritto allo studio e le politiche per il welfare studentesco dovrebbero rappresentare le priorità per il Paese e per il suo futuro;

          le proteste degli studenti davanti le università, che si susseguono, hanno fatto emergere, a partire dall'elevato importo degli affitti (cosiddetto caro affitti), l'enorme problema del costo degli studi e della necessità di implementare gli strumenti di welfare e i fondi per il diritto allo studio;

          il problema del caro affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione;

          al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;

          l'incremento del fondo rappresenterebbe una risposta concreta alle difficoltà dei tanti studenti fuori sede,

     impegna il Governo

          al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, a prevedere, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

G17.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

     premesso che:

          l'articolo 17 del provvedimento in esame introduce numerose misure di semplificazione in materia di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie,

          in particolare, prevede che, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sia sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie, anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti incrementi della volumetria fino al 35 per cento di quella originaria, legittima o legittimata. Sono inoltre previste ulteriori deroghe rispetto agli obblighi di reperimento di aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, e per la dotazione minima obbligatoria dei parchegggi;

          il complessivo regime di favore introdotto dalla disposizione in esame prevede, come unico contrappeso, il mantenimento del vincolo di destinazione funzionale dell'immobile per una durata non inferiore a dodici anni, decorsi i quali può essere impressa all'immobile una diversa destinazione d'uso, circostanza che lascia presagire una nuova inevitabile involuzione dell'offerta di alloggi per studenti,

     considerato che,

          come noto, l'accesso allo studio è strettamente legato alla capacità di sostenere i costi abitativi, considerando, in particolare, la scarsa dotazione di student housing, nettamente inferiore in Italia rispetto ad altri Paesi europei,

          preme, tuttavia, rilevare che le misure introdotte, sorrette dall'esigenza ampliare l'offerta di alloggi e residenze per studenti, mancano tuttavia di una prospettiva adeguata, in grado di cogliere l'opportunità di avviare processi rigenerativi e di sviluppo territoriale stabili e di lunga durata, basati su strategie integrate, sulla sperimentazione di nuovi modelli abitativi che prevedano il riuso di edifici esistenti e, contestualmente, soluzioni abitative innovative e funzionali, in grado di soddisfare anche l'esigenza di incrementare la dotazione di servizi e attrezzature per studenti, di ridisegnare i luoghi di condivisione e gli spazi comuni, anche nel rispetto dei principi ecologici e di economia circolare,

     impegna il Governo,

          ad adottare opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a contemperare l'esigenza di incrementare l'offerta di alloggi e residenze per studenti con una più ampia strategia di riqualificazione urbana e territoriale, in chiave sostenibile, coerente con i principi dell'European Green Deal.

Art. 18

18.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 - Componente 2 del PNRR, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, il compenso per le attività indicate al periodo precedente non può superare una somma superiore a un terzo dello stipendio lordo percepito dal professore o ricercatore a tempo pieno richiedente»;

          b) all'articolo 6, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso in cui l'incarico sia retribuito, il compenso non può superare una somma superiore a un terzo dello stipendio lordo percepito dal professore o ricercatore a tempo pieno».

          c) all'articolo 14, comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole: «sentiti i Ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;

          d) all'articolo 14, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022.».

18.0.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Art 18-bis.

          (Disposizioni urgenti in materia di beni culturali)

          1. Al fine di tutelare, conservare, promuovere e valorizzare le biblioteche e archivi storici pubblici, per l'anno 2024, è autorizza la spesa di 2 milioni di euro a favore del servizio bibliotecario regionale (SBR) della regione Calabria e delle biblioteche civiche ubicate nel territorio della regione Calabria.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190."

Art. 19

19.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, sostituire le parole: per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR con le seguenti: per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR

19.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR"

19.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR."

G19.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 19, modificato in sede referente alla Camera in seguito all'approvazione di un emendamento del Partito democratico, reca misure volte a snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR;

          la norma consente al Dipartimento di autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di impiantistica sportiva a utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta; autorizza il Dipartimento a riprogrammare le risorse resesi disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine,

     impegna il Governo

          a non circoscrivere la realizzazione di nuove palestre pubbliche ai soli comuni delle isole minori marine.

19.0.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della Missione 5 in merito al riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)

          1. Al fine di assicurare la piena inclusione sociale delle persone con sordocecità, in coerenza con gli obiettivi della Missione 5 del PNRR, i relativi assi strategici e con gli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono aggiunte le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva»;

          b) all'articolo 2:

          1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.»;

          2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le persone sordocieche che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ottenimento delle indennità collegate alla condizione di cecità civile e di sordità civile percepiscono le medesime indennità in forma unificata.»;

          c) all'articolo 3:

          1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, le parole: «di cecità civile e di sordità civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile»;

          2) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti vengano accertate, nel corso di una o più visite, la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile.».

Art. 20

20.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "società in-house" aggiungere le seguenti: ", anche nei casi in cui la Pubblica amministrazione che intende far esercitare la funzione non sia il soggetto controllante della stessa";

          b) al comma 1, lettera d), capoverso «articolo 64-ter», comma 6, dopo le parole: "dati personali" aggiungere le seguenti: ", la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281";

          c) al comma 1, lettera e), capoverso «articolo 64-quater», comma 3, sostituire le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti: "Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281".

20.2

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: società in-house aggiungere le seguenti: , anche nei casi in cui la Pubblica amministrazione che intende far esercitare la funzione non sia il soggetto controllante della stessa.

     Conseguentemente al medesimo comma:

          - lettera d), capoverso «articolo 64-ter», comma 6, dopo le parole: dati personali aggiungere le seguenti: , la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

          - lettera e), capoverso «articolo 64-quater», comma 3, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

20.3

Gelmini, Lombardo

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

          "c-bis) dopo l'articolo 64-bis e` inserito il seguente: «Articolo 64-bis.1

          (Presentazione di denunce mediante identificazione digitale)

          1. Nei casi di smarrimento, deterioramento o distruzione della carta di identita`, della patente di guida o del passaporto, la relativa denuncia agli organi di polizia puo` essere presentata dal titolare anche in modalita` telematica, compilando apposito modulo informatico predisposto dalle autorita`, previa identificazione digitale mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identita` digitale di cittadini e imprese (SPID) ovvero mediante accesso con la carta di identita` elettronica (CIE) ovvero con la carta nazionale dei servizi.

          2. La procedura di cui al comma 1 puo` essere utilizzata anche per presentare la denuncia di smarrimento, deterioramento o distruzione delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico.

          3. La disciplina di cui al presente articolo si applica altresi` alla presentazione di denuncia di furto o appropriazione indebita contro ignoti, purche? il fatto non rientri in una fattispecie che costituisce piu` grave reato.»

     Conseguentemente,

          a) al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

          "e-bis) all'articolo 65, dopo il comma 2, e` aggiunto il seguente:

          «2-bis. Le denunce presentate e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle denunce e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza dell'autorita` di polizia giudiziaria, nell'ambito delle procedure e con le modalita` che sono consentite dalla legge.»;

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Al fine dell'attuazione dell'articolo 64-bis.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o piu` decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sono individuati, ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, eventuali ulteriori standard tecnologici che si rendono necessari al fine di rendere operativo il sistema di presentazione delle denunce in modalita` telematica mediante identificazione digitale; inoltre il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, con uno o piu` decreti, disciplina la predisposizione dei moduli informatici di cui ai commi precedenti nonche? le procedure per l'acquisizione delle denunce presentate in modalita` telematica, per il rilascio di eventuale documento sostitutivo provvisorio ovvero di un duplicato e per l'emissione di un nuovo documento:
a) nel caso della patente di guida, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

          b) nel caso del passaporto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) nel caso delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

20.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 64-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

          1. Il cittadino iscritto in ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, a soggetti iscritti in ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. Il rilascio della delega legittima il delegato ad accedere ai servizi in rete per conto del delegante nonché a sottoscrivere, a nome proprio e per conto del medesimo delegante, documenti informatici, istanze, contratti o atti nei confronti di pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

     Conseguentemente, al medesimo comma:

          - alla lettera e), capoverso «Art. 64-quater», comma 3, lettera c), dopo le parole: sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, inserire le seguenti: , deleghe;

          - alla lettera e), capoverso «Art. 64-quater», comma 5, lettera b), dopo le parole: sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, inserire le seguenti: , deleghe.

20.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

20.6

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

20.7

Fregolent

Sopprimere i commi 3 e 4.

20.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere i commi 3 e 4.

20.9

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 3 con il seguente:

          3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, ad almeno due soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al periodo precedente è assunto come prezzo base per le manifestazioni di interesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I criteri e le modalità di espletamento della procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche al fine di garantire il rispetto della neutralità della piattaforma di interconnessione tra i soggetti destinatari del pagamento e i prestatori dei servizi di pagamento.

20.10

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sostituire il comma 3 con il seguente:

          3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20.11

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 3 con il seguente:

          3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti, in misura pari al 51 per cento, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa i diritti di opzione per l'acquisto della corrispondente partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Con procedure e modalità adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e tenuto conto della relazione giurata di stima di cui al successivo periodo, i diritti di opzione per l'acquisto del 49 per cento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa sono attribuiti, a titolo oneroso, sulla base di manifestazioni di interesse da parte di banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la parte acquirente e con oneri a carico della stessa. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

     Conseguentemente, al comma 3-bis, sostituire le parole: il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può con le seguenti: i soggetti scelti sulla base di manifestazioni di interesse tra le banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non possono

20.12

Fregolent

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261" con le seguenti: "sono attribuiti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.".

     Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 2, le parole "con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse." sono sostituite dalle seguenti: "con la parte acquirente e con oneri a carico della stessa.".

20.13

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 con le seguenti: attraverso una gara pubblica che possa individuare, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, un soggetto qualificato;

     Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel disciplinare per l'assegnazione della gara prevista nel periodo 1, devono essere inseriti adeguati presidi a tutela della neutralità delle piattaforme gestite da PagoPa Spa.

20.14

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 con le seguenti: attraverso una gara pubblica che possa individuare, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, un soggetto qualificato;

     Conseguentemente:

          - al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel disciplinare per l'assegnazione della gara prevista nel primo periodo, devono essere inseriti adeguati presidi a tutela della neutralità delle piattaforme gestite da PagoPa Spa.

          - al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con le seguenti: il soggetto qualificato individuato attraverso una gara pubblica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie.

20.15

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, aggiungere le seguenti: e ad almeno due ulteriori soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione

     Conseguentemente, al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: non può stipulare, con le seguenti: ovvero i soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, non possono stipulare

20.16

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Sopprimere il comma 3-ter.

20.17

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 3-ter, alla lettera a), premettere le parole: ferme restando le tutele riconosciute dalla legge ai soci di minoranza.

20.18

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 4, sostituire le parole «controllata, anche indirettamente, dallo Stato» con le seguenti «interamente controllata, anche indirettamente, dallo Stato».

G20.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il decreto all'esame interviene in particolare sulla governance per il PNRR e il PNC e prevede tra l'altro misure in materia di digitalizzazione, con modifiche al Codice dell'amministrazione digitale;

          nell'ambito della medesima misura sulla digitalizzazione l'articolo 20, al comma 3, prevede che i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella PagoPA (società in house della Presidenza del Consiglio dei ministri) siano attribuiti in misura maggioritaria all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa e, in misura minoritaria, a Poste Italiane Spa;

          la misura potrebbe rientrare nella visione del Governo nella più ampia operazione di privatizzazione di Poste italiane Spa al quale il Gruppo del Partito democratico si è già fermamente opposto in sede di esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa;

          la dismissione delle quote azionarie, a cui si aggiunge l'operazione di acquisizione da parte di Poste italiane Spa del 49 per cento della quota capitale di PagoPA, evidenzia l'utilizzo della più importante azienda italiana di servizi come fonte di finanziamento delle politiche del Governo;

          anche l'Antitrust ha rilevato diversi elementi di criticità sia per la contestuale proposta di privatizzazione di Poste Italiane Spa sia per le modalità con cui il Governo intende operare in assenza di procedure concorsuali rimarcando gli effetti estremamente negativi in termini di concorrenza e protezione di dati sensibili dei cittadini;

          PagoPA Spa è un modello di eccellenza, con un know-how essenziale per la transizione digitale del settore pubblico;

          la privatizzazione di Poste italiane Spa e la contestuale cessione di PagoPA Spa rischiano di creare un enorme danno al Paese,

     impegna il Governo

          a valutare gli effetti negativi in termini di concorrenza e protezione di dati sensibili dei cittadini evidenziati dall'Antitrust conseguenti all'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa (società in house della Presidenza del Consiglio dei ministri) in misura maggioritaria all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa e in misura minoritaria a Poste italiane Spa allo scopo di adottare in tempi rapidi le opportune iniziative normative volte a scongiurarne la cessione.

G20.2

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il decreto all'esame interviene in particolare sulla governance per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Piano nazionale complementare e prevede, tra l'altro, misure in materia di digitalizzazione, con modifiche al Codice dell'amministrazione digitale;

          nell'ambito della medesima misura sulla digitalizzazione l'articolo 20, al comma 3, prevede che i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella PagoPa (società in house della Presidenza del Consiglio dei ministri) siano attribuiti in misura maggioritaria a all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa e, in misura minoritaria, a Poste Italiane Spa;

          la misura potrebbe rientrare nella visione del Governo nella più ampia operazione di privatizzazione di Poste Italiane Spa al quale il Gruppo del Partito Democratico si è già fermamente opposto in sede di esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa;

          la dismissione delle quote azionarie, a cui si aggiunge l'operazione di acquisizione da parte di Poste italiane Spa del 49 per cento della quota capitale di PagoPa, evidenzia l'utilizzo della più importante azienda italiana di servizi come fonte di finanziamento delle politiche del Governo;

          anche l'Antitrust ha rilevato diversi elementi di criticità sia per la contestuale proposta di privatizzazione di Poste Italiane Spa sia per le modalità con cui il governo intende operare in assenza di procedure concorsuali rimarcando gli effetti estremamente negativi in termini di concorrenza e protezione di dati sensibili dei cittadini;

          PagoPA Spa è un modello di eccellenza, con un know-how essenziale per la transizione digitale del settore pubblico;

          la privatizzazione di Poste Italiane Spa e la contestuale cessione di PagoPa Spa rischiano di creare un enorme danno al Paese,

     impegna il Governo

          a valutare gli effetti negativi in termini di concorrenza e protezione di dati sensibili dei cittadini evidenziati dall'Antitrust conseguenti all'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPa Spa (società in house della Presidenza del Consiglio dei ministri) in misura maggioritaria all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa e in misura minoritaria a Poste Italiane Spa allo scopo di adottare in tempi rapidi le opportune iniziative normative volte ad attivare procedure per valutare le manifestazioni di interesse effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione per la cessione della quota minoritaria ad almeno due soggetti cessionari evitando così che la concentrazione comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, così da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

G20.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

     premesso che:

          l'articolo 20, comma 3, del provvedimento in esame, nell'ambito di una presunta "operazione di razionalizzazione e di riassetto industriale" delle partecipazioni dello Stato, ha attribuito le quote di capitale della società PagoPA, detentrice dell'omonima piattaforma digitale deputata ai pagamenti in favore della pubblica amministrazione, rispettivamente all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, nella misura del 51 per cento, e a Poste S.p.A., nella misura del restante 49 per cento;

          tale manovra, che si inserisce nel solco delle privatizzazioni annunciate dal Governo al fine di recuperare 20 miliardi di euro nel triennio 2024-2026, ha sollevato forti critiche tra gli operatori di mercato e la netta contrarietà da parte di banche ed enti creditizi in ragione della non conformità dell'operazione con la normativa vigente in materia di concorrenza;

     considerato che:

          ad esprimersi in merito ai contenuti della norma citata è intervenuta anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, tramite un comunicato ufficiale, ha formalizzato una serie di osservazioni sui contenuti e le modalità dell'operazione di cessione di PagoPA, affermando che la norma presenta "alcune criticità concorrenziali";

          nella memoria dell'Autorità si precisa che: "in una prospettiva di garanzia del mercato e dei diritti degli operatori potenzialmente interessati, l'individuazione del cessionario della quota del 49% dovrebbe avvenire ad esito di un'asta competitiva o comunque di una procedura che valuti e metta a confronto più manifestazioni di interesse";

          ad allertare l'Autorità sono state sia le modalità, considerate poco trasparenti, seguite per la cessione al mercato di una società pubblica, sia le caratteristiche specifiche del soggetto cessionario individuato dal legislatore. Nello specifico, ha osservato che l'ingresso di Poste italiane nel capitale sociale di PagoPA "potrebbe sollevare alcune rilevanti problematicità nel funzionamento del mercato, che investono in primis il settore dei pagamenti digitali e poi quello delle notifiche";

          in tal senso, l'ingresso nel capitale della società pubblica di un operatore di mercato comporterebbe l'attribuzione in via diretta allo stesso operatore del privilegio riconosciuto alla piattaforma, con conseguente partecipazione alla relativa quota di profitti. Per questo motivo, secondo l'Autorità, si rende indispensabile l'adozione di modalità trasparenti e non discriminatorie per trasferire a un soggetto di mercato parte dei benefici connessi al godimento di un privilegio riconosciuto ex lege;

          il comunicato ha messo, altresì, in luce come il programma tracciato dal Governo sia fondamentalmente incompatibile con le disposizioni di legge riguardanti le procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, disciplinata dal decreto legislativo n. 332 del 1994;

          la normativa prevede, infatti, che nei casi di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, il sistema prioritario sia il ricorso al mercato con procedura aperta, relegando in via residuale ed eccezionale la negoziazione diretta;

          la cessione delle quote di PagoPA a Poligrafico e Poste per una cifra inferiore a quella di mercato costituirebbe anche una violazione della disciplina sugli aiuti di Stato. Pertanto, al fine di valorizzare al meglio i beni pubblici da alienare, è indispensabile che la cessione avvenga mediante una gara aperta, disciplinata secondo procedure trasparenti e non discriminatorie;

     valutato che:

          un emendamento governativo ha poi riformulato la disposizione originariamente contenuta nel provvedimento e, in particolare, ha previsto che Poste Italiane non possa stipulare patti di sindacato che la portino ad avere un'influenza dominante su PagoPA, che l'Ad della società di pagamenti pubblici debba essere espressione del socio di maggioranza (Poligrafico dello Stato che avrebbe il 51% dopo la cessione) così come la maggioranza dei consiglieri, che all'organo delegato siano riservate "le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati e la piattaforma digitale per le notifiche, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica" e che, da ultimo, PagoPA garantisca uguale trattamento a tutti coloro che operano sulla piattaforma e adotti presidi gestionali per evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili;

          stante tale riformulazione, però, la norma non parebbe avulsa dal rischio di non centrare l'obiettivo dichiarato nella relazione tecnica ovverosia garantire la "parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma dei pagamenti" e adottare "conseguentemente i presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative a tutti i servizi prestati dalla società";

     impegna il Governo:

          ad adottare tutte le misure necessarie per risolvere le problematiche concorrenziali rilevate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione alla cessione di PagoPA all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e a Poste italiane S.p.A.;

          in una prospettiva di garanzia del mercato e dei diritti degli operatori potenzialmente interessati, a predisporre un'asta competitiva o comunque una procedura che valuti e metta a confronto più manifestazioni di interesse sì da garantire il conseguimento di maggiori introiti per il bilancio pubblico rispetto alle indeterminate modalità previste nell'articolo 20 citato;

          ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta ad escludere che dalla cessione summenzionata non derivi un disimpegno pubblico sul fronte dello sviluppo, della semplificazione, della qualità e della sicurezza dei servizi di pagamento in via digitale, con conseguente pregiudizio per la pubblica amministrazione e gli enti creditori che hanno finora utilizzato la piattaforma di PagoPA.

Art. 21

21.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          3-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e le funzioni di raccolta ed elaborazione dati delle province è istituito, per l'anno 2024, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, entro il 30 giugno 2024, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.2

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          3-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e le funzioni di raccolta ed elaborazione dati delle province è istituito, per l'anno 2024, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, entro il 30 giugno 2024, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 22

22.1

Damante, Pirro, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «di tale amministrazione e».

22.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente:

«Art. 16-bis.

(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

          1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organizza con possibilità di scorrimento fra i distretti.

          2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

22.3

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

          1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'ufficio per il processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico - al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

22.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», al comma 1 sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico con le seguenti: nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica.

     Conseguentemente, al medesimo capoverso:

          - al comma 2 sostituire le parole: nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL con le seguenti: nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

          - sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: previa selezione comparativa.

22.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico con le seguenti: nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica.

     Conseguentemente:

          - al medesimo comma, medesimo capoverso:

          - al comma 2, sostituire le parole: nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL con le seguenti: nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

          - sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: previa selezione comparativa;

          - al comma 2 sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 ed euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027.

22.6

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

          «a) al capoverso "Articolo 16-bis", comma 1, le parole "previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica";

          b) al capoverso "articolo 16-bis", comma 2, le parole "nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL" sono sostituite dalle seguenti "nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo";

          c) le parole "previa selezione comparativa", ovunque ricorrano, sono soppresse.»

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso "Articolo 16-bis" comma 2, sostituire le parole "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027" con le seguenti "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 e euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027"

22.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, sostituire le parole: "previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico" con le seguenti: "nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica."

22.8

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, dopo le parole: a legislazione vigente inserire le seguenti: anche in posizione soprannumeraria, fino al riassorbimento, con possibilità di scorrimento tra i distretti.

22.9

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

          4-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR e per supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
4-ter. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-quater. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

G22.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali, ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate recentemente dal Parlamento, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR, il quale, per il settore giustizia, ha impegnato il Paese con l'Europa ad attuare riforme strategiche, che sono state approvate in tempi assolutamente utili ma che adesso necessitano di piena attuazione;

          il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha infatti individuato nel sistema giustizia uno snodo strategico per il rilancio del Paese e, nella celerità dei processi, uno degli obiettivi strategici cui orientare parte dei progetti finanziati con le risorse europee e, per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge tra gli obiettivi quello di portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa, potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti, garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne, contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti,

     impegna il Governo

          nell'ambito delle sue prerogative, ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nonché al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, per l'attuazione delle riforme, per l'abbattimento della recidiva e per la piena attuazione dei principi costituzionali, quale quello di cui all'articolo 27 della Costituzione, a prevedere il reclutamento di non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche tramite lo scorrimento di graduatorie in corso di validità all'entrata in vigore della legge in esame, a garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, aumentando il personale e portando a termine i concorsi già banditi, ad agire assicurando la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, aumentandone la dotazione organica, potenziando gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale, psicologi e di mediatore culturale, a assicurare la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo che il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possa accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turnover, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli altri profili professionali chiamati per rafforzare l'attività ordinaria dell'amministrazione della giustizia.

G22.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali, ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate recentemente dal Parlamento, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR, il quale, per il settore giustizia, ha impegnato il Paese con l'Europa ad attuare riforme strategiche;

          il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua nel sistema giustizia uno snodo strategico per il rilancio del Paese: il sistema Giustizia è infatti un sistema complesso, nel quale, oltre all'organizzazione giudiziaria, deve assumere una posizione sempre più centrale il mondo dell'esecuzione penale;

          particolare attenzione meriterebbe in questo contesto la giustizia minorile, strategica, questa sì, per il futuro che intendiamo costruire per le nuove generazioni;

          il VII Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti penali per minorenni ci dice che, all'inizio del 2024 erano circa 500 i detenuti nelle carceri minorili italiane: da oltre dieci anni che non si raggiungeva una simile cifra, e che gli ingressi negli IPM, Istituti penali minorili, sono in netto aumento; se sono stati 835 nel 2021, ne abbiamo avuti 1.143 nel 2023, la cifra più alta almeno negli ultimi quindici anni; inoltre i ragazzi in IPM in misura cautelare erano 340 nel gennaio 2024, mentre erano 243 un anno prima; «si tratta dunque - denuncia il rapporto - di un effetto evidente degli effetti del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", noto come Decreto Caivano; la crescita delle presenze negli ultimi 12 mesi è fatta quasi interamente di ragazze e ragazzi in misura cautelare. Altro effetto del decreto è la notevole crescita degli ingressi in IPM per violazione della legge sugli stupefacenti, con un aumento del 37,4 per cento in un solo anno. La presenza negli IPM oggi è fatta soprattutto di ragazzi e ragazze minorenni. La fascia più rappresentata è quella dei 16 e 17 anni, ed in totale i minorenni sono in larga maggioranza, quasi il 60 per cento dei presenti. Due anni fa la situazione era esattamente invertita. L'aumentata possibilità introdotta dal Decreto Caivano di trasferire i ragazzi maggiorenni dagli IPM alle carceri per adulti sta facendo vedere i propri effetti, con danni enormi sul futuro dei ragazzi»;

          durante i lavori che ne hanno preceduto l'approvazione avevamo denunciato come il combinato disposto tra le norme proposte dal Governo e le modifiche introdotte al Senato avrebbe determinato un grave impatto sui penitenziari minorili, nonché portato ad un aumento notevole dei detenuti negli istituti penitenziari minorili in strutture già al limite della capienza, indebolendo gravemente proprio quel modello italiano con un basso livello di reclusione dei minori (nel 2022, a fronte di circa quattordicimila arresti, erano meno di quattrocento i giovanissimi presenti negli istituti penali per minorenni) che è guardato con grande interesse nel resto del mondo, in quanto particolarmente sensibile all'istanza di reinserimento sociale del minore, in linea con l'articolo 27 della Costituzione e con il legame - da esso consacrato - tra rieducazione e umanità della pena;

          il PNRR rappresenta una grande occasione per intervenire con decisione per incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

          il PNC, Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ha infatti stanziato complessivamente 30,6 miliardi di euro per la realizzazione di interventi finanziati in via esclusiva e dunque a carico del bilancio dello Stato e altri cofinanziati con il PNRR, per i quali il PNC istituisce risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dal PNRR;

          è dunque necessario e urgente perseguire un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, da considerare sempre e comunque come extrema ratio della giustizia minorile, degli Uffici di servizio sociale per minorenni, degli Istituti penali per minorenni, dei Centri di prima accoglienza, delle Comunità, dei Centri diurni polifunzionali, per assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative previste, ma soprattutto è fondamentale riportare il sistema dell'esecuzione penale minorile alla sua unica e fondamentale funzione e natura, e cioè quella rieducativa, volta al recupero e alla formazione, riportando al centro la probation e il sistema delle misure alternative alla detenzione,

     impegna il Governo

          a predisporre, nell'ambito delle sue proprie prerogative, tutte le misure, sia di carattere finanziario sia relative all'organizzazione e al reclutamento e alla formazione del personale alle stesse preposte, necessarie al raggiungimento delle finalità individuate dal PNRR e dal PNC, rendendo sempre possibile il trattamento e riportando al centro il sistema della probation minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli uffici di servizio sociale per minorenni, i centri di prima accoglienza, le case e i centri di comunità, i centri diurni polifunzionali, al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative.

G22.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)",

     premesso che:

          l'articolo 22, comma 1, lett. a), modifica le condizioni per l'ammissione al bando di concorso per il reclutamento di addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, altresì, che il servizio prestato costituisca titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;

          l'articolo 22, comma 1, lett. a), interviene sull'art. 11 del DL 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2013, n. 113), in materia di addetti all'ufficio per il processo (UPP). L'art. 11 del DL 80/2021 è volto a realizzare quanto specificamente previsto nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) ed in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa;

          Tuttavia, l'atto in esame difetta di qualsivoglia previsione in merito al rafforzamento della pianta organica della magistratura ordinaria, impedendo - tra l'altro - la piena attuazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., posto che appare evidente come il vero e unico antidoto alla lentezza dei processi sia costituito dall'incremento delle risorse umane, per rafforzare l'organico della magistratura e consentire di smaltire l'annoso problema dell'arretrato degli uffici giudiziari;

          appare opportuno ricordare in questa sede come ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PNRR, l'Italia si è impegnata a ridurre la durata dei processi del 40% nel civile e del 25% nel penale, entro giugno 2026;

          inoltre, il disegno di Legge già approvato al Senato ed attualmente in esame alla Camera, (A.C 1718) recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare ha introdotto la collegialità nell'applicazione della misura della custodia in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva, e pertanto, comporterà un ulteriore aggravio delle competenze dei singoli magistrati, che richiederebbe già di per sé, un incremento considerevole della pianta organica;

          Sebbene sia stato previsto, per un adeguato rafforzamento dell'organico, che tali norme si applichino decorsi 2 anni dall'entrata in vigore della legge e l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, l'incremento di 250 unità - infatti - non appare sufficiente a sopportare il carico di lavoro degli organi giudicanti, considerando, altresì, l'ingente quantità di arretrato, cui ancora non si è potuto far fronte, specie in grado di appello;

          anche la Legge di Bilancio di recente approvazione ha sostanzialmente confermato come la effettiva velocizzazione dei processi, soprattutto civili non appaiono una priorità del Governo in carica: in particolare, il disegno di legge approvato in prima battuta dal Consiglio dei ministri, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, conteneva solo una norma in materia di giustizia, l'articolo 67, che ha istituito un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima. Ma, nonostante le esigue modifiche apportate in sede emendativa, il Governo in carica ha dimostrato di non voler incidere concretamente sullo smaltimento dell''arretrato e riduzione del disposition time visto che non sono state stanziate risorse a favore di assunzioni straordinarie nella magistratura ordinaria;

          una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

     impegna il Governo

          a stanziare ulteriori risorse per consentire l'ampliamento della pianta organica della magistratura di 1000 unità, al fine di avvicinare il rapporto magistrati-cittadini, dagli attuali 11 ogni 100.000 abitanti, alla media europea di 22.

Art. 23

23.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Ai commi 1 e 3 dopo la parola: procedimenti sopprimere la seguente: civili.

Art. 23-bis

23-bis.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

(Disposizioni in materia di reclutamento di magistrati ordinari)

          1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nonché al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

23-bis.0.2

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

(Disposizioni per il funzionamento delle strutture penitenziarie)

          1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, nonché al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

          a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'amministrazione penitenziaria con università, fondazioni e istituti di ricerca, ordini professionali, enti locali, associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa amministrazione;

          b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

          c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

          d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

          e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

          f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale.

23-bis.0.3

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter

(Disposizioni per il funzionamento delle strutture penitenziarie per i minorenni, degli uffici di servizio sociale per minorenni, degli istituti penali per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle comunità, dei centri diurni polifunzionali volte ad assicurare lo svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative)

          1. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, degli uffici di servizio sociale per minorenni, degli istituti penali per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle comunità, dei centri diurni polifunzionali, e di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative previste, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 24

24.0.1

Lopreiato, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

          1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR finalizzati ad assicurare efficienza e competitività al sistema giudiziario italiano nonchè di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché della trasformazione del giudice della cautela in organo collegiale, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

          2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024, 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

          3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

          a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

          b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 11.963.706 per l'anno 2025, euro 32.598.316 per l'anno 2026, euro 41.787.156 per l'anno 2027, euro 41.787.156 per l'anno 2028, euro 50.140.356 per l'anno 2029, euro 56.655.103 per l'anno 2030, euro 56.709.128 per l'anno 2031, euro 59.028.976 per l'anno 2032, euro 59.222.298 per l'anno 2033 e euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

          Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)

          «Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione

1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione

1

Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche

1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

65

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione

442

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati

10.221

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

200

N. Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti
vacanti nell'organico)

TOTALE

11.353

Art. 25

25.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al primo comma, alla lettera a), premettere la seguente:

          «0a) All'art. 543, i commi 5 e 6 sono abrogati.»

Art. 27

27.0.1

Lopreiato, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis.

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

          1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."

27.0.2

Lopreiato, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 nonchè di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."

27.0.3

Lopreiato, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 20 milioni per gli anni 2024, 2025 e 2026 destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."

27.0.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Risarcimento dei crimini di guerra)

          1. All'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione» sono soppresse.

Art. 28

G28.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'Unione europea con decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette Missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU,

          per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

          ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

          a distanza di tre mesi dalla revisione, con il decreto-legge oggi in esame, il Governo è intervenuto per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate;

          ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR,

     impegna il Governo

          ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento della misura M3C1 - Investimento 1.2.3 Linee di collegamento ad alta velocità con l'Europa nel Nord (Verona-Brennero - opere di adduzione), a tal fine prevedendo con il primo provvedimento utile l'apposito stanziamento di 930 milioni di euro.

G28.2

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» sono presenti norme e risorse che riguardano lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

          il PNRR finanzia, con oltre 500 milioni di euro, la realizzazione di nuove tramvie nella città metropolitana di Firenze;

          il sistema tramviario di Firenze costituisce una infrastruttura per la mobilità ecologica e puntuale nell'area metropolitana, che snellisce i flussi di traffico e determina l'abbattimento di emissioni nocive;

          il sistema tramviario di Firenze è già oggi molto utilizzato e consiste nelle linee attive T1 (Careggi-Scandicci) e T2 (Aeroporto-Piazza dell'Unità), nella linea in corso di realizzazione «Variante Centro Storico» (Fortezza-Cavour) e nelle linee da realizzare Linea 3.2.1 (Piazza Libertà-Bagno a Ripoli), Linea 3.2.2 (Piazza Libertà-Rovezzano), Linea 2.2 (Peretola-Sesto fiorentino) e Linea 4 (Leopolda-Campi Bisenzio), le cui realizzazioni sono finanziate anche dal PNRR;

          con la legge di bilancio 2024-2026 sono stati definanziati 30 milioni di euro relativi alla realizzazione della prima tratta della tramvia 4 (Leopolda-San Donnino);

          il Governo si è però impegnato pubblicamente a reinserire tali risorse nel bilancio 2027 per consentire di realizzare la suddetta Linea 4;

          appare quindi urgente e necessario la conferma del finanziamento dei 30 milioni di euro anche al fine di evitare ritardi nella realizzazione delle linee tramviarie, finanziate anche dal presente provvedimento,

     impegna il Governo

          a ripristinare nelle prossime manovre di bilancio, in relazione a quanto espresso in premessa, 30 milioni di euro assegnati originariamente per l'anno 2024 alla tramvia di Firenze.

G28.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

     premesso che:

          il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

     considerato che:

          il trasporto ferroviario delle merci è la modalità di trasporto con minore impatto negativo per l'ambiente e per il territorio. Il settore contribuisce in modo sostanziale all'economia nazionale ed Europea impiegando in via diretta circa 1 milione di persone, tra imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura, ed almeno altrettanti nell'indotto (costruttori, manutentori, fornitori);

          l'invecchiamento della forza lavoro e l'incremento di traffico ferroviario delle merci, atteso al termine dei lavori PNRR che comporteranno un ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, rappresentano le precondizioni per la costante ricerca di personale formato, per quel che attiene la sicurezza ferroviaria e la condotta dei treni, da parte delle 26 Imprese Ferroviarie abilitate al trasporto ferroviario delle merci su tutto il territorio nazionale, e del relativo indotto (manutentori, personale di terra e personale di esercizio);

          al fine di contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, soprattutto quella giovanile;

          risulta prioritario contrastare il crollo dei volumi di traffico ferroviario merci in ambito portuale cominciato nel 2023;

     Impegna il Governo:

          in analogia con il settore dell'autotrasporto, a istituire un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci;

          a riconoscere un incentivo agli operatori della manovra ferroviaria, al fine di sostenere il rilancio del trasporto ferroviario delle merci in ambito portuale.

G28.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

     premesso che:

          il provvedimento in esame include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

          l'articolo 28 mira a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con la società Rete ferroviaria italiana Spa. A tal fine, l'articolo in esame prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del consiglio del 13 luglio 2021, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Si prevede inoltre che con il medesimo decreto di si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da realizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma - parte investimenti;

          il nuovo Contratto di Programma 2022-2026, parte Investimenti, che ha seguito il nuovo iter previsto dal Decreto Legge 152/2021, è stato approvato dal CIPESS nella seduta del 02 agosto 2022 con delibera n.25 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 9 novembre 2022 ed ha concluso il suo iter autorizzativo con la sottoscrizione tra MIT e RFI avvenuta rispettivamente in data 19 e 20 dicembre 2022;

          il Decreto in esame conferma i timori più volte espressi sul definanziamento e rimodulazione degli investimenti ferroviari al Sud, sul materiale rotabile ferroviario, sull'upgrade tecnologico della rete e la cancellazione del limite del 2026 per la realizzazione degli investimenti;

     Impegna il Governo:

          ad assicurare i fondi dovuti alle infrastrutture ferroviarie, con particolare riguardo a quelle del Sud, alla luce dei definanziamenti in esame, prevedendo un cronoprogramma entro il 2026 che permetta di non disperdere le risorse previste dal PNRR evitando di accentuare il divario infrastrutturale tra Sud e Nord, d'intesa con Rete ferroviaria italiana e il ministero dell'Economia.

28.0.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68)

          1. All'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «12-octies. Al fine di favorire il recupero, la valorizzazione e il migliore uso allo stato della tecnica in chiave di transizione ecologica di infrastrutture ferroviarie di carattere locale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida per la redazione e la valutazione di progetti concernenti l'utilizzazione di strutture ferroviarie di carattere locale, anche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture a esse collegate, per il transito di tram e di veicoli leggeri su rotaia. Le linee guida indicano, tra l'altro, la definizione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura, il campo di applicabilità e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto leggero su rotaia, nonché l'individuazione delle sedi utilizzabili in quanto attrezzate con i componenti tecnologici necessari per consentire il transito di veicoli ferroviari leggeri su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria a fini di connettività; le linee guida devono altresì contenere tutte le ulteriori previsioni necessarie a rendere possibile l'esercizio dei servizi di trasporto leggero su rotaia.

          12-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida volte a definire tipologia e caratteristiche degli itinerari nei quali può essere prevista la programmazione di servizi di trasporto rapido di massa svolti mediante autosnodati e filosnodati di lunghezza fino a 24 metri, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

28.0.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione stradale)

          1. Le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
2. L'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è abrogato.

28.0.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis.

(Agevolazioni fiscali in favore dei residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa)

          1. In considerazione degli svantaggi economico-sociali del comune di Lampedusa e Linosa, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio e l'integrazione sociale, nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa è istituita una zona franca agli effetti del presente articolo.

          2. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, in deroga all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, il territorio delle isole di Lampedusa e Linosa è considerato area extra-doganale ai fini del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le modalità di attuazione del presente comma, ivi inclusa la definizione dell'ambito territoriale di applicazione della zona franca.

          3. Per le persone fisiche residenti da almeno cinque anni nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa, i redditi da lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti sul territorio del comune, entro il limite annuo di 50.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del loro ammontare. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti residenti e, per i soggetti non residenti, dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa.

          4. Per le imprese che svolgono o che intraprendono una nuova iniziativa economica sul territorio del Comune di Lampedusa e Linosa l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività sul territorio comunale è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dal periodo d'imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività e per i quattro periodi d'imposta successivi.

          5. Alle persone fisiche residenti da almeno cinque anni nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa è concessa un'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi ai sensi del numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 6 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

          6. In considerazione del disagio conseguente all'insularità, alle persone fisiche residenti sul territorio del Comune di Lampedusa e Linosa dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per il trasporto aereo e marittimo in regime di continuità territoriale, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro annui.

28.0.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

          Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'art. 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'art 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente :"e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"

          b) all'allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina.»

28.0.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

          1. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal comma 6 dell'art. 119 della Costituzione necessitano di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994 n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'art 9, comma 1 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente :"f) da un componente designato dal sindaco di un comune delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"

          b) all'Allegato A, il numero 9) è sostituito dal seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina.»

28.0.6

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

          1.Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'art. 119 della Costituzione necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, all'art. 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

          e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale."

28.0.7

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

          1.Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'art. 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, allegato A, il numero 9) è sostituito con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina.»

28.0.8

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Transizione energetica nei porti)

          1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».

28.0.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Transizione energetica nei porti)

          1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».

28.0.10

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Sostegno al trasporto ferroviario delle merci nelle aree portuali)

          1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo».

28.0.11

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "28-bis.

          (Sostegno al trasporto ferroviario delle merci nelle aree portuali)

          1.All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis) Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo».

28.0.12

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "28-bis.

          (Istituzione delle zone franche doganali di Lampedusa, Porto Empedocle e Pozzallo)

          1.In deroga all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'istituzione della zona franca doganale nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa e nei porti di Porto Empedocle e Pozzallo. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta il provvedimento di istituzione della zona franca doganale di cui al periodo precedente«.

Art. 29

29.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

     Conseguentemente:

          a) al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole da: un trattamento economico fino alla fine del capoverso con le seguenti: un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

          b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso.";

          c) al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso «comma 5-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo;

          d) al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso «comma 5-quinquies», sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000;

          e) sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9;

          f) al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;

          g) al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.

29.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

          b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente "2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 bis, è inserito il seguente: "1-Ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso";

          c) al comma 4, lettera d), capoverso "5-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo";

          d) al comma 4, lettera d), capoverso "5-quinquies", sopprimere le parole: "né superiore a euro 50.000";

          f) sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9;

          e) al comma 11, sopprimere le parole: "di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro";

          f) al comma 12, sopprimere le parole: "di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro".

29.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

29.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

29.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, lettera b), capoverso «1175-bis», apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole «Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione» con le seguenti «I benefici di cui al comma 1175 possono essere ripristinati a partire dalla data della regolarizzazione»;

          b) sopprimere il secondo periodo.

29.6

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1175-bis», sopprimere il secondo periodo.

29.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

          0a) al comma 1, le parole: «che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto» sono soppresse;

     Conseguentemente:

          a) alla lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato con le seguenti: non inferiore a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

          b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al comma 3, le parole: "ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa," sono soppresse».

29.8

Misiani, Nicita, Manca, Lorenzin

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

          0a) al comma 1, le parole: «che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto» sono soppresse.

29.9

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

29.10

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «comma 1-bis» con il seguente:

          1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente.

29.11

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale con le seguenti: non inferiore a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

29.12

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato con le seguenti: a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto

29.13

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sopprimere le parole: e nel subappalto e aggiungere in fine le seguenti parole: aggiungere le seguenti: In caso di eventuale subappalto, il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

29.14

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

29.15

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) al comma 3, le parole: «ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa,» sono soppresse.

29.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

          «1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso.».

29.17

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), i numeri 1), 2) e 3), sono sostituiti dai seguenti:

          "1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

          2) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

          3) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;».

29.18

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, lettera d), capoverso 5-ter, dopo le parole: "per ciascun giorno di somministrazione." aggiungere il seguente periodo: "Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo."

29.19

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 4, capoverso "5-quinquies", sopprimere le parole: "né superiore a euro 50.000".

29.20

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, lettera d), capoverso 5-quinquies, sopprimere le parole: "né superiore a euro 50.000."

29.21

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis. All'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. In relazione ai reati previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

29.22

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

29.23

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sopprimere il comma 6.

29.24

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere il comma 6.

29.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 6.

29.26

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

29.27

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 7.

29.28

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sicurezza nei luoghi di lavoro aggiungere le seguenti: nonché la piena applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e la regolarità retributiva, contributiva e assicurativa

29.29

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 7, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: e l'impresa.

29.30

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 8.

29.31

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Sopprimere il comma 8.

29.32

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 9.

29.33

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Sostituire il comma 9 con il seguente:

          9. In caso di violazioni o irregolarità nelle materie di cui al comma 7, ancorché sottoposte a procedura di regolarizzazione o di prescrizione ai sensi degli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, tutti gli organi di vigilanza comunicano entro tre giorni l'esito degli accertamenti all'Ispettorato nazionale del lavoro che provvede alla cancellazione del datore di lavoro e dell'impresa dalla lista di conformità INL

29.34

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          9-bis. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

29.35

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 10, sostituire le parole "realizzazione dei lavori edili" con le seguenti "servizi e forniture".

29.36

Fregolent

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

          "10-bis. Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, non si applica per lavori inerenti ad attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 effettuate da imprese forestali iscritte in apposito Albo Regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo e forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative."

29.37

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;

     Conseguentemente, al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.

29.38

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 11, sopprimere le seguenti parole: "di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro";

          b) al comma 12, sostituire le parole: "500.000 euro" con le seguenti: "70.000 euro".

29.39

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 11, sopprimere le parole: "di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro."

29.40

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 12, sopprimere le parole: "di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro."

29.41

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 12, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.

29.42

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 12, sostituire le parole "500.000" con le seguenti "200.000".

29.43

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

          14-bis. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, commi 13 e 14, e 119, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, intendendo per stazione appaltante o ente concedente il committente privato.

29.44

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 15, sostituire le parole "a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti "per gli anni 2024 e 2025".

     Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 18, sopprimere le parole ", a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili";

          b) dopo il comma 18, aggiungere il seguente: "18-bis. Agli oneri di cui al comma 18, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307«.

29.45

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 15, sostituire le parole "in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni" con le seguenti "in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente norma,"

29.46

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 15, sostituire le parole: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

29.47

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 15, sostituire le parole: "in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

29.48

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 15, sostituire le parole: con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: con una età anagrafica di almeno sessantacinque anni.

     Conseguentemente, sopprimere i commi 16 e 17.

29.49

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 15, sostituire le parole: "con una età anagrafica di almeno ottanta anni" con le seguenti: "con una età anagrafica di almeno sessantacinque anni".

29.50

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

          "18-bis. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per gli anni 2024, 2025, 2026, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

          18-ter. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 18-bis deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 12.000.

          18-quater. L'esonero contributivo di cui ai commi 18-bis e 18-ter è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 18-bis e 18-ter e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

          18-quinquies. Agli oneri di cui al comma 18-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307«.

29.51

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

          "18-bis. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.

          18-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18-bis, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

29.52

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 18, inserire il seguente: «18-bis La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli Enti bilaterali e gli Organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi».

29.53

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente: "18-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole "trattamento economico e normativo" sono inserite le seguenti "unitamente all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 55, comma 1."

29.54

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

          18-bis. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di

          cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti a effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS», dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere

29.55

Misiani, Lorenzin, Nicita, Manca

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

          18-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro)

          1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende alle Camere comunicazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti».

29.56

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 19 sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27

(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

          1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

          a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

          b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

          c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

          d) per le imprese edili possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

          e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

          f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);

          g) possesso di una certificazione rilasciata da Inail dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti 12 mesi.

          2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

          3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

          a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

          b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

          c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

          d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

          1) la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;

          2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;

          3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per 3 mesi;

          4) l'Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 3 e al presente comma riporta i crediti decurtati;

          5) l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 3 e 4 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti;

          6) i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7, nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30;

          7) precedentemente all'avvio dell'iter per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogate dagli organismi di vigilanza;

          8) una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;

          9) le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo;

          10) le disposizioni di cui ai numeri da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi trenta giorni dall'approvazione della presente norma».

     Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.

29.57

Nicita, Misiani, Manca, Lorenzin

Al comma 19, sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27

(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

          1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

          a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

          b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

          c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

          d) per le imprese edili possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

          e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

          f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);

          g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti dodici mesi.

          2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

          a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

          b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

          c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

          d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

          1) la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;

          2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;

          3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per tre mesi;

          4) l'Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 3 e al presente comma riporta i crediti decurtati;

          5) l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 3 e 4 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti;

          6) i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7, nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30;

          7) precedentemente all'avvio dell'iter per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogate dagli organismi di vigilanza;

          8) una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;

          9) le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo;

          10) le disposizioni di cui ai numeri da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente norma».

     Conseguentemente, al medesimo comma 19, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA.

29.58

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), sostituire il capoverso "Art. 27" con il seguente: "Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) - 1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati.

          a) La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente: iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

          b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

          c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

          d) per le imprese edili possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

          e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

          f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);

          g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti 12 mesi;

          2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

          3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

          a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

          b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

          c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

          d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

          1. la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;

          2. un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;

          3. un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per 3 mesi.

          4. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati.

          5. L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.

          6. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7 nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.

          7. precedentemente all'avvio dell'iter per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi su ssl e l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogaste dagli organismi di vigilanza;

          8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché' gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.

          9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.

          10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi trenta giorni dall'approvazione della presente norma";

          b) alla lettera b), numero 1), sostituire il capoverso "b-bis" con il seguente: "b-bis) verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto",

29.59

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 19, lettera a) capoverso «Art. 27» apportare le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, sostituire le parole: "A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:", con le seguenti: "A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 12, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:"

          2) alla lettera b) dopo le parole: "dei preposti", aggiungere le seguenti: "e dei lavoratori dell'impresa", le parole: "del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 37";

          3) alle lettere d) ed e) sopprimere le seguenti parole:" nei casi previsti dalla normativa vigente";

          4) dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti dodici mesi.";

          5) al comma 2 il primo periodo è soppresso;

          6) al comma 4, primo periodo, le parole: "di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza" sono sostituite dalle seguenti: "d'insussistenza";

          7) al comma 5 sostituire il primo periodo con i seguenti: "La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il punteggio iniziale di cui al precedente periodo è elevato a quaranta.";

          8) al comma 6 il secondo periodo è soppresso;

          9) il comma 8 è sostituito dal seguente: "Quando in una delle imprese di cui al comma 1 si verifica un infortunio da cui è derivata la morte del lavoratore viene emanato provvedimento di immediata sospensione dell'attività e di azzeramento dei crediti della patente.";

          10) i commi 10, 14 e 15 sono soppressi.

     Conseguentemente all'Allegato 2-bis annesso (articolo 29, comma 19, lettera c-bis) sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

FATTISPECIE

 

DECURTAZIONE 

CREDITI

 

6

 

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute

dall'alto

 

8

 

8

 

Mancanza di protezioni verso il vuoto

 

8

 

15

 

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche

 

8

 

17

 

Mancata valutazione del rischio di annegamento.

 

8

 

 

18

 

Mancata valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

 

8

 

19

 

Mancata valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi.

 

8

 

 

 

26

 

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dal quale derivi un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale

 

 

 

25

     conseguentemente sopprimere la voce n. 28 ("Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto")

29.60

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, sopprimere le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);.

     Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 27»:

          a)sopprimere il comma 2;

          b)sostituire il comma 3 con il seguente:

          3. La patente è inizialmente dotata di un punteggio pari a trenta solo successivamente all'espletamento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, nonché formazione, informazione e addestramento, di cui agli articoli 28, 29, 30, 36 e 37.;

          al comma 5, sostituire le parole: può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi con le seguenti: sospende, in via cautelativa, la patente, e sopprimere l'ultimo periodo;

          sostituire il comma 7 con il seguente:

          7. I punti decurtati possono essere reintegrati a seguito di un accertamento giudiziale circa il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.;

          sostituire il comma 8, con il seguente:

          8. Una dotazione inferiore a quindici punti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare. L'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici punti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 60.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di 18 mesi.;

          sostituire il comma 11 con il seguente:

          11. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 1° ottobre 2024, sono stabilite le modalità di accertamento e attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare la vigilanza sull'applicazione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite patente.;

          al comma 19:

          sostituire la parola: crediti, ovunque ricorre, con la seguente: punti;

          alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;

          sostituire il comma 20, con il seguente:

          20. Agli oneri derivanti dal comma 19, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 6-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8."

29.61

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 19, lettera a), capoverso "Art. 27", apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere le parole: "che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)";

          b) sostituire i commi 10 e 11 con il seguente: "10. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare".

29.62

Manca, Nicita, Lorenzin, Misiani

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, sostituire le parole da: che operano fino alle parole: legge italiana con le seguenti: che svolgono la propria attività nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), a esclusione di coloro che eseguono mere forniture o servizi di natura intellettuale. Sono tenuti al possesso della patente anche le imprese che operano in distacco transnazionale o extraeuropeo.

     Conseguentemente:

          a) al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);

          b) al comma 19, lettera b), numero 1), dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: delle imprese,

29.63

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

A comma 19, lettera a), capoverso "Art. 27«, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)" con le seguenti: "che svolgono la propria attività nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che eseguono mere forniture o servizi di natura intellettuale. Sono tenuti al possesso della patente anche le imprese che operano in distacco transnazionale o extraeuropeo.";

          b) al comma 2, sostituire le parole "di cui al Titolo IV" con le seguenti: "nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a)".

     Conseguentemente, al comma 19, lettera b), numero 1, capoverso "b-bis)", dopo le parole "nei confronti" inserire le seguenti: "delle imprese,".

29.64

Manca, Nicita, Lorenzin, Misiani

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro attiva, attraverso specifico protocollo di intesa con la Commissione nazionale paritetica per le casse edili, lo scambio digitale necessario per ricevere le informazioni aggiornate in merito al Documento unico di regolarità contributiva e con il compito di integrare le informazioni con i livelli di inquadramento come previsto all'articolo 90, comma 9.

29.65

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 è verificato dall'Ispettorato nazionale del lavoro all'apertura di nuovo cantiere, privato e pubblico, e al momento del saldo finale. Il committente, nell'ambito dei lavori privati, e le stazioni appaltanti, nell'ambito dei lavori pubblici, inoltrano apposita richiesta all'ispettorato territoriale competente per zona. In caso di non conformità dei requisiti menzionati in questo comma, la patente risulta sospesa fino alla regolarizzazione delle certificazioni richieste.

29.66

Fregolent

Al comma 19, lettera a), capoverso "Art. 27", sostituire il comma 3 con i seguenti:

          "3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, 50 per quelle che occupano fino a 49 lavoratori, 80 per quelle che occupano fino 249 e 100 per quelle che occupano un numero maggiore di lavoratori. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si fa riferimento all'organico medio annuo nei dodici mesi precedenti a quello di presentazione della richiesta di rilascio della patente. Nell'ipotesi di successivo incremento del personale con assunzione a tempo indeterminato, può essere richiesto l'adeguamento del punteggio ai sensi di cui sopra, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con almeno una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

          3-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è raddoppiato per le imprese, iscritte, con la medesima ragione sociale, alla camera di commercio industria e artigianato con codici assicurativi INPS ed INAIL coerenti con le attività eseguite nei cantieri temporanei o mobili e che applicano i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da oltre un quinquennio. Nell'ipotesi di passaggio a una fascia superiore, il punteggio può essere incrementato per il caso di cui sopra anche successivamente al rilascio della patente, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro."

29.67

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 19, lettera a), capoverso "Art. 27«, dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è incrementato nei seguenti casi:

          a) possesso di certificazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza secondo la norma UNI ISO 45001:2018 o di asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, rilasciata dagli organismi paritetici sulla base della norma UNI 11751-1:2019: cinque crediti;

          b) adozione di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 30: tre crediti;

          c) possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001: due crediti;

          d) adozione di buone prassi definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. v): due crediti;

          e) utilizzo di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici, di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee), anche con l'azienda per la singola opera: tre crediti;

          f) assenza di violazioni di cui all'allegato I, accertate in via definitiva, nei 12 mesi antecedenti al rilascio della patente: due crediti;

          g) svolgimento, nei 12 mesi antecedenti al rilascio della patente, di formazione non obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, per lavoratori, dirigenti e/o preposti, presso gli organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee): due crediti;

          h) accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa Inail per prevenzione nei 12 mesi antecedenti al rilascio della patente: tre crediti;

          i) certificazione dei contratti di lavoro e/o contratti di appalto o subappalto, ai sensi del Titolo VIII del D. Lgs. n. 276/2003: due crediti.

          Il punteggio può essere incrementato per i casi di cui sopra anche successivamente al rilascio della patente, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro."

29.68

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 5, dopo le parole: trenta crediti aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto ai sensi del comma 15,.

     Conseguentemente:

          a) al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 15 con il seguente: 15. Per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la patente è dotata di un punteggio iniziale di quaranta crediti.;

          b) al comma 19, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA;

29.69

Nicita, Misiani, Manca, Lorenzin

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 6, all'alinea, sostituire le parole: «e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati» con le seguenti: «effettuati dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

     Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 27»:

          a) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque in misura non inferiore a :

          1) la morte: venti crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

          2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

          3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti per ciascun lavoratore coinvolto.»;

          b) al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «può sospendere» con la seguente: «sospende», e sopprimere il quarto periodo;

          c) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Ulteriori 5 crediti possono essere riconosciuti alle imprese che eseguono gli opportuni investimenti tecnologici volti a incrementare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, in ottemperanza con le eventuali indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro e con le linee guida che l'INAIL adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che aggiorna annualmente.»

29.70

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 6, all'alinea, sostituire le parole: «dei provvedimenti definitivi emanati» con le seguenti: «effettuati dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

29.71

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: " e comunque in misura non inferiore a:

          1) la morte: venti crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

          2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

          3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti per ciascun lavoratore coinvolto.

29.72

Fregolent

Al comma 19, lettera a), capoverso "Art. 27", dopo il comma 6 inserire il seguente:

          "6-bis. Fatta eccezione per le violazioni da cui derivi un infortunio, la decurtazione del punteggio è condizionata alla emanazione di un invito a regolarizzare da parte del personale ispettivo che ha contestato la violazione. La regolarizzazione esclude l'applicazione della decurtazione. Le modalità per l'applicazione dell'invito a regolarizzare sono definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.".

29.73

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 8, primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende.

29.74

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          9-bis. Ulteriori 5 crediti possono essere riconosciuti alle imprese che eseguono gli opportuni investimenti tecnologici volti a incrementare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, in ottemperanza con le eventuali indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro e con le linee guida che l'INAIL adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che aggiorna annualmente.

29.75

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 11, , sostituire le parole: pari al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento

29.76

Manca, Nicita, Misiani, Lorenzin

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

          11-bis. Le stazioni appaltanti ai fini all'affidamento dei contratti di lavori di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tengono conto altresì dei crediti previsti ai sensi del presente articolo, maturati al momento della presentazione dell'offerta.

29.77

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: A tale sezione hanno accesso, senza limiti legati al territorio di competenza, le aziende sanitarie locali, per gli accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

29.78

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

          9-bis. Anche per i lavori e gli appalti privati le imprese sono tenute a registrarsi sul fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del modello reso disponibile sul relativo portale.

29.79

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 14, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

29.80

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 15.

     Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA;

29.81

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

          15-bis. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati per la salute e la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, dirigenti delle professioni sanitarie, dirigenti ingegneri, dirigenti chimici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari, fisici, architetti, psicologi, laureati in scienze giuridiche, personale amministrativo ovvero ulteriori profili professionali dalle stesse individuati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma secondo la ripartizione di seguito riportata:

PIEMONTE

euro 1.104.715

VALLE D'AOSTA

euro 31.509

LOMBARDIA

euro 2.496.635

P.A. BOLZANO

euro 128.731

P.A. TRENTO

euro 133.535

VENETO

euro 1.221.538

FRIULI VENEZIA GIULIA

euro 309.666

LIGURIA

euro 402.113

EMILIA-ROMAGNA

euro 1.118.687

TOSCANA

euro 944.850

UMBRIA

euro 223.504

MARCHE

euro 384.503

LAZIO

euro 1.451.713

ABRUZZO

euro 328.469

MOLISE

euro 76.981

CAMPANIA

euro 1.395.274

PUGLIA

euro 993.265

BASILICATA

euro 140.157

CALABRIA

euro 478.443

SICILIA

euro 1.224.212

SARDEGNA

euro 411.500

TOTALE

euro 15.000.000

          15-ter. Per le finalità di cui al comma 15-bis è autorizzata la spesa complessiva aggiuntiva di 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2025.

     Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 15.000.000 di euro annui dall'anno 2025. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per gli importi indicati al comma 15-bis.

29.82

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 15-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore dell'obbligo della patente di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle condizioni in materia di sicurezza e salute nei settori di applicazione della patente, anche ai fini di una verifica della sua disciplina ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

29.83

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

          19-bis. Anche nei lavori privati è istituito il fascicolo virtuale delle imprese che, attraverso la banca dati ANAC, crea l'interoperabilità fra le banche dati pubbliche dei vari enti.

29.84

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente: "20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'art.14 del D.lgs 36/2023, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA) di INPS, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

29.85

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

          20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA) di Inps, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del medesimo codice dell'amministrazione digitale.

29.86

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

          20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA) dell'INPS, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del medesimo codice dell'amministrazione digitale.

29.87

Nicita, Lorenzin, Manca, Misiani

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

          20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

29.88

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

          20-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera: «i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».

G29.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, di Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;

          le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel provvedimento in oggetto, predisposte all'indomani della strage al cantiere Esselunga a Firenze più opportunamente sarebbero dovute essere contenute in un apposito provvedimento dedicato a tale rilevante materia, anziché confluire nell'ennesimo provvedimento omnibus;

          con specifico riferimento alla soluzione prospettata in materia di certificazione delle imprese del solo settore dell'edilizia, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 19, lettera a) del provvedimento in oggetto, si segnala l'impropria soluzione di disciplina con norma di rango legislativo, a differenza di quanto disponeva il previgente articolo 27, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che al riguardo rinviava, invece, a un decreto del Presidente della Repubblica. Una procedura che, inoltre, prevedeva il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          la soluzione adottata con il presente provvedimento finisce per irrigidire una disciplina di evidente carattere tecnico, con la conseguenza di renderne più complesso l'adeguamento nel tempo e in ragione di nuove esigenze e valutazioni;

     tenuto conto che la nuova disciplina entrerà in vigore successivamente al prossimo 1° ottobre,

     impegna il Governo

          a presentare alle Camere entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, una relazione sulle condizioni in materia di sicurezza e salute nei settori di applicazione della patente, anche ai fini di una verifica della sua disciplina ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

G29.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

     premesso che:

          il provvedimento in esame rientra nell'alveo di quei provvedimenti omnibus, per argomenti trattati e massa di risorse mobilitate, che in una situazione "ordinaria" non sarebbe emanabile e che ha la sua giustificazione nell'adempimento delle condizionalità, delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR;

          stando alle audizioni svoltesi in sede referente, si tratta di una complessa serie di interventi - che comprende incrementi degli impegni di spesa, tagli, spostamenti di risorse nelle varie annualità fino al 2030, definanziamenti di interventi in ritardo nell'attuazione - assunta senza un pieno e trasparente coinvolgimento del partenariato economico e sociale, con specifico riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e capillarmente presenti in tutti i territori;

     considerato che:

          nel quadro summenzionato e per lo più relativo alla revisione del PNRR, approvata da parte del Consiglio Ecofin già l'8 dicembre scorso, il Capo VIII, rubricato "disposizioni urgenti in materia di lavoro" ed in particolare gli articoli dal 29 al 31, dovrebbero rappresentare la risposta governativa alla tragedia sul lavoro che si è consumata nel cantiere di Firenze lo scorso 16 febbraio e, più in generale, costituire efficaci misure di contrasto agli incidenti sul lavoro che si susseguono sempre più drammaticamente, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione, salute e sicurezza;

          il Governo pare invero aver dimenticato molti aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro che abbisognano di una maggiore e più puntale attenzione e, tra questi, vasti pensare alla necessità di tutela da condotte vessatorie e generatrici di stress perpetrate in ambito lavorativo;

          promuovere una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e la dignità dell'essere umano è fondamentale. Tale assunto si fonda sul fatto che, da un lato, il lavoro è uno dei luoghi privilegiati dove la persona ha l'opportunità di svilupparsi in modo completo e che, da un altro lato, quello che accade nel luogo di lavoro ha, spesso, ripercussioni sull'ambiente familiare e sociale della persona stessa;

          l'Italia, con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, ha autorizzato la ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione;

          la Convenzione riconosce «il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere», e che questi fenomeni sono incompatibili con lo sviluppo di imprese sostenibili e hanno «un impatto negativo sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti nei luoghi di lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori, sulla reputazione delle imprese e sulla produttività»;

     valutato che:

          nell'ambito della violenza sul luogo di lavoro trovano la loro collocazione, oltre alle molestie, anche fenomeni come il mobbing e lo straining che, nonostante l'ormai consolidato riconoscimento a livello fattuale e giurisprudenziale, non hanno ancora un'espressa regolamentazione a livello nazionale. In merito, è d'uopo segnalare che la dottrina e la giurisprudenza appaiono concordi nel ritenere che le vessazioni materiali e psicologiche derivanti dai fenomeni di mobbing o di bossing all'interno dell'azienda sono riconducibili a una violazione dell'obbligo di sicurezza e di protezione dei dipendenti sancito dall'articolo 2087 del codice civile. Si tratta di un'interpretazione evolutiva della norma, che fa discendere l'obbligo contrattuale imposto al datore di lavoro direttamente dal primo e dal secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione e che si basa sul principio secondo cui la libertà di iniziativa economica privata nell'esercizio di impresa incontra un forte limite nell'obbligo di non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità della persona.;

          nonostante tale interpretazione estensiva, preziosa nella sua applicazione pratica, si ritiene che fenomeni tanto difficili da identificare e da denunciare siano meritevoli di essere portati all'attenzione anche a livello normativo;

     impegna il Governo:

          ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo e con la dovuta urgenza, finalizzata alla prevenzione di comportamenti che possano direttamente o indirettamente determinare l'insorgere di stati di disagio o di danno psichico a carico dei lavoratori, ad intervenire a livello definitorio e legislativo che alcune condotte che avvengono sul luogo di lavoro sono da considerare «atti vessatori e generatori di stress».

G29.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

     premesso che:

          il provvedimento in esame rientra nell'alveo di quei provvedimenti omnibus, per argomenti trattati e massa di risorse mobilitate, che in una situazione "ordinaria" non sarebbe emanabile e che ha la sua giustificazione nell'adempimento delle condizionalità, delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR;

          stando alle audizioni svoltesi in sede referente, si tratta di una complessa serie di interventi - che comprende incrementi degli impegni di spesa, tagli, spostamenti di risorse nelle varie annualità fino al 2030, definanziamenti di interventi in ritardo nell'attuazione - assunta senza un pieno e trasparente coinvolgimento del partenariato economico e sociale, con specifico riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e capillarmente presenti in tutti i territori;

     considerato che:

          nel quadro summenzionato e per lo più relativo alla revisione del PNRR, approvata da parte del Consiglio Ecofin già l'8 dicembre scorso, il Capo VIII, rubricato "disposizioni urgenti in materia di lavoro" ed in particolare gli articoli dal 29 al 31, dovrebbero rappresentare la risposta governativa alla tragedia sul lavoro che si è consumata nel cantiere di Firenze lo scorso 16 febbraio e, più in generale, costituire efficaci misure di contrasto agli incidenti sul lavoro che si susseguono sempre più drammaticamente, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione, salute e sicurezza;

          oltre a preferire un veicolo normativo più ordinario e adatto all'approfondimento e al confronto parlamentare sul tema, si aggiunga che la summenzionata rappresentazione delle misure adottate in materia è strumentalmente utilizzata dal Governo, in quanto una parte consistente delle norme contenute nel provvedimento in esame - e pressoché tutte, eccetto l'intervento sulla qualificazione delle imprese con la definizione della cosiddetta "patente a crediti" - sono in attuazione delle azioni normative individuate nel Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025, la cui adozione è una specifica condizionalità del PNRR;

          pertanto si noti che è totalmente assente, invece, una strategia nazionale di prevenzione e protezione per tutti i settori produttivi, a partire dalla piena attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da un sistema di vigilanza efficace, da interventi concreti sulla formazione e contro lo sfruttamento del lavoro-:

     impegna il Governo:

          a porre in essere le condizioni per la definizione di un piano organico di interventi volti concretamente ed efficacemente al contrasto della irregolarità, precarietà e povertà del lavoro dipendente, alla promozione della cultura della sicurezza, alla definizione di diverse politiche migratorie, alla creazione della parità di diritti per ricomporre le frammentazioni nel mercato del lavoro, in particolare coinvolgendo le forze economiche e sociali sia nella fase di definizione che di valutazione sulle proposte normative, nonché valorizzando il ruolo del Parlamento nell'ambito di un iter legis ordinario.

G29.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

     premesso che:

          il provvedimento in esame rientra nell'alveo di quei provvedimenti omnibus, per argomenti trattati e massa di risorse mobilitate, che in una situazione "ordinaria" non sarebbe emanabile e che ha la sua giustificazione nell'adempimento delle condizionalità, delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR;

          stando alle audizioni svoltesi in sede referente, si tratta di una complessa serie di interventi - che comprende incrementi degli impegni di spesa, tagli, spostamenti di risorse nelle varie annualità fino al 2030, definanziamenti di interventi in ritardo nell'attuazione - assunta senza un pieno e trasparente coinvolgimento del partenariato economico e sociale, con specifico riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e capillarmente presenti in tutti i territori;

     considerato che:

          nel quadro summenzionato e per lo più relativo alla revisione del PNRR, approvata da parte del Consiglio Ecofin già l'8 dicembre scorso, il Capo VIII, rubricato "disposizioni urgenti in materia di lavoro" ed in particolare gli articoli dal 29 al 31, dovrebbero rappresentare la risposta governativa alla tragedia sul lavoro che si è consumata nel cantiere di Firenze lo scorso 16 febbraio e, più in generale, costituire efficaci misure di contrasto agli incidenti sul lavoro che si susseguono sempre più drammaticamente, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione, salute e sicurezza;

          oltre a preferire un veicolo normativo più ordinario e adatto all'approfondimento e al confronto parlamentare sul tema, si aggiunga che la summenzionata rappresentazione delle misure adottate in materia è strumentalmente utilizzata dal Governo, in quanto una parte consistente delle norme contenute nel provvedimento in esame - e pressoché tutte, eccetto l'intervento sulla qualificazione delle imprese con la definizione della cosiddetta "patente a crediti" - sono in attuazione delle azioni normative individuate nel Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025, la cui adozione è una specifica condizionalità del PNRR;

     valutato che:

          per quanto attiene agli interventi normativi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si noti che la stessa introduzione della cosiddetta "patente a crediti" (articolo 29, comma 19), pur auspicata da M5S nei termini di un meccanismo per la qualificazione delle imprese, presenta molteplici profili di criticità, sia sul meccanismo di perdita-riacquisizione di crediti, che sugli obblighi formativi;

          la nuova disciplina, anche nella versione all'esame dell'Aula e quindi dal Governo riformulata rispetto al testo inizialmente presentato, non crea uno strumento prevenzionistico nuovo, bensì si propone di perfezionare la disciplina preesistente, più volte modificata tra il 2008 e il 2022, della "patente" di conformità aziendale alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rilasciata dall'Ispettorato del lavoro, necessaria all'impresa o al lavoratore autonomo per operare nei cantieri edili, che la prevedeva per la generalità delle attività economiche;

          la proposta di riformulazione ha accolto solo in parte i miglioramenti contenuti negli emendamenti presentati dall'opposizione. In particolare, non convince la novità introdotta con riguardo allo

          strumento dell'autocertificazione che non può considerarsi idoneo a garantire il possesso dei previsti requisiti da parte delle imprese: la prevista autocertificazione riguarderà circa 2 milioni di imprese e, stante la perdurante necessità di aumento dell'organico presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, si dubita che gli ispettorati del lavoro potranno esercitare i dovuti controlli per il rispetto della nuova disciplina;

          il sistema della patente, come riscritto dal Governo, non convince nemmeno con riguardo al sistema delle sanzioni che prevede importi troppo esigui rispetto alla gravità dei fatti sanzionati e non appare graduato in base alla gravità delle violazioni. Più in generale, la disciplina proposta non appare idonea a garantire efficacemente la sicurezza dei lavoratori, non essendo oltretutto prevista una Procura nazionale per i reati contro la sicurezza sul lavoro che intervenga in modo sistematico, oltre a mantenere una non opportuna discrezionalità in tema di sospensione della patente a crediti, anche considerando la complessità dei progetti relativi al PNRR;

          la disciplina non convince per una ulteriore lunga serie di motivazioni: anzitutto l'efficacia della norma è limitata al solo settore edile, mentre appare evidente come invece il tema della qualificazione delle imprese debba riguardare l'insieme dei settori economici e dei soggetti che operano nel sistema degli appalti pubblici e privati e come come se anche i più recenti gravi incidenti avvenuti presso la centrale idroelettrica di Suviana e lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra non dovessero essere ricompresi nell'ambito di una seria strategia di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro;

          la disciplina della patente è poi incompleta perché si rinvia ad un successivo decreto ministeriale per la definizione della normativa di dettaglio: ciò sembra escludere una disponibilità del Governo a voler comunque discutere in Parlamento i contenuti di tale decreto attuativo, quasi si trattasse di una delega in bianco su una materia così fondamentale per la vita stessa dei cittadini, lavoratori e lavoratrici, e indubitabilmente trasversale alle forze politiche;

          non si comprendere poi la predisposizione dell'allegato relativo alla tabella di decurtazione dei crediti così come formulata prima e riformulata poi dal Governo, che presenta aspetti peggiorativi rispetto al testo del decreto, e su cui oltretutto il Governo si è rifiutato di fornire risposte alle domande pure poste in sede referente, stante l'incomprensibilità della ratio sottesa all'attribuzione dei punteggi, così come alla definizione delle diverse fattispecie (si pensi solo al caso di inabilità temporanea assoluta rispetto all'inabilità permanente al lavoro assoluta);

          la stessa denominazione "patente a crediti" e non "a punti" già sposta sul livello semantico la contraddizione insita nel provvedimento: non si può pensare che l'impresa sia dotata di "crediti" a prescindere, e che la stessa non debba essere in alcun modo sanzionata anche per evidenti e gravi violazioni;

          la nuova disciplina inoltre non prevede alcun vincolo di ripristino delle condizioni di sicurezza, attraverso interventi sull'organizzazione del lavoro e investimenti, né prevede, per il recupero dei crediti, la realizzazione di necessari investimenti di natura tecnologica per il ripristino delle condizioni di sicurezza;

          nel nuovo meccanismo della patente, poi, non si affronta in modo serio e strutturale il problema dell'elusione e dell'evasione degli obblighi formativi, pratica diffusissima, agevolata peraltro dall'esistenza di un fiorente mercato di enti erogatori irregolari e di attestati falsi emessi, da altrettanto inesistenti e non conformi "organismi paritetici";

          a margine, poiché si ritiene necessario - per tutti gli appalti di lavori, opere e servizi - estendere

          le regole degli appalti pubblici agli appalti nei settori privati, si noti che servirebbe altresì introdurre ulteriori strumenti di controllo quali il cartellino identificativo per l'ingresso nei cantieri e ciò in netto contrasto con quanto lo stesso Governo ha sancito all'articolo 2, comma 1, lettera f), del c.d. collegato lavoro che abroga esplicitamente alcune norme, sostanziali e sanzionatorie, relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento - corredate di fotografia e relative ai lavoratori sia dipendenti sia autonomi - nei cantieri edili;

     impegna il Governo:

          ad intraprendere le opportune iniziative di carattere normativo volte ad una ulteriore e più approfondita riflessione circa i temi della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare, anche al fine dell'adozione del decreto ministeriale di cui in premessa, previamente convocando uno specifico tavolo di confronto con le parti sociali, nonché trasmettendo il relativo schema di decreto alle competenti Commissioni parlamentare per l'espressione del parere.

G29.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AC 1752),

     premesso che:

          l'articolo 29, commi da 15 a 18, a decorrere da una data che verrà comunicata dall'INPS e fino al 31 dicembre 2025, riconosce, entro determinati limiti di spesa, un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento, a condizione che il datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro;

          la misura incide su uno tra i settori che più incidono in materia di parità di genere, valore fondante dell'Unione europea, al centro della Strategia per la parità di genere 2020-2025 e riconosciuto dai piani di ripresa e resilienza adottati dai Governi degli Stati che ne fanno parte, compreso il nostro PNRR;

          sul mercato del lavoro, nonostante generali miglioramenti rispetto al biennio precedente, la ripresa mostra una persistenza dei gap di genere, riservando alla componente femminile una posizione subalterna. Secondo dati Eurostat (pubblicati nel rapporto annuale Employment and activity by sex and age a dicembre 2023), in Italia, il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni al IV trimestre 2022 è stato pari al 55 per cento, mentre la media UE è stata pari al 69,3 per cento. Da tali dati emerge la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro in Italia, il cui tasso di occupazione risulta essere quello più basso tra gli Stati UE, di circa 14 punti percentuali al di sotto della media UE a fine 2022;

          a ciò si aggiunga che una donna su cinque fuoriesce dal mercato del lavoro a seguito della maternità. Tale ultimo aspetto riveste una particolare rilevanza in quanto indice della difficoltà per le donne di conciliare esigenze di vita con l'attività lavorativa. La decisione di lasciare il lavoro è infatti determinata per oltre la metà, il 52 per cento, da esigenze di conciliazione e per il 19 per cento da considerazioni economiche. In generale, il divario lavorativo tra uomini e donne è pari al 17,5 per cento, divario che aumenta in presenza di figli ed arriva al 34 per cento in presenza di un figlio minore nella fascia di età 25-54 anni (dati dal "Rapporto plus 2022" di INAPP);

          anche secondo il Rapporto ISTAT SDGs 2023, la distribuzione del carico di lavoro per le cure familiari tra uomini e donne non migliora. Nel 2022, il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra 25 e 49 anni con figli di età inferiore ai 6 anni è pari a 55,5% (+1,6 p. p. rispetto al 2021), mentre quello delle donne della stessa età senza figli è del 76,6% (+2,7 p.p. rispetto al 2021). La differenza occupazionale tra lo status di madre e non madre è molto bassa in presenza di un livello di istruzione più elevato, con un valore dell'indicatore pari a 91,5%;

     considerato che:

          il lavoro domestico può essere considerato cruciale per la partecipazione femminile al mercato del lavoro e fondamentale per una maggiore conciliazione vita-lavoro. Non a caso, come emerge chiaramente dai dati dell'Osservatorio Domina, nel relativo Rapporto annuale 2023, l'occupazione femminile (che tradizionalmente si avvantaggia di più della collaborazione domestica) è più elevata proprio dove ci sono più lavoratori domestici: il Report rileva infatti che oltre il 21 per cento del "PIL del lavoro domestico" italiano è prodotto in Lombardia e circa il 45 per cento nel Lazio, in Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana, ovvero nelle aree dove il tasso di occupazione femminile è più elevato e quello di disoccupazione è più basso;

          sebbene vada notata una "distanza" tra dati ufficiali disponibili e dimensione reale del fenomeno tale per cui secondo i dati ufficiali dell'Osservatorio sul lavoro domestico dell'INPS, nell'anno 2021 i lavoratori domestici regolari erano pari a circa la metà di quelli indicati dall'Istat, secondo le stime dell'Istituto statistico, il tasso di irregolarità nel settore supera addirittura il 50 per cento. Tali numeri confermerebbero pertanto l'impatto del sommerso, come già riportato nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", pubblicata contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023, ove, nell'anno d'imposta 2020, si riportava che l'evasione IRPEF del personale domestico si collocherebbe a circa 994 milioni di euro (pari al 30,4 per cento dell'evasione complessiva di tutti i lavoratori dipendenti irregolari, stimata in 3,2 miliardi di euro);

     impegna il Governo:

          ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a:

          consentire il riconoscimento e l'acquisizione di un valore economico del lavoro di cura e domestico, cruciale per la partecipazione femminile al mercato del lavoro e per una maggiore conciliazione vita-lavoro, in particolare adottando un serio piano di sostegno all'occupazione in questo settore, suscettibile di determinarne una maggiore produttività ed una conseguente riduzione dell'area sommersa;

          reperire le risorse necessarie al fine di estendere l'esonero contributivo per lavoro domestico di cui all'articolo 29, commi 15-18, quantomeno ricomprendendovi i casi di assunzioni a tempo determinato e indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ampliando la fattispecie con riguardo allo svolgimento di mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 65 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento.

29.0.1

Pirro, Mazzella, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 29-bis.

(Direzione distrettuale del Lavoro)

          1. Dopo l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e` inserito il seguente:

          « Art. 70-bis - (Direzione distrettuale del lavoro) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attivita` lavorativa e ai reati connessi, ancorche? di maggiore gravita`, nonché al reato previsto dall'art. 603-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

          2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e` preposto all'attivita` della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestivita` della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

          3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedi- menti riguardanti i reati di cui al comma 1, i magistrati addetti alla direzione.

          4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro» ;

«Art. 29-ter.

 (Procuratore nazionale del lavoro)

          1.Dopo l'art. 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e` aggiunto il seguente:

          « Art. 76-bis. - (Procuratore nazionale del lavoro) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e` istituita la Direzione nazionale del lavoro.

          2. Alla Direzione e` preposto un magi- strato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalita`, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacita` organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

          3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e puo` essere rinnovato una sola volta.

          4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalita`, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura.

          5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita` nel ruolo puo` essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

          6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale»;

«Art. 29-quater.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

          Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale e` inserito il seguente:

          «Art. 371-ter. - (Attivita` di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonche? per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attivita` lavorativa e per i reati connessi, ancorche? di maggiore gravita`. A tale fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonche? degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale puo` inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche? del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del la- voro, in relazione alle competenze in ma- teria di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente, e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

          2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali del lavoro al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita` di indagine, di garantire la funzionalita` dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita` delle investigazioni.

          3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

          a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magi- strati della Direzione nazionale del lavoro;

          b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilita` e mobilita` che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

          c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contra- sto dello sfruttamento del lavoro;

          d) impartisce ai procuratori distrettuali del lavoro specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalita` secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attivita` di indagine;

          e) riunisce i procuratori distrettuali del lavoro interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

          f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati di cui al comma 1 quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non e` stato possibile a causa della:

          1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attivita` di indagine;

          2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale ai fini del coordinamento delle indagini.

          4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione di cui alla lettera f) del comma 3 dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non puo` delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero »;

«Art. 29-quinquies.

 (Avocazione del procuratore generale presso la Corte d'appello)

          1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale e` aggiunto il seguente:

          « 1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie in- formazioni, dispone altresi` con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonche? ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attivita` lavo- rativa e dei reati connessi, ancorche? di maggiore gravita`, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati »;

«Art. 29-sexies.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di Cassazione)

          1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'arti- colo 2 della presente legge, e` inserito il seguente:

          «Art. 76-quinquies. - (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cas- sazione in relazione all'attivita` di coordina- mento investigativo per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul pro- curatore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

          2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'arti- colo 86, il procuratore generale comunica l'attivita` svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro »;

«Art. 29-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

          1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e` sostituito dal seguente:

          « 6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati »;

«Art. 29-octies.

(Dotazioni organiche)

          1. Il ruolo organico del personale della magistratura e` aumentato complessivamente di cento unita`. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro e` determinata con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Con uno o piu` decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

          2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e` istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

          3. Per fare fronte alle straordinarie e urgenti necessita` di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonche? alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia e` autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei con- corsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

          4. L'Ispettorato nazionale del lavoro e` autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unita` per l'anno 2023;

«Art. 29-novies.

(Copertura finanziaria)

          1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 17.550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

«Art. 29-decies.

(Norme transitorie)

          1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter. 2-quater, 2-quinques, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-novies si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

          2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro;

«Art. 29-undecies.

(Entrata in vigore)

          1. Le disposizioni di cui agli articoli da 29-bis a 29-decies entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

29.0.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 29-bis.

(Credito di imposta per salute e sicurezza sul lavoro)

          1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2024, 2025 e 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.

          2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

          a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

          b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

          c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

          1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

          2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

          3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

          3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

          4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

          5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2.

          6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

          7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

29.0.3

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare nel settore della pesca)

          1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è aggiunto il seguente: «182-bis. Nel settore della pesca, le quote di retribuzione variabile individuate dal Contratto collettivo nazionale del settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere erogate ai lavoratori dipendenti come partecipazione agli utili, non sotto forma di offerta di azioni, in esecuzione di quanto disposto al comma 182.».

29.0.4

Nicita, Lorenzin, Misiani

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)

          1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

          2. L'esonero di cui al comma 1 si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.

          3. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

29.0.5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Istituzione del documento di regolarità lavorativa)

          1. Al fine di favorire le buone pratiche organizzative nei luoghi di lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, nonché per facilitare le attività di verifica e controllo degli adempimenti relativi alle suddette finalità, è istituito il Documento di regolarità lavorativa.

          2. Il possesso del Documento di regolarità lavorativa da parte del lavoratore è condizione per l'accesso e lo svolgimento delle attività lavorative all'interno dei cantieri edili, dei cantieri navali, degli impianti e delle aree dedicate alle attività del settore della logistica e in tutte le strutture dove, in regime di appalto e subappalto, operano lavoratori dipendenti di imprese tra loro non controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui al comma 9, ai cantieri, agli impianti e agli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinquanta lavoratori, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi ventiquattro mesi dal termine di cui al primo periodo il documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di quindici dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi trentasei mesi dal termine di cui al primo periodo, il Documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinque dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto.

          4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il CNEL, sono individuati gli ulteriori settori produttivi nei quali si applicano le disposizioni della presente legge.

          5. Il Documento di regolarità lavorativa contiene:

          a) i dati anagrafici e biometrici del lavoratore;

          b) la residenza e l'eventuale domicilio;

          c) i titoli di studio;

          d) gli eventuali titoli abilitativi o professionali conseguiti;

          e) i dati professionali, quali la data di inizio del rapporto di lavoro e il livello professionale;

          f) i dati del datore di lavoro;

          g) la tipologia e la durata, anche giornaliera, della prestazione lavorativa, nonché il contratto collettivo di riferimento applicato;

          h) la qualifica riconosciuta nel rapporto di lavoro;

          i) l'attestazione della regolarità contributiva e l'anzianità lavorativa;

          l) l'attestazione della regolarità del soggiorno, in caso di lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

          6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in collaborazione con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro, le prefetture, le questure, gli uffici anagrafici comunali, i centri per l'impiego, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche e formative, raccoglie i dati relativi al documento di regolarità lavorativa in un'apposita banca di dati cui possono accedere gli enti sopra citati, ai fini dell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, il lavoratore interessato e, previa autorizzazione rilasciata dall'INPS, il datore di lavoro diretto, il datore di lavoro committente e l'impresa appaltatrice.

          7. L'INPS provvede a inviare al lavoratore interessato una carta elettronica contenente gli elementi essenziali del Documento di regolarità lavorativa nonché le credenziali per accedere alla banca di dati di cui al comma 6.

          8. La carta elettronica di cui al comma 7 è esibita all'inizio e al termine della prestazione lavorativa quotidiana ed è controllata elettronicamente, con apposita apparecchiatura, dal datore di lavoro responsabile dei cantieri, degli impianti e degli altri luoghi di lavoro afferenti ai settori di cui al comma 2, anche ai fini della verifica e dell'acquisizione dei dati contenuti nel documento di regolarità lavorativa di ciascun lavoratore utilizzato direttamente o indirettamente. I dati acquisiti quotidianamente dal datore di lavoro attraverso la lettura della carta elettronica di cui al comma 3 sono trasmessi quotidianamente in via telematica alla banca di dati di cui al comma 6.

          9. Le caratteristiche e le modalità di costituzione della banca di dati di cui al comma 6, le modalità di accesso ad essa da parte dei soggetti abilitati, il contenuto specifico e le modalità di rilascio della carta elettronica di cui al comma 7 nonché le caratteristiche della strumentazione necessaria alla lettura automatica delle carte elettroniche dei soggetti responsabili, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

          10. Ai fini della costituzione e della gestione della banca di dati, nonché del rilascio delle carte elettroniche, è concesso all'INPS un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

29.0.6

Gelmini, Lombardo

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di Istituti di Patronato e razionalizzazione delle relative procedure ispettive)

          1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: « e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri; » sono soppresse;

          b) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 2-bis. La vigilanza di cui ai commi 1 e 2 e` svolta con modalita` di controllo online dall'Ispettorato nazionale del lavoro che viene autorizzato ad accedere alle banche dati di Inps, Inail e Ministero dell'interno, per verificare le attivita` dei patronati.
2-ter. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro rilevi incongruenze tra i dati forniti dagli stessi patronati circa le attivita` svolte, rispetto ai dati delle banche dati di cui al comma 2-bis, o al fine di effettuare rilevazioni per controlli a campione, e` autorizzato ad inviare ispezioni sulle sedi di patronato».

29.0.7

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

          1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 15 milioni di euro.

          2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 30

30.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 e 17;

          b) al comma 12, sostituire le parole "di cui al comma 11" con le seguenti "di vigilanza e di accertamento contributivo";

          c) al comma 16, sostituire le parole "L'Inps provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14" con le seguenti "L'Inps provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14".

30.2

Misiani, Manca, Nicita

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12.

     Conseguentemente,

          a) al comma 15, sostituire le parole: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le seguenti: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14;

          b) sopprimere il comma 16.

30.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12.

30.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 1.

30.5

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 2.

30.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 3.

30.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 4.

30.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 5.

30.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 8.

30.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 9.

30.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 10.

30.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 12.

30.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 12, sostituire le parole: di cui al comma 11 con le seguenti: "di vigilanza e di accertamento contributivo.

30.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 15, sostituire le parole: "L'Inps provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14" con le seguenti: "L'Inps provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14".

30.16

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

          16-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3 è abrogato.

Art. 31

31.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 2, sostituire le parole: 250 unità, con le seguenti: 1.250 unità.

     Conseguentemente, al comma 4:

          a) all'alinea, sostituire le parole: pari a 11.777.968, con le seguenti: pari a 59 milioni;

          b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 47.222.032 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

31.2

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Al comma 2, sostituire le parole: 250 unità, con le seguenti: 1.250 unità.

31.3

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

          11-bis. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2024, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

31.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e dell'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

          1. La locuzione «lavoratori del comparto del turismo» di cui all'articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpreta nel senso che vi rientrano i lavoratori dipendenti di datori di lavoro recanti i codici ATECO di cui all'Allegato 1. Il sostituto d'imposta può erogare il trattamento integrativo speciale di cui alla predetta disposizione entro il 31 dicembre 2024.

          2. La locuzione «lavoratori del comparto del turismo» di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si interpreta nel senso che vi rientrano i lavoratori dipendenti di datori di lavoro recanti i codici ATECO di cui all'Allegato 1.

          Allegato 1

          ATECO - Attività Economica

          47.11.00 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande.
47.11.14 - Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari.
47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari.
47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria.
47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio.
47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
49.10.00 - Trasporto ferroviario di passeggeri.
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane.
49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente.
49.39.01 - Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano.
49.39.09 - Altri trasporti terrestri di passeggeri nca.
50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri.
52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (Porti turistici e marina resort).
52.23.00 - Attività dei servizi connessi al trasporto aereo.
52.23.01 - Attività connesse al trasporto aereo di passeggeri, animali o merci: gestione di aerostazioni, attività di controllo degli aeroporti e del traffico aereo, attività dei servizi a terra negli aeroporti, eccetera.
55.10.00 - Alberghi.
55.20.20 - Ostelli della gioventù.
55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence.
55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.
56.10.00 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile.
56.10.11 - Ristorazione con somministrazione.
56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie.
56.20.00 - Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione.
56.21.00 - Catering per eventi, banqueting.
56.29.20 - Catering aereo.
56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.
64.99.60 - Altre intermediazioni finanziarie nca (servizi di tax free shopping).
66.12.00 - Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci (Cambiavalute).
77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò).
77.34.00 - Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale.
79.1 - Attività delle Agenzie di viaggio e dei Tour operator.
79.11.00 - Attività delle Agenzie di viaggio.
79.12.00 - Attività dei Tour operator.
79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento.
79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca.
81.22.02 - Servizi di pulizie compagnie aeree.
82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere.
91.02.00 - Attività di musei.
91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili.
91.04.00 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali.
93.11.20 - Gestione di piscine.
93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici.
93.21.01 - Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi.
93.21.02 - Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati.
93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili.
93.29.20 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali.
96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).
96.04.20 - Stabilimenti termali.
96.09.05 - Organizzazioni di feste e cerimonie.

31.0.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 31-bis.

(Lavoratori fragili)

          1. Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto»

31.0.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.

(Lavoratori fragili)

          1.All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

          b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2024".

          2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

          3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

31.0.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 31-bis.

(Lavoro agile per lavoratori fragili)

          1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

          b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

          2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.

          3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

31.0.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 31-bis.

(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

          1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 agosto 2024".

31.0.6

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 31-bis.

(Promozione del lavoro agile)

          1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

          2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307«.

31.0.7

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 31-bis.

(Misure in materia di politiche formative per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

          1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, soprattutto quella giovanile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato "buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci".

          2. Il turnover in atto nel settore della logistica ferroviaria delle merci e la crescita occupazionale prevista al termine dei lavori PNRR sull'infrastruttura ferroviaria rappresentano infatti le pre-condizioni per la costante ricerca di personale formato da parte delle Imprese ferroviarie del tra-sporto merci e del relativo indotto. Le abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci, disciplinate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), consentono di formare nuovo personale per attività relative alla sicu-rezza ferroviaria e alla condotta di locomotori.

          3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i ter-mini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2% dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Per le finalità del presente comma il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. "

31.0.8

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure in materia di politiche formative per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

          1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato «Buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci».

          2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2 per cento dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190..

Art. 32

32.1

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: ovvero con l'affidamento diretto. aggiungere le seguenti: Inoltre, i termini di cui al primo periodo in corso alla data del 31 dicembre 2023, sono prorogati di tre mesi e comunque fino al 30 giugno 2024.

32.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera f), punto 2), dopo le parole: "ovvero con l'affidamento diretto." aggiungere le seguenti: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo in corso alla data del 31 dicembre 2023, sono prorogati di tre mesi e comunque fino al 30 giugno 2024."

32.4

Fregolent

Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso 1), inserire il seguente:

          «1-bis) dopo il comma 145 inserire i seguenti:

          "145-bis. Al fine di assicurare l'impulso richiesto per attuare entro il 30 giugno 2026 gli interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria provinciale della Regione Siciliana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Acquisita l'intesa della Regione Siciliana sugli interventi individuati dal competente Assessorato alle infrastrutture, verificata sulla disponibilità nell'ambito del FSC Regione Sicilia 2021-2026 di ulteriori fonti finanziarie e sulla proposta di nomina del Commissario straordinario, quest'ultimo:

          a) acquisisce e ove mancante integra e completa la ricognizione dello stato delle opere stradali della Regione Sicilia, a valenza nazionale, regionale e provinciale;

          b) predispone una mappatura, in collaborazione con le amministrazioni coinvolte (Liberi Consorzi di Comuni, Città Metropolitane, ANAS, CAS e Regione Siciliana), di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria programmati o in corso di esecuzione, con le relative coperture finanziarie e il connesso stato di avanzamento, nonché delle nuove opere in corso e programmate, specificandone lo stato di avanzamento e le eventuali criticità tecniche e finanziarie;

          c) elabora, sentiti i soggetti responsabili della gestione della rete viaria nazionale, regionale e provinciale (tra cui, ANAS, CAS, Regione Siciliana, le 9 Province Siciliane), un Programma Straordinario di Risanamento che comprenda interventi riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria provinciale al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, anche in considerazione dell'imminente introduzione dei veicoli a guida autonoma nella flotta veicolare, in riferimento alle esigenze ed alle risorse finanziarie disponibili.

          d) supporta gli Enti responsabili dell'attuazione delle opere, nuove o di manutenzione straordinaria ed ordinaria, in tutte le fasi del procedimento dalla progettazione, alla realizzazione ed al collaudo;

          e) attiva tutte le azioni necessarie per rendere certo il completamento dell'iter approvativo degli interventi già in programma e consentirne la cantierabilità entro il 31.12.2024, così da ridurre i tempi di approvazione delle opere stesse.

          145-ter. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi e per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione degli stessi opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposite Convenzioni, di ANAS S.p.A., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di strutture dell'Amministrazione interessata e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          451-quater. Il Commissario straordinario può altresì assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante in raccordo con le strutture interessate. In tal caso è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al medesimo Commissario Straordinario."»

32.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere il comma 2.

32.6

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          2-bis. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

          2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 250.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

G32.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

     premesso che:

          l'articolo 32, comma 2, del decreto-legge in esame incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese nelle aree di Schenjin e Gjadar, individuate dall'Annesso 1 al Protocollo citato;

          preme sottolineare, che la legge di autorizzazione di ratifica del Protocollo in oggetto è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 15 febbraio del 2024 e appena 15 giorno dopo il decreto-legge in conversione - presentato il 2 marzo - reca un aumento di oneri finanziari rispetto alla realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania di 25,8 milioni di euro;

          nella versione previgente, tale disposizione autorizzava la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia. Con le modifiche apportate dal decreto legge in esame, tali autorizzazioni di spesa vengono sostituite con euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa;

          l'aumento decisamente consistente e ingiustificato degli oneri finanziari per la realizzazione delle strutture in titolo conferma la fondatezza della posizione contraria alla misura da parte del Movimento 5 Stelle nonché ai contenuti del Protocollo, della gestione della politica migratoria e del coinvolgimento della Difesa in merito;

     impegna il Governo:

          a riconsiderare l'opportunità della disposizione di cui in premessa, considerato il significativo e ingiustificato incremento delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione della misura di cui in premessa.

G32.2

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 32, comma 2, incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese;

          la disposizione in questione attribuisce al Ministero della difesa e, in particolare, alle articolazioni del genio militare il compito di installare le strutture prefabbricate modulari per l'accoglienza di migranti nelle aree di Schenjin e Gjadar, individuate dall'Annesso 1 al Protocollo;

          per tali finalità vengono stanziati, con il provvedimento in oggetto altri 25 milioni di euro;

          anche alla luce di tale ulteriore stanziamento, l'accordo Italia-Albania sull'immigrazione si dimostra un progetto costosissimo che avrà effetti dannosi per le casse dello Stato con un costo complessivo che arriverà ben oltre i 700 milioni di euro dichiarati inizialmente;

          in un provvedimento che si dimostra una specie di omnibus compaiono anche i fondi per i rifugiati ucraini e per i centri per richiedenti asilo in Albania;

          in particolare, per quanto riguarda i centri in Albania, dopo le insistenze delle opposizioni per avere chiarimenti, risulta che vi sia un aumento di circa 25 milioni di euro di cui quasi 16 vengono dal Fondo per le esigenze indifferibili, cioè il fondo a cui si attinge per aiutare le persone in caso di disastri come i terremoti o le alluvioni, e 10 milioni di euro da un fondo per la difesa. Un'enormità, ad avviso della presentatrice, per un progetto pieno di lacune che viola le norme comunitarie e i diritti umani e che servirà solo alla campagna elettorale della Presidente Meloni e che, come abbiamo visto, drena e sottrae anche risorse destinate alle emergenze che, in qualsiasi momento, possono colpire la popolazione italiana,

     impegna il Governo

          a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia di finanziamento delle opere relative alla realizzazione dei centri in Albania e a relazionare periodicamente al Parlamento sullo stato di attuazione degli stessi e sulle relative necessità finanziarie.

Art. 33

33.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a) al comma 29, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali da destinare prioritariamente agli enti locali del Mezzogiorno e delle isole".

33.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, lettera e), capoverso «comma 32», ultimo periodo, sopprimere le parole: a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

G33.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

     premesso che:

          l'articolo 33 interviene sulle disposizioni di cui l'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge 160 del 2019, modificando la disciplina in materia di investimenti infrastrutturali dei comuni, le cosiddette «piccole opere», con l'obiettivo di eliminare i riferimenti al PNRR in virtù dello stralcio di tali investimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano; di riformare le disposizioni sul monitoraggio; di fissare nuovi termini per l'aggiudicazione dei lavori nonché il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi; di modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno al comune beneficiario nonché di disciplinare le procedure di revoca di quelli assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti;

     considerato che:

          le strade sono l'arteria vitale dei territori e la manutenzione straordinaria delle medesime risulta cruciale per preservarne, ripristinarne o migliorarne la qualità nonché per garantire la sicurezza e l'efficienza della viabilità e della circolazione nel tempo;

          soprattutto per gli enti locali del Mezzogiorno d'Italia e delle isole avere risorse da destinare alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria delle strade comunali significa valorizzare gli asset infrastrutturali esistenti attraverso una logica non orientata all'intervento episodico o emergenziale bensì su una programmazione volta a prevenire le criticità di sicurezza, funzionalità o confort della rete stradale comunale;

          poter programmare la manutenzione stradale, infatti, significa fornire concreti benefici diretti sia agli utenti della strada, in termini di maggior continuità e qualità dei servizi, sia alla collettività, in termini di contenimento dei costi complessivi di intervento, nonché indiretti, per il Paese, in termini di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio stradale del Mezzogiorno e delle isole, oggi mediamente in fase avanzata del suo ciclo di vita;

     impegna il Governo:

          ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019 agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali, attraverso l'assegnazione prioritaria delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno e delle isole, al fine di garantire nei predetti territori una maggior funzionalità ed efficienza della rete infrastrutturale, anche in termini di riduzione dell'impatto ambientale connesso a una corretta manutenzione stradale.

33.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Utilizzo Fondo contributo piccoli Comuni)

          1. Le risorse relative all'annualità 2023 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 18.467.685,48 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 33-bis

33-bis.0.1

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter.

          1. All'articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

33-bis.0.2

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter

          1. Le risorse relative all'annualità 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.

33-bis.0.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter.

          1. All'articolo 31-bis comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al 2026», aggiungere le seguenti: «A decorrere dal 2024 il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

33-bis.0.4

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter.

          1. L'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

33-bis.0.5

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter

(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

          1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

          2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

          3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

          a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;

          b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

          c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

          d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

          e) il piano finanziario e il crono-programma.

          Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

          4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

          5. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

          6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

          7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

          8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

          9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

          10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 35

35.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

          0a) dopo il comma 42 è inserito il seguente: "42.1 In considerazione dell'esigenza di limitare l'impatto dei cambiamenti climatici e di ridurre le emissioni di anidride carbonica, nell'ambito degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 42 assumono carattere strategico e prioritario i piani volti all'individuazione di aree definite « cinture verdi » con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane."

35.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

          0a) dopo il comma 42 è inserito il seguente: "42.1 Per favorire gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana di cui al comma 42, i comuni possono prevedere, dal 1° giugno 2024 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, delle imposte di competenza comunale. I comuni possono altresì deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, nei casi in cui detta occupazione è finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42."

35.3

Croatti, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 535 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2024 per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.»

     Conseguentemente all'articolo 1, comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

          1) all'alinea, sostituire le parole "dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 35, comma 1-bis, pari a 4.145 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027";

          2) alla lettera b) dopo le parole: "quanto a" inserire le seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2024 e a "

          3) alla lettera h) sostituire le parole "725 milioni" con le seguenti "925 milioni".

35.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al fine di conformare gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 1 ai principi del riuso e del contrasto al consumo di suolo, nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità si provvede alla valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinano consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici.I provvedimenti amministrativi di approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, e gli atti connessi e conseguenti, adottati senza la previa valutazione delle alternative di localizzazione di cui al presente comma sono annullabili per violazione di legge."

Art. 36

36.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sopprimere il comma 2

36.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. In deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31 dicembre 2021 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma del Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto 2016 e seguenti, nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2009, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026.

36.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al capoverso comma "2-bis", dopo le parole "flussi della manodopera," inserire le seguenti: ", anche con riferimento a subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,"            

36.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

          2-bis.1. In deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro dicembre 2021 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma del Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto 2016 e seguenti, nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2009, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026.

36.5

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

          2-bis.1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti al sisma del 2009 e del 2016. Tali incarichi, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici, nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento anche prescindendo dalla formazione di livello universitario.».

36.6

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

          2-bis.1. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025». All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

36.7

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:

          «2-quinquies. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche in proroga sui contratti a tempo determinato e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura degli interventi.

          2-sexies. I soggetti di cui al comma 2-bis, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili del PNRR. Per l'individuazione del personale le pubbliche amministrazioni possono attingere dalle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato per figure professionali compatibili alle esigenze.».

36.8

Croatti, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

          "2-quinquies. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese il fondo di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica."

G36.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          il nuovo PNRR italiano, a seguito della revisione approvata dal Consiglio dell'Ue con decisione dell'8 dicembre 2023, prevede ora sette Missioni, con l'inclusione del capitolo REPowerEU;

          per finanziare il nuovo capitolo del REPowerEU e le ulteriori modifiche apportate al Piano, sono stati sostanzialmente apportati definanziamenti, integrali o parziali, rimodulazioni e riallocazioni delle risorse finanziarie previste dal Piano originario, peraltro con effetti sulle rate con cui saranno erogate le risorse dal 2024 e sulle correlate esigenze di cassa;

          ciò ha generato uno stato di incertezza sulla prosecuzione degli investimenti del PNRR su progetti in buona parte avviati, nonché di preoccupazione rispetto allo spostamento di risorse finanziarie destinate ad altre finalità, con particolare riferimento alle politiche per il Mezzogiorno;

          a distanza di tre mesi dalla revisione, con il decreto-legge oggi in esame, il Governo è intervenuto per approntare le risorse finanziarie per dare continuità attuativa alle misure definanziate;

          ciononostante, il rifinanziamento risulta parziale, tant'è che nel provvedimento stesso si prevede un meccanismo di monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) da tagliare per recuperare altre risorse, nonché delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la copertura integrale dei costi delle misure eliminate dal PNRR;

     impegna il Governo:

          ad assicurare l'effettivo e integrale rifinanziamento della misura M2C4 Investimento 2.1.A - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per ridurre il rischio idrogeologico, a tal fine prevedendo con il primo provvedimento utile l'apposito stanziamento di 1.287 milioni di euro.

G36.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», un emendamento del Governo all'articolo 36 ha introdotto una serie di misure relative anche agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Umbria nel marzo del 2023;

          in particolare, il dispositivo prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici sopra richiamati;

          la ricognizione di cui trattasi è sottoposta al Governo, mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

          il provvedimento in esame, tuttavia, precisa che dalle disposizioni non sorgono nuovi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in particolare, che alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

          risulta pertanto del tutto evidente che il Governo, nonostante la pressante richiesta di fondi, impegni e tempi certi, non abbia provveduto allo stanziamento di quelle risorse che risultano imprescindibili al fine di sostenere le esigenze delle comunità colpite, in particolare per la ricostruzione e la riparazione degli immobili;

          a distanza di oltre un anno dai rovinosi eventi, rispetto ai quali non sono state ancora avviate azioni significative, il provvedimento in esame non sana dunque la drammatica carenza di fondi che penalizza l'Umbria e, al contempo, introduce nuove procedure burocratiche il cui unico effetto sarà quello di procrastinare l'avvio del processo di ricostruzione,

     impegna il Governo

          ad adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire, alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Umbria nel marzo del 2023, l'immediato avvio del processo di ricostruzione nonché a stanziare le risorse necessarie allo scopo.

G36.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», un emendamento del Governo all'articolo 36 approvato come comma 2-ter di tale articolo, ha introdotto una serie di misure relative all'evento sismico che ha colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022;

          in particolare, la norma prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici sopra richiamati;

          la ricognizione di cui trattasi è sottoposta al Governo, mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

          il comma 2-ter precisa che dalle disposizioni non sorgono nuovi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in particolare, che alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

          risulta pertanto evidente che il Governo, nonostante la pressante richiesta di fondi, impegni e tempi certi, non abbia provveduto allo stanziamento di quelle risorse che risultano imprescindibili al fine di sostenere le esigenze delle comunità colpite, in particolare per la ricostruzione e la riparazione degli immobili;

          a distanza di oltre un anno dai rovinosi eventi, rispetto ai quali non sono state ancora avviate azioni significative, il provvedimento in esame non sana dunque la drammatica carenza di fondi che penalizza questa emergenza e, al contempo, introduce nuove procedure burocratiche il cui unico effetto sarà quello di procrastinare l'avvio del processo di ricostruzione;

          il numero di sfollati che da troppo tempo attendono una pianificazione certa degli interventi è pari, per la sola città di Ancona, a 750 persone,

     impegna il Governo

          a stanziare le risorse necessarie e ad adottare le misure essenziali per garantire, alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022, l'immediato avvio del processo di ricostruzione.

Art. 36-bis

G36-bis.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 36-bis proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

          il Governo ha deciso tuttavia di escludere dalle deroghe al decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, tutte le regioni colpite da terremoti e sisma, tranne l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, una discriminazione che ignora le richieste di sindaci e amministratori locali e che colpisce in particolare quelle famiglie che stanno completando la ricostruzione delle proprie case;

          la mancata deroga al decreto-legge Superbonus rischia di penalizzare un numero di cantieri pari al 5 per cento del totale, già autorizzati e finanziati dalla struttura commissariale, ma che sono ancora aperti a causa di diverse ragioni, a partire dal caro materiali che ne ha rallentato il completamento,

     impegna il Governo:

          ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere le deroghe anche alle zone dell'Emilia-Romagna colpite dal sisma del 2012, al fine di garantire equità e giustizia per tutte le aree terremotate del Paese.
 

36-bis.0.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 36-ter.

(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

          1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Agli oneri di cui al comma precedente, pari ad euro 6.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.".

Art. 37

37.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Progetti Bandiera)

          1. Ciascuna regione o provincia autonoma individua un intervento avente particolare rilevanza strategica per il proprio territorio denominato «Progetto Bandiera» da finanziarsi con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nell'ambito della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di competenza nazionale.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede secondo le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

          3. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR programmatiche dei due strumenti, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato "Progetto bandiera", ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;».

37.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

          1. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.».

Art. 37-bis

37-bis.0.1

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 37-ter.

(Interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

          1. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.».

Art. 38

38.1

Croatti, Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, dopo la parola: «imprese» inserire le seguenti: «come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003».

38.2

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Al comma 2, sostituire le parole: 2024 e 2025 con le seguenti: 2024, 2025 e 2026.

     Conseguentemente:

          - al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

          - al comma 21, sostituire le parole: al 2030 con le seguenti: al 2031.

38.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione aggiungere le seguenti: qualificata

     Conseguentemente:

          a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a un investimento qualificato in formazione dedicata alla forza lavoro addetta alle attività di cui al comma 2 e all'assunzione a tempo indeterminato di forza lavoro addetta ai settori interessati all'uso delle nuove tecnologie adottate, in misura del 15 per cento per le imprese sopra i 50 dipendenti e del 10 per cento, e comunque non inferiore ad una assunzione, per le restanti imprese.;

          b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 30 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento;

          c) al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 300 mila euro con le seguenti: 500 mila euro;

          d) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 45 per cento, le parole: 15 per cento con le seguenti: 35 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento;

          e) sopprimere il comma 8.

38.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ove compatibili con la disciplina di cui al presente articolo, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 l'ordine relativo ai beni strumentali agevolati risulti accettato dal venditore.»

38.5

Fregolent

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Gli investimenti dell'anno 2024 sono agevolabili anche se effettuati in data antecedente rispetto all'entrata in vigore del presente decreto".

38.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le imprese risultate inadempienti al versamento del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

38.7

Gelmini, Lombardo

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da "a condizione che" fino alla fine del periodo.

38.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "3 per cento" con le seguenti: "15 per cento" e sostituire le parole: "5 per cento" con le seguenti: "25 per cento".

38.9

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche gli impianti di Mobile Private Network (MPN).

     Conseguentemente:

          a) al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) i software di virtualizzazione, elaborazione, analisi, archiviazione dei dati e di remotizzazione delle funzioni di rete necessari sia all'uso dei software che sovrintendono alla sensoristica IoT, sia alla realizzazione di capacità di calcolo distribuita in prossimità delle imprese (Edge Computing);

          b) al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di semplificare e favorire l'accesso delle piccole medie imprese al credito d'imposta di cui al comma 2, i fornitori di beni e servizi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono dare visibilità di eventuali certificazioni aventi a oggetto l'eleggibilità dei beni e servizi offerti ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta attraverso la piattaforma.

38.10

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche:

          a) le soluzioni di smart-building e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione;

          b) le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni smart connesse al sistema di gestione della performance energetica.

38.11

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche gli impianti di Mobile Private Network (MPN).

     Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) i software di virtualizzazione, elaborazione, analisi, archiviazione dei dati e di remotizzazione delle funzioni di rete necessari sia all'uso dei software che sovrintendono alla sensoristica IoT, sia alla realizzazione di capacità di calcolo distribuita in prossimità delle imprese (Edge Computing).

38.13

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche: a) le soluzioni di smart-building e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione; b) le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni smart connesse al sistema di gestione della performance energetica.».

38.14

Fregolent

Al comma 4, dopo le parole: "i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti" sono aggiunte le seguenti: ", compresi ogni rete, servizio, sistema o dispositivo utilizzato nel processo produttivo de esclusivamente preposto ad abilitare le comunicazioni dei beni citati".

38.15

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis. I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere a) e b), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5 purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.

     Conseguentemente:

          - al comma 11, lettera b), punto i), dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli esperti in gestione dell'energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

          - al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sezione A aggiungere le seguenti: e nella sezione B e dopo le parole: n. 39 aggiungere le seguenti: , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

38.17

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" il punto 8 è sostituito dal seguente: "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid)"

38.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis. All'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità», l'ottavo capoverso è sostituito dal seguente: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid)».

38.19

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis. I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere a) e b), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5, purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.

38.20

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: , a eccezione delle biomasse.

38.21

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: , a eccezione delle biomasse aggiungere le seguenti: che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

38.22

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento" e le parole: "300 mila euro" con le seguenti: "500 mila euro".

38.23

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»

38.24

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

     Conseguentemente, al medesimo comma 6, lettera d), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'esclusione di cui al periodo precedente non si applica in tutti quei casi in cui i rifiuti sono destinati a operazioni di economia circolare, come il riciclo e il recupero.

38.25

Fregolent

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

38.26

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che non rispettano le misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

38.27

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 7, sostituire le parole: "35 per cento" con le seguenti: "45 per cento", le parole: "15 per cento" con le seguenti: "25 per cento" e le parole: "5 per cento" con le seguenti:"10 per cento."

38.28

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di presentazione da parte dell'azienda candidata al beneficio di un piano di formazione, anche finanziato dai fondi istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come integrato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse di cui al comma 5 del presente articolo, rivolto al personale coinvolto dall'innovazione per cui si chiede l'incentivo ai sensi della presente normativa.

38.29

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8 bis. Per gli investimenti nei beni di cui al comma 4 impiegati nello svolgimento di attività agricole, le aliquote di credito di cui al precedente comma 8 sono maggiorate nella misura del 10 per cento se l'impresa provvede alla rottamazione di veicoli di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle macchine agricole di cui all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, immatricolate o acquistate anteriormente all'anno 1997, marcianti e funzionanti."

38.30

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8 bis. La misura del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, per ciascuna quota di investimento prevista dai commi 7 e 8, è maggiorata del 10 per cento se il progetto di innovazione riguarda strutture produttive ubicate nella ZES unica di cui al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124.»

38.31

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole «Per le imprese di nuova costituzione,» inserire le seguenti «per le impese già costituite che hanno acquisito fabbricati industriali o porzioni di essi, per le imprese già costituite che non dispongono di dati puntuali sul singolo processo produttivo oggetto di intervento, tali per cui non è possibile eseguire un confronto con i consumi energetici dell'anno precedente,».

38.32

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Sostituire il comma 10 con il seguente: "10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), una richiesta con la descrizione del progetto di investimento, il costo dello stesso e la certificazione di cui al comma 11, lettera a). La richiesta di cui al precedente periodo ha effetto ai soli fini della prenotazione del credito. L'impresa comunica tempestivamente al GSE l'eventuale rinuncia all'investimento o variazioni del progetto non agevolabili ai fini della liberazione delle risorse di cui al comma 21. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, comunica all'impresa l'importo del credito riconosciuto e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'identificativo dell'impresa e l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il soggetto gestore trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Il GSE assicura tempestivamente l'informazione alle imprese in merito alle risorse residue, anche tramite la piattaforma di cui al comma 19. "

     Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «dell'elenco" con le seguenti: "della comunicazione"

38.33

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 10, sopprimere le parole: «assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21»

38.34

Fregolent

Al comma 10, sopprimere il terzo e quarto periodo.

38.35

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole da: «Il GSE» fino a: « con l'ammontare» con le seguenti: «Il GSE, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, comunica all'impresa il riconoscimento del credito e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'ammontare»

     Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «all'Agenzia delle entrate, dell'elenco di cui» con le seguenti: «all'impresa, della comunicazione di riconoscimento del credito di cui»

38.36

Gelmini, Lombardo

Il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che attestano ex post la coerente realizzazione del progetto di investimento".

38.37

Fregolent

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La certificazione ex post attesta altresì l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale se rilasciata da un soggetto che ha i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020 n.178".

38.38

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 11-bis, lettera a), dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli Esperti in gestione dell'energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

38.39

Fregolent

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'ammontare non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è comunque utilizzabile in due quote annuali di pari importo se maturato nel 2024 e in tre quote annuali di pari importo se maturato nel 2025".

38.40

Fregolent

Al comma 13, secondo periodo, le parole "utilizzabile in cinque quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzabile in quattro quote annuali".

38.41

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 13 sopprimere il quinto periodo.

38.42

Fregolent

Al comma 13, penultimo periodo, dopo le parole "e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" aggiungere le seguenti: "nonché di cui all'articolo 37, comma 49 quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006".

38.43

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente: «13-bis. In deroga al divieto di cui al precedente comma, le piccole e medie imprese beneficiarie dei crediti d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto di cui al precedente comma, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.»

38.44

Fregolent

Al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In ogni caso, per le imprese che esercitano l'attività tramite cantieri, la riduzione del credito di cui al periodo precedente non opera qualora i beni acquistati siano trasferiti in cantieri facenti capo alla medesima impresa».

38.45

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sezione A inserire le seguenti: e nella sezione B e dopo le parole: n. 39 inserire le seguenti: , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

38.46

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Al comma 17, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, altresì, tra tali eccezioni le imprese che investono nello sviluppo dei combustibili alternativi quali GNL, GPL e biocarburanti.

38.47

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

          17-bis. Ai fini della predisposizione e adozione del decreto di cui al comma 17, il Ministro delle imprese e del made in Italy convoca un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai ministeri di competenza, le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti della società civile organizzata, per definire le condizioni e le modalità con cui le imprese potranno accedere agli incentivi, sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, finalizzati alla transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili, con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici delle imprese al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni del 55 per cento al 2030.

38.48

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Sostituire il comma 18 con il seguente:

          18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è cumulabile per i medesimi costi con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti posti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento e a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

38.49

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 18, al primo periodo dopo le parole: «ai medesimi costi ammissibili» aggiungere le seguenti: «nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 2»

38.50

Gelmini, Lombardo

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole da "nonche? con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica" fino alla fine del periodo.

     Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Il credito d'imposta e` cumulabile, esclusivamente in compensazione, con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162."

38.51

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

     Conseguentemente, al medesimo comma 18, secondo periodo, dopo le parole: Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni aggiungere le seguenti: , ivi incluso il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,.

38.52

Fregolent

Al comma 18, sopprimere le parole "nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.".

38.53

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 18, sopprimere le parole: «nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica» fino alla fine del periodo.

38.54

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

          "18 bis. Al fine di incentivare più efficacemente gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 15 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 20 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 25 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «»Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo«».

38.55

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, il seguente:

          «18-bis. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

38.56

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di semplificare e favorire l'accesso delle piccole e medie imprese al credito d'imposta di cui al comma 2, i fornitori di beni e servizi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono dare visibilità di eventuali certificazioni aventi ad oggetto l'eleggibilità dei beni e servizi offerti ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta attraverso la piattaforma.

38.57

Nicita, Lorenzin, Manca, Misiani

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

          21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell'agrivoltaico avanzato di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

          1) il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2 del Decreto MASE n. 436 del 22 dicembre 2023, è incrementato al 60% dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

          2) le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

          3) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto di cui al presente comma, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

          4) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a) del Decreto MASE n. 436 del 22 dicembre 2023, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto può essere presentato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee.

38.58

Gelmini, Lombardo

All'articolo 38, dopo il comma 21, inserire il seguente:

          "21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell'agrivoltaico avanzato di cui al decreto n. 436 del 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attivita` agricola aziendale, per tali impianti:

          a) il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto n. 436 del 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e` incrementato al 60% dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

          b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti, saranno gestite con carattere di priorita` dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalita` con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

          c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto n. 436 del 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, puo` essere presentato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

          d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto n. 436 del 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto puo` essere presentato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW e` da considerarsi sempre attivita` edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee."

38.59

Nicita, Misiani, Lorenzin, Manca

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

          21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle CER di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

          a) il contributo in conto capitale disciplinato dal Titolo III del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 è incrementato dal 40% al 60% per tener conto dei maggiori costi per impianti di piccola taglia;

          b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

          c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro 12 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.

38.60

Gelmini, Lombardo

All'articolo 38, dopo il comma 21, inserire il seguente:

          "21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle CER di cui al decreto n. 414 del 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attivita` agricola aziendale, per tali impianti:

          1. il contributo in conto capitale disciplinato dal Titolo III del decreto n. 414 del 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e` incrementato dal 40% al 60% per tener conto dei maggiori costi per impianti di piccola taglia;

          2. le richieste di connessione alla rete di distribuzione, saranno gestite con carattere di priorita` dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalita` con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

          3. in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del decreto n. 414 del 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, puo` essere presentato entro 12 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.

38.61

Fregolent

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

          «21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell'agrivoltaico avanzato di cui al Decreto MASE n. 436 del 22 dicembre 2023, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

          1. il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2 del Decreto MASE n. 436 del 22 dicembre 2023, è incrementato al 60% dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

          2. le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

          3. in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto di cui al presente comma, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

          4. in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a) del Decreto MASE n. 436 del 22 dicembre 2023, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto può essere presentato entro 6 mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee.»

38.62

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

          21-bis. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia da biomasse agricole e forestali realizzata dalle aziende agricole in impianti di piccola taglia (fino ad 1 MW) la cui produzione è connessa all'attività agricola, secondo principi di semplificazione, la lettera c) del comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituita dalla seguente: "c) gli impianti di potenza superiore ad 1 MW elettrico, rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

          21-ter. I valori della tariffa incentivante dei provvedimenti che andranno a determinare il nuovo regime di incentivazione per il biogas e le biomasse per la produzione di energia elettrica sono aggiornati facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.

38.63

Fregolent

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

          «21-bis. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia da biomasse agricole e forestali realizzata dalle aziende agricole in impianti di piccola taglia (fino ad 1 MW) la cui produzione è connessa all'attività agricola, secondo principi di semplificazione, la lettera c), comma 8 dell'articolo 24 (Meccanismi di incentivazione) del D.lgs. 199/2021, è sostituita con la seguente:

          "c) gli impianti di potenza superiore ad 1 MW elettrico, rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

          21-ter. I valori della tariffa incentivante dei provvedimenti che andranno a determinare il nuovo regime di incentivazione per il biogas e le biomasse per la produzione di energia elettrica sono aggiornati facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.»

38.64

Nicita, Lorenzin, Manca, Misiani

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

          21-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione degli impianti fotovoltaici finanziati con la misura Parco Agrisolare del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.

38.65

Gelmini, Lombardo

All'articolo 38, dopo il comma 21, inserire il seguente:

          "21-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione degli impianti fotovoltaici, finanziati con la misura Parco Agrisolare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, saranno gestite con carattere di priorita` dal gestore di rete. A tal fine, l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalita` con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione."

38.66

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

          21-bis. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i. relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato nell'allegato I-bis di cui all'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,  differenziato per zona di mercato.

38.67

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

          21-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 5, alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) per gli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il valore dell'incentivo è corretto in misura adeguata per rispecchiarne i livelli di costo e le esternalità positive connesse»;

          b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) per gli impianti che accedono al meccanismo d'asta sono previsti coefficienti premiali da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio da attribuire agli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11».

          21-ter. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le misure di cui al comma 21-bis del presente articolo si applicano agli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 181 del 2023.

38.68

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

          21-bis. Al fine di conseguire celermente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 2, Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo -, è garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

          21-ter. Nelle aree definite critiche o altamente critiche rispetto alla rete di distribuzione elettrica nazionale, rispetto ai soggetti istanti la misura di cui al comma 21-bis il mancato possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva non costituisce elemento ostativo per l'accesso agli incentivi, ma è oggetto di valutazione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) a seguito di apposita istruttoria, coinvolgendo i distributori di rete.

          21-quater. Per la finalità di cui al comma 21-bis, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce una Cabina di regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il GSE, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare i Piani di investimenti delle reti di distribuzione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza e tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

38.69

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

          21-bis. Al fine di conseguire celermente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 2, Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo -, è garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

          21-ter. Nelle aree definite critiche o altamente critiche rispetto alla rete di distribuzione elettrica nazionale, rispetto ai soggetti istanti la misura di cui al comma 21-bis il mancato possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva non costituisce elemento ostativo per l'accesso agli incentivi, ma è oggetto di valutazione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) a seguito di apposita istruttoria, coinvolgendo i distributori di rete.

          21-quater. Per la finalità di cui al comma 21-bis, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce una Cabina di regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il GSE, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare i Piani di investimenti delle reti di distribuzione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza e tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

38.70

Nicita, Misiani, Lorenzin, Manca

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

          "21-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione."

38.71

Gelmini, Lombardo

All'articolo 38, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

          "21-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ed in particolare per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, viene data priorita` di accesso alla rete di distribuzione."

38.72

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

          21-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005.

38.73

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

          21-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"

G38.1

Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 38 del provvedimento all'esame dell'Assemblea istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0». L'articolo introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti. L'articolo 38 disciplina anche i requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi, l'elenco degli investimenti agevolabili, il calcolo dei parametri rilevanti ai fini dell'agevolazione, le condizioni di accesso all'agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti, le modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi, il regime dei controlli, l'implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione;

          gli investimenti agevolabili riguardano beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le tipologie di beni interessati dalla misura sono asset digitali (beni 4.0 materiali e immateriali), asset necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da Fer (esclusa la biomassa), la formazione del personale in competenze per la transizione ecologica. L'importo del credito è commisurato proporzionato alla riduzione finale del consumo energetico ottenuta con l'investimento da ciascuna impresa e prevede tre livelli crescenti di intensità di aiuto. Un ulteriore 1 per cento del budget è volto a creare una piattaforma di gestione delle certificazioni dei progetti. La misura prevede anche la pubblicazione di un report, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, di valutazione degli investimenti PNRR di sua competenza;

          l'investimento Transizione 5.0 (M7-I15), inserito nel capitolo REPowerEU del PNRR Italiano, è finalizzato alla transizione dei processi produttivi verso un modello di produzione sostenibile con un budget di 6.300 milioni di euro, puntando a raggiungere un risparmio energetico cumulato di 400.000 Tep (tonnellate di equivalente in petrolio). La misura, secondo quanto riporta la relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR (Doc. XIII, n. 2) trasmessa il 26 febbraio 2024, è strutturata come un credito di imposta a valere sulle spese effettuate dalle imprese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025;

          l'agevolazione introdotta presenta numerose similitudini con il precedente credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia con riferimento alla disciplina sostanziale - percentuale agevolata decrescente rispetto alla dimensione dell'investimento, condizioni di ammissione - sia per quanto riguarda il regime di utilizzabilità e i controlli ed è volta a incentivare gli investimenti in innovazione energetica e digitale delle imprese, anche in abbinamento a investimenti in impianti di autoproduzione da Fer. Si tratta, anche grazie all'entità delle risorse stanziate, di un'agevolazione in grado di sostenere in maniera diffusa gli investimenti delle PMI per efficientare i propri processi e, in particolare, realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare all'autoconsumo, riducendo così in maniera significativa i costi energetici che, soprattutto per le piccole imprese, sono particolarmente penalizzanti. In particolare, considerando che il confronto con la Commissione europea ha portato ad «abbinare» gli interventi di riduzione dei consumi energetici con gli investimenti in autoproduzione, occorre evitare che questi ultimi rimangano penalizzati da complessità o vincoli troppo stringenti nella realizzazione degli interventi «trainanti» in transizione 5.0., vista anche l'importanza delle risorse assegnate su due anni, che, ricomprendendo quanto già disponibile per Transizione 4.0, possono effettivamente rappresentare un'importante occasione di rilancio dell'economia nazionale, raccogliendo le aspettative delle imprese che sino ad ora hanno preferito rimanere alla finestra e rallentare negli investimenti in beni produttivi, in relazione alle incertezze del quadro economico e congiunturale, fortemente condizionato anche dalla instabilità geopolitica;

          ulteriori condizioni possono essere definite per favorire una maggiore efficacia e appetibilità della misura come favorire l'incremento del livello di efficienza raggiunto delle tecnologie applicate che per quanto attiene al fotovoltaico riguarda l'uso di pannelli bifacciali. Questo consentirebbe di incrementare la quota di mercato ammessa alle agevolazioni del nuovo piano previsto dal decreto-legge in esame, al fine di evitare strozzature nelle forniture delle tecnologie e quindi rallentamenti nelle installazioni. La rimodulazione proposta infatti, aprirebbe alle tecnologie ad oggi ad altri sedici imprese che producono moduli in Europa, di cui due con stabilimenti in Italia, e a centouno tipologie di prodotti ad oggi esclusi. Inoltre, una maggiore apertura del mercato permetterebbe anche di diminuire il rischio di un plausibile incremento dei prezzi dovuto alla scarsità dell'offerta, quindi minori installazioni totali e pertanto di potenzialità di decarbonizzazione,

     impegna il Governo

          ad intervenire con il primo provvedimento utile per modificare la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del cosiddetto decreto-legge Energia (decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11), al fine di esplicitare che nel Registro che verrà redatto dall'ENEA sulle tecnologie legate al fotovoltaico, nonché nelle tecnologie agevolate ai sensi del Piano Transizione 5.0, per quanto riguarda i moduli fotovoltaici si intendono anche i moduli bifacciali.

G38.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 38 del provvedimento all'esame dell'Assemblea istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0». L'articolo introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti. L'articolo 38 disciplina anche i requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi, l'elenco degli investimenti agevolabili, il calcolo dei parametri rilevanti ai fini dell'agevolazione, le condizioni di accesso all'agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti, le modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi, il regime dei controlli, l'implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione;

          gli investimenti agevolabili riguardano beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le tipologie di beni interessati dalla misura sono asset digitali (beni 4.0 materiali e immateriali), asset necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da FER (esclusa la biomassa), la formazione del personale in competenze per la transizione ecologica. L'importo del credito è commisurato proporzionato alla riduzione finale del consumo energetico ottenuta con l'investimento da ciascuna impresa e prevede tre livelli crescenti di intensità di aiuto. Un ulteriore 1 per cento del budget è volto a creare una piattaforma di gestione delle certificazioni dei progetti. La misura prevede anche la pubblicazione di un report, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, di valutazione degli investimenti PNRR di sua competenza;

          l'investimento Transizione 5.0 (M7-I15), inserito nel capitolo REPowerEU del PNRR Italiano, è finalizzato alla transizione dei processi produttivi verso un modello di produzione sostenibile con un budget di 6.300 milioni, puntando a raggiungere un risparmio energetico cumulato di 400.000 TEP (tonnellate di equivalente in petrolio). La misura, secondo quanto riporta la relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR (Doc. XIII, n. 2) trasmessa il 26 febbraio 2024, è strutturata come un credito di imposta a valere sulle spese effettuate dalle imprese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025;

          l'agevolazione introdotta presenta numerose similitudini con il precedente credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia con riferimento alla disciplina sostanziale - percentuale agevolata decrescente rispetto alla dimensione dell'investimento, condizioni di ammissione - sia per quanto riguarda il regime di utilizzabilità e i controlli ed è volta a incentivare gli investimenti in innovazione energetica e digitale delle imprese, anche in abbinamento a investimenti in impianti di autoproduzione da FER. Si tratta, anche grazie all'entità delle risorse stanziate, di un'agevolazione in grado di sostenere in maniera diffusa gli investimenti delle piccole e medie imprese per efficientare i propri processi e, in particolare, realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare all'autoconsumo, riducendo così in maniera significativa i costi energetici che, soprattutto per le piccole imprese, sono particolarmente penalizzanti;

          il Next Generation EU (NGEU) è stato ideato non solo con l'obiettivo di sostenere la ripresa degli Stati membri, ma anche con quello di ridurre le disparità fra essi e all'interno di ciascuno di essi. Per questo motivo le risorse sono allocate non in proporzione alla popolazione, ma in relazione alle loro difficoltà strutturali e alle loro necessità di ripresa dopo la pandemia. Le disparità tra paesi e territori rappresentano una sfida fondamentale per la coesione sociale ed economica dell'Unione europea. Il PNRR a tal proposito fa riferimento alla dimensione territoriale in virtù della norma generale che prevede che almeno il 40 per cento del totale delle risorse territorializzabili siano allocate nelle regioni del Sud. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha poi stabilito che tale norma si applichi a tutte le misure del Piano: alla luce di tutto questo, le misure previste dall'articolo 38 rischiano di inficiare il rispetto di questo criterio per la misura in oggetto, dato che, a differenza di quanto avveniva per il piano Transizione 4.0, si esclude la cumulabilità dell'incentivo 5.0 con altri aiuti alle imprese (ad esempio il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica), applicabili alle imprese che operano nelle regioni del Sud;

          si rende necessario quindi ripristinare la possibile cumulabilità i diversi regime d'aiuto al fine di evitare la concentrazione degli incentivi 5.0 alle sole aziende insediate nelle aree affluenti, determinando un paradossale effetto di divaricazione a scapito dei territori che andrebbero maggiormente sostenuti,

     impegna il Governo

          a intervenire con il primo provvedimento utile per consentire che il credito d'imposta citato in premessa sia cumulabile, per i medesimi costi, con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, in particolare quelli previsti per la ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

G38.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Il Senato,

     premesso che:

          nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» sono presenti norme e risorse che riguardano il Piano Transizione 5.0;

          in particolare l'articolo 38 istituisce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici;

          le biomasse sono una fonte rinnovabile inclusa e disciplinata dalle Direttive REDII e REDIII e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che prevede dei requisiti minimi per i generatori di calore a biomassa che accedono ad incentivi basati sulle prestazioni ambientali;

          l'autoproduzione di energia da biomasse riguarda energia termica ed elettrica in cogenerazione ad alto rendimento. Inoltre nel settore industriale spesso si riutilizzano residui legnosi e sottoprodotti provenienti da altre lavorazioni destinati allo smaltimento (economia circolare e sostenibilità) spesso in un regime di autoproduzione dei combustibili e quindi dell'energia;

          appare quindi necessaria l'inclusione anche di questa tipologia di combustibili e di impianti tra gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali previsti dal Piano Transizione 5.0 per sostenere processo di transizione energetica delle imprese all'interno del decreto in esame, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica prefissati a livello nazionale ed europeo;

          nel corso della discussione del provvedimento in esame è stato presentato un emendamento con l'obiettivo di includere gli impianti a biomasse tra gli investimenti in beni materiali previsti dal Piano Transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e per promuovere il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica prefissati a livello nazionale ed europeo,

     impegna il Governo

          ad includere, nel prossimo provvedimento utile, gli impianti a biomasse tra gli investimenti in beni materiali previsti dal Piano Transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e per promuovere il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica prefissati a livello nazionale ed europeo.

G38.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

     premesso che:

          l'articolo 38 del provvedimento in esame istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0;

          si prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse fissati dalla norma in esame, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati;

     ritenuto che:

          il procedimento di acceso al nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0" prevede più fasi e il coinvolgimento di vari attori con diverse competenze, tra cui il Ministero delle imprese e del Made in Italy, il Gestore dei servizi energetici e l'Agenzia delle entrate;

          in particolare, il procedimento che porta al riconoscimento e utilizzo del credito si compone di oltre dieci passaggi applicativi, che richiedono adempimenti a carico delle imprese beneficiarie, peraltro con risorse "a rubinetto" e in un arco temporale limitato alle annualità 2024 e 2025;

          la disciplina del procedimento verrà meglio dettagliata da apposito decreto ministeriale tra cui: il contenuto nonché le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio; i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito; le procedure di fruizione del credito d'imposta; le procedure di controllo nonché i casi di esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea; le modalità con le quali sarà effettuato il monitoraggio in merito al rispetto del limite di spesa;

          in un tale contesto, è necessario definire tempistiche certe e regole chiare al fine di semplificare l'accesso alle misure da parte delle imprese, agevolando in particolare le imprese di minori dimensioni, soprattutto al fine di preservare il pieno automatismo di accesso alle agevolazioni e consentire la più ampia partecipazione delle imprese;

          in merito alla procedura sin qui descritta, preoccupa il rischio di una corsa all'incentivo da parte delle imprese, con un conseguente, potenziale, rapido esaurimento delle risorse;

     impegna il Governo,

          nell'abito dell'adozione del decreto attuativo, a definire criteri e procedure di accesso alle misure incentivanti in grado di assicurare il beneficio alla più ampia platea di imprese e preservare il pieno automatismo degli incentivi, in linea con le esigenze di programmazione degli investimenti;

          a prevedere una procedura speciale e semplificata per le imprese di minori dimensioni;

          a introdurre misure di contenimento del rischio di rapido esaurimento delle risorse, evitando in ogni caso un effetto "click-day" e considerando anche la possibilità della liberazione ex post delle risorse per effetto di disallineamenti tra il risparmio energetico atteso e quello conseguito.

G38.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

     premesso che:

          l'articolo 38 del provvedimento in esame istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0; si prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse fissati dalla norma in esame, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati;

     ritenuto che:

          il procedimento di acceso al nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0" prevede più fasi e il coinvolgimento di vari attori con diverse competenze, tra cui il Ministero delle imprese e del Made in Italy, il Gestore dei servizi energetici e l'Agenzia delle entrate;

          in particolare, il procedimento che porta al riconoscimento e utilizzo del credito si compone di oltre dieci passaggi applicativi, che richiedono adempimenti a carico delle imprese beneficiarie, peraltro con risorse "a rubinetto" e in un arco temporale limitato alle annualità 2024 e 2025;

          la disciplina del procedimento verrà meglio dettagliata da apposito decreto ministeriale tra cui: il contenuto nonché le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio; i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito; le procedure di fruizione del credito d'imposta; le procedure di controllo nonché i casi di esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea; le modalità con le quali sarà effettuato il monitoraggio in merito al rispetto del limite di spesa;

          in un tale contesto, è necessario definire tempistiche certe e regole chiare al fine di semplificare l'accesso alle misure da parte delle imprese, agevolando in particolare le imprese di minori dimensioni, soprattutto al fine di preservare il pieno automatismo di accesso alle agevolazioni e consentire la più ampia partecipazione delle imprese;

          in merito alla procedura sin qui descritta, preoccupa il rischio di una corsa all'incentivo da parte delle imprese, con un conseguente, potenziale, rapido esaurimento delle risorse;

     impegna il Governo

          in adozione del decreto ministeriale di cui in premessa, a prevedere specifici termini di chiusura dell'istruttoria e per la trasmissione delle comunicazioni tra le varie amministrazioni interessate, non previsti dalla norma primaria, al fine di dare certezza alle imprese in merito alle tempistiche di definizione delle pratiche e procedere con l'utilizzo del credito nonché liberare risorse eventualmente non utilizzabili ai fini delle agevolazioni.

G38.6

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

     premesso che:

          l'articolo 38 del provvedimento in esame istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0; si prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse fissati dalla norma in esame, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati;

     Ritenuto che:

          il nuovo pianto transizione 5.0 comprende tra le spese agevolabili anche le spese per la formazione del per- sonale dipendente dirette all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Tali spese possono concorrere a formare la base di calcolo del credito d'imposta nei limiti del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni individuati nei commi 4 e 5 lettera a) e sino al massimo di euro 300.000;

          si deve evidenziare che il piano transizioni 5.0 non sostituisce gli incentivi del precedente piano Transizione 4.0 ovvero i crediti d'imposta concessi in relazioni a investimenti in beni e tecnologie 4.0, indipendentemente dal conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, e che a normativa vigente sono riconosciuti agli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2025;

          va evidenziato come, contrariamente al passato e al nuovo piano Transizione 5.0, tali incentivi non sono accompagnati da misure finalizzate a favorire la formazione del personale, non essendo stato prorogato per l'anno 2024 il credito d'imposta formazione 4.0;

          è necessario riattivare tale misura, come peraltro in più occasioni sostenuto dallo stesso Ministro delle imprese e del Made in Italy, al fine di acompagnare e supportare la crescita tecnologica dei processi di produzione con il necessario sviluppo delle conoscenze e competenze tecniche;

     impegna il Governo,

          a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la proroga del credito d'imposta formazione 4.0 o, in ogni caso, l'introduzione di incentivi fiscali finalizzati a favorire la formazione del personale dipendente nonché l'acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie 4.0, rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi di produzione.

G38.7

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

     premesso che:

          l'articolo 38 reca disposizioni per istituire un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento;

          in particolare, il comma 8 prevede l'innalzamento della misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento, secondo specifiche indicazioni;

     considerato che:

          esistono potenziali vantaggi ambientali, economici e sociali della rottamazione e del riciclaggio delle macchine agricole;

          sarebbe opportuna una promozione per la rottamazione di macchine agricole obsolete o inutilizzate stabilendo una definizione degli obiettivi e dei criteri di rottamazione;

          è stimato dal punto di vista empirico un alto tasso di infortuni nel comparto agricoltura, in particolare le denunce di infortunio coincidono con oltre 120 decessi in media l'anno legati alla mancanza o all'usura dei più basilari sistemi di sicurezza;

          sin dal 1992, l'articolo 111 del Codice della Strada ha previsto sanzioni amministrative per la mancata revisione dei mezzi agricoli. Tuttavia, nonostante un decreto interministeriale del 20 maggio 2015 tra il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell'Agricoltura, la revisione dei suddetti mezzi non è ancora attiva. Questo è dovuto alla mancanza di norme attuative, che devono essere redatte in collaborazione tra il Ministero dei Trasporti, il Ministero dell'Agricoltura e l'INAIL;

     impegna il Governo:

          a promuovere misure agevolative, anche quali il credito di imposta previsto dall'articolo in parola, per le imprese agricole che rottamano macchine, ancora in uso, immatricolate prima del 1997, ciò al fine, oltre di garantire innovazione nel settore, anche di assicurare una maggiore sicurezza sul lavoro e sulla strada.

G38.8

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (A.C.1752)

     premesso che,

          l'articolo 38 del provvedimento in esame, modificato in sede referente, istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0, con lo scopo di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - "Transizione 5.0", della Missione 7 - REPowerEU, il Piano Transizione 5.0;

          la previsione normativa in esame si colloca nel solco degli interventi a sostegno delle imprese, principalmente aventi la forma di crediti di imposta e di contributi, con la finalità di rafforzare il sistema produttivo nazionale nell'ottica di finalizzare gli strumenti normativi, da ultimo, alla

          promozione dell'innovazione sostenibile;

     considerato che,

          è quanto mai necessario intervenire per impedire il fenomeno del greenwashing e gli effetti di tale pratica nell'ambito della comunicazione sulla sostenibilità ambientale, anche mediante l'introduzione di nuovi standard di rendicontazione della sostenibilità a livello globale;

          la lotta al fenomeno c.d. greenwashing è in linea con le strategie e gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Green Deal 2050, i quali hanno come precipuo obiettivo quello di promuovere una transizione ecologica che porti allo sviluppo di un nuovo modello economico social-ecologico a basso impatto di carbonio, inclusivo ed equo;

          considerato altresì' che

          è parimenti necessario introdurre disposizioni volte a contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata, ovvero la strategia industriale ben definita adottata dalle aziende produttrici per accorciare la vita dei prodotti, così da suscitare nei consumatori l'esigenza di sostituire con maggiore frequenza i beni tecnologici o appartenenti ad altre tipologie, mantenendo alta la domanda di prodotti sul mercato;

          l'obsolescenza programmata è infatti un fenomeno che si pone in netto contrasto con gli obiettivi dell'Agenda 2030, la strategia dell'ONU che fissa gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che i Paesi dovrebbero seguire in merito alle tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale;

     impegna il Governo

          ad introdurre, nel primo provvedimento utile, un credito d'imposta in favore delle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato, per politiche di investimento volte a contrastare il fenomeno del greenwashing e dell'obsolescenza programmata, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e il perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM (2019) 640 final).

G38.9

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

     premesso che:

          l'articolo 38 del provvedimento in esame istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0;

          si prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse fissati dalla norma in esame, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati;

     Ritenuto che:

          sul versante del rapporto tra le diverse agevolazioni previste dall'ordinamento sui medesimi costi, il comma 18 dell'articolo 38 dispone il divieto di cumulo con la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Piano transizione 4.0) e con il credito di imposta per la ZES unica;

          tale divieto - si legge nella relazione illustrativa al provvedimento - è teso ad incoraggiare la partecipazione del privato all'investimento, in modo da garantire un moltiplicatore di investimenti privato, idoneo ad incidere sullo sviluppo economico delle aree interessate;

          la stessa disposizione prevede tuttavia che il credito d'imposta possa essere cumulato con "altre agevolazioni" che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto;

     Impegna il Governo,

          a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione in premessa con riferimento alla cumulabilità tra i crediti d'imposta del nuovo piano Transizione 5.0 e i vigenti crediti d'imposta del piano Transizione 4.0 e il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, al fine di rimuovere il divieto, soprattutto con riferimento alle imprese di minori dimensioni nonché nei territori svantaggiati della ZES unica, fermo restando il limite massimo di agevolazione pari al costo complessivo dell'investimento.

38.0.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per accelerare gli investimenti nel settore idroelettrico)

          1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

          «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, nonché dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto dal comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, prevede la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5.».

          2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di dodici mesi.

38.0.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis

(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso il contrasto al greenwashing e l'obsolescenza programmata)

          1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per politiche di investimento volte a contrastare il fenomeno del greenwashing.

          2. Ai fini del presente articolo per greenwashing si intende l'insieme di pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, con specifico riferimento alla presenza di pubblicità o comunicazioni promozionali ingannevoli contenenti false dichiarazioni in ordine alla sostenibilità ambientale dei beni e servizi offerti, anche allo scopo di occultarne l'impatto ambientale negativo, ed il fenomeno dell'obsolescenza programmata, inteso come il processo di "fine vita" predefinito dei dispositivi elettronici, che li porta ad avere una durata limitata e programmata nel tempo, ovvero l'insieme delle tecniche che causano la scadenza degli oggetti-beni di consumo indotta arbitrariamente e intenzionalmente al fine di aumentare i profitti e le vendite di un oggetto.

          3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 25 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.

38.0.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso il contrasto all'obsolescenza programmata)

          1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti volti ad attuare le direttive europee sull'economia circolare e l'eco-design per eliminare l'obsolescenza programmata e dare maggiore durabilità ai prodotti, favorirne la riciclabilità e la riparabilità, e introdurre il passaporto digitale dei prodotti. A potenziare la ricerca e sviluppo nel settore dell'eco-efficienza e applicare la valutazione del ciclo di vita a beni e servizi, secodno le metodiche UNI EN ISO sul Life cycle Assessment e l'indicatore carbon footprint.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 5 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.».

38.0.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso incentivi per la formazione)

          1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti volti ad attuare le direttive europee sull'economia circolare e l'eco-design, tra cui il riutilizzo di materiali riciclati di carta, cartone, plastica e alluminio per gli imballi dei prodotti.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 5 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.».

38.0.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso incentivi per la formazione)

          1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti volti ad attuare le direttive europee sull'economia circolare e l'eco-design, tra cui il riutilizzo dell'acqua reflua ricondizionata secondo i parametri di legge per scopi industriali.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 5 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.»

38.0.6

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 38-bis.

(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso incentivi per la formazione)

          1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti volti ad attuare le direttive europee sull'economia circolare e l'eco-design effettuando formazione interna e ricerca applicata per la gestione delle materie prime, necessarie per la transizone ecologica ed energetica.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 5 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.

38.0.7

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 38-bis.

(Incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica)

          1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato all'erogazione di un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale smaltimento e riciclo di un corrispondente elettrodomestico obsoleto di almeno n. 2 classi energetiche inferiori.

          2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla:

          a) classe B per le lavatrici e lavasciuga;

          b) classe C per le lavastoviglie;

          c) classe D per i frigoriferi e i congelatori.

          3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla determinazione dell'ammontare massimo del contributo per ciascun beneficiario, tenendo conto anche delle capacità reddituali, nonché delle modalità di erogazione e degli eventuali limiti di fruibilità.

          4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

38.0.8

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Credito d'imposta per la sostituzione di impianti di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)

          1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate.

          2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1.500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO2) e il propano (R290).

          3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3.

          5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

          6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

38.0.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Tassazione agroenergia)

          1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato  resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità  di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

          2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

          .

38.0.10

Nicita, Lorenzin, Manca, Misiani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

          1. All'articolo 2135 c.c. sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.";

          b) al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.

38.0.11

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

          1.All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) moduli fotovoltaici, anche bifacciali, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 20 per cento;"

38.0.12

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 38-bis.

(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

          1.All'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo le parole "moduli fotovoltaici" aggiungere le seguenti ", anche bifacciali,".

38.0.13

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

          1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) moduli fotovoltaici, anche bifacciali, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 20 per cento».

38.0.14

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

          1. All'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo le parole: «moduli fotovoltaici» sono aggiunte le seguenti: «, anche bifacciali,».

38.0.15

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Esonero rendicontazioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per i contributi straordinari energia)

          1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

38.0.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Esonero rendicontazioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per i contributi straordinari energia)

          1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

38.0.17

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Misure per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica)

          1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.

          2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.

          3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

38.0.18

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Misure urgenti in materia di BACS)

          1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

          2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

38.0.19

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Misure urgenti per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera)

          1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nonché i conseguenti effetti climalteranti, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'attività di monitoraggio e di intervento sugli impianti e sulle infrastrutture pubbliche connesse e deputate al trasporto di gas, al fine di verificare la presenza di dispersioni ed emissioni dirette di metano in atmosfera.

          2. Le attività necessarie all'operatività della misura di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 2 milioni di euro per il 2024 ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

38.0.20

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 38-bis.

(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

          1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli.

          2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 285 del 1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a). 3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

          a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

          b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

          c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024.

          4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lett. a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.

          5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

          a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

          b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi dei Codice dei beni culturali e del paesaggio.

          6. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          7. Ai fini di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.

          8. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 6, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 9, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.

          9. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.

          10. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

38.0.21

Fregolent

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Rafforzamento della concorrenza e del mercato nel settore della gestione dei rifiuti)

          1. Nell'ambito del programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga al comma 5 del medesimo articolo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti, anche indicando i criteri di identificazione degli impianti "minimi", indispensabili alla chiusura dei cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani ed individuando i fabbisogni impiantistici da colmare a livello territoriale attraverso il ricorso al mercato.»

Art. 40

40.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

(Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni)

          1. A decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni dello Stato e le regioni pubblicano, secondo le periodicità, i termini e le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, l'elenco dei trasferimenti spettanti agli enti locali, erogati e non erogati, per i quali non è rispettato il termine di cui all'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Per ciascun trasferimento è data evidenza della data entro la quale il trasferimento avrebbe dovuto essere erogato secondo i termini di legge, nonché la data di effettiva erogazione ovvero l'indicazione della mancata erogazione. La prima pubblicazione di cui al periodo precedente avviene entro il 31 luglio 2024 e ha per oggetto il primo semestre 2024.

          2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2024, avente valore di norma di coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con riferimento ai ritardi nell'erogazione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, nonché definiti i criteri in base ai quali la dimensione dei ritardi di pagamento da parte degli enti locali che subiscono a loro volta ritardi nell'erogazione di tali risorse viene corretta in ragione dei predetti tempi di erogazione.».

40.2

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

(Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni)

          1. A decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni dello Stato e le regioni pubblicano, secondo le periodicità, i termini e le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, l'elenco dei trasferimenti spettanti agli enti locali, erogati e non erogati, per i quali non è rispettato il termine di cui all'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per ciascun trasferimento è data evidenza della data entro la quale il trasferimento avrebbe dovuto essere erogato secondo i termini di legge, nonché la data di effettiva erogazione ovvero l'indicazione della mancata erogazione. La prima pubblicazione di cui al periodo precedente avviene entro il 31 luglio 2024 e ha per oggetto il primo semestre 2024.

          2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2024, avente valore di norma di coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con riferimento ai ritardi nell'erogazione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, nonché definiti i criteri in base ai quali la dimensione dei ritardi di pagamento da parte degli enti locali che subiscono a loro volta ritardi nell'erogazione di tali risorse viene corretta in ragione dei predetti tempi di erogazione.».

40.3

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, capoverso 867-bis., dopo le parole "entro il mese successivo a ciascun trimestre," inserire le seguenti: "che costituisce termine perentorio,";

          b) al comma 4, dopo le parole "di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro" inserire le seguenti: "il termine perentorio di";

          c) al comma 5, sostituire le parole "entro il 31 marzo 2024" con le seguenti: "entro il termine perentorio del 31 marzo 2024";

          d) al comma 5 sostituire le parole "entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione" con le seguenti: "entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua ricezione";

          e) dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. il mancato rispetto dei termini perentori di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo, comportano, in relazione alle amministrazioni pubbliche inadempienti di cui al comma 3, lettera a), capoverso 867-bis, la decurtazione nella misura del 30 per cento delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli organi di Governo e la mancata attribuzione ai dirigenti delle medesime amministrazioni del premio di risultato".

40.4

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, capoverso «867-bis», dopo le parole "entro il mese successivo a ciascun trimestre," inserire le seguenti: "che costituisce termine perentorio,";

          b) al comma 4, dopo le parole "di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro" inserire le seguenti: "il termine perentorio di";

          c) al comma 5, sostituire le parole "entro il 31 marzo 2024" con le seguenti: "entro il termine perentorio del 31 marzo 2024";

          d) al comma 5 sostituire le parole "entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione" con le seguenti: "entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua ricezione";

          e) dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. il mancato rispetto dei termini perentori di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo, comportano, in relazione alle amministrazioni pubbliche inadempienti di cui al comma 3, lettera a), capoverso 867-bis, la decurtazione nella misura del 30 per cento delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli organi di Governo e la mancata attribuzione ai dirigenti delle medesime amministrazioni del premio di risultato.

          f) al comma 9, dopo le parole "le disposizioni di cui ai commi" inserire le seguenti: "3, 4 e 5;

          g) al comma 9, dopo le parole "alle province e città metropolitane" inserire le seguenti: "nonché alle regioni e alle aziende sanitarie".

40.5

Gelmini, Lombardo

Al comma 7, primo periodo, le parole: entro il 31 marzo 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2024.

     Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole: 31 maggio 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2024.

40.6

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il 30 aprile 2024.

     Conseguentemente:

          - al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole: 31 maggio 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2024;

          - dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

          9-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

          b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

          c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).»;

          9-ter. Gli enti locali iscrivono il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 qualora utilizzato ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

40.7

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il 30 aprile 2024.

     Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2024 con le seguenti: entro il 30 giugno 2024.

40.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 7, primo periodo, le parole: "entro il 31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2024".

     Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole: "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

40.9

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 7, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Nei casi in cui emerga l'evidenza che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 è condizionato dal ritardo dei trasferimenti di amministrazioni dello Stato o delle regioni, il Tavolo, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a darne comunicazione e ad indicare le amministrazioni interessate alla Cabina di regia per il PNRR per le valutazioni e le iniziative di competenza.

40.10

Fregolent

Al comma 9, dopo le parole "alle province e città metropolitane" inserire le seguenti: "nonché alle regioni e alle aziende sanitarie".

40.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          9-bis. Per gli enti territoriali, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.

40.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          9-bis. Al fine di valutare l'esigenza di mettere a disposizione degli enti locali un congruo ammontare di fondi a titolo di anticipazioni di liquidità esclusivamente finalizzate al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora un modello di rilevazione attraverso il quale gli enti locali stessi possano dichiarare situazioni di particolare difficoltà nella provvista di cassa ai fini dell'ottemperanza al percorso di normalizzazione dei propri tempi di pagamento dei debiti commerciali. Della disponibilità del modello viene data comunicazione, unitamente ai termini utili per la sua compilazione esclusivamente per via telematica, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province italiane. La dimensione dell'ammontare dei debiti commerciali inevasi è desunta esclusivamente dalle risultanze della Piattaforma crediti commerciali (PCC) al 31 dicembre 2023, che, in caso di discrepanze rispetto alle evidenze contabili dell'ente interessato, deve essere aggiornata a cura dell'ente stesso. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono acquisite entro il 30 giugno 2024. Sulla base dei contenuti delle dichiarazioni, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione che viene esaminata dal Tavolo tecnico di cui al comma 8 e viene inoltrata al Ministro dell'economia e delle finanze per le eventuali determinazioni, comprensive dell'eventuale formulazione di disposizioni legislative relative alla concessione di anticipazioni di liquidità agli enti locali in condizioni di difficoltà di cassa.

40.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          9-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti.».

40.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

          9-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

          b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

          c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

          9-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 9-bis, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.

40.15

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          9-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti.».

40.16

Nicita, Manca, Misiani, Lorenzin

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          9-bis. Al fine di valutare l'esigenza di mettere a disposizione degli enti locali un congruo ammontare di fondi a titolo di anticipazioni di liquidità esclusivamente finalizzate al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora un modello di rilevazione attraverso il quale gli enti locali stessi possano dichiarare situazioni di particolare difficoltà nella provvista di cassa ai fini dell'ottemperanza al percorso di normalizzazione dei propri tempi di pagamento dei debiti commerciali. Della disponibilità del modello viene data comunicazione, unitamente ai termini utili per la sua compilazione esclusivamente per via telematica, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province italiane. La dimensione dell'ammontare dei debiti commerciali inevasi è desunta esclusivamente dalle risultanze della Piattaforma crediti commerciali (PCC) al 31 dicembre 2023, che, in caso di discrepanze rispetto alle evidenze contabili dell'ente interessato, deve essere aggiornata a cura dell'ente stesso. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono acquisite entro il 30 giugno 2024. Sulla base dei contenuti delle dichiarazioni, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione che viene esaminata dal Tavolo tecnico di cui al comma 8 e viene inoltrata al Ministro dell'economia e delle finanze per le eventuali determinazioni, comprensive dell'eventuale formulazione di disposizioni legislative relative alla concessione di anticipazioni di liquidità agli enti locali in condizioni di difficoltà di cassa.

40.17

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          9-bis. Per gli enti territoriali, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.

40.18

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

          9-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

          b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

          c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

          9-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 9-bis, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.

40.19

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          9-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

          b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

          c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

40.20

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          9-bis. Gli enti locali iscrivono il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 qualora utilizzato ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

40.0.1

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modalità facilitate di assorbimento dei disavanzi da ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità per gli enti in dissesto)

          1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

          b) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».
 

40.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)

          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

          a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale Equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

          b) quote del fondo di solidarietà comunale dovute a titolo di ristoro dei gettiti di spettanza comunale aboliti in ragione di esenzioni ed agevolazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge11 dicembre 2016, n. 232;

          c) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

40.0.3

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)

          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

          a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale Equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

          b) quote del fondo di solidarietà comunale dovute a titolo di ristoro dei gettiti di spettanza comunale aboliti in ragione di esenzioni ed agevolazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

          c) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

40.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie COVID-19 per il 2022)

          1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

40.0.5

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie COVID-19 per il 2022)

          1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

40.0.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

          1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

          2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi di cui al presente comma il termine per la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, è fissato al 30 giugno 2024.

          3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

          4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

40.0.7

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

          1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi di cui al presente comma il termine per la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, è fissato al 30 giugno 2024.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

40.0.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modalità facilitate di assorbimento dei disavanzi da ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità per gli enti in dissesto)

          1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

          b) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».

40.0.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Proroga termine per l'immissione dei dati relativi alle agevolazioni IMU Covid nel RNA - Registro aiuti di Stato)

          1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, i termini oggetto di proroga di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter) dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2024.

40.0.10

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Proroga termine per l'immissione dei dati relativi alle agevolazioni IMU Covid nel RNA - Registro aiuti di Stato)

          1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus COVID-19, i termini oggetto di proroga di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter) dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2024.

40.0.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2023)

          1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, dandone comunque indicazione dettagliata in una sezione dedicata del rendiconto relativo all'esercizio 2023.

          2. La sezione dedicata di cui al comma 1 viene inviata al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il termine vigente per la trasmissione dei documenti del rendiconto 2023 alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima.

          3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma del 2 entro il mese di settembre 2024, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale formulazione di proposte di sostegno alla copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.

40.0.12

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2023)

          1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, dandone comunque indicazione dettagliata in una sezione dedicata del rendiconto relativo all'esercizio 2023.
2. La sezione dedicata di cui al comma 1 viene inviata al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il termine vigente per la trasmissione dei documenti del rendiconto 2023 alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima.
3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi del comma 2 entro il mese di settembre 2024, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale formulazione di proposte di sostegno alla copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.

40.0.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Utilizzo economie del Fondo contenziosi da sentenze esecutive per calamità e cedimenti)

          1. Le economie determinatesi a seguito delle assegnazioni effettuate fino al 2022 sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono riassegnate al Ministero dell'interno per i medesimi utilizzi di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016. A decorrere dal 2024, la dotazione del fondo è finanziata esclusivamente dal complesso delle risorse non attribuite in ciascun anno. Le procedure di riparto e assegnazione sono quelle individuate dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016.

40.0.14

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Utilizzo economie del Fondo contenziosi da sentenze esecutive per calamità e cedimenti)

          1. Le economie determinatesi a seguito delle assegnazioni effettuate fino al 2022 sul Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono riassegnate al Ministero dell'interno per i medesimi utilizzi di cui al citato articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 113 del 2016. A decorrere dal 2024, la dotazione del Fondo è finanziata esclusivamente dal complesso delle risorse non attribuite in ciascun anno. Le procedure di riparto e assegnazione sono quelle individuate dal citato articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 113 del 2016.

Art. 41

41.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: L'ENEA esegue i controlli in situ aggiungere le seguenti: anche per gli interventi legati al sismabonus.

41.2

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi, relativamente ai quali sono in corso eventuali indagini dell'autorità giudiziaria che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di interventi di efficientamento energetico).

41.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

          1. Le regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti per indicare gli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

          2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 1.

          3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

          4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

          5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravi economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

41.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Proroga termini deliberazioni Tari)

          1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.

Art. 41-bis

41-bis.0.1

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

          1. Le regioni adottano, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti per indicare gli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.
2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 1.
3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.
4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravi economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

41-bis.0.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali)

          1. Nelle more di una definizione della disciplina in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali, che garantisca una gestione sostenibile delle risorse, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 0a), numero 2), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, è sospesa fino al 31 dicembre 2024.

41-bis.0.3

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali)

          1. All'articolo 3, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il numero 2) è sostituito dal seguente:

          2) dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

          «8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali, con esclusione di quelle aree sulle quali già insistono concessioni minerarie per acque minerali e termali e delle aree confinanti con le stesse, per le quali si ravvisi il rischio di sensibili alterazioni delle caratteristiche idrogeologiche proprie dei livelli acquiferi interessati dall'estrazione. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo, nonché di qualsiasi impatto paesaggistico.».

41-bis.0.4

Tajani, Malpezzi, Franceschelli, Manca, Basso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Efficacia deliberazioni Tari)

          1. Limitatamente all'anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024.

          5-quinquies. In caso di già avvenuta approvazione dei provvedimenti di cui al primo periodo, le modifiche ritenute necessarie possono essere deliberate entro il medesimo termine del 30 giugno 2024. L'eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l'ultimo versamento utile stabilito dal Comune e relativo all'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie."

41-bis.0.5

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Esenzione IMU per impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW)

          1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          «1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato, se con potenza nominale non superiore a 20 kW per ogni unità immobiliare.».

41-bis.0.6

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

          1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

          «4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di interventi, sullo stesso sito, degli impianti che hanno beneficiato dell'incentivazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, a condizione che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo. Per gli interventi di integrale ricostruzione che rispettano le condizioni di cui al primo periodo, il valore del coefficiente di gradazione di cui al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, viene posto pari a 1.».

41-bis.0.7

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

          1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.
2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

          b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

41-bis.0.8

Tajani, Malpezzi, Franceschelli, Manca, Basso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Proroga termini deliberazioni Tari)

          1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno."

41-bis.0.9

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 41-ter.

(Semplificazioni in materia di energia da fonti rinnovabili)

          1. All'articolo 49, comma 3, capoverso «comma 1-bis», del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica.».

Art. 42

42.1

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          1-bis. Al fine di incentivare la transizione al digitale e agevolare l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il 2024, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali il teleconsulto e la televisita.
1-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 1-bis, nonché le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.
1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 27, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 43

 

43.1

Nicita, Lorenzin, Misiani, Manca

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          1. Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale - DGC) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
1-bis. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.

43.2

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, dopo le parole «europee e internazionali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, e con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021."

43.3

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Al comma 1, dopo le parole «europee e internazionali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, al fine di consentire gli l'adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)»

43.4

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari, ogni soluzione digitale per il trattamento dei dati stessi è effettuata avendo riguardo alla interoperabilità sull'intero territorio nazionale ed europeo, evitando ogni frammentazione normativa e regolamentare, giuridica e amministrativa, che sia di ostacolo alla piena ed effettiva digitalizzazione ed interoperabilità come delineata nell'ambito del progetto della Commissione europea di creare un'Unione europea della salute e di costruire uno Spazio europeo dei dati sanitari. Per la finalità di cui al precedente periodo la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la conoscenza del predetto progetto della Commissione Europea nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private che sono chiamate a realizzare le tappe della digitalizzazione in sanità ovvero che utilizzano i dati sanitari, al fine di contrastare soluzioni localistiche o di settore che si rivelino inidonee a garantire la necessaria interoperabilità con il predetto spazio europeo dei dati sanitari.

43.5

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari e implementare significativamente l'adozione di strumenti digitali, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con Il Ministero della salute, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti incentivi alla completa e conforme digitalizzazione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l'assistito, e riferiti a qualsiasi prestazione erogata, condizionando a tal fine l'accreditamento e l'autorizzazione all'esercizio di prestazioni sanitarie, in regime pubblico, convenzionato o privato.

G43.1

Pirro, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 - " Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (AC 1752);

     premesso che:

          l'articolo 43 del decreto-legge in esame, sull'interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali, nella sua versione attualmente vigente dispone che per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale - DGC) emette, rilascia e verifica le certificazioni e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali;

          al fine di assicurare la predetta evoluzione della Piattaforma nazionale - DGC per il collegamento della stessa alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nonché assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, il decreto legge ha autorizzato la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa;

          in sostanza la disposizione di cui all'articolo 43 del decreto legge consente, secondo una logica condivisibile, l'evoluzione e il riutilizzo della Piattaforma green pass nata per l'emergenza sanitaria da Covid per altre future emergenze;

          tuttavia, con nota del 6/3/2024 il Ministro della salute Schillaci ha preso le distanze da tale articolo affermando: "A seguito dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto-legge del 26 febbraio, ritengo utile precisare che il Governo non ha alcuna intenzione di aderire al cosiddetto 'green pass globale' dell'OMS. In sede di conversione del decreto-legge, verrà presentato un emendamento per riformulare il testo e ricondurre la norma agli obiettivi PNRR in tema di salute, a partire dalla piena operatività del fascicolo sanitario elettronico";

          in sede referente, con successivo emendamento del Governo, la predetta disposizione di cui all'articolo 43 è stata integralmente sostituita, di fatto dando seguito a quanto rappresentato anche dal Ministro della Salute circa la non volontà del Governo di aderire al cosiddetto 'green pass globale' dell'OMS;

     considerato che:

          appaiono pretestuose e non guidate da alcun fondamento scientifico adeguato le affermazioni del Ministro della salute a seguito dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del provvedimento all'esame, volte a precisare che il Governo non ha alcuna intenzione di aderire al cosiddetto 'green pass globale' dell'OMS anche laddove tale strumento possa rivelarsi nuovamente utile per contenere nuove emergenze sanitarie;

     considerato altresì che:

          Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale dell'Oms per l'Europa, in un'intervista all'Adnkronos Salute in occasione della sua visita in Italia per celebrare il 20esimo anniversario dell'Ufficio Oms di Venezia, ha invitato l'Italia a considerare tutti gli elementi, anche gli scenari futuri, affermando: "Il Green pass globale proposto dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall'Ue è una sorta di fascicolo sanitario elettronico, come quello fornito dalle autorità sanitarie locali, ma verificabile e accettato in tutto il mondo. Ogni Paese sovrano ha il diritto di decidere se aderire al nuovo sistema di Green pass. Vorrei incoraggiare tutti i Paesi - compresa l'Italia - a riflettere attentamente su come gestirebbero la prossima crisi sanitaria. "Crediamo che ci sia bisogno di più, e non di meno, cooperazione e scambio per aiutare a prevenire o rispondere alla prossima grande emergenza sanitaria. L'Oms Europa lancerà alla fine di questo mese una Rete paneuropea per il controllo delle malattie, composta da Paesi Ue e non Ue della regione europea, che include l'Asia centrale",

          Hans Kluge ha ricordato come la pandemia abbia dimostrato che molte delle sfide odierne per i sistemi sanitari sono sfide condivise, cosa che sta spingendo "la Commissione europea a presentare proposte per un'Unione sanitaria europea più forte. Sebbene l'obiettivo primario sia rafforzare il quadro di sicurezza sanitaria dell'Ue in risposta alle minacce transfrontaliere, ciò è

          accompagnato da un rinnovato e più ampio impegno politico per migliorare i sistemi sanitari europei e investire nella loro resilienza e sostenibilità";

          la nuova rete per il controllo delle malattie consentirà di rilevare, verificare e notificare rapidamente l'uno all'altro degli stati che ne faranno parte eventuali nuove minacce sanitarie in evoluzione, dalle malattie infettive emergenti alla resistenza antimicrobica";

          "A livello globale - ha ricordato Kluge - l'incapacità di prevenire e quindi poi di gestire adeguatamente la pandemia di Covid ha comportato un'immensa perdita di vite umane e di salute, nonché un'interruzione senza precedenti delle attività sociali ed economiche in tutto il mondo. Aver sperimentato tutto ciò ha creato lo slancio per riformare l'architettura sanitaria globale. Come parte di questo processo è stato suggerito un Green pass globale, che sarebbe fondamentalmente un'estensione e digitalizzazione della cosiddetta 'Yellow card'", una sorta di 'passaporto medico', "in uso anche in Italia, necessaria per verificare la vaccinazione contro alcune malattie pericolose e richiesta per l'ingresso in alcuni Paesi":-

     impegna il Governo

          ad adottare le opportune iniziative normative per armonizzare la gestione dei dati sanitari, assicurando che:

          a) il nostro paese non rimanga fuori da architetture sanitarie europee o internazionali che consentano di far fronte più efficacemente a eventuali nuove emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti, inclusa la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità;

          b) ogni soluzione digitale per il trattamento dei dati stessi sia effettuata avendo riguardo alla interoperabilità sull'intero territorio nazionale ed europeo, evitando ogni frammentazione normativa e regolamentare, giuridica e amministrativa, che sia di ostacolo alla piena ed effettiva digitalizzazione, tenendo conto del progetto della Commissione europea di creare un'Unione europea della salute e di costruire uno Spazio europeo dei dati sanitari;

          c) siano previsti incentivi alla completa e conforme digitalizzazione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l'assistito, e riferiti a qualsiasi prestazione erogata, condizionando a tal fine l'accreditamento e l'autorizzazione all'esercizio di prestazioni sanitarie, in regime pubblico, convenzionato o privato;

Art. 44

44.1

Fregolent

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          "3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti regolarmente soggiornanti, per motivi di studio, religiosi o di culto, nel territorio italiano. Nei casi di cui al precedente periodo l'ammontare del contributo non può essere inferiore a euro 387,34.";

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          "4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.";

          c) al comma 6, le parole ", lettere a) e b)" sono soppresse.»

     Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 44 con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

44.0.1

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo)

          1. I prodotti di cui all'articolo 62 quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.

          2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma che precede è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

          a) informazioni sugli ingredienti;

          b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

          c) avvertenze d'uso sul prodotto;

          d) avvertenze sanitarie, quali: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità"; "uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari"; "tenere fuori dalla portata dei bambini".

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.»

Art. 44-quinquies

44-quinquies.1

Patuanelli, Maiorino, Pirro, Di Girolamo, Nave, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, Barbara Floridia, Guidolin, Scarpinato, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Pirondini, Sironi, Trevisi, Turco

Sopprimere l'articolo.

44-quinquies.2

Fregolent

Sopprimere l'articolo.

44-quinquies.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

44-quinquies.4

Unterberger, Spagnolli

Sopprimere l'articolo.

44-quinquies.5

Lorenzin, Boccia, Valente, Zampa, D'Elia, Misiani, Furlan, Camusso, Parrini, Martella, Sensi, Zambito, Giacobbe, Giorgis, Rojc, Nicita, Tajani, Malpezzi

Sopprimere l'articolo.

G44-quinquies.1

Lorenzin, Boccia, Valente, Zampa, D'Elia, Misiani, Furlan, Camusso, Parrini, Martella, Sensi, Zambito, Giacobbe, Giorgis, Rojc, Nicita, Tajani, Malpezzi

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 44-quinquies, introdotto durante l'esame referente alla Camera dei Deputati, prevede che le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della collaborazione di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel campo del sostegno alla maternità;

          si tratta di una norma che incide su una materia delicata come l'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, inserita quasi senza dibattito nel brevissimo iter di esame del provvedimento in Commissione alla Camera con il solo scopo di fare entrare nei consultori associazioni anti abortiste che possano incidere psicologicamente, in modo inaccettabile e violento, sulla volontà delle donne che si confrontano con la difficilissima scelta dell'interruzione volontaria di gravidanza,

     impegna il Governo

          ad assicurare che le disposizioni citate in premessa non minino in alcun modo la piena attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 e non restringano il diritto delle donne ad avere accesso ad una interruzione volontaria di gravidanza.

G44-quinquies.2

Pirro, Patuanelli, Damante, Barbara Floridia, Bevilacqua, Scarpinato, Sironi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 - " Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (AC 1752);

     premesso che:

          l'articolo 44-quinquies, recante norme in materia di servizi consultoriali, approvato in sede referente, consente alle regioni di organizzare i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità;

          i consultori familiari sono stati istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, una delle leggi italiane che più contraddistingue il livello di civiltà del nostro sistema sanitario e socio-sanitario che, quasi incredibilmente, era riuscito ben oltre quarantacinque anni fa a istituire dei presìdi territoriali di assistenza e di sostegno alle donne e ai nuclei familiari;

          da quel momento ad oggi i valori e la società stessa sono mutati profondamente; già nel 1978, con l'introduzione operata dalla legge n. 194 del 1978 della possibilità di scegliere, a determinate condizioni, l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), i compiti del consultorio si sono estesi fino a comprendere lo svolgimento del colloquio e del confronto con la donna nonché l'eventuale assistenza nel percorso verso tale intervento, successivamente reso possibile anche attraverso la somministrazione di farmaci, cosiddetta «IVG farmacologica»;

          nel 2019, l'Istituto superiore di sanità (ISS) ha pubblicato i risultati dell'indagine condotta su 1.800 consultori italiani, tra il mese di novembre 2018 e il mese di luglio 2019, dalla quale emerge una sostanziale disomogeneità fra i modelli operativi indicati dalle leggi regionali, accompagnata dall'assenza o dalla precarietà delle figure professionali necessarie a garantire il ruolo sistemico di sostegno dei nuclei familiari, delle donne e dei soggetti vulnerabili che i consultori familiari dovrebbero, invece, garantire; il tutto, unito ad una insufficiente diffusione dei consultori sul territorio, in modo da essere prossimi alle persone più fragili; non appare congrua, infatti, neppure la distribuzione dei consultori familiari in riferimento alla diversa densità per unità di popolazione dei servizi consultoriali nelle regioni italiane e, soprattutto, tra Nord, Centro e Sud;

          occorre potenziare e riqualificare l'attività dei consultori familiari nel territorio nazionale, ampliandone e potenziandone gli interventi sociali in favore dei nuclei familiari e per promuovere l'integrazione socio-sanitaria; e a tal riguardo sarebbe necessario un rapporto minimo di un consultorio - o di una struttura con il personale di un consultorio e svolgente le sue funzioni - per ogni 20.000 abitanti nei centri urbani, nonché di un consultorio ogni 10.000 abitanti nelle zone rurali;

          occorre altresì garantire un'adeguata dotazione organica dei consultori familiari, assicurando la presenza di figure professionali non obiettrici di coscienza e in grado di garantire la giusta multidisciplinarità;

          quanto approvato in sede referente esula invece dalle reali necessità di potenziamento dei consultori a sostegno delle funzioni fondamentali che gli stessi svolgono, anche nel garantire l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza e nel sostegno alla donna successivamente al parto;

          la disposizione approvata in commissione rischia di aprire le porte dei consultori a quel volontariato e privato sociale che, ideologicamente orientato, tenta di sovvertire e negare le reali tutele sottese ai servizi che i consultori sono tenuti a garantire, anche per avviare la procedura relativa all'interruzione di gravidanza:_

     impegna il Governo

          a potenziare e riqualificare l'attività dei consultori familiari nel territorio nazionale, garantendo un rapporto minimo di un consultorio - o di una struttura con il personale di un consultorio e svolgente le sue funzioni - per ogni 20.000 abitanti nei centri urbani, nonché di un consultorio ogni 10.000 abitanti nelle zone rurali;

          a garantire un'adeguata dotazione organica dei consultori familiari, assicurando la presenza di figure professionali non obiettrici di coscienza e in grado di garantire la giusta multidisciplinarità;

          a potenziare il personale dei consultori, affinché per il post partum e per un periodo non inferiore ai tre anni di vita del figlio nato o adottato sia garantito il sostegno ai nuclei familiari, anche tramite visite domiciliari del personale sanitario dei consultori familiari;

          ad introdurre misure che impediscano l'accesso nelle strutture consultoriali di quegli enti del terzo settore ovvero soggetti del volontariato e privato sociale che, ideologicamente orientati, tentino di negare le tutele sottese ai servizi che i consultori sono tenuti a garantire per avviare la procedura relativa all'interruzione di gravidanza.

G44-quinquies.3

Castellone, Patuanelli, Pirro, Damante

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 - "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

     premesso che

          l'articolo 44-quinquies, concernente "Norme in materia di servizi consultoriali" stabilisce che le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità;

     considerato che

          il 12 settembre 2023 è stata trasmessa al Parlamento Relazione del Ministro della salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (legge n. 194/78). Nel 2021, sono state notificate 63.653 IVG in Italia, pari a un tasso di abortività di 5,3 IVG ogni 1000 donne tra 15 e 49 anni rispetto al 5,4 del 2020;

          il report ministeriale pubblicato con 7 mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla stessa legge n. 194/78 all'articolo 16, con dati parziali afferenti ancora al 2021, conferma un'alta percentuale di obiettori (63,4% dei ginecologi, 40,5% degli anestesisti e 32,8% del personale non medico) con un picco del 78,5% nel sud Italia;

          l'articolo 44-quinquies al provvedimento in oggetto introdotto con emendamento alla Camera dei deputati dalla maggioranza, prevede il coinvolgimento di gruppi e movimenti antiabortisti all'interno dei Consultori, presidi laici e pubblici della Sanità, rischia di ostacolare e compromettere, ancora di più, la libertà e l'autodeterminazione delle donne sui loro corpi e sulla loro riproduzione. I dati dell'ultimo report del Ministero della Salute, fanno emergere che il consultorio rappresenta il luogo privilegiato a cui le donne si rivolgono per l'ottenimento del certificato propedeutico all'IVG, come richiesto dall'articolo 5 della legge n. 194/78, con un'importante prevalenza delle donne con background migratorio (53,4%). Non possiamo in alcun modo permettere che questi presidi diventino terreno di conquista di realtà che hanno come scopo prevalente quello di dissuadere le donne dalla scelta di poter decidere liberamente sui termini della loro riproduzione, che è dunque anche la scelta di non riprodursi;

          nell'ultimo report europeo della Commissione per i diritti umani, uscito il 14 dicembre 2023, si esprime "grande preoccupazione" per gli ostacoli che le donne e le persone incontrano nell'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. La stessa Commissione europea ha sottolineato come troppo spesso l'accesso è ostacolato da norme procedurali, l'obbligo di 7 giorni di riflessione, il forte stigma sociale, le lunghe liste di attesa e la mancata attuazione, nella maggior parte delle regioni, delle linee guida nazionali del 2020 sull'applicazione dell'aborto farmacologico anche nei consultori;

          in una risoluzione non vincolante approvata dal Parlamento europeo ad aprile 2024 i deputati hanno dichiarato la volontà di inserire il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La modifica della Carta dei diritti fondamentali dell'UE per includere l'aborto richiederà, comunque, un accordo unanime da parte di tutti gli Stati membri. I deputati condannano il regresso sui diritti delle donne e tutti i tentativi di limitare o rimuovere gli ostacoli esistenti per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi e la parità di genere a livello globale, anche negli Stati membri dell'UE. La risoluzione evidenzia che la capacità delle persone di esercitare la propria autonomia riproduttiva, di controllare la propria vita riproduttiva e di decidere se, quando e come avere figli è essenziale per il pieno rispetto dei diritti umani delle donne, delle ragazze e di tutte le persone che possono essere in stato di gravidanza; che il corpo di una persona, le sue scelte e la sua autonomia devono essere pienamente tutelati;

     valutato che

          la portavoce della Commissione europea a proposito della disposizione introdotta nell'articolo 44-quinquies del provvedimento in oggetto ha sottolineato che il decreto Pnrr contiene misure che riguardano la struttura di governance del Pnrr, ma ci sono altri aspetti che non sono coperti e non hanno alcun legame con il Pnrr, come ad esempio la legge sull'aborto;

     impegna il Governo

          a istituire, presso il Ministero della salute, un Osservatorio specifico di vigilanza sul diritto d'aborto che permetta di:

          a) monitorare la situazione nel nostro Paese rispetto all'accesso all'aborto, attraverso il lavoro operoso e costante di associazioni e realtà che operano su tutto il territorio nazionale per raccogliere dati, testimonianze, nonché supportare e sostenere le donne nei loro percorsi di accesso all'IVG, troppo spesso tortuoso e irto di difficoltà e ostacoli, al fine di individuare misure concrete nel qui ed ora per garantire un accesso all'IVG efficace e dignitoso;

          b) mappare l'accesso ai servizi nei diversi territori, in particolare rispetto ai presidi ospedali e/o consultoriali che garantiscano l'accesso effettivo all'IVG, anche a fronte dei dati parziali e inattuali offerti dal Ministero della Salute, i servizi di informazione e counselling, nonché supporto e sostegno alla contraccezione;

          c) individuare strumenti efficaci di rilevazione della qualità dei servizi offerti ai cittadini in materia di salute sessuale e riproduttiva, attraverso la creazione di questionari ad hoc, sia di natura qualitativa, ad esempio per la rilevazione dello stigma sociale percepito da parte di chi accede ai servizi per l'IVG, che quantitativa, ad esempio attraverso la somministrazione di test di scala Likert per valutare il grado di soddisfazione dei servizi, da affiancare a interviste semistrutturate che permettano di implementare e migliorare i servizi;

          d) individuare strumenti efficaci di valutazione e soddisfacimento del lavoro da parte del personale medico e sanitario che garantisce la pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza, ad esempio attraverso la somministrazione di test per la valutazione dei livelli di bornout come il CBI (Copenhagen Burnout Inventory), nonché interviste semistrutturate che permettano di individuare gli elementi di criticità e operare soluzioni concrete;

          e) implementare tutti i percorsi che rendano l'aborto un diritto concreto e universalmente riconosciuto, così come sancito da tutte le linee guida di indirizzo mondiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché dal Parlamento Europeo e dei paesi europei che hanno già legiferato in materia.

44-quinquies.0.1

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          Art. 44-quinquies.1.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

          1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'assunzione degli specializzandi collocati in graduatoria separata ai sensi dell'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «ottavo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando».
 

44-quinquies.0.2

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          Art. 44-quinquies.1.
(Sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)

          1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche per la salute dei cittadini, la ricerca in materia sanitaria e di assicurare il diritto alla riservatezza, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per definire le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di ventiquattro mesi, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, ed è caratterizzata da adempimenti semplificati e proporzionati alle attività da svolgere, nonché da requisiti e tempi ridotti delle procedure autorizzative.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per determinare:

          a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;

          b) i perimetri di operatività;

          c) gli obblighi informativi;

          d) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

          e) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

          4. I criteri di cui al comma 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dal decreto di cui al comma 1.
5. L'ammissione alla sperimentazione di cui al presente articolo può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza.
6. Il Garante per la protezione dei dati personali redige annualmente una relazione d'analisi sul settore sanitario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al presente articolo e segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per la tutela della riservatezza.
7. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato dati sanitari con il compito di individuare gli obiettivi della sperimentazione di cui al presente articolo, definirne i programmi e formulare proposte per favorire l'utilizzo dei dati sanitari in un'ottica di sviluppo della ricerca, della programmazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria.
8. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro della salute, il Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quattro professori ordinari, di cui almeno uno di igiene e medicina preventiva e uno di diritto dell'economia competenti in materia di ricerca sanitaria e di valutazione dei dati nominati dal Ministro della salute e un rappresentante delle associazioni dei pazienti. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.
9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

44-quinquies.0.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          Art. 44-quinquies.1.
(Disposizioni in materia di formazione specialistica)

          1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «ottavo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando.»;

          b) all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «e-bis) un rappresentante dell'Associazione sindacale nazionale di categoria maggiormente rappresentativa della dirigenza medica e sanitaria».