Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 296 del 22/10/2025

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere, già illustrato, sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1552, adottato come testo base, il 24 luglio 2025, dalle Commissioni di merito.

Ricorda, in particolare, che lo schema richiama, in premessa, la direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ("direttiva Uccelli") e la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ("direttiva Habitat"), nonché le procedure di infrazione, relative alle predette direttive, nn. 2023/2187, 2023/2181, 2021/2028 e 2015/2163.

Lo schema di parere, nuovamente pubblicato in allegato al resoconto, valuta, quindi, il disegno di legge n. 1552 coerente con l'ordinamento dell'Unione europea, ma con alcune specifiche osservazioni.

Con riferimento agli articoli 4 e 5, che intervengono sulla disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 157 del 1992, relativa all'allevamento, alla cattura e alla cessione dei richiami vivi, si ritiene che le modifiche non comportino criticità in ordine al rispetto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Uccelli, che consente di derogare ai divieti di uccisione o cattura di uccelli "per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità", anche a fini di essere utilizzati come richiami vivi.

Con riferimento all'articolo 8, che consente l'uso di "strumenti ottici e optoelettronici" nella caccia di selezione agli ungulati, andrebbe considerata con attenzione la riconducibilità di tali strumenti a quelli vietati, elencati nell'allegato VI alla direttiva Habitat, tra cui per esempio i "dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche".

Con riferimento all'articolo 10, che consente alle regioni di "estendere il periodo venatorio" per l'attività venatoria di fauna selvatica di allevamento svolta all'interno di aziende agri-turistico-venatorie, viene ricordato che la normativa europea si limita alla protezione e conservazione della fauna selvatica, non di allevamento.

Con riferimento all'articolo 11, che modifica il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, per sopprimere il limite massimo della prima decade di febbraio, entro il quale le regioni possono posticipare la stagione di caccia, e l'obbligo di uniformarsi al parere espresso dall'ISPRA, andrebbe considerata con attenzione la coerenza con il comma 1-bis dello stesso articolo 18 della legge n. 157, che vieta l'esercizio venatorio durante il periodo della nidificazione e delle fasi della riproduzione e dipendenza degli uccelli, e durante il ritorno al luogo di nidificazione, come stabilito dall'articolo 7 della direttiva Uccelli.

Con riferimento all'articolo 14, che modifica il comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, viene ricordato che la nuova legge sulle zone montane (legge 12 settembre 2025, n. 131) ha già sostituito il precedente divieto assoluto di caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi, con l'obbligo in capo alle regioni di istituire delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in tali zone, site ad almeno mille metri di quota, e, nelle more, consentire l'attività venatoria entro limiti coerenti con i princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022.

Infine, si formula un parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, nel presupposto del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese, con riferimento agli emendamenti 17.0.29, 17.0.30, 17.0.35, 17.0.36 e 17.0.38.