Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 296 del 22/10/2025
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1552 E 1302 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1552, che apporta modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e che è stato adottato come testo base, il 24 luglio 2025, dalle Commissioni di merito per l'esame congiunto con i disegni di legge nn. 596, 1302 e 1577, sulla medesima materia, ed esaminati gli emendamenti ad esso riferiti;
tenuto conto:
- della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ("direttiva Uccelli"), che riconosce la legittimità dell'attività venatoria come forma di sfruttamento sostenibile, in grado di generare importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell'Unione europea, e che, a tal fine, limita la caccia ad alcune specie espressamente menzionate e stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici, ai quali gli Stati membri devono dare attuazione mediante la legislazione nazionale;
- della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ("direttiva Habitat"), che istituisce la rete "Natura 2000", comprendente le Zone speciali di conservazione (ZSC), istituite sulla base dei Siti di importanza comunitaria (SIC), e le Zone di protezione speciale (ZPS), queste ultime disciplinate dalla direttiva Uccelli;
ricordate le procedure di infrazione:
- n. 2023/2187, avviata il 7 febbraio 2024 e giunta al parere motivato del 14 novembre 2024, per violazione degli articoli da 5 a 9 della direttiva Uccelli, da parte dei commi 447 e 448 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, che prevedono, per motivi di ordine pubblico, piani regionali di controllo numerico della fauna selvatica (articolo 19 della legge n. 157 del 1992) e un piano straordinario per il contenimento della fauna selvatica (articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992), che consentono catture e abbattimenti in deroga alla normativa sulla tutela e conservazione della fauna selvatica, nonché per la violazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH", sulle sostanze chimiche, da parte della circolare ministeriale n. 72 del 2023 e della legge n. 157 del 1992, che limitano l'ambito di applicazione del divieto europeo di uso e detenzione di munizioni contenenti piombo nelle "zone umide", attraverso una restrizione della nozione di "zona umida" e un indebolimento della presunzione di illiceità nella detenzione di tali munizioni presso le zone umide, rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea. Per sanare tali rilievi, il decreto-legge "salva infrazioni" 16 settembre 2024, n. 131, ha aggiunto all'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992 la clausola di salvaguardia secondo cui le disposizioni di tale articolo si applicano nel rispetto della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli, e ha corretto la disciplina della presunzione relativa e la mappatura delle zone umide;
- n. 2023/2181, avviata il 7 febbraio 2024, per la mancata attuazione delle misure previste dalla direttiva Habitat volte a monitorare ed evitare le catture accidentali di cetacei, tartarughe e uccelli marini (quali la berta maggiore, la berta minore, l'uccello delle tempeste europeo e il marangone dal ciuffo) da parte dei pescherecci, e per la mancata adozione di misure adeguate a evitare perturbazioni significative a tali specie nei siti Natura 2000 designati per la loro conservazione;
- n. 2021/2028, avviata il 9 giugno 2021, per mancato completamento della designazione dei Siti di importanza comunitaria (SIC), che formano la rete Natura 2000, ai sensi della direttiva Habitat, ritenendo che l'Italia debba proporre SIC aggiuntivi, relativi ad altre aree connotate dalla presenza di habitat e specie già incluse nei SIC istituiti, e conformare i relativi formulari ai contenuti previsti dalla direttiva, nonché per mancato completamento delle ZPS previste dalla direttiva Uccelli, con riguardo all'inventario 2015 delle aree IBA (Important Bird Areas), di BirdLife International, che ha individuato alcune aree marine importanti per la presenza della specie ornitologica "berta maggiore", non coperte dalle ZPS istituite;
- n. 2015/2163, avviata il 22 ottobre 2015 e giunta alla messa in mora complementare del 24 gennaio 2019, per violazione dell'articolo 4 della direttiva Habitat, avendo provveduto a riqualificare solo 401 SIC, dei 2.281 istituiti in Italia, trasformandoli in ZSC, con le relative misure di conservazione, entro il termine previsto di sei anni. Onde superare la procedura, con il decreto-legge "salva infrazioni" n. 69 del 2023 è stato istituito un apposito fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024;
valutato che il disegno di legge n. 1552 non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:
in riferimento agli articoli 4 e 5, che intervengono sulla disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 157 del 1992, relativa all'allevamento, alla cattura e alla cessione dei richiami vivi, si ritiene che le modifiche non comportino criticità in ordine al rispetto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Uccelli, che consente di derogare ai divieti di uccisione o cattura di uccelli "per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità", anche a fini di essere utilizzati come richiami vivi, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, di cui alla sentenza dell'8 giugno 2006, WWF Italia e altri, nella causa C-60/05, e alla sentenza del 16 ottobre 2003, nella causa C-182/02;
in riferimento all'articolo 8, che consente l'uso di "strumenti ottici e optoelettronici" nella caccia di selezione agli ungulati, andrebbe considerata con attenzione la riconducibilità di tali strumenti in quelli vietati, elencati nell'allegato VI alla direttiva Habitat, tra cui per esempio i "dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche". Si ricorda, peraltro, che il comma 2-ter dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, introdotto dal "decreto agricoltura" n. 63 del 2024, già consente "l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna" per il prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa);
in riferimento all'articolo 10, che consente alle regioni di "estendere il periodo venatorio" per l'attività venatoria di fauna selvatica di allevamento svolta all'interno di aziende agri-turistico-venatorie, si ricorda che la normativa europea si limita alla protezione e conservazione della fauna selvatica, non di allevamento. Sulla distinzione tra fauna allevata e fauna selvatica, l'articolo 17 della legge n. 157 del 1992 prevede che le regioni dispongono la regolamentazione e l'autorizzazione all'allevamento di specie selvatiche;
in riferimento all'articolo 11, che modifica il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, per sopprimere il limite massimo della prima decade di febbraio, entro il quale le regioni possono posticipare la stagione di caccia, e l'obbligo di uniformarsi al parere espresso dall'ISPRA, andrebbe considerata con attenzione la coerenza con il comma 1-bis dello stesso articolo 18 della legge n. 157, che vieta l'esercizio venatorio durante il periodo della nidificazione e delle fasi della riproduzione e dipendenza degli uccelli, e durante il ritorno al luogo di nidificazione, come stabilito dall'articolo 7 della direttiva Uccelli;
in riferimento all'articolo 14, che modifica il comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, si ricorda che la nuova legge sulle zone montane (legge 12 settembre 2025, n. 131) ha già sostituito il precedente divieto assoluto di caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi, con l'obbligo in capo alle regioni di istituire delle ZPS in tali zone, site ad almeno 1.000 metri di quota, e, nelle more, consentire l'attività venatoria entro limiti coerenti con i princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022. A tale riguardo, si ricorda che la direttiva Uccelli si limita a stabilire, all'articolo 7, l'obbligo per gli Stati membri di provvedere a che le specie migratrici "non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione",
e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, nel presupposto del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese, con riferimento agli emendamenti 17.0.29, 17.0.30, 17.0.35, 17.0.36 e 17.0.38.