Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 296 del 22/10/2025

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2025

296ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (n. 313)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MATERA (FdI), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, di recepimento della direttiva (UE) n. 2024/1174, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Propone di richiamare nelle premesse che il provvedimento è stato predisposto in base alla delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) e all'articolo 15 della stessa legge, che stabilisce i principi e criteri direttivi specifici, e che il criterio di delega di cui alla lettera c) del predetto articolo 15, relativo alla disciplina sanzionatoria, è già coperto dalla disciplina di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 180 del 2015, che si applica anche alle violazioni delle disposizioni di nuova introduzione.

Ricorda, inoltre, che la direttiva in attuazione fa parte del pacchetto di rafforzamento del quadro normativo sulla gestione delle crisi bancarie e sui sistemi di tutela dei depositi (Crisis management and deposit insurance framework - CMDI), presentato nell'aprile 2023 e che, per il mancato recepimento della direttiva entro il termine previsto del 13 novembre 2024, la Commissione europea ha avviato, il 30 gennaio 2025, la procedura di infrazione n. 2025/0061.

Ritenendo, quindi, urgente concludere l'iter di adozione del decreto in titolo e che questo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea, propone di formulare osservazioni non ostative.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali (n. 301)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il senatore SATTA (FdI), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, già illustrato nella precedente seduta, ricordando, in particolare, che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1262 è fissato dalla stessa al 4 dicembre 2025 e che la delega contenuta nella legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) scade il 10 gennaio 2026.

Valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea, propone di formulare osservazioni non ostative.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis (COM(2025) 418 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, ricorda che nella precedente seduta aveva presentato uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva in titolo e che, successivamente, come richiesto dal senatore Lorefice, è pervenuta una memoria scritta da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Tenuto, quindi, conto di tale memoria, illustra i contenuti del nuovo schema integrato di risoluzione, pubblicato in allegato, in cui si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, mentre si formulano delle osservazioni, finalizzate a rendere la proposta maggiormente conforme al principio di proporzionalità.

Il senatore LOREFICE (M5S) afferma di dover approfondire il nuovo schema di risoluzione, nel quale sono trattati temi estremamente delicati e rilevanti per la salute delle persone. Chiede, quindi, un rinvio della votazione.

Nel merito dello schema, ribadisce che si formulano alcune osservazioni senza tuttavia richiamare le valutazioni tecniche in grado di sostenerle, né le fonti da cui provengono. Per esempio, ribadisce che molti Stati hanno adottato valori limite molto rigorosi, mentre nella risoluzione si propongono soluzioni più flessibili.

Ritiene, quindi, non condivisibile far prevalere la tutela delle imprese da oneri aggiuntivi rispetto alla tutela della salute dei lavoratori.

Il PRESIDENTE precisa che lo schema di risoluzione, pur ritenendo rispettato il principio di sussidiarietà, pone diverse osservazioni volte a migliorare la proporzionalità delle misure contenute nella proposta legislativa.

Tuttavia, non essendoci un termine perentorio per concludere l'esame della proposta di direttiva, a meno che non si voglia contestare il principio di sussidiarietà, si dichiara disponibile a rinviare ulteriormente il seguito.

La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) chiarisce che le osservazioni sono state formulate sulla base delle interlocuzioni avute con alcune associazioni di categoria. Rileva, peraltro, che nel contributo dell'INAIL non vi sono considerazioni critiche circa le osservazioni presenti nello schema di risoluzione.

Ritiene, pertanto, che un adeguato approfondimento sia stato già svolto, ma si dichiara disponibile ad accogliere ulteriori valutazioni e integrazioni.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) evidenzia come il senatore Lorefice stia chiedendo di applicare non solo il principio di precauzione, ma anche il principio di prevenzione, secondo il quale, non conoscendo le soglie necessarie alla tutela della salute delle persone, si dovrebbero applicare quelle di maggiore salvaguardia. Chiede quindi se vi sia un soggetto che possa fornire una valutazione tecnica attendibile su tali questioni.

La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) e il senatore SATTA (FdI) propongono di richiedere le valutazioni dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

Il senatore SENSI (PD-IDP) conviene su quest'ultima proposta, ribadendo la delicatezza del tema della salute dei lavoratori, che impone un elevato senso di responsabilità.

Il PRESIDENTE assicura di dare rapidamente seguito alla proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1552) MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(1302) Anna Maria FALLUCCHI.- Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere, già illustrato, sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1552, adottato come testo base, il 24 luglio 2025, dalle Commissioni di merito.

Ricorda, in particolare, che lo schema richiama, in premessa, la direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ("direttiva Uccelli") e la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ("direttiva Habitat"), nonché le procedure di infrazione, relative alle predette direttive, nn. 2023/2187, 2023/2181, 2021/2028 e 2015/2163.

Lo schema di parere, nuovamente pubblicato in allegato al resoconto, valuta, quindi, il disegno di legge n. 1552 coerente con l'ordinamento dell'Unione europea, ma con alcune specifiche osservazioni.

Con riferimento agli articoli 4 e 5, che intervengono sulla disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 157 del 1992, relativa all'allevamento, alla cattura e alla cessione dei richiami vivi, si ritiene che le modifiche non comportino criticità in ordine al rispetto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Uccelli, che consente di derogare ai divieti di uccisione o cattura di uccelli "per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità", anche a fini di essere utilizzati come richiami vivi.

Con riferimento all'articolo 8, che consente l'uso di "strumenti ottici e optoelettronici" nella caccia di selezione agli ungulati, andrebbe considerata con attenzione la riconducibilità di tali strumenti a quelli vietati, elencati nell'allegato VI alla direttiva Habitat, tra cui per esempio i "dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche".

Con riferimento all'articolo 10, che consente alle regioni di "estendere il periodo venatorio" per l'attività venatoria di fauna selvatica di allevamento svolta all'interno di aziende agri-turistico-venatorie, viene ricordato che la normativa europea si limita alla protezione e conservazione della fauna selvatica, non di allevamento.

Con riferimento all'articolo 11, che modifica il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, per sopprimere il limite massimo della prima decade di febbraio, entro il quale le regioni possono posticipare la stagione di caccia, e l'obbligo di uniformarsi al parere espresso dall'ISPRA, andrebbe considerata con attenzione la coerenza con il comma 1-bis dello stesso articolo 18 della legge n. 157, che vieta l'esercizio venatorio durante il periodo della nidificazione e delle fasi della riproduzione e dipendenza degli uccelli, e durante il ritorno al luogo di nidificazione, come stabilito dall'articolo 7 della direttiva Uccelli.

Con riferimento all'articolo 14, che modifica il comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, viene ricordato che la nuova legge sulle zone montane (legge 12 settembre 2025, n. 131) ha già sostituito il precedente divieto assoluto di caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi, con l'obbligo in capo alle regioni di istituire delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in tali zone, site ad almeno mille metri di quota, e, nelle more, consentire l'attività venatoria entro limiti coerenti con i princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022.

Infine, si formula un parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, nel presupposto del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese, con riferimento agli emendamenti 17.0.29, 17.0.30, 17.0.35, 17.0.36 e 17.0.38.

La senatrice BEVILACQUA (M5S) evidenzia che nelle Commissioni di merito sono state riscontrate rilevanti criticità sul provvedimento, anche in termini di violazione delle direttive europee e di rischio dell'apertura di nuove procedure di infrazione contro l'Italia.

In particolare, osserva come il provvedimento risponda soltanto alle istanze dei cacciatori, che rappresentano tuttavia una esigua minoranza rispetto all'opposta sensibilità della stragrande maggioranza della popolazione italiana, contraria a favorire l'attività venatoria.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, ritiene di dover interrompere e rinviare la discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.


OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 313

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;

considerato che il provvedimento dà attuazione all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), che conferiva al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 e stabiliva anche alcuni princìpi e criteri direttivi specifici;

considerato altresì, a tal proposito, che non si è reso necessario il ricorso al criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge di delegazione europea 2024, in quanto il potere sanzionatorio e la relativa disciplina sono già richiamati dalla norma attributiva del potere sanzionatorio (articolo 96 del decreto legislativo n. 180 del 2015) e si estendono alle violazioni delle disposizioni di nuova introduzione;

ricordato che la direttiva (UE) 2024/1174 (cosiddetta "Daisy Chains 2") fa parte del pacchetto di riforma del quadro normativo in materia di gestione delle crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi (Crisis management and deposit insurance framework - CMDI), presentato dalla Commissione europea nell'aprile 2023 e finalizzato a rafforzare ulteriormente le regole a tutela dei risparmiatori e della stabilità del mercato in caso di risoluzione bancaria, con particolare attenzione ai soggetti di medie e piccole dimensioni;

valutato che la deroga al termine ordinario per l'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione, è motivata dalla presenza della procedura di infrazione n. 2025/0061 per il mancato recepimento della direttiva UE 2024/1174 oggetto del presente decreto. In particolare, la Commissione europea, con nota C(2025) 800/16 del 30 gennaio 2025, ha comunicato di aver avviato nei confronti della Repubblica italiana una procedura di infrazione ex articolo 258 TFUE per mancato recepimento della predetta direttiva nei termini previsti;

ritenuto, pertanto, urgente concludere l'iter di adozione del presente decreto nel più breve tempo possibile, essendo il termine per il recepimento scaduto il 13 novembre 2024;

valutato, in conclusione, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.


OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 301

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che a sua volta modifica la direttiva 2010/63/UE, con l'obiettivo di aggiornare e migliorare i requisiti tecnici relativi alla cura, all'alloggiamento e alla soppressione degli animali utilizzati nella ricerca scientifica, con riferimento ad alcune specie fino ad ora prive di standard tecnici adeguati;

considerato che il termine per il recepimento, da parte degli Stati membri, della suddetta direttiva (UE) 2024/1262 scade il 4 dicembre 2025, mentre il termine per l'applicazione della stessa decorre dal 4 dicembre 2026;

considerato, inoltre, che la delega per il recepimento, contenuta nella legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024) e, in particolare, nell'articolo 1, comma 1, allegato A, per gli effetti dei commi 1 e 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, scade il 10 gennaio 2026;

ricordato l'ordine del giorno G/755/9/4, accolto dal Governo il 17 luglio 2023 e riferito al disegno di legge n. 755 (decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), nel quale si impegnava il Governo ad adottare specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, in materia di tutela del benessere degli animali impiegati per scopi scientifici, al fine di restituire competitività, anche sul piano normativo, ai ricercatori italiani;

ricordato in particolare che la suddetta procedura d'infrazione chiede, tra l'altro, l'abrogazione dei divieti di sperimentazione animale negli studi sugli xenotrapianti d'organo e le sostanze d'abuso, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;

valutata la necessità di garantire la competitività della ricerca biomedica italiana rispetto a quella condotta negli altri Stati membri;

valutato, in conclusione, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.


NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA

N. COM (2025) 418 DEFINITIVO

La 4a Commissione permanente,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis (COM(2025) 418), che mira a garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, anche con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro;

sottolineata l'importanza della proposta che rappresenta la sesta revisione della direttiva 2004/37/CE (cosiddetta "CMRD": Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic substances Directive) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni sul lavoro e propone valori limite e osservazioni pertinenti per il cobalto e i suoi composti inorganici, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e l'1,4-diossano; include anche i fumi di saldatura all' "Elenco di sostanze, miscele e procedimenti", di cui all'allegato I della CMRD;

richiamato quanto espresso nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta (SWD (2025) 193), secondo cui, per quanto concerne i lavoratori, i valori limite e le osservazioni proposte relative alle quattro sostanze dovrebbero prevenire circa 1.700 casi di cancro ai polmoni e 19.000 casi non oncologici nell'arco dei prossimi 40 anni, generando un risparmio fino a 1,16 miliardi di euro in termini di prevenzione di queste malattie. Le opzioni prescelte comporterebbero, inoltre, vantaggi per le imprese in termini di riduzione dell'assenteismo, delle perdite di produttività e delle indennità assicurative per circa 7 milioni di euro nei prossimi 40 anni. Inoltre, ne beneficerebbero anche le autorità pubbliche in termini di risparmi sui costi connessi alla spesa sanitaria, pari a 26,65 milioni di euro e di costi evitati per l'istituzione di valori limite secondo le procedure nazionali, che ammonterebbero fino a 3,75 milioni di euro;

valutate le indicazioni contenute nei documenti trasmessi dalle associazioni di categoria e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

considerata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma sia suscettibile di miglioramenti per renderla maggiormente conforme al principio di proporzionalità, come di seguito evidenziato:

- per quanto riguarda il cobalto e i suoi composti inorganici, si evidenzia che un Valore Limite di Esposizione Professionale (Occupational Exposure Limit, OEL) di 20 μg Co/m3 è già molto rigoroso. Qualsiasi OEL inferiore, a prescindere dal periodo di transizione, potrebbe comportare oneri sproporzionati per le imprese. Tenendo conto di ciò, potrebbe, ad esempio, adottarsi il valore limite di 20 μg Co/m3 per la frazione inalabile e di 4,2 μg Co/m3 per la frazione respirabile, anche senza prevedere periodi di transizione con nuovi limiti più bassi. Inoltre, la valutazione d'impatto dell'OEL proposto di 10 μg Co/m3, dopo il periodo di transizione di sei anni, non appare sufficientemente dettagliata e specifica;

- relativamente all'introduzione di un OEL per gli idrocarburi policiclici aromatici, si valuta che anche in questo caso l'impatto economico sarebbe significativo, con oneri sproporzionati per le imprese. In particolare, la proposta prevede un periodo transitorio per alcuni settori che, tuttavia, sarebbe opportuno estendere a tutti, poiché anche i comparti non inclusi avrebbero le medesime difficoltà a implementare i più rigorosi limiti proposti dalla direttiva e necessiterebbero di un congruo periodo transitorio (ad esempio, il settore edile, con particolare riferimento ai lavori di asfaltatura e impermeabilizzazione). A tal fine, sarebbe opportuno prevedere tempistiche di attuazione congrue e realistiche, che consentano una adeguata programmazione degli interventi necessari e il sostegno agli investimenti richiesti per l'adeguamento dei processi produttivi, senza compromettere la continuità delle attività. Tali tempistiche sarebbero importanti per alcuni settori ove gli IPA sono presenti in molti dei materiali più utilizzati. Per quanto esposto si ritiene necessaria la previsione di una disciplina transitoria coerente con le peculiarità tecnico-operative dei diversi comparti coinvolti nella proposta in esame;

- in relazione ai fumi di saldatura la proposta non fornisce i chiarimenti necessari per l'individuazione delle sostanze interessate dall'allegato I (che si riferisce ai soli agenti cancerogeni e mutageni), considerando che, invece, le disposizioni per le sostanze tossiche per la riproduzione non sono le stesse che per gli agenti cancerogeni o mutageni. Si ritiene, quindi, opportuno che nella proposta vengano inseriti gli opportuni chiarimenti al riguardo;

- per quanto riguarda i costi totali stimati per le imprese derivanti dalle opzioni prescelte, il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta (SWD (2025) 193) calcola che, nel complesso, essi ammontano a circa 3,8 miliardi di euro nell'arco di 40 anni. In aggiunta, si valuta che il complesso delle azioni prescelte costerebbe alle autorità pubbliche circa 66 milioni di euro nell'arco di 40 anni, di cui il 95 per cento riguarda i costi amministrativi, di adeguamento e di monitoraggio e il restante 5 per cento riguarda i costi di recepimento. Il dato più preoccupante riguarda l'impatto che il pacchetto di opzioni prescelte avrebbe sulle piccole e medie imprese (PMI), maggiore rispetto a quello che concerne le imprese più grandi. Le prime, infatti, hanno maggiori probabilità di cessare la propria attività (totalmente o parzialmente) a seguito dei costi di conformità richiesti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1552 E 1302 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1552, che apporta modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e che è stato adottato come testo base, il 24 luglio 2025, dalle Commissioni di merito per l'esame congiunto con i disegni di legge nn. 596, 1302 e 1577, sulla medesima materia, ed esaminati gli emendamenti ad esso riferiti;

tenuto conto:

- della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ("direttiva Uccelli"), che riconosce la legittimità dell'attività venatoria come forma di sfruttamento sostenibile, in grado di generare importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell'Unione europea, e che, a tal fine, limita la caccia ad alcune specie espressamente menzionate e stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici, ai quali gli Stati membri devono dare attuazione mediante la legislazione nazionale;

- della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ("direttiva Habitat"), che istituisce la rete "Natura 2000", comprendente le Zone speciali di conservazione (ZSC), istituite sulla base dei Siti di importanza comunitaria (SIC), e le Zone di protezione speciale (ZPS), queste ultime disciplinate dalla direttiva Uccelli;

ricordate le procedure di infrazione:

- n. 2023/2187, avviata il 7 febbraio 2024 e giunta al parere motivato del 14 novembre 2024, per violazione degli articoli da 5 a 9 della direttiva Uccelli, da parte dei commi 447 e 448 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, che prevedono, per motivi di ordine pubblico, piani regionali di controllo numerico della fauna selvatica (articolo 19 della legge n. 157 del 1992) e un piano straordinario per il contenimento della fauna selvatica (articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992), che consentono catture e abbattimenti in deroga alla normativa sulla tutela e conservazione della fauna selvatica, nonché per la violazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH", sulle sostanze chimiche, da parte della circolare ministeriale n. 72 del 2023 e della legge n. 157 del 1992, che limitano l'ambito di applicazione del divieto europeo di uso e detenzione di munizioni contenenti piombo nelle "zone umide", attraverso una restrizione della nozione di "zona umida" e un indebolimento della presunzione di illiceità nella detenzione di tali munizioni presso le zone umide, rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea. Per sanare tali rilievi, il decreto-legge "salva infrazioni" 16 settembre 2024, n. 131, ha aggiunto all'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992 la clausola di salvaguardia secondo cui le disposizioni di tale articolo si applicano nel rispetto della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli, e ha corretto la disciplina della presunzione relativa e la mappatura delle zone umide;

- n. 2023/2181, avviata il 7 febbraio 2024, per la mancata attuazione delle misure previste dalla direttiva Habitat volte a monitorare ed evitare le catture accidentali di cetacei, tartarughe e uccelli marini (quali la berta maggiore, la berta minore, l'uccello delle tempeste europeo e il marangone dal ciuffo) da parte dei pescherecci, e per la mancata adozione di misure adeguate a evitare perturbazioni significative a tali specie nei siti Natura 2000 designati per la loro conservazione;

- n. 2021/2028, avviata il 9 giugno 2021, per mancato completamento della designazione dei Siti di importanza comunitaria (SIC), che formano la rete Natura 2000, ai sensi della direttiva Habitat, ritenendo che l'Italia debba proporre SIC aggiuntivi, relativi ad altre aree connotate dalla presenza di habitat e specie già incluse nei SIC istituiti, e conformare i relativi formulari ai contenuti previsti dalla direttiva, nonché per mancato completamento delle ZPS previste dalla direttiva Uccelli, con riguardo all'inventario 2015 delle aree IBA (Important Bird Areas), di BirdLife International, che ha individuato alcune aree marine importanti per la presenza della specie ornitologica "berta maggiore", non coperte dalle ZPS istituite;

- n. 2015/2163, avviata il 22 ottobre 2015 e giunta alla messa in mora complementare del 24 gennaio 2019, per violazione dell'articolo 4 della direttiva Habitat, avendo provveduto a riqualificare solo 401 SIC, dei 2.281 istituiti in Italia, trasformandoli in ZSC, con le relative misure di conservazione, entro il termine previsto di sei anni. Onde superare la procedura, con il decreto-legge "salva infrazioni" n. 69 del 2023 è stato istituito un apposito fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024;

valutato che il disegno di legge n. 1552 non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

in riferimento agli articoli 4 e 5, che intervengono sulla disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 157 del 1992, relativa all'allevamento, alla cattura e alla cessione dei richiami vivi, si ritiene che le modifiche non comportino criticità in ordine al rispetto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Uccelli, che consente di derogare ai divieti di uccisione o cattura di uccelli "per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità", anche a fini di essere utilizzati come richiami vivi, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, di cui alla sentenza dell'8 giugno 2006, WWF Italia e altri, nella causa C-60/05, e alla sentenza del 16 ottobre 2003, nella causa C-182/02;

in riferimento all'articolo 8, che consente l'uso di "strumenti ottici e optoelettronici" nella caccia di selezione agli ungulati, andrebbe considerata con attenzione la riconducibilità di tali strumenti in quelli vietati, elencati nell'allegato VI alla direttiva Habitat, tra cui per esempio i "dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche". Si ricorda, peraltro, che il comma 2-ter dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, introdotto dal "decreto agricoltura" n. 63 del 2024, già consente "l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna" per il prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa);

in riferimento all'articolo 10, che consente alle regioni di "estendere il periodo venatorio" per l'attività venatoria di fauna selvatica di allevamento svolta all'interno di aziende agri-turistico-venatorie, si ricorda che la normativa europea si limita alla protezione e conservazione della fauna selvatica, non di allevamento. Sulla distinzione tra fauna allevata e fauna selvatica, l'articolo 17 della legge n. 157 del 1992 prevede che le regioni dispongono la regolamentazione e l'autorizzazione all'allevamento di specie selvatiche;

in riferimento all'articolo 11, che modifica il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, per sopprimere il limite massimo della prima decade di febbraio, entro il quale le regioni possono posticipare la stagione di caccia, e l'obbligo di uniformarsi al parere espresso dall'ISPRA, andrebbe considerata con attenzione la coerenza con il comma 1-bis dello stesso articolo 18 della legge n. 157, che vieta l'esercizio venatorio durante il periodo della nidificazione e delle fasi della riproduzione e dipendenza degli uccelli, e durante il ritorno al luogo di nidificazione, come stabilito dall'articolo 7 della direttiva Uccelli;

in riferimento all'articolo 14, che modifica il comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, si ricorda che la nuova legge sulle zone montane (legge 12 settembre 2025, n. 131) ha già sostituito il precedente divieto assoluto di caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi, con l'obbligo in capo alle regioni di istituire delle ZPS in tali zone, site ad almeno 1.000 metri di quota, e, nelle more, consentire l'attività venatoria entro limiti coerenti con i princìpi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022. A tale riguardo, si ricorda che la direttiva Uccelli si limita a stabilire, all'articolo 7, l'obbligo per gli Stati membri di provvedere a che le specie migratrici "non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione",

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, nel presupposto del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese, con riferimento agli emendamenti 17.0.29, 17.0.30, 17.0.35, 17.0.36 e 17.0.38.