Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 366 del 30/07/2025
Azioni disponibili
1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2025
366ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.
La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(1552) MALAN e altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo l'approvazione di un parere non ostativo (pubblicato in allegato).
Il senatore PARRINI (PD-IDP) dichiara il voto contrario, osservando come il provvedimento in esame costituisca una sorta di privatizzazione dell'esercizio dell'attività venatoria, alterando l'equilibrio tra cacciatori, agricoltori e ambientalisti alla base della vigente legge n. 157 del 1992.
Il senatore CATALDI (M5S) annuncia il voto fermamente contrario, sottolineando come l'esercizio dell'attività venatoria confligga con altre attività di fruizione dei beni collettivi.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
(1372) MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica
(Parere su emendamenti al testo unificato alle Commissioni 7ª e 8ª riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito al provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo l'espressione di un parere non ostativo.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) annuncia il voto contrario, denunciando come il provvedimento in esame finisca per sottrarre poteri alle soprintendenze, all'interno di una cornice di deregulation.
Il senatore CATALDI (M5S) dichiara il voto contrario, rilevando come il disegno di legge in esame neghi la configurazione della tutela del paesaggio come diritto della cittadinanza. Altresì, la diminuzione delle prerogative delle soprintendenze rappresenta un elemento ancor più negativo in combinato disposto con la generalizzazione del "silenzio assenso" disposta dal disegno di legge sulla riforma della Corte dei conti (A.S. 1457) all'esame delle Commissioni 1ª e 2ª riunite.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
(1484) Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla sottocommissione per i pareri, proponendo l'approvazione di un parere non ostativo (pubblicato in allegato).
Il senatore CATALDI (M5S) e il senatore GIORGIS (PD-IDP) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1054-B) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE, nel riepilogare le precedenti fasi della trattazione, avverte che si procederà con la votazione degli emendamenti.
Sulla proposta 1.1, il senatore GIORGIS (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, sottolineando come le due principali criticità del disegno di legge risiedano nella limitazione del perimetro dell'intervento normativo alle zone montane, senza prendere in considerazione altre zone in condizioni svantaggiate, come le aree interne, nonché nella carenza di adeguate risorse finanziarie.
L'emendamento in esame richiama quindi la necessità di intervenire per favorire il miglioramento di una rete di servizi anche nelle aree interne.
Altresì, il parere contrario espresso su questo o su altri emendamenti non può trovare motivazione nella necessità di evitare una quarta lettura, dal momento che la valutazione delle proposte emendative dovrebbe basarsi su un'analisi di merito, in funzione dell'interesse generale. Sarebbe poi paradossale se, fra qualche mese, con un emendamento ad un decreto-legge, si apportasse lo stesso correttivo che, più saggiamente, si propone di inserire con l'emendamento in oggetto.
Il senatore CATALDI (M5S) annuncia il voto favorevole, stigmatizzando il carattere limitativo dei criteri adottati per la definizione delle zono montane, con il rischio di trascurare altre aree caratterizzate da condizioni socio-economiche sfavorevoli.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.
Successivamente, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 3.1.
Sull'emendamento 3.3, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore PARRINI (PD-IDP), che sottolinea come la proposta emendativa voglia recuperare la centralità del Parlamento, prevedendo il carattere vincolante del parere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
L'emendamento 3.3, posto ai voti, viene respinto.
Sulla proposta 4.1, il senatore GIORGIS (PD-IDP) annuncia il voto favorevole, ricordando come il gruppo del PD abbia presentato, alla Camera dei deputati, un disegno di legge sulle aree interne.
Ritiene come la netta distinzione tra zone montane e aree interne non produca vantaggi, in considerazione del fatto che sono analoghe le esigenze in termini di contrasto allo spopolamento e necessità di predisporre servizi a rete sul fronte della scuola, della sanità e dei trasporti.
La Commissione respinge l'emendamento 4.1.
La senatrice VALENTE (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.2, che prova a correggere l'impostazione errata del disegno di legge, incrementando le risorse finanziarie e individuando criteri che ne consentano l'allocazione in favore delle comunità di comuni montani più svantaggiati.
L'emendamento 4.2, posto ai voti, viene respinto.
Con successiva votazione, la Commissione respinge l'emendamento 4.3.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.1, rilevando che la garanzia della continuità didattica rappresenta un presupposto indefettibile ai fini del contrasto allo spopolamento delle zone montane.
Il parere contrario del relatore e del Governo su tale emendamento è quindi sintomatico della mancanza di un'effettiva volontà di risolvere i problemi che il disegno di legge in esame dichiara, a parole, di affrontare.
La Commissione respinge quindi l'emendamento 7.1
Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge le proposte 8.1 e 8.2.
La senatrice VALENTE (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 8.4, che consente di portare in deduzione dal reddito imponibile le spese per le tasse scolastiche, universitarie e per l'abbonamento al trasporto pubblico locale, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e alla mobilità nelle zone montane.
L'emendamento 8.4, posto ai voti, viene respinto.
Sull'emendamento 8.5 dichiara il voto favorevole il senatore GIORGIS (PD-IDP), che sottolinea la necessità di colmare il duplice svantaggio - dovuto anche a trascorsi storici e a scelte politiche lontane nel tempo - che penalizza diverse aree che, oltre a rientrare nelle zone montane, sono collocate nelle realtà insulari.
La Commissione respinge l'emendamento 8.5.
Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 12.1, 13.1 e 13.2.
La senatrice VALENTE (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 14.1, che, posto ai voti, viene respinto.
Successivamente, viene respinto l'emendamento 14.2.
Sugli identici emendamenti 15.1 e 15.2 - soppressivi dell'articolo 15 - dichiara il voto favorevole il senatore CATALDI (M5S), che rileva come la norma sull'esercizio dell'attività venatoria nei valichi montani risulti ultronea rispetto al disegno di legge. Inoltre, l'esercizio della caccia in tali zone risulta confliggente rispetto all'interesse di tutti gli altri fruitori della montagna.
Gli identici emendamenti 15.1 e 15.2 sono posti contestualmente in votazione e respinti.
Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 16.1, 17.1 e 18.1.
Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.
Il ministro CALDEROLI ribadisce il parere favorevole sull'ordine del giorno G/1054-B/2/1, purché riformulato nel testo proposto nella seduta di ieri.
A rettifica, invece, del parere precedentemente espresso, esprime un avviso favorevole sull'ordine del giorno G/1054-B/1/1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.
Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/1054-B/1/1 in un testo 2 (pubblicato in allegato).
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) fa proprio l'ordine del giorno G/1054-B/2/1 e, accogliendo l'invito del ministro Calderoli, lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato).
Con distinte votazioni, gli ordini del giorno G/1054-B/1/1 (testo 2) e G/1054-B/2/1 (testo 2) sono approvati.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Si passa all'espressione dei pareri.
Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, si rimette al Governo sugli emendamenti presentati all'unico articolo del disegno di legge.
Il sottosegretario Wanda FERRO si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.5 e 1.6.
Sull'emendamento del relatore 1.5000, nonché sull'emendamento 1.8, esprime parere favorevole, purché riformulati entrambi in un identico testo di cui dà lettura.
Sui restanti emendamenti, esprime parere contrario.
Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, accoglie l'invito della rappresentante del Governo e riformula l'emendamento 1.5000 in un testo 2 (pubblicato in allegato).
La senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) si riserva di valutare la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.8.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio.
Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 15.4 è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato) e che il relatore ha presentato un ulteriore emendamento di coordinamento formale Coord. 2 (anch'esso pubblicato in allegato).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1552
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- per quanto attiene al riparto di competenza legislativa costituzionalmente definito, la disciplina della caccia - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda, da ultimo, la sentenza n. 148 del 2023) - rientra nella potestà legislativa residuale delle regioni, "che sono tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria; in considerazione di tale ratio della norma statale, la legge regionale può intervenire su detto profilo della disciplina esclusivamente innalzando il livello della tutela",
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1484
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- il provvedimento costituisce la prima attuazione della legge n. 180 del 2011, il cui articolo 18 dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo;
- il disegno di legge si compone di 19 articoli suddivisi in cinque Capi recanti rispettivamente: misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze; disposizioni per l'accesso delle PMI al credito bancario; misure di semplificazione; disposizioni per il contrasto alle false recensioni; una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di start up e PMI innovative,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1184
Art. 15
15.4 (testo 2)
Il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle successioni aperte e alle donazioni compiute dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte e alle donazioni compiute in data anteriore, queste ultime anche se riferite a successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. I termini di cui al secondo periodo non possono in alcun modo superare quelli previsti dai medesimi articoli nel testo previgente.".
COORD. 2
Il Relatore
All'articolo 17, comma 5:
- alla lettera c), sostituire le parole: «e lettera f-bis» con le seguenti: «, e al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f-bis»;
- alla lettera d), sostituire le parole: «i dati relativi al monitoraggio» con le seguenti: «i dati necessari al monitoraggio».
All'articolo 19, comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
All'articolo 25, comma 6, sostituire le parole: «contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-quater» con le seguenti: «contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter».
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1054-B
G/1054-B/1/1 (testo 2)
Il Senato
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, il cui sviluppo sociale ed economico non può prescindere dalla tutela e dalla valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, in armonia con le attività economiche svolte dall'uomo quali il turismo e le altre attività economiche di altura;
in diverse aree montane del territorio nazionale è stata accertata la presenza stabile di esemplari di orso bruno (Ursus arctos), specie protetta ai sensi della normativa nazionale ed europea, valorizzata anche da progetti di ripopolamento virtuoso che negli anni hanno prodotto un aumento degli esemplari, come ad esempio nel territorio regionale del Trentino Alto-Adige;
la coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica, in particolare i grandi carnivori, necessita di una corretta informazione e formazione dei cittadini, finalizzata a ridurre la possibilità di interazioni non correttamente gestite e a promuovere comportamenti adeguati e responsabili;
l'utilizzo di strumenti dissuasivi non letali, come il cosiddetto bear spray, è indicato da numerosi esperti e da linee guida internazionali come una misura efficace per garantire la sicurezza personale in caso di incontri ravvicinati con plantigradi, purché ne sia garantita la corretta formazione all'uso;
secondo le principali associazioni ambientaliste e faunistiche, l'impiego del bear spray rappresenta non solo una tutela per l'incolumità delle persone, ma anche uno strumento di protezione per gli orsi stessi, poiché consente di evitare esiti letali o traumatici per l'animale in caso di incontri ravvicinati percepiti come pericolosi;
tali associazioni sottolineano che una gestione non conflittuale della presenza dell'orso sul territorio deve fondarsi sulla prevenzione, sull'informazione ai cittadini e sull'adozione di misure dissuasive non violente, con l'obiettivo di evitare incidenti e, conseguentemente, interventi drastici sull'animale, consentendo la possibile e auspicabile convivenza fra uomo e grandi carnivori,
considerato che:
l'articolo 13 del provvedimento, titolato "Ecosistemi montani" introduce la facoltà, nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano di dotare di strumenti di autodifesa "bear spray" oltre ai corpi di polizia locale, anche il personale della protezione civile,
tutto ciò premesso e considerato,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
promuovere, di concerto con le Regioni e gli enti locali interessati, campagne di informazione e formazione rivolte alla popolazione residente nei comuni montani dei territori interessati circa i comportamenti da tenere in presenza di plantigradi, anche attraverso il coinvolgimento di esperti faunistici, guardie forestali e associazioni ambientaliste;
promuovere, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, iniziative formative sull'etologia dell'orso e i corretti comportamenti da tenere in ambiente boschivo;
garantire che tali iniziative siano svolte nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela della fauna selvatica, sicurezza pubblica e coesione territoriale, favorendo la consapevolezza e la responsabilizzazione della cittadinanza.
G/1054-B/2/1 (testo 2)
Spagnolli, Unterberger, Patton, Durnwalder
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri per classificare i comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge all'esame, venga istituito un tavolo tecnico con decreto del Ministro dell'Agricoltura, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle finanze;
il tavolo tecnico è volto ad individuare misure per agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria di terreni agricoli fino a due ettari, inclusi i fabbricati rurali, situati nei comuni montani definiti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
l'intento è quello di migliorare l'accesso agli incentivi già previsti dalla normativa vigente comprendendo anche le misure di agevolazione finanziaria e di garanzia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere l'attività di ricomposizione fondiaria dell'istituendo tavolo tecnico, già prevista per i terreni agricoli, anche ai terreni forestali, di dimensione non superiore a due ettari, posto che la proprietà di questi ultimi è stata nel tempo polverizzata a seguito di eredità collettive e che, in tantissimi casi, essi non vengono coltivati e messi a reddito in quanto di dimensioni troppo ridotte, nonché a tutti quei terreni agricoli che, negli ultimi settanta anni, si sono rimboschiti e che in parte sono rimasti formalmente agricoli e in parte sono diventati forestali, nonché prevedere un meccanismo di monitoraggio sull'impatto della misura, mediante report periodici redatti dal tavolo tecnico.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1451
Art. 1
1.5000 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 1, lettera a), prima del numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato sindaco, i voti sono ripartiti tra le liste ad esso collegate in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. In caso di voto espresso per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata, il voto è nullo.»
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 73», inserire le seguenti: «al comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole: «e di quelli attribuiti alla medesima, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, ultimo periodo» e