Legislatura 19ª - Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - Resoconto sommario n. 73 del 22/07/2025
Azioni disponibili
(Doc.IV-bis, n. 2) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Gennaro Sangiuliano, in qualità di Ministro della cultura pro tempore all'epoca dei fatti, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
(Seguito dell'esame e rinvio)
La Giunta riprende l'esame iniziato il 1° luglio 2025 e proseguito nella seduta del 16 luglio 2025.
Il relatore, senatore PAROLI (FI-BP-PPE), si richiama alle ragioni indicate nella memoria del dottor Sangiuliano, evidenziando altresì che nella vicenda in esame occorre focalizzare l'attenzione sui criteri consistenti nella tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, previsti dalla legge costituzionale sui reati ministeriali.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP), condividendo l'impostazione del relatore circa l'individuazione dei criteri valutativi di tali tipologie di reati, esprime la propria perplessità in relazione alla circostanza che nella memoria del dottor Sangiuliano si sia omesso di argomentare sui profili attinenti alla tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o al perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.
Il senatore RASTRELLI (FdI) ricorda che le ultime notizie di stampa riportano che nei confronti della dottoressa che aveva denunciato l'ex Ministro sia stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari per una serie importante di reati, aggiungendo che di solito ciò è prodromico ad una richiesta di rinvio a giudizio. Nell'ambito delle condotte contestate alla suddetta dottoressa c'è anche la vicenda della cosiddetta "chiave d'oro", che è chiamata così allo scopo di facilitare la comprensione della vicenda ma che in realtà in tutti gli atti ufficiali è definita "chiave della città"; il senatore ricorda altresì che la dinamica dei fatti relativi a tale vicenda si era posta in modo analogo per il precedente Ministro della cultura e che in entrambi i casi, non appena conosciuto il valore dell'oggetto ricevuto nell'ambito della cerimonia istituzionale, lo stesso oggetto è stato restituito. Con particolare riferimento all'ex ministro Sangiuliano, il senatore si sofferma sul titolo di reato a lui contestato, ovvero il peculato, motivato con la circostanza che egli avrebbe disposto della chiave senza essersene appropriato; la vicenda diventa paradossale laddove si noti che il dottor Sangiuliano avrebbe corrisposto al Ministero una somma, pari al valore attuale dell'oggetto, molto più alta rispetto al prezzo corrisposto al momento dell'acquisto da parte del Comune di Pompei, a causa dell'aumento del valore dell'oro; l'ex Ministro ha quindi dovuto versare una somma pari al costo quasi doppio di un bene, del quale non ha mai avuto la disponibilità. Oltretutto è necessario valutare che non è prevista alcuna soglia di sbarramento temporale per la restituzione del bene acquisito per ragioni d'ufficio e che comunque il dottor Sangiuliano, non appena messo a conoscenza dell'effettivo valore dell'oggetto ricevuto, ha sanato la situazione versando il corrispettivo. Tali circostanze portano a concludere - nella ricostruzione dell'oratore - che la vicenda sia caratterizzata da un fumus persecutionis nei confronti dell'ex Ministro, elemento che, pur se non va valutato in termini tecnici nell'esame del documento in titolo, è tuttavia stato oggetto di giudizio da parte della Giunta nella procedura parallela di richiesta di sequestro della corrispondenza dello stesso ex Ministro per gli stessi fatti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,55.