Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 419 del 17/07/2025

(1433) Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore LIRIS (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra gli emendamenti approvati, accantonati nella seduta pomeridiana del 16 luglio scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alla proposta 3.0.1 (testo 2) che occorre valutare i profili finanziari del capoverso "Art. 3-bis", comma 1, laddove prevede che le regioni e le province di Trento e di Bolzano promuovano specifiche campagne di informazione con le risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente: al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere la facoltà in luogo dell'obbligo. Occorre poi valutare la modifica della clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 2 del predetto capoverso, includendo il riferimento a "nuovi o maggiori" oneri per la finanza pubblica. In relazione al capoverso "Art. 3-ter" della medesima proposta, deve valutarsi se l'istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico previsto dai commi 1 e 2, composto anche da esperti con comprovata esperienza in materia, possano essere garantiti dalle risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione al successivo comma 3, occorre quindi verificare se le regioni e le province autonome possano istituire il database dei laboratori di tossicologia forense di secondo livello con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 4.3, accantonato su richiesta del Governo.

Occorre verificare la corretta quantificazione degli effetti finanziari relativi alla proposta 6.0.1 (testo 2), identica a 6.0.2 (testo 2) e 6.0.3 (testo 2).

Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 7.0.1 (testo 2), accantonato su richiesta del Governo.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta Coord.3.

La sottosegretaria SAVINO con riferimento alla proposta 3.0.1 (testo 2) esprime un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione che mette a disposizione della Commissione.

Sulle proposte 4.3 e 7.0.1 (testo 2) nonché sulla proposta Coord.3, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento agli identici emendamenti 6.0.1 (testo 2), 6.0.2 (testo 2) e 6.0.3 (testo 2), esprime una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione di cui dà lettura.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore LIRIS (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, accantonati nella seduta del 16 luglio scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 4.3, 7.0.1 (testo 2) e Coord.3.

Sull'emendamento 3.0.1 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti)

1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e con le risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono promuovere campagne di sensibilizzazione in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque sostanze atte ad alterare la coscienza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall'uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale.

Art. 3-ter.

(Linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti)

1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti, presso il Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno nonché da esperti con comprovata esperienza in materia di sostanze stupefacenti.

2. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese. Al funzionamento del tavolo tecnico permanente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»".

Sugli identici emendamenti 6.0.1 (testo 2), 6.0.2 (testo 2) e 6.0.3 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 56.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.".".

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.