Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 419 del 17/07/2025

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1565

 

Art. 7

7.6 (testo 2)

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

          a)  al comma 1:

  1. al primo periodo, sostituire le parole da: "della quota del 25 per cento", fino alla fine del periodo, con le seguenti: "di una quota ridotta degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015, determinata sulla base dell'incidenza dell'ammontare dei predetti importi in rapporto al fatturato conseguito nell'anno 2023. La quota ridotta è applicata secondo le seguenti modalità:
  1. 10 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma pari o superiore all'80 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023;
  2. 15 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma pari o superiore al 60 per cento e inferiore all'80 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023;
  3. 20 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma pari o superiore al 40 per cento e inferiore al 60 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023;
  4. 35 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma pari o superiore al 20 per cento e inferiore al 40 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023;
  5. 70 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma inferiore al 20 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023.";
     

          2. al secondo e terzo periodo sostituire le parole: "primo periodo" con le seguenti: "secondo periodo";

          3. al quarto periodo sostituire le parole: "dal primo e secondo periodo" con le seguenti: "dai primi tre periodi";

          b) al comma 2, sostituire le parole: "primo periodo" con le seguenti: "secondo periodo" e le parole: "quarto periodo" con le seguenti: "quinto periodo".

Art. 18

18.0.2 (testo 2)

Garavaglia, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Modifiche alla disciplina sulle misure di contenimento della spesa pubblica di cui articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

          1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 sono apportatele seguenti modificazioni:

          a) al comma 849, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;»;

          b) al comma 857, primo periodo, dopo le parole «delle fondazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «, escluse le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,»;

          c) al comma 858, primo periodo, è inserito, in fine, il seguente periodo: «che presentano un bilancio in perdita per tre anni consecutivi», e dopo il terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.»."