Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 419 del 17/07/2025
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1565
Art. 7
7.6 (testo 2)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
- al primo periodo, sostituire le parole da: "della quota del 25 per cento", fino alla fine del periodo, con le seguenti: "di una quota ridotta degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015, determinata sulla base dell'incidenza dell'ammontare dei predetti importi in rapporto al fatturato conseguito nell'anno 2023. La quota ridotta è applicata secondo le seguenti modalità:
- 10 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma pari o superiore all'80 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023;
- 15 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma pari o superiore al 60 per cento e inferiore all'80 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023;
- 20 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma pari o superiore al 40 per cento e inferiore al 60 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023;
- 35 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma pari o superiore al 20 per cento e inferiore al 40 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023;
- 70 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma inferiore al 20 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023.";
2. al secondo e terzo periodo sostituire le parole: "primo periodo" con le seguenti: "secondo periodo";
3. al quarto periodo sostituire le parole: "dal primo e secondo periodo" con le seguenti: "dai primi tre periodi";
b) al comma 2, sostituire le parole: "primo periodo" con le seguenti: "secondo periodo" e le parole: "quarto periodo" con le seguenti: "quinto periodo".
Art. 18
18.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 18-bis
(Modifiche alla disciplina sulle misure di contenimento della spesa pubblica di cui articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 sono apportatele seguenti modificazioni:
a) al comma 849, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;»;
b) al comma 857, primo periodo, dopo le parole «delle fondazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «, escluse le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,»;
c) al comma 858, primo periodo, è inserito, in fine, il seguente periodo: «che presentano un bilancio in perdita per tre anni consecutivi», e dopo il terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.»."