Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 419 del 17/07/2025

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2025

419ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1462-A) Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1433) Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore LIRIS (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra gli emendamenti approvati, accantonati nella seduta pomeridiana del 16 luglio scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alla proposta 3.0.1 (testo 2) che occorre valutare i profili finanziari del capoverso "Art. 3-bis", comma 1, laddove prevede che le regioni e le province di Trento e di Bolzano promuovano specifiche campagne di informazione con le risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente: al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere la facoltà in luogo dell'obbligo. Occorre poi valutare la modifica della clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 2 del predetto capoverso, includendo il riferimento a "nuovi o maggiori" oneri per la finanza pubblica. In relazione al capoverso "Art. 3-ter" della medesima proposta, deve valutarsi se l'istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico previsto dai commi 1 e 2, composto anche da esperti con comprovata esperienza in materia, possano essere garantiti dalle risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione al successivo comma 3, occorre quindi verificare se le regioni e le province autonome possano istituire il database dei laboratori di tossicologia forense di secondo livello con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 4.3, accantonato su richiesta del Governo.

Occorre verificare la corretta quantificazione degli effetti finanziari relativi alla proposta 6.0.1 (testo 2), identica a 6.0.2 (testo 2) e 6.0.3 (testo 2).

Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 7.0.1 (testo 2), accantonato su richiesta del Governo.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta Coord.3.

La sottosegretaria SAVINO con riferimento alla proposta 3.0.1 (testo 2) esprime un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione che mette a disposizione della Commissione.

Sulle proposte 4.3 e 7.0.1 (testo 2) nonché sulla proposta Coord.3, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento agli identici emendamenti 6.0.1 (testo 2), 6.0.2 (testo 2) e 6.0.3 (testo 2), esprime una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione di cui dà lettura.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il relatore LIRIS (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, accantonati nella seduta del 16 luglio scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 4.3, 7.0.1 (testo 2) e Coord.3.

Sull'emendamento 3.0.1 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti)

1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e con le risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono promuovere campagne di sensibilizzazione in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque sostanze atte ad alterare la coscienza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall'uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale.

Art. 3-ter.

(Linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti)

1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti, presso il Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno nonché da esperti con comprovata esperienza in materia di sostanze stupefacenti.

2. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese. Al funzionamento del tavolo tecnico permanente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»".

Sugli identici emendamenti 6.0.1 (testo 2), 6.0.2 (testo 2) e 6.0.3 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 56.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.".".

Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1372) MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica

(Parere alle Commissioni 7ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di risposta sui rilievi finanziari segnalati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone che sia messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1566) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024

(1567) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che è in corso la discussione generale congiunta, prendendo atto che non vi sono richieste di interventi, dichiara conclusa tale fase procedurale.

I RELATORI e la rappresentante del GOVERNO rinunciano ai rispettivi interventi di replica.

Il PRESIDENTE dispone quindi la disgiunzione dei disegni di legge in esame e propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge di rendiconto e assestamento è quindi rinviato.

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente CALANDRINI, nel ricordare che è in corso la fase di illustrazione degli emendamenti, atteso che non vi sono richieste di intervento, ne rinvia il seguito ad altra seduta.

Comunica che sono state presentate le riformulazioni 7.6 (testo 2) e 18.0.2 (testo 2), pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1565

 

Art. 7

7.6 (testo 2)

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

          a)  al comma 1:

  1. al primo periodo, sostituire le parole da: "della quota del 25 per cento", fino alla fine del periodo, con le seguenti: "di una quota ridotta degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015, determinata sulla base dell'incidenza dell'ammontare dei predetti importi in rapporto al fatturato conseguito nell'anno 2023. La quota ridotta è applicata secondo le seguenti modalità:
  1. 10 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma pari o superiore all'80 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023;
  2. 15 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma pari o superiore al 60 per cento e inferiore all'80 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023;
  3. 20 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma pari o superiore al 40 per cento e inferiore al 60 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023;
  4. 35 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma pari o superiore al 20 per cento e inferiore al 40 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023;
  5. 70 per cento per le aziende i cui importi di cui al primo periodo corrispondano a una somma inferiore al 20 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2023.";
     

          2. al secondo e terzo periodo sostituire le parole: "primo periodo" con le seguenti: "secondo periodo";

          3. al quarto periodo sostituire le parole: "dal primo e secondo periodo" con le seguenti: "dai primi tre periodi";

          b) al comma 2, sostituire le parole: "primo periodo" con le seguenti: "secondo periodo" e le parole: "quarto periodo" con le seguenti: "quinto periodo".

Art. 18

18.0.2 (testo 2)

Garavaglia, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Modifiche alla disciplina sulle misure di contenimento della spesa pubblica di cui articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

          1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 sono apportatele seguenti modificazioni:

          a) al comma 849, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;»;

          b) al comma 857, primo periodo, dopo le parole «delle fondazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «, escluse le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,»;

          c) al comma 858, primo periodo, è inserito, in fine, il seguente periodo: «che presentano un bilancio in perdita per tre anni consecutivi», e dopo il terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.»."