Legislatura 19ª - 2ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 13 del 02/07/2025
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Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) dichiara di condividere pienamente gli interventi del senatore Bazoli e della senatrice Castellone, sottoscrivendo tutte le loro critiche al testo. Aggiunge che peraltro l'articolato tradisce il titolo del testo unificato - che cita espressamente la sentenza n. 242 del 2019 - in quanto l'articolo 2 è in realtà un arretramento rispetto al contesto normativo che le sentenze della Corte costituzionale hanno determinato. Come già sottolineato, infatti, i trattamenti sostitutivi di funzioni vitali rappresentano uno strumento più restrittivo rispetto all'indicazione fornita dalla Corte costituzionale di trattamenti di sostegno vitale. Al riguardo, c'è da chiedersi quale sarebbe la posizione con l'approvazione del nuovo testo, per esempio, per coloro che hanno assistito alcune persone che in Toscana sono ricorse al fine vita sulla base della legislazione regionale, impugnata dal Governo davanti la Corte costituzionale ma non sospesa. Nell'analizzare l'impatto del testo unificato sull'attuale situazione normativa, occorre certamente tenere conto del caso che ha dato origine alla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, relativo all'aiuto al suicidio dato al dj Fabo, tretraplegico e non vedente che è stato aiutato nel suo proposito di morire. Esprime poi forti perplessità proprio sulla norma contenuta nell'articolo 1 del provvedimento che afferma il principio dell'indisponibilità del diritto alla vita. Al riguardo, fa presente che l'ordinamento non punisce il tentato suicidio, smentendo nei fatti questa affermazione di principio. Infine, con riguardo alla dignità delle persone malate che decidono di intraprendere il percorso del fine vita, fa presente che i medici, al contrario di quanto affermato dai relatori, non hanno solo il dovere di curare le persone ma anche di assisterle. Nel caso di malattie incurabili, ad esempio, l'assistenza del Servizio sanitario nazionale è affermata nei fatti; analogamente, nei casi di cui alla legge 194 del 1978, il medico assiste la paziente nella procedura pur non trattandosi di una cura. Ritiene infine che la norma sul Servizio sanitario nazionale debba per tutte queste ragioni, e anche per quelle sottolineate nei precedenti interventi, essere rivista. Quanto alle modalità, il sostegno al suicidio dovrebbe essere affidato solo a medici dotati di specifiche competenze, analogamente a quanto già accade con la disciplina della legge n. 194. Esprime infine a nome del suo Gruppo il voto contrario all'adozione del testo unificato dei relatori quale testo base.