Legislatura 19ª - 2ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 13 del 02/07/2025

La senatrice CASTELLONE (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, rilevando in primo luogo che il testo in votazione non costituisce una sintesi fra diversi disegni di legge, né è frutto del lavoro collegiale del comitato ristretto. Esso è piuttosto la mera proposta dei relatori.

Le previsioni di cui all'articolo 2 risultano restrittive rispetto alla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale quanto alle circostanze che escludono la punibilità per i casi di suicidio assistito, posto che la disposizione prevede l'inserimento in percorsi di cure palliative. La disposizione contiene inoltre il riferimento ai trattamenti sostitutivi delle funzioni vitali, che a loro volta costituiscono una fattispecie particolare rispetto a quella più ampia dei trattamenti di sostegno.

È inoltre criticabile la prevista composizione del Comitato nazionale di valutazione, in ragione della potestà di designazione dei componenti attribuita al solo Presidente del Consiglio dei ministri, oltretutto in assenza di specificazioni in merito alle competenze delle figure professionali citate. A tale riguardo sarebbe stato preferibile prevedere l'apporto dei ministeri maggiormente coinvolti per area di competenza, delle società scientifiche e dell'associazionismo rappresentativo dei cittadini e dei pazienti.

Non risulta poi comprensibile l'esclusione dell'apporto del Servizio sanitario nazionale nelle procedure per la morte medicalmente assistita, posto che, come attestato dal caso dell'interruzione volontaria di gravidanza, le sue competenze non sono limitate all'erogazione di cure per il contrasto alle patologie. Il pieno coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale dovrebbe invece essere opportunamente previsto e disciplinato, anche garantendo la facoltà dell'obiezione di coscienza, tenuto conto che esso per definizione dispone dei farmaci necessari al suicidio medicalmente assistito, comuni all'ambito delle cure palliative.

In conclusione, il testo proposto risente dell'approccio ideologico sul quale è basato, al punto di trascurare la priorità da accordare alla definizione di un quadro giuridico sufficientemente chiaro.