Legislatura 19ª - 2ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 13 del 02/07/2025

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) prende atto della decisione della maggioranza di adottare quale testo base per il prosieguo della discussione sui disegni di legge sul fine vita un testo che giudica insoddisfacente. In relazione all'articolo 2 ritiene che i criteri di non punibilità stabiliti inseriti nell'articolo 580 del codice penale siano più restrittivi di quelli indicati nelle sentenze della Corte costituzionale. Tali criteri non sono stati colti nella loro pienezza e possono determinare situazioni paradossali. In particolare, l'articolo 2 inserisce tra i requisiti per l'applicazione dell'esimente il fatto che la persona sia "tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali"; diversamente, le sentenze della Corte costituzionale hanno sempre fatto riferimento a trattamenti di sostegno vitale. Questa diversità di criterio può comportare situazionali paradossali rispetto al quadro normativo attuale alla luce delle sentenze della Corte. Peraltro, anche il tema delle cure palliative è inserito nel testo in un modo che può dar adito a interpretazioni discutibili soprattutto nelle regioni dove la possibilità di poterle effettuare non sempre è garantita. Come già sottolineato più volte anche durante i lavori del Comitato ristretto, esprime grande insoddisfazione anche in relazione all'articolo 4, che disciplina la composizione e i compiti del Comitato nazionale di valutazione chiamato a vagliare le richieste di suicidio assistito. Ritiene al riguardo che la composizione debba essere sottratta a qualunque orientamento di carattere politico. Inoltre anche il numero dei membri è inadeguato a svolgere un compito così complesso, dal momento che non dovrebbe trattarsi semplicemente di un esame burocratico e cartolare delle richieste, ma dovrebbe potersi svolgere anche una valutazione e un accertamento personale su ogni singolo caso, proprio a tutela dei richiedenti al fine di accertarne le reali intenzioni. Esprime inoltre perplessità sui tempi della decisione del Comitato che a suo parere sono troppo lunghi e trova del tutto arbitrario che in caso di parere negativo sulla prima istanza debba passare un tempo così lungo - sei mesi - per poterne proporre una nuova. Da ultimo, ritiene del tutto sbagliata l'esclusione del servizio sanitario nazionale da procedure di questa natura. Ciò rappresenta una falla clamorosa del provvedimento che, escludendo il soggetto pubblico, apre ad un'area grigia a cui le persone vengono esposte una volta che abbiano preso la decisione di accedere al suicidio assistito. Peraltro, le sentenze della Corte costituzionale prefigurano come essenziale l'intervento del servizio sanitario nazionale proprio come cornice di garanzia per lo svolgimento di procedure che riguardano appunto il diritto alla vita. Inoltre, tale soggetto ha un ruolo fondamentale non solo per la verifica dei requisiti ma anche per la messa a disposizione di macchinari specifici utilizzati da persone che, pur pienamente capaci di intendere e di volere, risultano immobilizzate e pertanto impossibilitate sia ad esprimere il loro consenso, sia ad autosomministrarsi le sostanze necessarie al fine vita. Pur esprimendo il dissenso del suo Gruppo sull'adozione di questo testo base auspica tuttavia che i temi richiamati nel suo intervento possano essere trattati in fase emendativa nella libertà di coscienza di ciascuno.