Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 408 del 01/07/2025

IN SEDE REFERENTE

(1565) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

(Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 21 articoli di cui illustra di seguito una sintesi dei contenuti.

Il Capo I reca disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonché misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura.

In particolare, fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 estende l'applicazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, destinato dall'articolo 12, comma 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 agli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, anche agli altri interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del suddetto fondo, inoltre, prevede la revoca del contributo concesso qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.

Il comma 2 dispone che, per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, le Amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedano ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR. Viene previsto che le Amministrazioni centrali titolari comunichino trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Viene stabilito che, alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrino nella disponibilità del medesimo Fondo.

Il comma 3 interviene sulla disciplina concernente il fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Si prevede che, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del suddetto fondo relative a due o più Ministeri, tali risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati.

L'articolo 2, al comma 1, prevede il trasferimento di una quota del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2025, al Comune di Venezia per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali.

Il comma 2 prevede l'incremento delle risorse destinate al Ministero della Giustizia di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027, per il sostegno degli interventi di cui al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

Il comma 3 prevede l'autorizzazione di una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027 per l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova.

Il comma 4 prevede il finanziamento del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'anno 2025, nella misura di 20 milioni di euro. I commi da 5 a 7 prevedono la ripartizione di tale fondo, destinando una quota del 40% delle risorse al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e la rimanente quota del 60% al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018 citato, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il comma 8 autorizza la spesa di 228,24 milioni per l'anno 2025 da destinare alle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport.

Il comma 9 prevede l'istituzione di un fondo, denominato "Fondo nazionale per la rigenerazione urbana", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 10 attribuisce al Capo del Dipartimento di protezione civile un potere di coordinamento e di ordinanza (con facoltà di deroga rispetto all'ordinamento vigente) al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con la celebrazione del Giubileo dei giovani, dal 28 luglio al 4 agosto 2025.

L'articolo 3, al comma 1, istituisce un Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, nel quale sono destinate a convergere le risorse già stanziate da una serie di leggi in vigore.

Nell'ambito del Fondo, ai sensi del comma 2, è istituita una sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del successivo comma 3, secondo cui i soggetti beneficiari delle risorse devono perfezionare entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati.

Il comma 4 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la ricognizione annuale degli interventi in corso per verificare l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e lo stato di avanzamento dei progetti.

Il comma 5 precisa che le risorse disponibili del Fondo, incluse quelle della sezione dedicata alle risorse revocate, sono assegnate sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare, con priorità per gli interventi oggetto di decadenza.

Il comma 6 incrementa di 47,5 milioni di euro per il 2025 e di 302,5 milioni di euro per il 2026 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1076 della Legge di bilancio 2018 per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Il comma 7 stabilisce che le risorse complessivamente stanziate dalla citata autorizzazione di spesa devono essere ripartite tra le province e città metropolitane in base a quanto previsto dall'allegato n. 2, e vanno erogate con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi del successivo comma 8.

Il comma 9 introduce il meccanismo di revoca delle risorse assegnate alle province e alle città metropolitane rimaste inutilizzate, e prevede altresì che tali risorse siano destinate a incrementare il Fondo di investimenti stradali nei piccoli comuni di cui all'articolo 19 del decreto legge n. 104 del 2023.

Il comma 10 reca misure di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal comma 6.

Il comma 11 dispone che, tramite il decreto di cui al precedente comma 8, si proceda altresì a verificare la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 marzo 2020.

Il comma 12 prevede la destinazione prioritaria, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al "fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 delle risorse legate alle assegnazioni decadute ai sensi dei precedenti commi 2, 3, 4, 5.

L'articolo 4, al comma 1, estende l'operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione del Comune dall'Aquila e dei Comuni del cratere, posticipando, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027, il termine per l'utilizzo delle risorse per la ricostruzione nei territori colpiti dai relativi eventi sismici, con il limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro già previsto per gli anni 2023, 2024, 2025 esteso a 2026 e 2027.

Il comma 2 stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è concessa la detrazione per gli incentivi fiscali anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110%, esclusivamente in casi specifici e alla condizione che sia stata esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione di un credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante.

Il successivo comma 3 prevede che la deroga al blocco dello sconto in fattura previsto dal Superbonus 110% operi anche per le spese sostenute nell'anno 2026 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il comma 4 rinvia all'articolo 20 ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3.

Il comma 4 estende l'applicazione delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 215 del 2023 anche all'anno 2025, nel limite di 11,7 milioni di euro.

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 prevedono, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 in favore di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici o privati e titolari dell'accreditamento sanitario, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico. Si demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'individuazione delle strutture rientranti nel finanziamento in oggetto.

I commi 3 e 4 incrementano l'autorizzazione di spesa relativa all'istituto di pensionamento anticipato denominato "APE sociale" per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028.

Il comma 5 prevede un incremento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, della dotazione del Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale, svolte o promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il successivo comma 6 incrementa nella misura di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 lo stanziamento previsto per le attività di controllo sugli enti del Terzo settore, svolte da parte delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il volontariato.

Alla copertura degli oneri finanziari corrispondenti agli incrementi di cui ai commi 5 e 6 si provvede ai sensi del successivo articolo 20.

Il comma 7 incrementa di 10 milioni di euro la sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata agli enti del Terzo settore.

I commi 1 e 2 dell'articolo 6 prevedono, per l'anno 2025, a determinate condizioni, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due o più figli, in sostituzione, esclusivamente per il medesimo anno, dell'esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri, esonero già previsto, ma non ancora attuato, a decorrere dallo stesso anno e di cui ora viene differita la decorrenza all'anno 2026. Per quanto riguarda specificamente le madri con tre o più figli, la forma di integrazione al reddito di cui ai commi in esame concerne le lavoratrici con esclusivo riferimento ai mesi (o relative frazioni) in cui esse non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato; tale esclusione è posta in quanto, per l'anno 2025 in oggetto, così come anche per l'anno 2026, resta operante, per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, l'esonero integrale dalla contribuzione pensionistica a loro carico, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'articolo 1, commi 180-182, della legge di bilancio 2024 . L'integrazione al reddito di cui ai commi 1 e 2 in esame è riconosciuta, su domanda, dall'INPS, per un importo pari a 40 euro mensili per ogni mese, o frazione di mese, oggetto del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, a condizione che il reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua. Quest'ultima condizione è identica a quella posta per l'esonero contributivo parziale, oggetto, come detto, di differimento all'anno 2026, mentre per l'esonero contributivo integrale di cui alla citata disciplina transitoria non sussistono condizioni relative al reddito. L'integrazione al reddito di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero del diciottesimo anno nel caso specifico di madre con tre o più figli.

Il comma 3 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dai precedenti commi 1 e 2 e alla relativa copertura.

L'articolo 7 interviene a modificare la disciplina relativa alle quote di ripiano dovute dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sforamento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (cosiddetto payback). In particolare, il comma 1 riduce la quota di ripiano posta a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunichino al Ministero della salute e al MEF l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici secondo la modalità prevista dal primo periodo del comma 1. In caso di inadempimento del pagamento da parte delle aziende fornitrici, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti, sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, che si aggiunge al fondo già esistente, nello stato di previsione del MEF, con dotazione di 1.085 milioni di euro per l'anno 2023, come contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018.

Il comma 4 prevede l'assegnazione a ciascuna regione e provincia autonoma una quota del fondo di cui al comma 3.

Il comma 5 stabilisce che, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025.

Il comma 6 prevede che, fermo restando quando previsto dalla Legge di bilancio 2025 in merito al governo dei dispositivi medici, per le attività introdotte dall'articolo 7 in esame il Ministero della salute si avvalga dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas). Tali attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o con le risorse di cui al comma 3.

Il comma 7 reca la copertura finanziaria per gli oneri previsti dalla disposizione in commento.

L'articolo 8 differisce dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 della data di entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta "Sugar Tax").

L'articolo 9 dispone la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile per la compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Conseguentemente, preclude l'applicazione del regime del margine, secondo il quale l'IVA è applicata dal soggetto passivo rivenditore solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto maggiorato delle spese di riparazione e accessorie, per la cessione di tali beni usati, qualora il soggetto passivo-rivenditore li abbia acquistati o importati con aliquota IVA ridotta. Pertanto, con tali disposizioni, viene definita l'alternatività tra regime del margine e applicazione dell'aliquota IVA ridotta per le cessioni e importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.

L'articolo 10 reca modifiche al regime transitorio adottato con riferimento all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR), relativo ai mercati delle cripto-attività. In primo luogo vengono differiti i termini entro i quali i soggetti autorizzati all'esercizio di attività di cambiavalute possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale in attesa che la domanda di autorizzazione presentata venga approvata. Vengono inoltre prorogati i termini per la presentazione della domanda di autorizzazione e viene consentito di continuare a prestare i suddetti servizi anche ai soggetti che, pur non avendo presentato domanda, appartengono un gruppo di società che l'abbia presentata.

L'articolo 11 reca una serie di misure in materia di antiriciclaggio. Il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 109 del 2007 recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. L'articolo 3 viene modificato per identificare il Comitato di sicurezza finanziaria quale punto di contatto centrale per rispondere alle richieste internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti non profit. Viene inoltre inserita una precisazione relativa alle misure di congelamento nazionali dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo.

Il comma 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007. In primo luogo, vengono inserite le definizioni di "finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa", di "sanzioni finanziarie mirate" e di "sportelli automatici per le cripto-attività". Vengono inoltre riviste le definizioni di "Paesi terzi ad altro rischio" e di "punto di contatto". Viene poi modificato l'articolo 4 del citato decreto legislativo per dare conto dell'orizzonte allargato del fenomeno oggetto della disciplina antiriciclaggio, integrando, ovunque compaia il riferimento al finanziamento del terrorismo, anche quello al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Viene previsto che sulla base delle decisioni assunte dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), il MEF possa, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea. Nell'ambito della disciplina dei controlli internazionali, viene previsto che, ai fini dell'esecuzione dei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al decreto in esame da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore, la Guardia di finanza, che opera attraverso il Nucleo speciale di polizia valutaria e i Reparti del Corpo dallo stesso delegati, collabori, anche mediante scambio di informazioni, con le omologhe autorità di Stati esteri cui è affidata la supervisione del settore non finanziario. Vengono inoltre inserite nel decreto legislativo due nuovi articoli relativi all'analisi dei rischi di proliferazione delle armi di distruzione di massa (16-ter) e all'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività (45-bis).

L'articolo 12 restringe l'ambito di applicazione della norma sui tempi di accredito dei pagamenti elettronici, che prevede l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento, limitandola non già a tutti gli strumenti elettronici diversi dai bonifici ma ai pagamenti effettuati tramite carte di pagamento.

L'articolo 13 include il direttore generale dell'economia come membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, affiancandolo al direttore generale del tesoro.

L'articolo 14, comma 1, autorizza la spesa di 44 milioni di euro per il 2025 e 38 milioni di euro annui per il 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione, la riqualificazione e l'ammodernamento degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

Il comma 2 destina tali risorse ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei contributi sono coperti mediante riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale e riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale e di parte corrente (comma 3).

Il comma 4 stabilisce che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro del turismo, con proprio decreto, individui le tipologie di costo ammissibili, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari, le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori, i criteri per l'assegnazione delle risorse, le procedure di erogazione, ripartizione e assegnazione delle risorse, e le procedure di verifica, controllo e revoca connesse all'utilizzo delle risorse.

Il comma 5 differisce dal 15 giugno 2025 al 15 dicembre 2025 il termine entro cui gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto devono presentare gli atti di aggiornamento geometrico e del Catasto dei fabbricati.

Il comma 6 differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine ultimo entro cui gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, finanziati tramite il Fondo rotativo imprese (FRI) e rientranti nel PNRR, devono essere realizzati per poter beneficiare dei contributi diretti alla spesa. Il comma 7 applica il differimento di cui al comma precedente anche a tutti i procedimenti amministrativi già avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, e che risultano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 15, comma 1, modifica le disposizioni relative al cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale, eliminando il riferimento alle sole Autorità di gestione regionali e chiarendo che le risorse di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione restano assegnate ai programmi di sviluppo rurale.

Il comma 2 incrementa di 47 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, finanziando l'incremento mediante una corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura.

Il comma 3 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, finanziando l'incremento mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 16 modifica la disciplina istitutiva del Centro italiano di ricerca per l'automotive per adeguarne l'attività al mutato scenario scientifico e tecnologico, rinominandolo "Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale". Fra i membri fondatori viene inclusa l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Il comma 2 prevede che entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame l'ente proceda all'adeguamento del proprio statuto, stabilendo che, in attesa di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza venga comunque integrato da un membro designato dall'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza per effetto della quale dall'attuazione di tali novelle non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 17, commi 1 e 2, amplia le possibilità di accesso ai finanziamenti agevolati del fondo rotativo per l'internazionalizzazione, cosiddetto "fondo 394", determinati dal Comitato agevolazioni, alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese.

I commi 3 e 4 estendono la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata, fino al limite del 20 per cento, per le domande di finanziamento agevolato da parte del fondo rotativo 394, riguardanti anche l'India e il continente africano, oltre che l'America centrale o meridionale già previste a legislazione vigente, presentate anche da start-up e PMI innovative, oltre che da imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno. Il

Il comma 5 consente alle imprese parte di una filiera a vocazione esortatrice, identificate sulla base di requisiti fissati dal Comitato agevolazioni, di accedere agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul "fondo 394".

Il comma 6 estende la disciplina del finanziamento dei crediti all'esportazione alla corresponsione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di rediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito al fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.

L'articolo 18 interviene sull'articolo 33 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, recante norme dirette ad incentivare gli investimenti in start-up innovative. Nello specifico la disposizione, stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5 per cento (10 per cento a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. La novella in esame chiarisce, al comma 1, che sono computabili fra gli investimenti qualificati anche gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati. Con il comma 2 vengono rimodulate le soglie di tali investimenti ai fini della non imponibilità, prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2025, esse siano almeno pari al 3%, per poi salire al 5% nel 2026 e al 10% nel 2027.

Laddove gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare effettuino investimenti in piccole e medie imprese (PMI) per il tramite di Fondi per il Venture Capital (FVC), ai fini del citato regime fiscale, si richiede che: (i) l'importo totale delle risorse sia investito entro la durata del FVC e (ii) ciascuna PMI rispetti uno dei requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014. Quest'ultima condizione è richiesta per gli investimenti che gli OICR effettuano per almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in PMI non quotate residenti in Italia (o in uno Stato membro dell'Unione europea o Aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo), ai fini della loro qualificazione come Fondi per il Venture Capital (FVC).

L'articolo 19, al comma 1, lettera a), prevede la deroga alla cancellazione dei residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale alla Gestione Commissariale, non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale. Questi residui attivi sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere delle risorse del fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della Gestione commissariale trasferiti a Roma capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 1, alla lettera b), prevede che Roma Capitale attui il Piano di rientro del debito pregresso nei limiti delle risorse finanziarie del fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'Ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ai fini dell'esecuzione delle attività, Roma Capitale fa ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 31 dicembre 2018, n.148, nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella par- te in cui deroga all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 20 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

Nel dettaglio, il comma 1 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Il comma 2 reca innanzitutto la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1 e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, 4, commi 1 e 5, 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a euro: 753.942.367 per l'anno 2025, 71.520.000 per il 2026, 59.520.000 per il 2027, 12.200.000 per il 2028,13 milioni per il 2029, 13 milioni annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro: 326.900.000 per l'anno 2025, 37.400.000 per il 2026, 21.100.000 per il 2027, 9.400.000 per il 2028 e 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a euro 228.920.000 nell'anno 2026 ed euro 33.400.000 per l'anno 2030.

Il comma indica inoltre le fonti di copertura finanziaria, specificando che si provvede:

a) quanto a euro 100.280.000 per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del MEF ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, che autorizza gli apporti per la costituzione del Patrimonio destinato.

b) quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del decreto: partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, oneri per il servizio del debito statale, fondi di riserva e speciali;

c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

d) quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a euro 24.620.000 l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE);

f) quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 per l'anno 2026, euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006);

g) quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014);

h) quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, a 100.000.000 per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1;

i) quanto a euro 10.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge di bilancio 2022;

l) quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

m) quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Il comma 3 precisa che, ad esclusione di quanto previsto agli articoli 2, commi 3 e 10, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 7, comma 3, e 15, commi 2 e 3, e ai commi 1 e 2 del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 21 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al relativo Dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di procedere ad un ciclo di audizioni preliminari all'esame del provvedimento.

Comunica poi che l'eventuale documentazione depositata nel corso delle audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione bilancio e nei documenti condivisi.

Ricorda altresì che in Ufficio di presidenza si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per lunedì prossimo, 7 luglio, alle ore 18.

I senatori MAGNI (Misto-AVS) e Elisa PIRRO (M5S) rappresentano l'eccessiva ristrettezza dei tempi indicati dal Presidente per la presentazione degli emendamenti, chiedendo pertanto di stabilire un termine più ampio.

Il PRESIDENTE, nel ribadire che il termine è stato indicato senza contestazioni nell'Ufficio di presidenza odierno, osserva che la richiesta appena formulata potrà essere valutata nella seduta convocata per domani mattina.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.