Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 222 del 01/07/2025

(1561) Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore POGLIESE (FdI), osservando preliminarmente che il decreto-legge in titolo consta di 12 articoli, suddivisi in tre capi: il capo I (articoli da 1 a 5) recante misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per la decarbonizzazione; il capo II (articoli da 6 a 10), recante misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali; il capo III (articoli 11 e 12) recante disposizioni finanziarie e finali.

Illustra quindi l'articolo 1 che, al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, stanzia un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025. In particolare, al comma 1, si prevede che le risorse sono funzionali a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati standard di sicurezza. Fa presente che il finanziamento, a tasso di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA in amministrazione straordinaria o trasferito a Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, su richiesta dei commissari. Ai sensi del comma 2, la restituzione del prestito deve avvenire entro centoventi giorni dalla vendita degli impianti, utilizzando il ricavato della cessione, o comunque entro cinque anni dalla concessione del finanziamento. Il rimborso deve avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa.

Dà conto dell'articolo 2, che introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto. La disposizione interviene, in particolare, da un lato, eliminando i riferimenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla produzione del preridotto attraverso l'idrogeno - ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto dal PNRR al Fondo per lo sviluppo e la coesione - e, dall'altro, prevedendo che la società costituita per la gestione dell'impianto possa procedere alla realizzazione e alla gestione attraverso una partnership con un socio privato, scelto tramite una gara a cosiddetto "doppio oggetto".

L'articolo 3 - prosegue il Relatore - introduce misure di semplificazione per gli investimenti, superiori a 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali dell'ex ILVA, nonché all'esterno se funzionali all'attività dello stabilimento. A tal fine, estende ad essi l'applicazione delle disposizioni acceleratorie per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale. È prevista inoltre la presentazione di un piano degli investimenti al Ministero delle imprese e del made in Italy e la nomina, su proposta dello stesso Ministro, di un commissario straordinario che coordini le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti.

Rende noto altresì che l'articolo 4 autorizza, anche per il 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a svincolare risorse, a determinate condizioni, e utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per l'anno 2023.

Sottolinea inoltre che l'articolo 5 prevede misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico. Rileva in proposito che l'autorizzazione da parte del Ministero e la clausola del prezzo massimo (80 per cento del prezzo originario, oltre agli investimenti) mirano a garantire un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la continuità aziendale.

Evidenzia poi che l'articolo 6 esclude per alcune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L'esclusione concerne i casi di concessione, per l'anno 2025, degli interventi di integrazione salariale straordinaria. Questi ultimi trattamenti sono previsti per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del relativo trattamento. Precisa comunque che il beneficio non spetta - o cessa, qualora sia già in godimento - qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo del trattamento di integrazione salariale in oggetto, una procedura di licenziamento collettivo.

Illustra indi l'articolo 7, che autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento. Tale ulteriore periodo di CIGS è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per il 2025, di 31,3 milioni di euro per il 2026 e di 32 milioni di euro per il 2027.

Osserva altresì che l'articolo 8 stanzia nuove risorse per il 2025, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel medesimo 2025 di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale. La norma prevede altresì ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 9, che incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, dà conto dell'articolo 10 che consente, per un ulteriore periodo, non superiore a dodici settimane, nell'ambito dell'arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un intervento specifico di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 e operanti in alcuni settori attinenti all'ambito della moda. Fa presente che la possibilità dell'ulteriore periodo di trattamento è subordinata al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziate per l'anno 2025, per il trattamento in oggetto, nella disciplina transitoria già vigente, nella quale, per l'anno 2025, tale trattamento era contemplato per il solo mese di gennaio. L'articolo modifica inoltre la procedura di erogazione del trattamento specifico in oggetto, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'INPS il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori.

Avviandosi alla conclusione, rileva che l'articolo 11, comma 1, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,7 milioni per l'anno 2025, di 2,2 milioni per l'anno 2026 e di 4,3 milioni per l'anno 2027. Il comma 2 dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 nonché degli oneri derivanti dall'incremento del FISPE disposto dal comma 1.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, segnala che il Gruppo del Partito democratico ha inviato una richiesta formale, anche al Presidente della X Commissione della Camera dei deputati, per audire con urgenza - congiuntamente con la Commissione attività produttive della Camera - i Ministri interessati e i soggetti istituzionali chiamati a sottoscrivere l'accordo di programma del Governo relativo alla crisi dell'ex ILVA.

Al riguardo, pur riconoscendo la specificità del tema segnalato dal Gruppo del Partito democratico, in ossequio al principio di economia procedurale ritiene preferibile svolgere le predette audizioni, unitamente a quelle che si ritenessero necessarie, in questo ramo del Parlamento nell'ambito dell'istruttoria legislativa connessa al decreto-legge in esame.

In considerazione dei tempi a disposizione per la conversione, del fatto che il disegno di legge è in prima lettura al Senato e che presumibilmente sarà all'esame dell'Assemblea dal 29-30 luglio, propone la seguente organizzazione dei tempi: fissazione a giovedì 3 luglio, alle ore 10 del termine, per far pervenire le proposte di audizione da parte dei Gruppi; svolgimento delle audizioni martedì 8 luglio e mercoledì 9 luglio, secondo modalità che saranno decise in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi; fissazione del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a mercoledì 9 luglio, alle ore 16, oppure a giovedì 10 luglio, alle ore 10; possibile inizio delle votazioni martedì 22 luglio.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore MARTELLA (PD-IDP), il quale chiede anzitutto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 10 luglio, alle ore 12. Quanto alla richiesta del Gruppo del Partito democratico, tiene a precisare che le audizioni urgenti attengono all'accordo di programma, in corso di stipulazione. Riconosce comunque che le audizioni sul provvedimento in titolo saranno più complete, vista la situazione drammatica in cui versano gli stabilimenti dell'ex ILVA. Sebbene contenute in due giornate, chiede comunque che tali audizioni siano estese anche alle organizzazioni sindacali e datoriali, a tutti i livelli, oltre alle istituzioni territoriali, in modo da acquisire gli elementi necessari per disporre del quadro complessivo.

La Commissione conviene quindi di fissare a giovedì 3 luglio, alle ore 10, il termine per far pervenire proposte di audizione da parte dei Gruppi e a giovedì 10 luglio, alle ore 12, il termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.