Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 225 del 01/07/2025

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) riferisce sul provvedimento in titolo, specificando che esso, composto di sette articoli, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 giugno 2025.

Dà conto in primo luogo dell'articolo 1, il cui comma 1 modifica alcuni profili della disciplina relativa alla promozione e al sostegno, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati e del finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti. Il comma 2 autorizza in via sperimentale, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la spesa di 40 milioni di euro per il 2025 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il comma 3 dispone in relazione alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2.

Fa indi menzione dell'articolo 2, che, nelle more del conferimento degli incarichi di tutti gli Uffici scolastici regionali, nell'ambito alla riorganizzazione degli stessi, dispone la proroga degli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale fino al conferimento dei nuovi incarichi e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. La disposizione prevede, inoltre, che per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali la proroga è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che, al comma 1, autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a bandire, entro l'anno 2025 ed entro il limite del contingente legislativamente già autorizzato, una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento. Il comma 2 modifica la disciplina relativa alla procedura concorsuale per l'assunzione dei contingenti di personale autorizzati a livello legislativo. Nel dettaglio, esso elimina la previsione per cui è richiesto, quale requisito di partecipazione alle procedure concorsuali già legislativamente autorizzate, l'avvenuto conseguimento di uno fra i seguenti titoli: dottorato di ricerca, master universitario di secondo livello o diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Inoltre, il comma in esame elimina la valutazione dei titoli e l'attività di lavoro e formazione dalle fasi in cui devono essere articolate dette procedure concorsuali. Pertanto, dette fasi comprendono ora soltanto la prova scritta e la prova orale. Il comma 3 aumenta da otto a nove il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, del Ministero dell'università e della ricerca. Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e oltre il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia. Il comma 5 incrementa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la dotazione finanziaria destinata al personale - anche estraneo alla pubblica amministrazione - degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni di detto Ministero.

Menziona, quindi, l'articolo 4, che proroga l'esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN), nella sua attuale composizione, ed il mandato degli attuali componenti, dal 31 luglio al 31 dicembre 2025, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo.

Fa presente che l'articolo 5, costituito da un solo comma, destina l'importo complessivo di 150 milioni di euro, già assegnato dalla legge di bilancio per il 2021 al Ministero dell'università e della ricerca per promuovere la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027" da realizzare nei territori delle medesime Regioni.

Segnala, inoltre, l'articolo 6, concernente l'inquadramento del personale non dirigenziale delle aziende ospedaliero-universitarie costituitesi in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta - "aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale". Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che al personale non dirigenziale di tali aziende, da assumere per le attività assistenziali o per il supporto alle suddette attività, si applichino - sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico - i contratti collettivi del comparto della Sanità, in luogo dell'applicazione dei contratti collettivi del comparto dell'Istruzione e della ricerca. Il successivo comma 2 specifica che il personale non dirigenziale già assunto dalle università e che presti servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie appartenenti alla suddetta tipologia conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto dell'Istruzione e della ricerca.

Accenna, infine, all'articolo 7, il quale dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.