Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 181 del 13/05/2025
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IN SEDE REFERENTE
(1479) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE propone di fissare a giovedì 15 maggio, alle ore 10, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire e a mercoledì 28 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
La Commissione conviene.
La relatrice TUBETTI (FdI) illustra il provvedimento in esame, che si compone di 16 articoli, suddivisi in due Capi.
Il Capo I interviene sul decreto-legge n. 61 del 2023, adottato all'indomani dell'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, modificando in particolare la disciplina della ricostruzione pubblica e privata. Il Capo II contiene invece nuove misure per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei.
In particolare, l'articolo 1 estende l'ambito di applicazione delle suddette disposizioni del decreto-legge del 2023, al fine di ricomprendervi le attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024 (che, come riferisce la relazione illustrativa, sono in gran parte sovrapponibili a quelli colpiti dagli eventi del maggio 2023).
Viene invece soppressa la disposizione che attribuiva al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare la facoltà di integrare la lista dei comuni in cui si sono verificati allagamenti o frane aventi un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali, in quanto tale ridefinizione non si è resa necessaria.
L'articolo 2 proroga fino al 31 maggio 2026 la durata in carica del Commissario straordinario, che viene contestualmente autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto. La relazione illustrativa evidenzia che il passaggio, in particolare, da un Commissario appartenente all'Amministrazione della difesa a uno proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri comporta l'urgente esigenza di una rapida e parallela evoluzione della struttura di supporto dall'attuale configurazione esclusivamente militare ad una nuova organizzazione di tipo civile, pur preservandone la possibilità di avvalersi di personale proveniente dalle Forze armate.
Il Commissario straordinario viene altresì autorizzato a nominare un vice-commissario che lo coadiuvi nel coordinamento delle attività.
Il contingente del personale assegnato alla struttura di supporto viene ridotto da 60 a 50 unità, mentre viene incrementato il numero di esperti di cui può avvalersi la medesima struttura.
L'articolo 3 integra la composizione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione con i presidenti di tutte le province interessate e i rappresentanti dei comuni interessati designati dall'ANCI e attribuisce alla Cabina il compito di coadiuvare il Commissario straordinario anche nell'azione volta a garantire il coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione. Si prevede inoltre l'approvazione di un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi.
L'articolo 4 prevede che ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in qualità di sub-commissari, siano intestate apposite contabilità speciali sulle quali il Commissario straordinario è autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attività di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza. Esso dispone inoltre che, fino alla chiusura delle contabilità speciali del Commissario straordinario e dei sub-commissari, resta sospesa ogni azione esecutiva e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
L'articolo 5 reca misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata. Esso prevede, tra l'altro, l'individuazione di specifiche procedure particolarmente semplificate per gli edifici che presentano danni minori, nonché apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie. Esso prevede inoltre che, entro il 31 agosto 2025, sia effettuato l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure per la ricostruzione privata previste dall'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 e che i contributi di cui al medesimo articolo possano essere concessi anche ai consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali.
Sempre con riferimento alla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le istanze di contributo per le imprese possano essere presentate, anziché ai comuni, anche ad altro soggetto pubblico individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole e che siano individuate specifiche procedure per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più comuni.
Esso prevede inoltre che il personale temporaneo di supporto possa essere destinato, oltre che agli enti territoriali, anche alle regioni e proroga al 31 dicembre 2027 il termine ultimo per i contratti a tempo determinato della durata di 24 mesi. Viene infine previsto un ulteriore contingente fino a un massimo di 25 unità.
L'articolo 7 reca misure volte a semplificare e velocizzare la ricostruzione pubblica. Esso, tra l'altro, supera la previsione di una distinta e separata pianificazione di ulteriori attività, articolata per autonomi ambiti di materia, e relativa agli edifici, alle infrastrutture e alle relative urbanizzazioni, ai beni culturali, alle opere per la viabilità e mobilità, ai dissesti e alle opere idrauliche, nonché alle infrastrutture ambientali. La nuova impostazione è ispirata alla prospettiva di una programmazione progressiva di opere ed esigenze urgenti, da attuarsi nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, prevedendo le necessarie rimodulazioni, tenendo conto della pianificazione di bacino.
L'articolo 8 reca alcune modifiche alla disciplina dei soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali.
L'articolo 9 prevede l'approvazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori alluvionati, per la cui attuazione è autorizzata la spesa complessiva di un miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali del programma provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.
Sono inoltre previste misure volte a garantire la capacità operativa necessaria per l'attuazione del programma straordinario suddetto, tra cui la proroga al 31 dicembre 2028 del termine entro il quale le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023.
L'articolo interviene infine sui benefici di carattere contributivo per i datori di lavoro agricoli operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024.
L'articolo 10 apporta alcune modifiche alla disciplina del piano per la gestione dei materiali derivanti da eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino.
Passando al contenuto del Capo II, l'articolo 11 reca la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei.
L'articolo 12 autorizza la spesa di 20 milioni per il 2025 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
L'articolo 13 prevede il contributo per l'autonoma sistemazione anche in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
L'articolo 14 incrementa la quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
L'articolo 15 introduce un termine entro il quale i Comuni situati in zone sismiche ammessi al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e della progettazione degli interventi di ripristino dei danni e adeguamento antisismico, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera b), numero 1), del decreto-legge n. 50 del 2017, devono effettuare la relativa rendicontazione, prevedendo che il mancato rispetto del termine comporti la revoca del finanziamento.
L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore.
Il seguito dell'esame è rinviato.