Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 321 del 08/05/2025
Azioni disponibili
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1184
Art. 10
10.0.44 (testo 3)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Semplificazione istanza pubblicizzazione Enti Locali e armonizzazione art. 44 Codice Comunicazioni elettroniche (CCE) )
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 44, comma 5, dopo le parole: "caratteristici dell'impianto" sono inserite le seguenti: "; tale pubblicizzazione non rileva ai fini del rilascio del titolo autorizzativo né ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo".»
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1432
G/1432/2/1 (già em. 1.69)
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1432 recante conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;
impegna il Governo:
a prevedere percorsi facilitati per l'accoglienza nella comunità nazionale a favore di discendenti di cittadini o ex cittadini italiani residenti in Paesi vittime di regimi dittatoriali, anche in direzione dell'acquisto agevolato della cittadinanza.
G/1432/3/1 (già em. 1.80)
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Il Senato
in sede di esame dell'A.S. 1432 recante conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;
impegna il Governo, e in particolare i Ministeri competenti:
ad adottare procedure che prevedano modalità semplificate per le domande di riconoscimento della cittadinanza relative a persone in cui, nella medesima famiglia, generazione, linea di sangue, vi sia un componente che già l'abbia ottenuta e ciò al fine di snellire, semplificare, economizzare il processo amministrativo, evitare duplicazioni di documentazione, appesantimento di carichi di lavoro degli uffici preposti e al fine di favorire il decongestionamento dei tribunali dai ricorsi giudiziali.
Art. 1
1.8 (testo 2) [id. a 1.39 (testo 2)]
Tosato, Stefani, Bizzotto, Pirovano, Spelgatti
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;";
b) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.";
c) sopprimere la lettera e).
1.21 (testo 2) [id. a 1.22 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.28 (testo 2)]
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».
1.22 (testo 2) [id. a 1.21 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.28 (testo 2)]
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».
1.25 (testo 2) [id. a 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.28 (testo 2)]
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».
1.26 (testo 2) [id. a 1.29 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.73 (testo 2)]
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo, Pellegrino
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».
1.27 (testo 2) [id. a 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.28 (testo 2)]
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».
1.28 (testo 2) [id. a 1.21 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2)]
Al comma 1, capoverso "Art. 3-bis", al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data;».
1.29 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.73 (testo 2)]
Borghese, Biancofiore, Gelmini, Versace
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».
1.39 (testo 2) [id. a 1.8 (testo 2)]
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;";
b) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.";
c) sopprimere la lettera e).
1.47 (testo 2) [id. a 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».
1.57 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.73 (testo 2)]
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».
1.58 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.73 (testo 2)]
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».
1.60 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».
1.68 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».
1.73 (testo 2) [id. a 1.26 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58 (testo 2)]
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza.".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge, può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.».
1.89 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.0.9 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».
1.0.9 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.12 (testo 2)]
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».
1.0.12 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.0.9 (testo 2)]
Menia, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Russo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;"».