Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 318 del 06/05/2025
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IN SEDE REFERENTE
(1279) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA- Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.
Ha inizio la discussione generale.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) sottolinea che dalle audizioni sono emerse molte criticità. Innanzitutto, sottolinea che la norma risulta contraria alle pronunce della Corte costituzionale, in particolare le sentenze n. 168 del 2018 e n. 240 del 2021, con le quali si è stabilito che anche la Regione a statuto speciale non può disapplicare i principi generali contenuti in una legge statale, in questo caso la n. 56 del 2014 (cosiddetta riforma Delrio).
In secondo luogo, desta perplessità la previsione dell'elezione diretta degli organi rappresentativi degli enti intermedi, come se fosse questo l'obiettivo della disciplina, a prescindere dal conferimento di funzioni e delle relative risorse per il loro svolgimento.
Critica infine la modifica della disciplina del referendum confermativo sulla legge su forma di governo e sistema elettorale regionale, che viene interamente rimessa ad una legge regionale ad hoc, mentre attualmente è parzialmente definita nello statuto.
Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti al fine di apportare puntuali correttivi, seppure in un contesto di radicale contrarietà all'impianto complessivo di un provvedimento che, a suo giudizio, persegue finalità soltanto ideologiche e di potere, senza tenere conto della giurisprudenza costituzionale.
Il senatore CATALDI (M5S) sottolinea innanzitutto l'opportunità di rinunciare al nomen iuris di enti di area vasta, che non corrispondono alle province. Rileva inoltre che su questa materia è già in corso, in Commissione, l'esame dei disegni di legge n. 57 e connessi, per l'elezione diretta degli organi delle Province e delle Città metropolitane. Al fine di evitare eventuali discrepanze, a suo avviso, si dovrebbe prima completare l'esame di quei provvedimenti, stabilendo una normativa da applicare sull'intero territorio nazionale, a cui si dovrebbe poi allineare anche lo statuto del Friuli-Venezia Giulia. Infatti, la specificità di questa Regione, che consiste nel garantire rappresentanza alle minoranze linguistiche, non è tale da giustificare un allontanamento dai criteri generali.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) chiede chiarimenti sulla portata normativa degli articoli 3 e 4 del disegno di legge costituzionale, in merito alle funzioni di programmazione e amministrative esercitate dalla Regione.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) rinuncia alla replica.
Il ministro CALDEROLI, nel rispondere al senatore Durnwalder, sottolinea che gli articoli citati sono stati inseriti nel corso dell'esame, in prima lettura, presso la Camera dei deputati.
Nel replicare ai senatori Cataldi e Parrini, rileva che, secondo il sistema delle fonti normative, lo statuto del Friuli-Venezia Giulia, essendo stato adottato con legge costituzionale, prevale sulle leggi ordinarie. Peraltro, se la legge n. 56 del 2014, che disponeva la trasformazione delle Province in enti a elezione indiretta, è stata ritenuta legittima sotto il profilo costituzionale, dovrebbe esserlo anche quella che reintroduce l'elezione diretta.
È vero che la cosiddetta legge Delrio presupponeva una successiva modifica della Costituzione, ma - ricorda - questa è venuta meno, non avendo superato il referendum. Pertanto, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, le Province sono tuttora un elemento costitutivo della Repubblica, anche se si potrebbe valutare una differente denominazione. In ogni caso, le funzioni e le risorse saranno poi attribuite con legge regionale, come prevede lo statuto del Friuli-Venezia Giulia.
Infine, fa presente che il disegno di legge in esame ha natura costituzionale, il che consente di superare le criticità evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale, che aveva censurato i tentativi di superare i principi della legge Delrio attraverso la legislazione ordinaria.
Il PRESIDENTE ricorda che il termine per gli emendamenti è stato fissato alle ore 12 di giovedì 8 maggio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(Esame e rinvio)
Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Malan, avente ad oggetto alcune modifiche della disciplina elettorale prevista dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Il provvedimento si compone di un unico articolo che interviene sugli articoli 72 e 73 del citato testo unico.
In particolare, intervenendo sull'attuale articolo 72, dispone in ordine all'elezione al primo turno dei sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
In proposito, si propone di proclamare eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti, purché pari ad almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra due candidati, si procede a un turno di ballottaggio da effettuarsi due settimane dopo il primo turno. In caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato più anziano per età.
Inoltre, con una modifica all'articolo 73 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si stabilisce che, in caso di elezione al primo turno di un candidato sindaco, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, venga assegnata tale percentuale di seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) chiede lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni, ritenendo necessario verificare i profondi effetti sistemici della proposta di legge, sul piano istituzionale.
Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) condivide le considerazioni del senatore Parrini. Si tratta di un disegno di legge molto significativo, che riguarda i Comuni italiani di media grandezza. Pertanto, è opportuno prevedere un adeguato approfondimento.
Il senatore CATALDI (M5S) si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, per approfondire in particolare la questione del premio di maggioranza.
La senatrice MUSOLINO (IV-C-RE) si associa alla richiesta di audizioni, ricordando che in Sicilia tale norma, che è già vigente, determina effetti distorsivi sull'espressione del voto.
Il PRESIDENTE sottolinea che, pur essendo sempre utile il confronto, in materia elettorale la Commissione è dotata di competenze adeguate. Tra l'altro, essendo già vigente questo sistema elettorale in Sicilia e nel Friuli-Venezia Giulia, ritiene che le questioni tecniche siano superate. Pertanto, si tratta solo di una valutazione politica relativa all'estensione del sistema a tutto il territorio nazionale.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)) e la senatrice GELMINI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) non condividono la proposta di svolgere un ciclo di audizioni, ritenendo che non siano necessarie.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE), conoscendo da vicino il sistema elettorale siciliano, ritiene che ulteriori approfondimenti, almeno in questa fase, non siano necessari.
La senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) concorda con la senatrice Ternullo.
Il senatore LISEI (FdI) ritiene non indispensabili le audizioni, in considerazione delle competenze che la Commissione esprime in materia elettorale.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) insiste per lo svolgimento di un ciclo di audizioni, auspicando che non sia assunta una decisione a maggioranza. Ribadisce che occorre valutare gli effetti sistemici della norma: oltre a esperti di statistiche elettorali, sarebbe opportuno ascoltare alcuni costituzionalisti, in particolare sulla modifica che porterebbe il premio di maggioranza potenziale da dieci a venti punti percentuali. Vi è una opinione diffusa, infatti, per cui tale norma non sarebbe conforme con le pronunce della Corte costituzionale su questo argomento, seppure riferito al livello nazionale.
Ritiene opportuno tenere conto delle considerazioni della senatrice Musolino, poiché in Sicilia questo sistema elettorale è stato già applicato, mentre in Friuli-Venezia Giulia è stato inserito troppo di recente.
Il PRESIDENTE, tenuto conto che i gruppi di opposizione chiedono unitariamente lo svolgimento di audizioni, propone di fissare alle ore 18 di lunedì 12 maggio il termine entro cui indicare un massimo di due auditi per ciascun Gruppo.
La Commissione conviene.