Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 210 del 29/04/2025
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 263
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che esso dà attuazione alla legge n. 26 del 2025, recante delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;
preso atto delle osservazioni favorevoli espresse dalla 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in data 23 aprile;
premesso nello specifico che:
l'articolo 2, recante le definizioni, introduce una distinzione tra i due concetti di iscrizione e immatricolazione che costituisce una peculiarità della normativa in esame. In particolare, prevede che per «iscrizione» debba intendersi l'iscrizione al semestre filtro (lettera e)) e per «immatricolazione» l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico diversi da quelli in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria ovvero al secondo semestre di tali corsi di laurea magistrale a ciclo unico (lettera f));
l'articolo 4, comma 4, stabilisce che l'offerta formativa del semestre filtro è erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e che le università possano prevedere attività didattiche integrative nell'ambito delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento di cui al semestre filtro;
rilevato che la normativa vigente e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», prevede che, per ogni corso di laurea, i regolamenti didattici di ateneo definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, richiedendo, in caso di verifica non positiva, l'indicazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso;
tenuto conto dei restanti contenuti dello schema in esame,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) si invita il Governo a valutare l'opportunità di riformulare le parti dell'articolato relative all'uso delle espressioni «iscrizione» e «immatricolazione», al fine di chiarire che solo al termine del semestre filtro è possibile l'immatricolazione dello studente ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria ovvero a uno dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, da individuare con successivo decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
b) si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere per le università che erogheranno il semestre filtro una deroga espressa alla normativa vigente in materia di obblighi formativi aggiuntivi per l'accesso al primo anno di corso, in coerenza con l'intero impianto di riforma e in considerazione delle modalità di erogazione della didattica;
c) si invita il Governo a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, al fine di considerare gratuita l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), piuttosto che a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3 del medesimo articolo;
d) si invita il Governo a prevedere, a partire dal secondo anno accademico di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo in esame, un allineamento degli ordinamenti didattici dell'intero primo anno accademico delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) e dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 4, comma 3;
e) si invita il Governo a individuare le discipline qualificanti comuni di cui all'articolo 5 (oggetto di insegnamento nel primo semestre delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1) nelle aree di scienze bio-mediche, bio-chimiche e fisiche;
f) si invita il Governo a specificare che le prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro debbano essere somministrate in forma scritta e simultaneamente su tutto il territorio nazionale secondo modalità definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo in esame;
g) con riferimento all'articolo 8, comma 1, si invita a precisare che il decreto del Ministro, richiamato al secondo periodo, volto a individuare i termini e le modalità di applicazione alle università non statali legalmente riconosciute della disciplina in esame, sia adottato in tempo utile affinché la riforma trovi applicazione a partire dal secondo anno accademico di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo in esame;
h) si invita a riconsiderare l'attuale formulazione dell'articolo 8, comma 3, affinché le disposizioni del decreto legislativo si applichino anche ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali, onde evitare percorsi differenziati che esporrebbero a possibili ricorsi;
i) si raccomanda di riconoscere, in sede di esercizio della delega legislativa relativa all'articolo 2, comma 2, lettera o), della legge delega, i crediti acquisiti dagli studenti che hanno frequento i licei a curvatura biomedica (fermo restando che tali crediti non sono utili ai fini dell'accesso al secondo semestre dei corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1).