Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 309 del 09/04/2025

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1425

 

Art. 1

1.6 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Giorgis, Parrini, Matera, Della Porta, Tosato, Ternullo, Pirovano, Spelgatti, Valente

Al comma 3, sostituire le parole: "aumentati del 15 per cento" con le seguenti: "aumentati del 25 per cento".

     Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "euro 2.596.046" con le seguenti: "euro 5.000.000".

          Agli oneri aggiuntivi di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.7 (testo 2)

Gaudiano, Maiorino, Cataldi, Giorgis, Parrini, Matera, Della Porta, Tosato, Ternullo, Pirovano, Spelgatti, Valente

Al comma 3, sostituire le parole: "aumentati del 15 per cento" con le seguenti: "aumentati del 25 per cento".

     Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "euro 2.596.046" con le seguenti: "euro 5.000.000".

          Agli oneri aggiuntivi di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.1 (testo 2)

Lisei, Pirovano, Spelgatti, Ternullo, Matera, Tosato, Della Porta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative del 2025 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)

          1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.»

1.0.2 (testo 2)

D'Elia, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Matera, Tosato, Lisei, Ternullo, Pirovano, Spelgatti

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali)

                 1. Al Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, primo comma:

          1) all'alinea, le parole: ", distinte per uomini e donne," sono soppresse;

          2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il cognome e il nome;";

          b) all'articolo 8, primo comma, ovunque ricorrono, le parole: ", distinto per uomini e donne," sono soppresse;

          c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono formati in duplice copia"».

Art. 2

2.0.1 (testo 2)

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Ternullo, Pirovano, Spelgatti, Tosato, Lisei, Matera

 

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali)

                 1. Al Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, primo comma:

          1) all'alinea, le parole: ", distinte per uomini e donne," sono soppresse;

          2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il cognome e il nome;";

          b) all'articolo 8, primo comma, ovunque ricorrono, le parole: ", distinto per uomini e donne," sono soppresse;

          c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono formati in duplice copia"».

Art. 4

4.0.3 (testo 2)

Damiani, Ternullo, Spelgatti, Matera, Tosato, Della Porta

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative del 2025 nei comuni

          con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)

          1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.»