Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 145 del 29/10/2024

IN SEDE REFERENTE

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone preliminarmente di fissare a domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 20, il termine entro il quale i Gruppi potranno trasmettere l'indicazione dei nominativi di eventuali soggetti da audire, specificando che le audizioni saranno concentrate nella giornata di martedì 5 novembre. A tal fine, invita i Gruppi a indicare un numero ristretto di soggetti, riservandosi, in caso contrario, di ridurre le liste al fine di renderle compatibili con la tempistica prospettata.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a lunedì 11 novembre, alle ore 17.

La Commissione conviene sulla tempistica di esame proposta dal Presidente.

Il relatore POTENTI (LSP-PSd'Az), anche a nome dei relatori PETRUCCI (FdI) e ROSSO (FI-BP-PPE), illustra il provvedimento in esame.

L'articolo 1 torna sulla disciplina delle valutazioni ambientali, più volte modificata nel corso degli ultimi anni. Il comma 1 reca, a tal fine, numerose novelle al codice dell'ambiente, intervenendo, tra l'altro, sull'ordine di priorità di trattazione dei procedimenti di competenza delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, sulla verifica di assoggettabilità a VIA e sulla valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto.

In particolare, la lettera a) interviene sull'ordine di priorità di trattazione dei procedimenti di competenza delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC; rende permanente la struttura di supporto alla Commissione VIA-VAS composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e prevede che, ove sussistano motivate esigenze di carattere funzionale ovvero organizzativo, i Presidenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC possono disporre l'assegnazione alla Commissione VIA-VAS di progetti di spettanza della Commissione PNRR-PNIEC.

La lettera b) chiarifica la disciplina e i termini relativi alla verifica di assoggettabilità a VIA e al giudizio di esclusione da VIA subordinata a prescrizioni e prevede che anche il progetto escluso da VIA debba essere realizzato in un termine fissato nel provvedimento di esclusione, comunque inferiore a cinque anni, dovendosi altrimenti rinnovare il giudizio di assoggettabilità a VIA, per verificare eventuali mutamenti del contesto e delle condizioni ambientali.

La lettera c) prevede che la comunicazione circa l'avvenuta pubblicazione sul sito internet del MASE della documentazione che il proponente allega all'istanza di VIA venga effettuata anche nei confronti del proponente medesimo, in modo tale che egli abbia conoscenza dell'avvio del procedimento.

La lettera d) introduce un'ipotesi di silenzio assenso per in caso di mancato riscontro, da parte delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, alle richieste di sospensione del termine entro cui presentare la documentazione integrativa a valle delle fasi di consultazione del pubblico. Essa disciplina poi le modalità e i termini entro cui il Ministero della cultura deve verificare l'adeguatezza della relazione paesaggistica che il proponente è tenuto ad accludere all'istanza di VIA, al fine di evitare che dopo un lungo iter procedimentale lo schema di provvedimento di VIA possa non essere concordato dal competente direttore generale del Ministero della cultura per difetto degli elementi istruttori necessari al compimento delle valutazioni paesaggistiche.

La lettera e) - oltre a precisare che, nei casi di progetti di competenza statale, l'autorità preposta ad adottare il provvedimento di VIA è il competente direttore generale del MASE - prevede, tra l'altro, che il Ministero della cultura debba motivare adeguatamente l'eventuale diniego del concerto e che il deferimento della questione al Consiglio dei ministri possa avvenire solo in caso di suo dissenso rispetto al parere favorevole delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC (e non già - in virtù del combinato disposto con la precedente lettera d) - per mancanza di elementi idonei a compiere una valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto). La deliberazione del Consiglio dei ministri che superi il dissenso del Ministero della cultura sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA di segno favorevole, che comprende anche l'autorizzazione paesaggistica.

La lettera f) reca chiarimenti della disciplina della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Infine, la lettera g) precisa che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è il competente direttore generale del MASE.

Il comma 2 prevede che - per i progetti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - il proponente debba allegare all'istanza di VIA anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.

Il comma 3 autorizza il MASE ad avvalersi del GSE per il supporto operativo alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Il comma 4 autorizza il Ministero della difesa a definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare. Qualora gli interventi inseriti in tale programma siano sottoposti a VIA, la valutazione: è svolta dalla Commissione PNRR-PNIEC, è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione e si conclude con un unico provvedimento. Le medesime misure di semplificazione trovano applicazione, ai sensi del comma 5, con riferimento agli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa.

L'articolo 2, comma 1, abroga le disposizioni che disciplinano il Piano per la transizione energetica delle aree idonee (PITESAI), volto a individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Il PITESAI - adottato con un decreto ministeriale del 2021 sulla base di una disposizione di legge introdotta in sede di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 - è stato recentemente annullato dal TAR del Lazio.

Il comma 2 vieta il conferimento di nuovi permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare, fatta eccezione per le concessioni da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi già rilasciati. Le attività di coltivazione svolte sulla base di concessioni già conferite o che possono ancora essere conferite nei termini predetti proseguono per la durata di vita utile del giacimento.

Il comma 3 concerne le proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, al fine di tararle sul tempo effettivamente necessario per la messa in produzione delle riserve accertate, con possibile riperimetrazione di aree non necessarie, da poter ridestinare ad altri usi.

Il comma 4 riduce da 12 a 9 miglia dalla linea di costa e dalle aree protette il perimetro dell'area in cui vige il divieto di svolgimento delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi a mare.

Il comma 5 interviene sulla disciplina del gas release (procedura per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli), prevedendo che nell'Alto Adriatico - il cui perimetro viene ridefinito - sia consentito, ai soli fini della partecipazione alla procedura in questione, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate, a patto che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. La relazione illustrativa chiarisce che è una sola l'istanza già presentata che rientrerebbe nell'ambito di applicazione della disposizione in esame.

Il comma 6 interviene sulla disciplina del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi, posticipando ulteriormente al 31 ottobre 2025 il termine ultimo della vendita, al fine di garantire la massima flessibilità a beneficio del sistema Paese nel gestire il gas stoccato dal GSE per il nuovo anno termico. Viene conseguentemente posticipato al 10 dicembre 2025 il termine per la restituzione del prestito, con esclusivo riferimento agli importi residui rispetto ai 1.000 milioni di euro che il GSE verserà alle entrate del bilancio dello Stato nel corso del 2024.

L'articolo 3 reca una serie di disposizioni in materia di gestione della crisi idrica.

La lettera a) del comma 1 introduce la nuova definizione di "acque affinate" che include, oltre alle acque urbane, le acque reflue domestiche e industriali.

La lettera b) chiarisce i casi in cui le regioni non violano la normativa in materia di raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque all'avverarsi di un deterioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici e prevede che esse comunichino tempestivamente alle autorità di bacino le misure adottate al fine di conservare lo stato qualitativo dei corpi idrici.

Mentre la lettera c) contiene una modifica di coordinamento, la lettera d) prevede che il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei possano essere autorizzati non solo al fine di raggiungere l'obiettivo di qualità dei corpi idrici, ma anche in caso di crisi idrica, e che essi possano essere effettuati impiegando anche le acque affinate come definite dalla precedente lettera a).

La lettera e) amplia la definizione di servizio idrico integrato, ricomprendendovi anche il riuso delle acque reflue.

Il comma 2 autorizza il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane a esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi della risorsa stessa.

L'articolo 4, comma 1, prevede che il gruppo di lavoro incaricato di svolgere le attività istruttorie finalizzate all'adozione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto sia collocato presso la direzione generale del MASE competente in materia di economia circolare, invece che presso l'ufficio legislativo.

Il comma 2 aumenta da 19 a 21 il numero dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, in ragione dell'aumento dei componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate (e, in particolare, degli autotrasportatori e dei gestori dei rifiuti). Il comma in esame prevede inoltre che il legale rappresentante dell'impresa possa, in presenza di determinate condizioni, assumere il ruolo di responsabile tecnico. Infine, esso inserisce le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato tra quelle che producono rifiuti urbani indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e che possano pertanto essere conferiti nei centri di raccolta urbani.

L'articolo 5 disciplina l'adozione del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al tunnel sub-portuale e alla diga foranea di Genova.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di bonifiche, finalizzate a consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi del PNRR di riqualificazione dei siti orfani.

Il comma 1 reca disposizioni speciali per gli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, con particolare riferimento alla definizione del piano di caratterizzazione e all'approvazione dei risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica e del progetto degli interventi.

Il comma 2 autorizza le ARPA ad avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati per lo svolgimento di una serie di analisi.

Il comma 3 apporta, infine, alcune modifiche al procedimento volto a determinare i valori di fondo relativi ai siti ove le concentrazioni superino le soglie di contaminazione, nonché alla disciplina delle indagini svolte dalla provincia per identificare il responsabile.

L'articolo 7 fissa al 31 dicembre 2029 il termine entro il quale dovranno essere attuati gli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale del sito contaminato di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara; istituisce la struttura di supporto del commissario straordinario e attribuisce a quest'ultimo un compenso aggiuntivo.

L'articolo 8 reca disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo e, in particolare, sull'alimentazione del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (la piattaforma ReNDiS) e della banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita presso la Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico. In particolare, il comma 1 attribuisce priorità, ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai progetti già beneficiari delle risorse del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (che coprono soltanto le spese tecniche di progettazione degli interventi). Il comma in esame prevede inoltre che le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali intestate ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico siano insuscettibili di pignoramento o sequestro.

Il comma 2 prevede che le economie derivanti dalla chiusura contabile degli interventi inclusi negli accordi di programma del 2010, per la quota parte del MASE, vadano a integrare la dotazione finanziaria del suddetto Piano.

Il comma 3 prevede che i commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico possano nominare appositi soggetti attuatori del Piano, di cui è disciplinato il compenso, e che i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possano assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I commi 4 e 5 individuano il segretario generale dell'Autorità di distretto delle Alpi orientali quale Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano.

Il comma 6 prevede che le risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dalla legge di bilancio per il 2017 - limitatamente alle risorse assegnate dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese - siano revocate qualora i soggetti attuatori omettano di registrare nella banca dati delle opere pubbliche - monitoraggio opere pubbliche la liquidazione delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta.

Il comma 7 proroga fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza per gli eventi eccezionali verificatisi a Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

Il comma 8 stanzia 10 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione delle convenzioni tra il Commissario straordinario per l'alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche e i soggetti di cui egli è autorizzato ad avvalersi per lo svolgimento delle sue funzioni.

I commi 9 e 10, al fine di assicurare un uniforme trattamento giuridico delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e, dunque, di garantire una coerenza del complessivo intervento statale in materia idrogeologica, individua ulteriori competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 1 prevede che, ai fini dello svolgimento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possa adottare linee guida per settori specifici.

I commi 2 e 3 dettano disposizioni in materia di determinazione del trattamento economico degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Il comma 4 autorizza il MASE a conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica, allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie ad assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR.

L'articolo 11 prevede che dal decreto-legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 7 in materia di struttura di supporto e di trattamento economico del commissario straordinario del SIN di Crotone.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.