Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 139 del 19/06/2024
Azioni disponibili
9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024
139ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE REFERENTE
(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 48 subemendamenti, pubblicati in allegato, riferiti alle seguenti proposte dei relatori: 1.28, 1.52, 1.61, 1.0.28, 1.0.29, 1.0.30, 3.27, 3.28, 6.100, 9.0.1, 9.0.100, 10.11 (testo 2), 10.12.
Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni 2.36 (testo 2) e 2.0.16 (testo 2), pubblicate in allegato, e che i relatori hanno presentato la riformulazione dell'emendamento 1.200 in un testo 2, pubblicato in allegato, che coordina le previsioni previste nell'emendamento 1.28, sempre a firma dei relatori. La proposta 1.28 è pertanto ritirata. L'unico subemendamento presentato all'emendamento 1.28 sarà comunque riferito all'emendamento 1.200 (testo 2) e conseguentemente ridenominato 1.200 (testo 2)/1 (già 1.28/1), pubblicato in allegato. Informa inoltre che è pervenuto il parere della 4ª Commissione sugli emendamenti.
Prende atto la Commissione.
In ordine alla declaratoria di improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, il PRESIDENTE tiene a precisare che sono stati ritenuti proponibili gli emendamenti che a vario titolo intervengono sulla filiera agroalimentare, sul sostegno ai settori colpiti dalle fitopatie, sul contrasto al consumo di suolo agricolo, sulla continuità produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale.
Dichiara quindi improponibili gli emendamenti 1.6, 1.71, 1.72, 1.104, 1.0.9, 2.3, 2.28, 2.0.18, 3.35, 3.0.7, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.12, 5.68, 5.69, 5.70, 5.92, 5.93, 5.94, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.24, 5.0.25, 5.0.26, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.37, 5.0.38, 5.0.39, 5.0.43, 5.0.46, 5.0.47, 5.0.48, 5.0.49, 6.0.6, 8.9, 9.0.8, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.0.4, 11.0.9, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 13.0.19, 14.13, 14.0.3 e 15.0.6, riservandosi comunque un supplemento di valutazione sulle altre proposte emendative.
Dichiara altresì inammissibili, in quanto non modificano l'emendamento cui fanno riferimento, i subemendamenti 1.0.28/1, 10.11 (testo 2)/1, 10.11 (testo 2)/2, 10.11 (testo 2)/3, 10.11 (testo 2)/4, 10.11 (testo 2)/5 e 10.11 (testo 2)/6.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,35.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1138
Art. 1
1.200 (testo 2)/1 (già 1.28/1)
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
All'emendamento 1.200 (testo 2), lettera c), sostituire le parole: «o che hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento», con le seguenti: «o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 40 per cento.».
1.200 (testo 2)
I Relatori
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo» inserire le seguenti: «, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico»;
b) al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche contenendo gli effetti» fino a: «granchio blu (Callinectes sapidus),»;
c) al comma 2, dopo le parole: «almeno al 20 per cento» inserire le seguenti: «o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione del 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria,».
1.28/1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
All'emendamento 1.28, sostituire le parole: «o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento», con le seguenti: «o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 40 per cento.».
1.52/1
Franceschelli, Martella, Giacobbe
All'emendamento 1.52, lettera a), sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «5 milioni».
Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «5 milioni».
1.61/1
Franceschelli, Martella, Giacobbe
All'emendamento 1.61, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «7 milioni».
1.61/2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
All'emendamento 1.61, lettera 5-ter, sostituire le parole: «delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» con le seguenti: «corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».
1.0.28/1
All'emendamento 1.0.28 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: "il seguente" con le parole: "i seguenti";
b) dopo il capoverso "Art. 1-bis" inserire il seguente:
«Art. 1-ter
(Disposizioni urgenti in materia di servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto)
1. Tenuto conto del contesto socio-economico, al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che implementino anche lo sviluppo concorrenziale del mercato ed il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità ed utilità sociale, nelle more di una riforma organica e complessiva della materia, il disposto di cui all'articolo 131, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, trova applicazione anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 131 del decreto legislativo n. 36 del 2023, stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici, e gli esercenti. Conseguentemente, tali accordi prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale importo remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli accordi conclusi, ivi incluse le forme di rinnovo o proroga comunque denominati, dall'entrata in vigore del presente articolo. È nulla ogni pattuizione relativa agli importi eccedenti la percentuale di cui al predetto comma 1.».
1.0.29/1
Nave, Naturale, Sabrina Licheri
All'emendamento 1.0.29, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano, ad ogni modo, le misure di contrasto dei fenomeni di impoverimento nonché le misure volte a prevenire l'insorgenza del disturbo da gioco d'azzardo (DGA).».
1.0.30/1
Franceschelli, Martella, Giacobbe
All'emendamento 1.0.30, capoverso "2-bis" sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «6 milioni».
Art. 2
2.36 (testo 2)
Verducci, Franceschelli, Martella
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, si avvale dei funzionari di gara addetti al controllo e disciplina delle corse e manifestazioni ippiche.
4-ter. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, e della delibera commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali il 19 marzo 2002, i funzionari di gara partecipano allo svolgimento delle corse e manifestazioni ippiche e provvedono al controllo sulla regolarità tecnica e sportiva delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella e all'adozione dei provvedimenti disciplinari loro riservati in base alle rispettive competenze come definite dalla vigente normativa regolamentare. Le finalità di controllo e disciplina vengono perseguite dai funzionari di gara nelle diverse qualifiche loro attribuite dai Regolamenti delle corse e manifestazioni sella.
4-quater. Il reclutamento. la formazione e la nomina dei funzionari di gara spetta al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'Ippica - Direzione generale per l'Ippica, secondo le norme disciplinate dal "Regolamento per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e adottato con decreto ministeriale del 23 febbraio 2015, n. 11930.
4-quinquies. I funzionari di gara esercitano la loro attività verso un corrispettivo definito dalla "Disciplina dei compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano" approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 2017, n. 82001. I funzionari di gara sono "funzionari onorari", in quanto l'attività lavorativa prestata costituisce oggetto di servizio volontariamente prestato su incarico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
I lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricoprire l'incarico di funzionario di gara, prestando la propria collaborazione fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione e autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
4-sexies. I compensi ai funzionari di gara di cui al comma 4-quinquies, sono soggetti all'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi fino a 15.000 euro non costituiscono base imponibile ai fini fiscali, né ai fini del calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di 15.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo, su cui si applicheranno gli scaglioni secondo le norme del Testo unico delle imposte sui redditi.
4-septies. I compensi dei funzionari di gara sono assoggettati alla tutela previdenziale INPS Gestione separata cui il funzionario di gara dovrà iscriversi. Le trattenute INPS si applicano sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro, di cui due terzi a carico del committente e un terzo a carico del funzionario di gara. Il funzionario di gara provvede a stipulare una autonoma assicurazione per la copertura dei rischi inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa.
4-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4-bis a 4-septies, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.16 (testo 2)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di inquadramento dei medici veterinari specialisti al fine di contrastare la diffusione della peste suina africana)
1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA) e delle altre epizoozie sul territorio nazionale e sopperire alla mancanza di personale qualificato nella pubblica amministrazione, all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
"8-ter. I medici veterinari specialisti convenzionati, cui si applica l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo, che alla data del 1° settembre 2023 svolgevano, e continuano a svolgere all'entrata in vigore del presente decreto-legge, attività specialistica con un incarico a tempo indeterminato da 29 (ventinove) a 38 (trentotto) ore settimanali presso le aziende sanitarie locali, comunque denominate, o presso enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 giugno 2024 sono inquadrati a domanda nel primo livello Dirigenziale Veterinario, anche in soprannumero, con il trattamento giuridico ed economico della Dirigenza (CCNL dell'Area della Sanità), previo giudizio di idoneità, da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Ai veterinari destinatari della presente disposizione e ai Veterinari ex specialisti ambulatoriali che negli ultimi 5 anni hanno instaurato rapporto di impiego con contratto della dirigenza sanitaria, si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, in materia di criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali. Ai veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo."».
Art. 3
3.27/1
Franceschelli, Martella, Giacobbe
All'emendamento 3.27, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;
b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al secondo periodo dopo le parole: "si provvede" inserire le seguenti: "per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per un ammontare pari ad 1 milione di euro".
3.28/1
Franceschelli, Martella, Giacobbe
All'emendamento 3.28, capoverso "5-ter", sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «5 milioni».
Art. 6
6.100/1
Nave, Naturale, Sabrina Licheri
All'emendamento 6.100, sostituire le parole: «dopo il comma 2-bis» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "due cartucce", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "una cartuccia";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.";
c) al comma 4, le parole: "salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo" sono soppresse.».
6.100/2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
All'emendamento 6.100, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3-bis, dopo le parole: «cinghiale (Sus scrofa),» aggiungere la seguente: «non»;
al comma 3-bis, sostituire le parole: «a eccezione» con le seguenti: «né quelle».
Art. 9
9.0.1/16
All'emendamento 9.0.1, sopprimere le parole da: «Conseguentemente» a: «settore agroalimentare».
9.0.100/1
All'emendamento 9.0.100 apportare la seguente modificazione:
al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 1.000 e un massimo pari a euro 6.000» con le seguenti: «euro 500 e un massimo pari a euro 3.000».
Art. 10
10.11 (testo 2)/1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
All'emendamento 10.11, (testo 2), sostituire il comma 1-bis con i seguenti:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 le parole ", la vendita e la detenzione" e le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono abrogate".
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così modificato:
"2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente legge devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore."
1-quater. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono cancellate.
1-quinquies. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 sono soppressi.».
10.11 (testo 2)/2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
All'emendamento 10.11, (testo 2), sostituire il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. L'articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
(Piani faunistico-venatori)
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico -venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo Corine Land Cover, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.
2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.
4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera f), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera h), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni e le Province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.
7. I piani faunistico -venatori di cui al comma 7 comprendono:
a) i parchi nazionali;
b) i parchi naturali regionali;
c) le riserve naturali statali;
d) le riserve naturali regionali e provinciali;
e) i monumenti naturali;
f) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
g) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
h) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
j) le zone militari;
k) i demani forestali;
l) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
m) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere f), g) e h);
n) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere f) e g);
o) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
p) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge 353/2000.
8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico -venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
10. Il piano faunistico -venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico -venatorie, di aziende agri-turistico -venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.
11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere f), g) e h), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.
16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico -venatoria."».
10.11 (testo 2)/3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
All'emendamento 10.11, (testo 2), sostituire il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. L'articolo 17 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così modificato:
"1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento."
2. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è soppresso.
3. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così modificato:
"4. La detenzione e l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, fermo restando quanto stabilito dalla legge 150 del 1992 e dalla Convenzione internazionale sul commercio internazionale di specie in pericolo (CITES), è vietato nei confronti di tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Coloro che possiedono al momento dell'entrata in vigore della presente legge esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale devono, entra trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore"».
10.11 (testo 2)/4
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
All'emendamento 10.11, (testo 2), sostituire il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituita: "e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, da campi sportivi, da parchi pubblici e privati, dai confini di aree protette individuate ai sensi della legge 394/91 e oasi di protezione e a distanza inferiore a centocinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;"
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituita:
"f) sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, di campi sportivi, di parchi pubblici e privati, dei confini di aree protette individuate ai sensi della legge 394/91 e oasi di protezione; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;"
3. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, sono aggiunte infine: "esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità;"
4. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono cancellate.
5. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è soppressa.
6. Alla lettera u) sono aggiunte infine: "usare munizioni contenenti piombo"
7. Alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)" sono cancellate
8. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituita:
"cc) il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17 comma 1 della presente legge."
9. Alla lettera ee) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole da "dei capi utilizzati" fino a "dalla presente legge e" sono cancellate.».
10.11 (testo 2)/5
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
All'emendamento 10.11, (testo 2), sostituire il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. Dopo l'articolo 30 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è inserito il seguente:
"Art. 30-bis.
(Istituzione del DAVE, Divieto di Attività Venatoria temporaneo in seguito ad atti di caccia illegale.)
1. Qualora, sulla base di elementi di fatto, emerga il ferimento o l'uccisione in un ambito territoriale di caccia, in un comprensorio alpino, in un'azienda faunistica venatoria, in un'azienda agri-turistico-venatoria di una delle specie particolarmente protette, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni, è immediatamente sospesa nei suddetti istituti ogni attività venatoria per un periodo che va da 2 a 10 mesi, da scontarsi anche in differenti stagioni venatorie. Qualora il momento dell'accertamento del ferimento o dell'uccisione non cada nel corso della stagione venatoria, la sospensione decorrerà a far data dalla successiva apertura dell'attività venatoria. Ai fini della presente norma è considerato ferimento la menomazione dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi all'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni o vietato ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, e uccisione la morte dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi dell'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni o vietato ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge.
2. Qualora nel medesimo ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino, azienda faunistica venatoria, azienda agri-turistico-venatoria emerga il ferimento o l'uccisione di più animali, il periodo di sospensione è aumentato di un terzo. Qualora il ferimento o l'uccisione si verifichi durante un periodo di sospensione dell'attività disposto ai sensi dei precedenti commi, o comunque entro due anni dal termine della sospensione, il periodo di sospensione da irrogarsi in ragione del ferimento o dell'uccisone è aumentato della metà. Qualora per effetto della fattiva collaborazione di un soggetto dotato di tesserino per l'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 12, comma 12, della Legge 11 febbraio 1992 n.157, venga individuato il soggetto autore del ferimento o dell'uccisione il periodo di sospensione da irrogarsi, o in corso di esecuzione, può essere ridotto fino a due terzi.
3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono emessi dal prefetto territorialmente competente. La tutela giurisdizionale è disciplinata dal codice del processo amministrativo."».
10.11 (testo 2)/6
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
All'emendamento 10.11, (testo 2), sostituire il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. Articolo 10 (Modifiche all'articolo 32 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)
1. Le lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 32 della legge 157/92 sono sostituite dalle seguenti:
"a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna, patteggiamento o oblazione per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e l);
b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna, patteggiamento o oblazione per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere f), g), h) e i) e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;"
2. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge 157/92 è così modificato:
"4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e g). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e) e g) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni."»
10.11 (testo 2)/7
Sabrina Licheri, Naturale, Nave
All'emendamento 10.11 (testo 2), capoverso «1-bis.», dopo l'alinea, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "dalla terza domenica di settembre" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre";
2) alla lettera b), le parole: "dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre al 31 dicembre";
3) alla lettera c), le parole: "dal 1° ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "dal 15 ottobre"»;
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: "e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione" sono soppresse;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante.";
3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: "Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli habitat o delle singole specie."»;
c) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) al comma 3, le parole: "sentito l'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere vincolante dell'Istituto"»;
d) sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo." »;
e) dopo la lettera d) inserire le seguenti:
«d-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.";
d-ter) il comma 6 è abrogato;
d-quater) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto"».
10.11 (testo 2)/8
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
All'emendamento 10.11 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «al 31 gennaio», con le seguenti: «al 30 novembre»;
2) sopprimere la lettera c);
3) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) il comma 4 è soppresso».
10.11 (testo 2)/9
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
All'emendamento 10.11 (testo 2), comma 1-bis, sopprimere le lettere b), c), d), e), f).
10.11 (testo 2)/10
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
All'emendamento 10.11 (testo 2), capoverso «1-bis.», sopprimere la lettera b).
10.11 (testo 2)/11
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
All'emendamento 10.11 (testo 2), capoverso «1-bis.», sostituire la lettera c), con la seguente: «c) al comma 3 la parola: "sentito" è sostituita dalle seguenti: "previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, parere consultivo del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e sentito"».
10.11 (testo 2)/12
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
All'emendamento 10.11 (testo 2), comma 1-bis, sopprimere le lettere d), e).
10.11 (testo 2)/13
Nave, Naturale, Sabrina Licheri
All'emendamento 10.11 (testo 2), capoverso «1-bis.», sopprimere la lettera d).
10.12/1
Sabrina Licheri, Naturale, Nave
All'emendamento 10.12, sostituire il capoverso «1-bis.» con il seguente:
«1-bis. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole da: "conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali" fino alla fine della lettera sono soppresse;
b) al comma 1, lettera c), le parole: "ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica" sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), le parole: ", purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto" sono soppresse;
d) al comma 1, lettera e), le parole: "cento metri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento metri" e le parole: "cinquanta metri" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta metri";
e) al comma 1, lettera f), le parole: "centocinquanta metri" sono sostituite dalle seguenti: "trecento metri", le parole: "una volta e mezza" sono sostituite dalle seguenti: "due volte" e le parole: ", eccettuate quelle poderali ed interpoderali" sono soppresse;
f) al comma 1, lettera h), le parole: "tre persone" sono sostituite dalle seguenti: "due persone";
g) al comma 1, lettera l), le parole: "cento metri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento metri";
h) al comma 1, lettera m), le parole: "nella zona faunistica delle Alpi e" sono soppresse;
i) al comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
"p) usare richiami vivi";
l) al comma 1, le lettere q) e r) sono soppresse;
m) al comma 1, lettera t), le parole: "non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico" sono soppresse;
n) al comma 1, lettera aa), le parole: "a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)" sono soppresse;
o) al comma 1, lettera bb), le parole: ", ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)" sono soppresse;
p) al comma 1, lettera cc), le parole: ", non provenienti da allevamenti," sono soppresse;
q) al comma 1, lettera ee), le parole: ", ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia" sono soppresse;
r) al comma 2, le parole: "cinquecento metri" sono sostituite dalle seguenti: "mille metri";
s) al comma 3, le parole: "mille metri" sono sostituite dalle seguenti: "duemila metri"».
10.12/2
Sabrina Licheri, Naturale, Nave
All'emendamento 10.12, sostituire il capoverso «1-bis.» con il seguente:
«1-bis. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, da campi sportivi, da parchi pubblici e privati, dai confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e oasi di protezione e a distanza inferiore a centocinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;";
b) la lettera f), è sostituita dalla seguente:
"f) sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, di campi sportivi, di parchi pubblici e privati, dei confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e oasi di protezione; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;";
c) alla lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità;";
d) alla lettera p), le parole: "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono soppresse;
e) la lettera q) è soppressa;
f) alla lettera u) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", usare munizioni contenenti piombo;";
g) alla lettera aa), le parole "a partire a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)" sono soppresse;
h) la lettera cc), è sostituita dalla seguente:
"cc) il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge;";
i) alla lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse.».
10.12/3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
All'emendamento 10.12, comma 1-bis, sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di tremila metri dagli stessi».
10.12/4
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
All'emendamento 10.12, comma 1-bis, sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di duemilacinquecento metri dagli stessi.»
10.12/5
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
All'emendamento 10.12, comma 1-bis, sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di duemila metri dagli stessi».
10.12/6
Sabrina Licheri, Naturale, Nave
All'emendamento 10.12, capoverso «1-bis.», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille e cinquecento metri dagli stessi.»
10.12/7
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
All'emendamento 10.12, sostituire le parole: «e vi istituiscono zone di protezione speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della presente legge», con le seguenti: «dove resta vietata l'attività venatoria».