Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 148 del 08/05/2024
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1092
Art. 1
1.4 (testo 2)
Turco, Lorefice, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»";
- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dal presente comma. A tal fine, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente incrementata, a decorrere dal 1 gennaio 2024, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.";
- sopprimere il comma 4.
1.5 (testo 2)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sopprimere la lettera a);
2) sopprimere il comma 2;
3) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
«5-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dal comma 5-ter.
5-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»
1.18 (testo 2)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Apportare le seguenti modifiche:
- al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);
- sopprimere il comma 3;
- dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
«5-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dal comma 5-ter.
5-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»
1.36 (testo 2)
1. Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 3-ter.1. con il seguente: «3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione, per gli interventi le cui istanze o dichiarazioni siano state presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nella percentuale di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il rispetto di detto limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi del supporto del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e degli Uffici Speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, nonché dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal richiamato Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
1.40 (testo 2)
Di Girolamo, Trevisi, Croatti, Turco, Barbara Floridia
Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1.", sostituire le parole: "400 milioni" con le seguenti: "700 milioni" e le parole: "70 milioni" con le seguenti: "300 milioni" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.50 (testo 2)
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro il limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."
1.52 (testo 2)
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatesi nella Regione Molise nell'anno 2018, nonché a quelli verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.".
1.84 (testo 2)
1. Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi.».
1.107 (testo 2)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non trovano in ogni caso applicazione se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni. Agli oneri previsti dal presente comma, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Art. 7
7.11 (testo 2)
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera d-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", oppure, in ogni caso, se l'attività professionale è stata avviata nel medesimo anno in cui è avvenuta la prima iscrizione all'albo professionale di riferimento".
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 26 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
Art. 9
9.12 (testo 2)
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. All'articolo 20-ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, dopo le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e 22 milioni di euro per l'anno 2024";
b) al comma 10, lettera b), le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "27 milioni.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."
9.15 (testo 2)
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. All'articolo 20-quinquies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025"
b. al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025".
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a. quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b. quanto a 330 milioni di euro per l'anno 2025, mediante l'incremento, per l'anno 2025, del 10 per cento dell'aliquota ridotta, relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, della Tabella A -Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".