Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 148 del 08/05/2024

6ª Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024

148ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti e il sottosegretario Freni per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.36 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.52 (testo 2), 1.84 (testo 2), 1.107 (testo 2), 7.11 (testo 2), 9.12 (testo 2) e 9.15 (testo 2), pubblicati in allegato.

Come concordato, in relazione alla discussione sulle proposte emendative presentate, dà quindi la parola al ministro Giorgetti.

Il ministro GIORGETTI,in premessa, chiarisce di aver seguito il dibattito e assicura che la sua presenza in Commissione rappresenta un segno tangibile di attenzione verso il Parlamento, che intende prioritariamente mettere a conoscenza circa gli intendimenti del Governo sui temi introdotti dagli emendamenti presentati al decreto-legge in esame.

Nel merito, ricorda che alcuni emendamenti prevedono il mantenimento delle disposizioni che consentono l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, indipendentemente dal reddito, per gli interventi inerenti alle barriere architettoniche (come ad esempio le proposte 1.2, 1.59, 1.4 e 1.6) e per quelli utilizzati dagli enti del Terzo settore, dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (proposte 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.13 e 1.14). In proposito, evidenzia che il Governo ha dovuto limitare il ricorso a tali strumenti, che di fatto hanno costituito la creazione di una moneta parallela, ma è consapevole che alcuni soggetti, come quelli, ad esempio, del Terzo settore non possono utilizzare lo strumento della detrazione. Preannuncia quindi l'intenzione del Governo di presentare un emendamento volto a costituire un fondo con una specifica dotazione, finalizzato a riconoscere agli enti in questione un contributo diretto per sostenere la riqualificazione energetica e strutturale su immobili di loro proprietà.

Con riferimento invece agli eventi sismici, evidenzia che gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26, 1.28 e 1.44, intendono ampliare il perimetro degli enti territoriali attualmente previsto dall'articolo 1 che possono continuare a fruire delle disposizioni che consentono l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Precisa tuttavia che la misura prevista dal decreto-legge è stata oggetto di una precisa quantificazione effettuata dalle autorità competenti e ogni ulteriore estensione dovrà essere adeguatamente valutata sotto il profilo finanziario.

Richiama quindi gli emendamenti che prevedono, su opzione del contribuente, una ripartizione in 10 anni per tutti gli interventi per i quali era prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito, nonché un'opzione per la ripartizione della detrazione in 10 anni da esercitare con la dichiarazione dei redditi 2024, e gli altri che prevedono, sempre su opzione del contribuente, una ripartizione in 10 anni per gli interventi agevolati Superbonus per i quali non si applica il blocco delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell'articolo 2, commi da 1-bis a 3-ter.1 del decreto-legge n. 11 del 2023. Informa quindi che il Governo presenterà una proposta emendativa volta a prevedere che, per le spese sostenute, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, le detrazioni fiscali relative a interventi edilizi siano ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

Richiama quindi gli emendamenti che differiscono l'entrata in vigore delle misure restrittive in materia di bonus edilizi (proposte 1.65, 1.66, 1.67, 1.70, 1.71 e 1.72) e prevedono altresì l'estensione delle fattispecie che continuano a beneficiare dello sconto in fattura o cessione del credito (proposte 1.80, 1.81, 1.82, 1.85, 1.126, 1.127, 1.129, 1.141 e 1.150), chiarendo che tali emendamenti comportano oneri incompatibili con gli andamenti delineati nel Documento di economia e finanza 2024, che scontano gli effetti finanziari delle ultime rilevazioni di ENEA e Agenzia delle entrate. Analoghe considerazioni svolge sulle proposte emendative che prevedono deroghe al divieto di remissione in bonis.

Precisa che, come indicato sia nella premessa al Documento di economia e finanza sia in sede di audizione sullo stesso documento presso le competenti Commissioni permanenti, il profilo del deficit a legislazione vigente per il biennio 2025-2026 è leggermente diverso da quello previsto nella Nadef 2023 per effetto dell'incremento, superiore alle attese, degli oneri connessi al Superbonus e ad alcune spese in conto capitale. L'emendamento che il Governo intende presentare, che prevede la ripartizione in dieci quote annuali dei crediti fiscali relativi a interventi edilizi, è finalizzato ad allineare l'andamento a legislazione vigente del deficit indicato nel DEF 2024 con quello programmatico della Nadef 2023 (a tal fine sono necessari 700 milioni nel 2025 e 1,7 miliardi nel 2026).

Anticipa che sono allo studio alcune proposte emendative volte a migliorare, in particolare, gli andamenti di cassa connessi all'ingente esborso finanziario derivante dalla disciplina del Superbonus, che escluderanno la possibilità per i beneficiari delle detrazioni in esame, di esercitare l'opzione per la cessione del credito di imposta ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 30 del 2020, relativamente alle rate residue delle detrazioni non ancora fruiti, e limiteranno alla tipologia di poste con le quali possono essere compensati i crediti di imposta relativi a bonus edilizi, in particolare al fine di salvaguardare gli equilibri delle entrate relative al settore previdenziale. È altresì allo studio una norma che si occupi di quelle situazioni in cui la cessione del credito di imposta ha configurato operazioni che, per analogia, potrebbero essere definite usuraie.

Inoltre, prendendo spunto dagli emendamenti presentati, al fine di rafforzare le attività di individuazione da parte delle Amministrazioni pubbliche di "abusi di diritti", avverte che un ulteriore emendamento del Governo introdurrà il potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo dei Comuni in relazione agli interventi relativi al Superbonus, che sarà incentivata riconoscendo una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo sia in relazione a tributi statali sia alle sanzioni civili emerse a seguito di accertamento. Comunali.

In conclusione, ribadisce che le iniziative del Governo sono legate alla necessità di disporre un quadro chiaro sugli effetti di finanza pubblica delle varie agevolazioni edilizie, considerato che entro l'estate dovrà essere presentato alla Commissione il Piano strutturale in questa fase transitoria in vista del nuovo Patto di stabilità e crescita.

Il senatore PATUANELLI (M5S) condivide la scelta del Ministro di confrontarsi in Commissione sotto il profilo squisitamente tecnico, così da permettere un maggiore approfondimento dei temi. Chiede quindi se la proposta del Governo secondo la quale le detrazioni fiscali relative a interventi edilizi saranno ripartite in 10 quote annuali di pari importo rappresenterà un'opzione o un obbligo per il contribuente.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) richiama le tematiche sottese agli emendamenti a sua firma illustrati nella giornata di ieri, che avevano peraltro registrato un segnale di attenzione da parte del Presidente.

La senatrice TAJANI (PD-IDP) ricorda che nella seduta precedente la propria parte politica aveva illustrato alcuni degli emendamenti presentati, limitati nel numero e molto puntuali, testi a correggere diversi aspetti del provvedimento. In particolare, alcune proposte miravano ad estendere le agevolazioni anche ad altre aree colpite da calamità naturali. Chiede quindi una precisazione in proposito circa gli intendimenti del Governo, così come una valutazione complessiva sulle proposte della maggioranza, che pure non sono state illustrate, segnalando, per esempio, quella sulle funzioni di ARERA con riferimento alla TARI dei Comuni. In conclusione si associa al quesito posto dal senatore Patuanelli.

Il senatore CROATTI (M5S) sollecita il parere del Ministro sugli emendamenti all'articolo 9 riferiti all'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna.

Il ministro GIORGETTI chiarisce come la previsione delle 10 quote annuali di pari importo rappresenterà un obbligo e non un'opzione per il contribuente.

In merito al quesito del senatore Croatti, specifica che la posizione del Governo relativamente alle aree colpite da eventi climatici avversi è di demandare ai vari Commissari la gestione delle risorse per le ricostruzioni superando la logica dell'incentivazione di iniziativa dei singoli soggetti. In termini generali, ritiene opportuno che, per il futuro, le misure di agevolazione debbano passare attraverso un onere comunicativo iniziale e sottoposto ad un tetto di spesa correlato alla capienza di uno specifico fondo, che, se esaurito, si potrà eventualmente valutare se, e di quanto, integrare. Ribadisce quindi la necessità di una maggiore chiarezza sugli effetti di finanza pubblica degli incentivi fiscali e auspica che Eurostat definisca in maniera definitiva, auspicabilmente entro giugno, i principi di contabilizzazione dei crediti fiscali legati al Superbonus. Per inciso fa presente che le nuove regole di bilancio che vanno delineandosi comporteranno il rispetto di differenti vincoli per coprire le leggi di spesa.

Conclude precisando che le proposte emendative del Governo verranno presentate entro la giornata di venerdì.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,05.

Il PRESIDENTE, alla luce delle parole del Ministro, propone di stabilire il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del Governo nella mattinata di lunedì 13 maggio, in orario da concordare.

Si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori LOTITO (FI-BP-PPE), Cristina TAJANI (PD-IDP) e BOCCIA (PD-IDP) e il PRESIDENTE, all'esito del quale la Commissione conviene di stabilire tale termine alle ore 18 di lunedì 13 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che, nel corso della seduta di domani, che propone di posticipare alle ore 9,30, potranno essere esaminati gli emendamenti agli articoli che non riguardano il Superbonus, rinviando la votazione delle eventuali proposte accantonate alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione l'ipotesi di riunirsi già nella giornata di lunedì 13 maggio.

Dopo gli interventi dei senatori CROATTI (M5S) e Cristina TAJANI (PD-IDP), il PRESIDENTE propone alla Commissione di cominciare i lavori della prossima settimana martedì mattina, presumibilmente alle ore 9, con l'impegno dei Gruppi a garantire la conclusione dell'esame del provvedimento nel corso della stessa giornata, vista la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 9 maggio, già convocata alle ore 9,15, avrà inizio alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1092

 

Art. 1

1.4 (testo 2)

Turco, Lorefice, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo

Apportare le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»";
  2. dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dal presente comma. A tal fine, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente incrementata, a decorrere dal 1 gennaio 2024, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.";
  3. sopprimere il comma 4.

1.5 (testo 2)

Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo

Apportare le seguenti modifiche:

          1) al comma 1, sopprimere la lettera a);

          2) sopprimere il comma 2;

          3) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «5-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dal comma 5-ter.

          5-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

1.18 (testo 2)

Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo

Apportare le seguenti modifiche:

  1. al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);
  2. sopprimere il comma 3;
  3. dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «5-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dal comma 5-ter.

          5-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

1.36 (testo 2)

Liris, Sigismondi, Orsomarso

1. Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 3-ter.1. con il seguente: «3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione, per gli interventi le cui istanze o dichiarazioni siano state presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nella percentuale di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il rispetto di detto limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi del supporto del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e degli Uffici Speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, nonché dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal richiamato Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

1.40 (testo 2)

Di Girolamo, Trevisi, Croatti, Turco, Barbara Floridia

Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1.", sostituire le parole: "400 milioni" con le seguenti: "700 milioni" e le parole: "70 milioni" con le seguenti: "300 milioni" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.50 (testo 2)

Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro il limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

1.52 (testo 2)

Lotito

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1,  aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatesi nella Regione Molise nell'anno 2018, nonché a quelli verificatisi a far data dal 1° aprile 2009  per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.".

1.84 (testo 2)

Liris, Sigismondi, Orsomarso

1. Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi.».

1.107 (testo 2)

Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non trovano in ogni caso applicazione se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni. Agli oneri previsti dal presente comma, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 7

7.11 (testo 2)

Musolino

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

          «5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera d-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", oppure, in ogni caso, se l'attività professionale è stata avviata nel medesimo anno in cui è avvenuta la prima iscrizione all'albo professionale di riferimento".

          5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 26 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Art. 9

9.12 (testo 2)

Croatti, Turco, Barbara Floridia

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          "2-bis. All'articolo 20-ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 8, dopo le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e 22 milioni di euro per l'anno 2024";

          b) al comma 10, lettera b), le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "27 milioni.

          2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

9.15 (testo 2)

Croatti, Turco, Barbara Floridia

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          "2-bis. All'articolo 20-quinquies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a. al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025"

          b. al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025".

          2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

          a. quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b. quanto a 330 milioni di euro per l'anno 2025, mediante l'incremento, per l'anno 2025, del 10 per cento dell'aliquota ridotta, relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, della Tabella A -Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".